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DFP.

Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale è basato sulla

- legislazione vigente, utilizzando i parametri economici contenuti nella DFP.

Secondo la L. 196/2009 il bilancio, oggetto di un unico disegno di legge, è

costituito: 1) dallo stato di previsione dell’entrata 2) dagli stati di previsione

della spesa distinti per Ministeri 3) dal quadro generale riassuntivo. La nuova

struttura di bilancio introdotta dalla L. 196/2009 è fondata sulla

riclassificazione delle spese per missioni (che rappresentano le funzioni

principali e gli obiettivi strategici della spesa) e delle entrate sulla base della

ricorrenza (a seconda, cioè, che si riferiscano a proventi la cui acquisizione

sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi). La nuova

norma prevede che l’unità elementare ai fini della decisione parlamentare

sia l’Unità di voto parlamentare individuate per le entrate in base alla

tipologia e per le spese con riferimento ai programmi (aree omogenee di

attività dirette al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle

missioni). Per quanto attiene all’unità di voto della spesa, la dotazione

finanziaria viene distinta in spese correnti e spese di investimento;

nell’ambito della dotazione finanziaria di ciascun programma di spesa, le

spese vanno ripartite in spesa rimodulabile (per le quali l’amministrazione

non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo sulle variabili che

concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse

corrispondono alle spese qualificate come oneri inderogabili, vincolativa leggi

o da altri atti normativi), e spesa non rimodulabile (spese non

predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle

esigenze delle amministrazioni, es.: spese di adeguamento al fabbisogno).

La formazione del bilancio ha inizio con apposita circolare con cui il

Ministero dell’economia detta le istruzioni per la formulazione degli schemi

degli stati di previsione da parte dei Ministeri. I Ministri indicano gli obiettivi di

ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro

raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse

risorse. Il Ministro dell’economia ha il compito di valutare la congruità e la

coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste

per la loro realizzazione.

Il quadro generale riassuntivo fornisce una rappresentazione unitaria e

- complessiva del bilancio. In esso è data distinta indicazione: a) risparmio

pubblico (tot. entrate tributarie ed extratributarie – tot spese correnti); b)

indebitamento o accrescimento netto (tot entrate - tot spese ); c) saldo

netto da finanziare o da impiegare (tot entrate tributarie extratributarie e

patrimoniali – tot spese correnti e in conto capitale, con esclusione delle

operazioni di accensione e rimborso dei prestiti pubblici); d) ricorso al

mercato (tot entrate finali – tot spese) .

La Legge di stabilità costituisce il cuore della manovra di finanza pubblica. Come

abbiamo visto, la legge di approvazione del bilancio di previsione non può stabilire

nuovi tributi e nuove spese: grazie alla legge di stabilità, invece, governo e

parlamento dispongono di uno strumento per attuare le linee della politica

economica, le cui conseguenze saranno poi recepite in bilancio; dunque, mentre

con la DFP sono stati fissati gli obiettivi della manovra, con la Legge di stabilità si

individuano gli strumenti per realizzare la manovra stessa. Tale legge di stabilità

definisce annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso

nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione

annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli

effetti finanziari agli obiettivi. Al disegno di Legge di stabilità è allegato, a fini

conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza

pubblica derivanti dalla manovra adottata. Detto prospetto viene aggiornato sulla

base delle modifiche apportate dal parlamento al disegno di legge. Atro allegato è

rappresentato dalla relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni

competenti e verificata dal Ministero dell’economia, sulla quantificazione delle

entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione.

Approvazione del bilancio

Come noto, il parlamento dovrebbe approvare il bilancio entro il 31 dicembre di

ogni anno; per evitare di mancare questo obiettivo (il che comporterebbe il ricorso

all’esercizio provvisorio) i regolamenti di Camera e Senato dispongono la c.d.

sessione di bilancio, un arco di tempo durante il quale l’attività delle Camere è

prevalentemente dedicata all’esame dei suddetti documenti programmatici.

L’iter per l’approvazione del progetto di bilancio ha inizio nel momento in cui il

governo presenta (ad anni alterni, alla camera o al senato) i documenti visti in

precedenza (disegno di Legge di bilancio, legge di stabilità, nota tecnica). Il

Presidente dell’assemblea in cui i disegni sono in prima lettura verifica,

innanzitutto, che la legge di stabilità non rechi disposizioni estranee e che sia

rispettata la regola della copertura . Superato questo vaglio, l’analisi dei disegni di

legge, per ogni ramo, passa attraverso il lavoro delle Commissioni parlamentari,

poi attraverso il voto dell’intera assemblea. I disegni di legge passano, a questo

punto, all’altra Camera: in caso di modifiche da parte dell’una o dell’altra, i

provvedimenti ritornano all’esame dell’altro ramo del parlamento (c.d. navetta

parlamentare), così che entrambi approvino lo stesso disegno di legge.

