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La fattispecie

Gregorio Cutruzzolà una notte, a seguito di un diverbio tra automobilisti, colpì all’addome due uomini con un coltello a serramanico e a lama lunga. Le lesioni provocate furono gravissime ed avrebbero certamente portato alla morte dei due se non fossero stati sottoposti tempestivamente ad un intervento chirurgico.

Perizia medico-legale

Secondo la perizia, le lesioni furono inferte con un colpo violento e con un movimento circolare, da destra a sinistra ed all’alto in basso. La Corte ha ritenuto che per via di queste modalità fosse da escludere il tentativo di omicidio con dolo eventuale, ma ricorresse quello con dolo diretto o alternativo diretto, rettificando la motivazione della sentenza impugnata e rigettando il ricorso presentato.

In quest’ultima si diceva che l’imputato era consapevole di poter cagionare la morte, che dalle modalità con cui furono inferti i colpi poteva essere dedotta una volontà di ledere per uccidere, l’imputato si rappresentò in concreto la probabilità e certamente la possibilità di provocare la loro morte e nonostante ciò pose in essere l’azione accettando il rischio della verificazione dell’evento più grave. La Corte affermava quindi una responsabilità per il tentato omicidio sotto il profilo del dolo eventuale.

La forma di dolo sostenuta dalla sez. V

La forma di dolo sostenuta dalla sez. V è quella del dolo diretto o alternativo diretto perché, dice la Corte:

  • Quando c’è un’alternativa accusatoria che da un lato ha il delitto contro la vita e dall’altro il delitto contro l’incolumità individuale (quindi dove la condotta è analoga e si verifica l’evento meno grave la differenza sta nella gravità), un problema di dolo eventuale può prospettarsi solo se si accerta che l’agente ha perseguito come scopo l’evento meno grave ed ha accettato secondariamente il rischio del verificarsi di quello più grave.
  • Non può prospettarsi in una condotta di intensità tale da non poter distinguere se la volontà dell’agente fosse causare la lesione o la morte.

La Corte poi sottolinea che il dolo eventuale non deve costituire una scappatoia per evitare un’esatta ricostruzione dell’atteggiamento soggettivo, pur sussistendo elementi indicativi della volontà omicida.

In questo caso:

  • Per il tipo di coltello usato
  • Per l’aver colpito la cavità addominale per via della presenza di organi vitali
  • Per le modalità e la forza con cui sono state inferte le lesioni, indicate dal medico-legale come idonee e spesso
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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