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PRETERINTENZIONE - Solo per l'omicidio e l'aborto

I 3 criteri di imputazione soggettiva.

CAUSE CHE ESCLUDONO LA COLPEVOLEZZA - (esignoranza inevitabile)

Il DOLO è strettamente legato al fatto tipico, profondamente diverso, che contiene una parte dell'elemento soggettivo.

Criterio normale di imputazione soggettiva.

Il 42.2 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione."

E' la

regola per i delitti, se ne risponde solo se lo si vuole, solo a titolo di dolo a meno che non ci sia un’espressa previsione normativa per cui il soggetto risponde per colpa o preterintenzione. Non è la regola per le contravvenzioni, per cui vige il 24.4: “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria dolosa o colposa”. Essendo R meno gravi, puniti con pene più lievi si può fondare la responsabilità sia con l’una che con l’altra forma. Inoltre sono generalmente R di pericolo (es giuda in stato di ebbrezza), non è necessario che si verifichi il danno al B.G. protetto. La contravvenzione ha natura cautelale più affine al dolo che alla colpa, per l’imputazione soggettiva. Normalmente per i delitti si risponde solo per dolo. Le riverberazioni possono essere una esenzione da responsabilità penale. “Il 43art delitto: è doloso, o secondo l'intenzione,

quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico." Si può schematizzare il dolo in: OGGETTO = Per questoaspetto l'art si legge in relazione all'art 47, che tratta dell'errore, la faccia contraria del dolo, se c'è errore non c'è dolo. (non sulla norma, l'ignoranza della legge non "L'errore sul fatto scusa) che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Non dimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato." (es. cacciatore che spara a una persona invece che a un animale.) Errore sulla rappresentazione della realtà, in virtù del 47 l'errore sul fatto esclude la punibilità per dolo ma non per colpa. (es nondoveva sparare se non era certo che fosse un animale, risponde di omicidio colposo e non doloso. Il fatto, non solo l'evento. Oggetto del dolo è, non c'è quindi differenza tra R di evento e di mera condotta. Una scuola dava molta rilevanza alla componente volitiva e un'altra alla componente previsiva. Guardando il fatto ci sono componenti immediatamente visibili, altre sono successive alla condotta, non rappresentabili ma da prevedere. La lettura però è complessiva. RAPPRESENTAZIONE- (PREVISIONE) = Al soggetto si rimprovera di aver conosciuto chiaramente il fatto antigiuridico e di non essersi lasciato fermare dalla rappresentazione. Conoscenza effettiva di tutti gli elementi del fatto al momento dell'inizio della condotta attiva o omissiva, non potenziale ma effettiva. Si può integrare col dubbio, tranne quando la Np stessa prevede una piena conoscenza (es calunnia, richiede la piena conoscenza dell'innocenza del soggetto). Per qualificare.

Una situazione in cui entrano in gioco elementi naturalistici e normativi.

VOLONTÀ - C'è chi ritiene che caratterizzi peculiarmente il dolo. "Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

  1. L'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento."

Se questa componente c'è nella colpa si può differenziarla dal dolo solo con l'elemento volitivo. Non rileva se antecedente o susseguente alla commissione del reato. C'è però una eccezione a questa regola, una forma di dolo che dà spazio alla decisione precedente, il dolo di Sussistenza e permanenza della volontà di commettere un reato per un apprezzabile lasso di tempo con continuità [Diversamente dal dolo di impeto]. Normalmente non è considerato se non nell'omicidio, in cui è premeditazione. È un'aggravante.

è la Si ritiene infatti che ilbene vita avrebbe dovuto attivare le controspintepsicologiche che si hanno per dominare gli istinti.

- EVENTOforme di dolo

Ci sono 3 fondamentali x intensità decrescente:

INTENZIONALE

♦ Piena rappresentazione e piena volontà (che può compensarela rappresentazione non certa, ma comunque piena delproposito, ad es killer il cui proposito è uccidere una certapersona sparando da lunga distanza, quindi con unarappresentazione non piena).

DIRETTO

♦ forte componente rappresentativa bassaHa una e unacomponente volitiva.Il soggetto si rappresenta con certezza o elevata probabilitàl’evento ma la sua volontà è diretta ad altro scopo.Es Proprietario di una nave che vuole riscuotere il premioassicurativo antincendio e dà volontariamente fuoco alla suanave. Lui sa che certamente o con elevata probabilità uccideràil suo equipaggio, perché lo fa di notte.

Questo è sufficiente x

integrare dolo (non intenzionale perché non vuole ucciderli) ma diretto. Si vede nelle prime sentenze. Per esigenze pratiche la giurisprudenza ha progressivamente attenuato l'elevata probabilità della rappresentazione accontentandosi di forme di rappresentazione di mera, non più elevata probabilità. La ragione che l'ha spinta è legata al delitto tentato, in cui un soggetto risponde per aver tentato di consumare un R. Non sono paletti compatibili con forme più lievi di dolo, in particolare quello eventuale, secondo giuri e dottrina. La questione è stata sottoposta alle sezioni unite della Cassazione, che non guarda al problema del tentativo. Solo il dolo è diretto è sicuramente compatibile col tentativo di R, quello eventuale non lo è. La giurisprudenza ha quindi ampliato il tipo di dolo.

omicidio

come una lesione ad esempio.

EVENTUALE

“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”

Si caratterizza per una componente rappresentativa e volitiva meno intensa. Il soggetto prevede con mera possibilità che si verifichi l’evento, senza una piena volontà. Questa rappresentazione potrebbe essere sia dolo che colpa. Se consideriamo che in essa non c’è l’elemento volontaristico questo potrebbe distinguere, ma ci sono teorie che non considerano la componente volontaristica e

Distinguono tradolo eventuale e colpa cosciente (agire conoscendo la conseguenza) solo con l'elemento rappresentativo: TEORIE DELLA RAPPRESENTAZIONE. Pongono l'attenzione sul grado di probabilità del verificarsi dell'evento che il soggetto si rappresenta. Se agisco con la consapevolezza dell'elevata (concreta) probabilità di causare l'evento sono nel dolo. Altre teorie invece valorizzano la VOLONTÀ, in cui si distingue il dolo dalla colpa dell'accettazione del rischio. Teoria si. Il giudice si trova a giudicare un caso in cui il soggetto è rappresentato la possibilità che l'evento si verifichi, per capire se c'è dolo o colpa si deve chiedere se il soggetto ha anche accettato il rischio o se ci sono elementi del caso che lo escludono. Es lanciatore di coltelli, agisce sapendo che c'è la possibilità di colpirla ma per le sue esperienze, per quanto si è allenato, non ha assunto il rischio del verificarsi dell'evento.

Quelle situazioni lo escludono. Altro sarebbe il caso se lo facesse una persona che non si è allenata per quello, non ci sarebbero elementi per dire che non solo si è rappresentata la possibilità di causare l'evento ma ne ha anche assunto il rischio. L'evento ma ne della formula di Frank - Teoria. Il giudice si chiede se il soggetto fosse stato certo che così facendo avrebbe causato l'evento, avrebbe agito o meno. Il giudice fa un ragionamento ipotetico, entra nella mente dell'agente. Se sì c'è dolo eventuale, se no colpa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Mattevi Elena.