La votazione finale sul disegno di legge di bilancio rimane invece sospesa: le

Camere devono prima approvare la legge di stabilità. Approvata quest’ultima, il

Governo presenta una nota di variazione al bilancio di previsione dello stato per

incorporarne gli effetti sullo stesso bilancio dello stato. La Commissione di bilancio

esamina la nota di variazione e solo a questo punto l’assembla procede alla

votazione finale del disegno di legge dello stato. Dopo l’approvazione

parlamentare, il disegno di legge è presentato al P.D.R. per la promulgazione e la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAPITOLO 4: La gestione del bilancio.

Per quanto concerne le entrate, le seguenti fasi contraddistinguono la loro

acquisizione:

Accertamento: avviene nel momento in cui l’amministrazione competente

- appura la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice,

iscrivendo, come competenza dell’anno finanziario, l’ammontare del credito.

Questa è, dunque, l’insieme degli atti mediante i quali il credito

dell’amministrazione finanziaria diviene certo e liquido. Le modalità di

accertamento sono ovviamente diverse a seconda dei soggetti pubblici e dei

cespiti acquisibili.

Riscossione: consiste nell’attività con la quale gli agenti preposti

- provvedono a realizzare i crediti secondo le forme e i modi previsti dalla

legge. Il ruolo di agenti di riscossione può essere svolto sia da dipendenti

dell’amministrazione, sia da soggetti esterni cui sia stato affidato per

contratto l’incarico (es.: ACI per le tasse automobilistiche), sia da soggetti

esterni che hanno preso in concessione il servizio (Poste italiane, banche).

La riscossione delle entrate avviene generalmente con il versamento

spontaneo da parte dei contribuenti, e il pagamento viene effettuato, di

norma, in contanti, dietro quietanza delle somme versate. In caso contrario,

cioè quando il debitore risulta insolvente, si procede alla riscossione coattiva

tramite titoli esecutivi.

Versamento: alle Tesorerie dell’ente delle somme riscosse dagli esattori. Il

- versamento può avvenire in modo: a)diretto, se lo effettua direttamente il

debitore nella Tesoreria; b)indiretto, se avviene per il tramite degli agenti della

riscossione, i quali, se nella loro residenza è presente una sezione della

Tesoreria, hanno l’obbligo di versare giornalmente a questa le somme

incassate; a prova di ogni versamento effettuato le Tesorerie rilasciano

regolare quietanza.

Le spese possono essere distinte in: a)spese correnti e spese in conto capitale,

a seconda che siano necessarie per il normale svolgimento dell’ente o siano

destinate ad investimenti; b) spese fisse e spese variabili, a seconda che

costituiscano impegni permanenti o momentanei; c) spese obbligatorie e

d’ordine, a seconda che abbiano carattere inderogabile ed indilazionabile, oppure

siano condizionate all’accertamento ed alla riscossione delle entrate; d) spese

ripartite e spese a pagamento differito, se vengono frazionate in più esercizi

finanziari, oppure se la corresponsione avviene solo nel momento in cui si realizza

la causa del pagamento.

La procedura di spesa si sviluppa attraverso questa fasi:

L’impegno: con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente

- perfezionata, è determinata la somma da pagare, individuato il soggetto

creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,

nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata. Gli impegni possono

derivare da:1) leggi, che dispongono determinate spese (impegni legislativi);

2) contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (impegni contrattuali); 3)

atti amministrativi non contrattuali (impegni amministrativi); 4) sentenze

passate in giudicato che condannano lo stato a pagare una certa somma

(impegni giudiziali).

La liquidazione: attraverso la quale, in base a titoli e documenti

- comprovanti il diritto acquisito dal creditore dello stato, si determina la

somma cera e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno

definitivo assunto. Mediante la liquidazione la spesa, precedentemente

impegnata, viene dunque determinata nel suo preciso ammontare e si

individua esattamente la persona del creditore.

L’ordinazione: attraverso la quale si da ordine alla Tesoreria

- dell’amministrazione o degli altro organi competenti di pagare ai creditori i

debiti contratti. A seconda della forma di pagamento, l’ordinazione può

avvenire mediante: a) mandati diretti costituiti dagli ordini di pagamento

emessi dalle singole amministrazioni sulla tesoreria dell’ente a favore dai

creditori e devono riportare tutte le indicazione previste dalla legge; b) ruoli

di spese fisse, assimilabili a mandati permanenti; ad essi si ricorre per il

pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di

importo e scadenza determinati; c) ordini di accreditamento consistono in

aperture di credito a favore di funzionari delegati ad effettuare determinate

spese; d)forme speci

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crocchetta88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio degli enti pubblici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Puntillo Pina.