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DFP.
Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale è basato sulla
- legislazione vigente, utilizzando i parametri economici contenuti nella DFP.
Secondo la L. 196/2009 il bilancio, oggetto di un unico disegno di legge, è
costituito: 1) dallo stato di previsione dell’entrata 2) dagli stati di previsione
della spesa distinti per Ministeri 3) dal quadro generale riassuntivo. La nuova
struttura di bilancio introdotta dalla L. 196/2009 è fondata sulla
riclassificazione delle spese per missioni (che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici della spesa) e delle entrate sulla base della
ricorrenza (a seconda, cioè, che si riferiscano a proventi la cui acquisizione
sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi). La nuova
norma prevede che l’unità elementare ai fini della decisione parlamentare
sia l’Unità di voto parlamentare individuate per le entrate in base alla
tipologia e per le spese con riferimento ai programmi (aree omogenee di
attività dirette al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle
missioni). Per quanto attiene all’unità di voto della spesa, la dotazione
finanziaria viene distinta in spese correnti e spese di investimento;
nell’ambito della dotazione finanziaria di ciascun programma di spesa, le
spese vanno ripartite in spesa rimodulabile (per le quali l’amministrazione
non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che
concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese qualificate come oneri inderogabili, vincolativa leggi
o da altri atti normativi), e spesa non rimodulabile (spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle
esigenze delle amministrazioni, es.: spese di adeguamento al fabbisogno).
La formazione del bilancio ha inizio con apposita circolare con cui il
Ministero dell’economia detta le istruzioni per la formulazione degli schemi
degli stati di previsione da parte dei Ministeri. I Ministri indicano gli obiettivi di
ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro
raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse
risorse. Il Ministro dell’economia ha il compito di valutare la congruità e la
coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste
per la loro realizzazione.
Il quadro generale riassuntivo fornisce una rappresentazione unitaria e
- complessiva del bilancio. In esso è data distinta indicazione: a) risparmio
pubblico (tot. entrate tributarie ed extratributarie – tot spese correnti); b)
indebitamento o accrescimento netto (tot entrate - tot spese ); c) saldo
netto da finanziare o da impiegare (tot entrate tributarie extratributarie e
patrimoniali – tot spese correnti e in conto capitale, con esclusione delle
operazioni di accensione e rimborso dei prestiti pubblici); d) ricorso al
mercato (tot entrate finali – tot spese) .
La Legge di stabilità costituisce il cuore della manovra di finanza pubblica. Come
abbiamo visto, la legge di approvazione del bilancio di previsione non può stabilire
nuovi tributi e nuove spese: grazie alla legge di stabilità, invece, governo e
parlamento dispongono di uno strumento per attuare le linee della politica
economica, le cui conseguenze saranno poi recepite in bilancio; dunque, mentre
con la DFP sono stati fissati gli obiettivi della manovra, con la Legge di stabilità si
individuano gli strumenti per realizzare la manovra stessa. Tale legge di stabilità
definisce annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione
annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli
effetti finanziari agli obiettivi. Al disegno di Legge di stabilità è allegato, a fini
conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza
pubblica derivanti dalla manovra adottata. Detto prospetto viene aggiornato sulla
base delle modifiche apportate dal parlamento al disegno di legge. Atro allegato è
rappresentato dalla relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell’economia, sulla quantificazione delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione.
Approvazione del bilancio
Come noto, il parlamento dovrebbe approvare il bilancio entro il 31 dicembre di
ogni anno; per evitare di mancare questo obiettivo (il che comporterebbe il ricorso
all’esercizio provvisorio) i regolamenti di Camera e Senato dispongono la c.d.
sessione di bilancio, un arco di tempo durante il quale l’attività delle Camere è
prevalentemente dedicata all’esame dei suddetti documenti programmatici.
L’iter per l’approvazione del progetto di bilancio ha inizio nel momento in cui il
governo presenta (ad anni alterni, alla camera o al senato) i documenti visti in
precedenza (disegno di Legge di bilancio, legge di stabilità, nota tecnica). Il
Presidente dell’assemblea in cui i disegni sono in prima lettura verifica,
innanzitutto, che la legge di stabilità non rechi disposizioni estranee e che sia
rispettata la regola della copertura . Superato questo vaglio, l’analisi dei disegni di
legge, per ogni ramo, passa attraverso il lavoro delle Commissioni parlamentari,
poi attraverso il voto dell’intera assemblea. I disegni di legge passano, a questo
punto, all’altra Camera: in caso di modifiche da parte dell’una o dell’altra, i
provvedimenti ritornano all’esame dell’altro ramo del parlamento (c.d. navetta
parlamentare), così che entrambi approvino lo stesso disegno di legge.
