Programma del corso
Il corso introduce lo studente al modello di bilancio civilistico e alle modalità della loro redazione e consta dei seguenti temi:
- Il bilancio come strumento di comunicazione
- La disciplina
- I postulati e i principi di bilancio
- Gli schemi di bilancio
- Le immobilizzazioni materiali: il valore di iscrizione, l'incidenza sul reddito e sul capitale
- Le immobilizzazioni immateriali
- Le immobilizzazioni finanziarie
- Le rimanenze di magazzino
- I crediti
- Le attività finanziarie
- Le disponibilità liquide
- I fondi per rischi e oneri
- Il TFR
- Il bilancio in forma abbreviata
- Il Conto Economico
- La nota integrativa
Testi di riferimento
V. Antonelli – G. Liberatore, Il bilancio d'esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, 2011
Ulteriore materiale didattico distribuito dal docente durante il corso e disponibile sul SGQ: lucidi, bilanci reali, fogli di calcolo.
Indice
- Bilancio i Principi
- Bilancio i documenti e gli schemi
- Le immobilizzazioni materiali
- Ammortamenti
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni finanziarie
- Le rimanenze
- Crediti
- Le operazioni in valuta
- Le attività finanziarie
- Disponibilità liquide
- Fondi, TFR, debiti
- Ratei e risconti
- Bilancio in forma abbreviata
Bilancio d'esercizio introduzione e principi
Funzione: informativa minima comune rivolta agli stakeholder
Principi:
- Il principio di competenza, intesa come “logica del rinvio dei costi”
- Il principio di valutazione atomistico-prudenziale
Il bilancio civilistico (in senso stretto) si compone di:
- Stato patrimoniale: documento di derivazione contabile per la rappresentazione dell'entità e della struttura del capitale di funzionamento
- Conto economico: documento di derivazione contabile per la rappresentazione dell'entità e della struttura del reddito d'esercizio
- Nota integrativa: documento di derivazione extra-contabile avente funzione descrittiva dei valori di bilancio ed informativa intorno ai fatti di gestione e ai procedimenti rilevativi
Clausola generale del bilancio civilistico
L’art. 2423, comma 2, c.c. fissa la cosiddetta clausola generale del bilancio civilistico secondo la quale quest’ultimo «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio».
I postulati
- Chiarezza
- Veridicità
- Correttezza
L’art. 2423, comma 3, c.c.: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo». La norma rende aperto il contenuto della nota integrativa e mobile la propria valenza prescrittiva.
L’art. 2423, comma 4, c.c. testualmente dispone: «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».
L’art. 2423, comma 5, c.c. stabilisce che:
- Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti in euro, senza cifre decimali
- La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro
Riferimento: «la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.)
- È l’ipotesi che sta a fondamento delle valutazioni di funzionamento
- Se viene meno, siamo in presenza di un’azienda in liquidazione
- Riferimento: «funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato» (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.)
- Forma: rilevazione contabile basata sui contratti e sulla disponibilità di diritto dei beni economici
- Sostanza: rilevazione contabile basata sugli effetti economici e sulla disponibilità di fatto dei beni economici
- Prevalenza della sostanza sulla forma: criterio direttivo per il legislatore o per il redattore del bilancio patrimoniale, finanziaria e del risultato economico
Sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Hanno funzioni di interpretazione e di integrazione della legge. Riguardano i principi, gli schemi, le poste, le operazioni straordinarie.
- 19 principi contabili riscritti sulla versione precedente della commissione mista (CNDC e CNR)
- 6 nuovi principi in tema di riforma del bilancio, ma anche di operazioni straordinarie
- 3 documenti interpretativi
È iniziata una fase di redrafting.
Il bilancio civilistico
Il bilancio ex art. 2423 c.c. si compone di:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa (inclusiva di prospetto delle variazioni del patrimonio netto e di rendiconto finanziario)
L’organo amministrativo l’accompagna con:
- Relazione sulla gestione
Il “fascicolo” di bilancio si completa con:
- Relazione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti
- Verbale dell’assemblea ordinaria
- Altro
Il Conto economico
- Schema contabile per la determinazione del reddito prodotto
- Fonti normative: art. 2425 c.c.; OIC Interpretativo 1
- Struttura rigida e codificata
- Forma: scalare
- Classificazione dei costi per natura
- Indicazione dei valori dell’esercizio corrente e dell’esercizio precedente
- Omissione delle voci con saldo zero
- Deduzione delle rettifiche (resi, ribassi, abbuoni, sconti) dalle voci di riferimento (ricavi, costi)
- Iscrizione dei costi e ricavi in valuta al cambio corrente di transazione
Schema
Stato patrimoniale
Schema contabile per la determinazione del capitale di funzionamento
- Fonti normative: art. 2424 c.c.; OIC 12
- Struttura rigida e codificata, articolata in macro-classi (Lettere maiuscole), microclassi (Numeri romani), voci (Numeri arabi)
- Forma: sezioni divise sovrapposte
- Classificazione dell’attivo per grado di esigibilità e del passivo per natura
- Indicazione dei valori dell’esercizio corrente e dell’esercizio precedente
- Omissione delle voci con saldo zero
Schema
I conti d'ordine
Sono apposti “sotto la linea”. Comprendono:
- Sistema dei rischi
- Sistema degli impegni
- Sistema dei beni di terzi presso di noi
L’art. 2424, comma 3, c.c. statuisce che in calce allo stato patrimoniale devono risultare: le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali, garanzie personali con separata indicazione delle garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime nonché gli altri conti d’ordine.
Nota integrativa
a) Funzione descrittiva, con riferimento ai valori di bilancio, allo scopo di illustrare l’andamento dei valori che non possono essere compresi dalla sola lettura del conto economico e dello stato patrimoniale
b) Funzione informativa, ovvero aggiunta di dati e notizie rispetto al conto economico e allo stato patrimoniale
c) Funzione esplicativa, cioè connessione delle stime e delle congetture alle ipotesi ovvero ai programmi e piani aziendali
La relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)
L’art. 2428 c.c. stabilisce che il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
- Le attività di ricerca e di sviluppo
- I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente
- Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni
- I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- L'evoluzione prevedibile della gestione
Con l’art. 1 del D.Lgs. 32/2007 è stato modificato l’art. 2428 c.c. per recepire la parte obbligatoria della direttiva comunitaria 2003/51/UE. Il testo ora è: «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta...».
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