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Responsabilità per il tentato omicidio con dolo eventuale
In quest'ultima si diceva che l'imputato era consapevole di poter cagionare la morte, che dalle modalità con cui furono inferti i colpi poteva essere dedotta una volontà di ledere per uccidere, l'imputato si rappresentò in concreto la probabilità e certamente la possibilità di provocare la loro morte e nonostante ciò pose in essere l'azione accettando il rischio della verificazione dell'evento più grave. La Corte affermava quindi una responsabilità per il tentato omicidio sotto il profilo del dolo eventuale.
La forma di dolo sostenuta dalla sez. V è quella del dolo diretto o alternativo diretto perché, dice la Corte, quando c'è un'alternativa accusatoria che da un lato ha il delitto contro la VITA e dall'altro il delitto contro l'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (quindi dove la condotta è analoga e si verifica l'evento meno grave, la differenza sta nella...
gravità) un problema di dolo eventuale può prospettarsi solo se si accerta che l'agente ha perseguito come scopo l'evento meno grave ed ha accettato secondariamente il rischio del verificarsi di quello più grave. Non può prospettarsi in una condotta di intensità tale da non poter distinguere se la volontà dell'agente fosse causare la lesione o la morte. La Corte poi sottolinea che il dolo eventuale non deve costituire una scappatoia per evitare di un' esatta ricostruzione dell' atteggiamento soggettivo, pur sussistendo elementi indicativi della volontà omicida. In questo caso:compatibile col delitto d'impeto, che stava nel comportamento delle 2 vittime ritenuto arrogante e prepotente dall'agente e infine perché la mancata reiterazione dei colpi non era dovuta a una libera scelta dell'agente ma determinata dalla necessità di colpire anche l'altra vittima e poi di darsi alla fuga per via del sopraggiungere sulla scena di altre persone. La mancanza di reiterazione dei colpi di solito assume grande rilievo per desumere la volontà omicida ma la mancanza di essa non può escludere tale volontà se risulta provata in altro modo. Si debba ritenere che il colpo sia stato inferto con l'intenzione di uccidere o con l'intenzione alternativa di uccidere o ferire, indifferentemente. In precedenza le SEZIONI UNITE, cui era stato fatto rinvio, avevano ritenuto insufficiente la motivazione secondo la quale la zona vitale colpita dimostrerebbe di per sé l'accettazione del rischio, il dolo eventual. Questaper il tipo di coltello usato
per l'aver colpito la cavità addominale per via della presenza di organi vitali
per le modalità e la forza con cui sono state inferte le lesioni, indicate dal medico-legale come idonee e spesso finalizzate a provocare gravi e multiple ferite con conseguenze mortali
per il movente
motivazione aveva presunto il dolo nella commissione del fatto. l'importanza di unLe Sezioni Unite avevano poi sottolineato adeguato accertamento probatorio e l'impossibilità di utilizzare la categoria del dolo eventuale come scorciatoia normativa per risolvere i problemi dell'accertamento della volontà. Il dolo non può dedursi dai soli elementi che qualificano l'azione come idonea ma si deve dedurre da quelle CIRCOSTANZE del caso che sono sintomatiche di una VOLONTÀ COLPEVOLE, come le modalità estrinseche della condotta, lo scopo dell'agente, il suo comportamento dopo la commissione del fatto. Si può fare ricorso anche alle REGOLE DI ESPERIENZA, con cui è sufficiente a far ritenere dimostrato il fatto psicologico da provare, in mancanza di dati con cui si possa dimostrare che nel caso concreto i fatti si sono svolti in difformità da quanto l'esperienza insegna. Inammissibile invece è il ricorso a
SCHEMI PRESUNTIVI poiché coscienza e volontà del fatto criminoso devono essere reali, non presunti. Anche nelle fattispecie soggettivamente pregnanti, come la bancarotta fraudolenta, in cui la volontà colpevole sembra implicita nella realizzazione del fatto, il dolo deve essere provato. Va quindi disatteso quell'orientamento giurisprudenziale che, per semplificare la prova, presume il dolo nella commissione del fatto salvo prova contraria. Ad esempio, nel reato di falso la volontà di falsificare non è implicita nella falsificazione, deve essere provata. Altri casi delle esercitazioni:
Riferimenti normativi:
- 43: elemento psicologico del reato
- 56: delitto tentato
- 61: circostanze aggravanti comuni
- 575: omicidio
- 628: rapina
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