La votazione finale sul disegno di legge di bilancio rimane invece sospesa: le
Camere devono prima approvare la legge di stabilità. Approvata quest’ultima, il
Governo presenta una nota di variazione al bilancio di previsione dello stato per
incorporarne gli effetti sullo stesso bilancio dello stato. La Commissione di bilancio
esamina la nota di variazione e solo a questo punto l’assembla procede alla
votazione finale del disegno di legge dello stato. Dopo l’approvazione
parlamentare, il disegno di legge è presentato al P.D.R. per la promulgazione e la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CAPITOLO 4: La gestione del bilancio.
Per quanto concerne le entrate, le seguenti fasi contraddistinguono la loro
acquisizione:
Accertamento: avviene nel momento in cui l’amministrazione competente
- appura la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice,
iscrivendo, come competenza dell’anno finanziario, l’ammontare del credito.
Questa è, dunque, l’insieme degli atti mediante i quali il credito
dell’amministrazione finanziaria diviene certo e liquido. Le modalità di
accertamento sono ovviamente diverse a seconda dei soggetti pubblici e dei
cespiti acquisibili.
Riscossione: consiste nell’attività con la quale gli agenti preposti
- provvedono a realizzare i crediti secondo le forme e i modi previsti dalla
legge. Il ruolo di agenti di riscossione può essere svolto sia da dipendenti
dell’amministrazione, sia da soggetti esterni cui sia stato affidato per
contratto l’incarico (es.: ACI per le tasse automobilistiche), sia da soggetti
esterni che hanno preso in concessione il servizio (Poste italiane, banche).
La riscossione delle entrate avviene generalmente con il versamento
spontaneo da parte dei contribuenti, e il pagamento viene effettuato, di
norma, in contanti, dietro quietanza delle somme versate. In caso contrario,
cioè quando il debitore risulta insolvente, si procede alla riscossione coattiva
tramite titoli esecutivi.
Versamento: alle Tesorerie dell’ente delle somme riscosse dagli esattori. Il
- versamento può avvenire in modo: a)diretto, se lo effettua direttamente il
debitore nella Tesoreria; b)indiretto, se avviene per il tramite degli agenti della
riscossione, i quali, se nella loro residenza è presente una sezione della
Tesoreria, hanno l’obbligo di versare giornalmente a questa le somme
incassate; a prova di ogni versamento effettuato le Tesorerie rilasciano
regolare quietanza.
Le spese possono essere distinte in: a)spese correnti e spese in conto capitale,
a seconda che siano necessarie per il normale svolgimento dell’ente o siano
destinate ad investimenti; b) spese fisse e spese variabili, a seconda che
costituiscano impegni permanenti o momentanei; c) spese obbligatorie e
d’ordine, a seconda che abbiano carattere inderogabile ed indilazionabile, oppure
siano condizionate all’accertamento ed alla riscossione delle entrate; d) spese
ripartite e spese a pagamento differito, se vengono frazionate in più esercizi
finanziari, oppure se la corresponsione avviene solo nel momento in cui si realizza
la causa del pagamento.
La procedura di spesa si sviluppa attraverso questa fasi:
L’impegno: con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
- perfezionata, è determinata la somma da pagare, individuato il soggetto
creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata. Gli impegni possono
derivare da:1) leggi, che dispongono determinate spese (impegni legislativi);
2) contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (impegni contrattuali); 3)
atti amministrativi non contrattuali (impegni amministrativi); 4) sentenze
passate in giudicato che condannano lo stato a pagare una certa somma
(impegni giudiziali).
La liquidazione: attraverso la quale, in base a titoli e documenti
- comprovanti il diritto acquisito dal creditore dello stato, si determina la
somma cera e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno
definitivo assunto. Mediante la liquidazione la spesa, precedentemente
impegnata, viene dunque determinata nel suo preciso ammontare e si
individua esattamente la persona del creditore.
L’ordinazione: attraverso la quale si da ordine alla Tesoreria
- dell’amministrazione o degli altro organi competenti di pagare ai creditori i
debiti contratti. A seconda della forma di pagamento, l’ordinazione può
avvenire mediante: a) mandati diretti costituiti dagli ordini di pagamento
emessi dalle singole amministrazioni sulla tesoreria dell’ente a favore dai
creditori e devono riportare tutte le indicazione previste dalla legge; b) ruoli
di spese fisse, assimilabili a mandati permanenti; ad essi si ricorre per il
pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di
importo e scadenza determinati; c) ordini di accreditamento consistono in
aperture di credito a favore di funzionari delegati ad effettuare determinate
spese; d)forme speci