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Lezioni: Appunti di Diritto pubblico Pag. 1
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DIRITTO PUBBLICO

Istituzioni: Studio dei fondamenti di una certa materia .

Diritto pubblico: Complesso di regole che disciplina la vita associata .

Il diritto possiede un’unità ma si divede in più parti ; possiede i concetti di giustizia e

dignità. È in continuo divenire , non è fisso .

Diritto : 1 Pubblico

 Privato

2

Oggetto del diritto pubblico  disciplina dei pubblici poteri ( stato , enti

1. pubblici territoriali e non , organizzazioni internazionali - Onu - e

sovranazionali - Ue - )

disciplina dei rapporti tra pubblici poteri e singoli .

Diritto costituzionale : l'insieme delle norme che garantiscono le libertà e

- i diritti fondamentali dei cittadini, stabilendo i principi ai quali deve ispirarsi

l'intero ordinamento giuridico (ossia, la cosiddetta forma di stato), regolano il

funzionamento degli organi dello Stato, le loro competenze e i loro rapporti

(ossia, la cosiddetta forma di governo).

Diritto europeo : dell’ue , prodotto da essa . l'insieme di norme relative

- all'organizzazione e allo sviluppo dell'odierna Unione europea e i rapporti tra

questa e gli Stati membri.

Diritto processuale : regole nei processi .

- Diritto amministrativo : è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano

- l'organizzazione della pubblica amministrazione .

Diritto ecclesiastico : rapporti tra stato e chiesa .

- Diritto internazionale : regola la vita della comunità internazionale. Trattati* :

- normative del diritto internazionale .

Il diritto privato(regola i rapporti tra privati ) si divide in :

Successorio

- Diritto dei contratti : Gli scambi di beni e servizi sono regolati dal diritto

- nazionale dei contratti.

Diritto della responsabilità civile

- Diritto commerciale : regola ed ha per oggetto i contratti conclusi tra operatori

- economici e tra essi ed i loro clienti privati, nonché gli atti e le attività delle

società.

Diritto del lavoro : studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti al

- rapporto di lavoro .

Diritto delle persone e della famiglia : disciplina i rapporti familiari in genere:

- parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti

patrimoniali nella famiglia ecc.

Costituzione Repubblicana : 1° gennaio 1948 .

Fonti del diritto: tutti gli atti e i fatti a cui un dato ordinamento giuridico riconosce

l’effetto di produrre diritto ( es. modificare , abrogare ecc le regole ) .

Atti formativi : nascita di un figlio . Dall’atto si ricava la regola . A un determinato

atto viene riconosciuta l’idoneità a produrre diritto .

diversi da

Fatti formativi

Atti giuridici : tutti gli atti a cui il diritto riconosce determinati effetti .Esempio :

Contratto : Si concludono contratti ogni giorno , scritti e non .

1) Testamento : intestare beni a persone alla propria morte .

2) Donazione : intestare beni a persone care

3)

Fatti giuridici  Esempio :

La morte di colui che ha fatto il testamento .

1) Incidente automobilistico (non voluto ; quando è voluto si trasforma in atto e si

2) arriva al diritto penale ) .

Disposizione : voluto dell’atto , del legislatore . La singola disposizione sta insieme a

altre disposizioni . è raro che da una disposizione si può trarre subito una regola ;

esempio : disposizione : Art. 12 sulla bandiera italiana , tricolore = disposizione del

legislatore .

Legislatore Parlamento = esprime la volontà di chi lo ha eletto .

Il diritto è un continuo , non è fisso .

Fonti di produzione: sono le fonti del diritto , tutti gli atti e i fatti giuridici a cui un

dato ordinamento giuridico riconosce l’effetto di produrre legge ( regolamenti , statuti

ecc. )

diverse da

Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali abbiamo la conoscenza dell’esistenza

di una fonte di produzione .

Fonti di conoscenza ufficiali  pubbliche .

Costituzioni : descrivono le condizioni fondamentali di una determinata comunità .

Atto normativo : ha bisogno di un’interpretazione .

diverso da

Fatto normativo : non ha bisogno di un’interpretazione ; si accetta che non si può far

nulla .

Art. 73 ultimo comma  le leggi entrano in vigore il 15esimo giorno successivo alla

loro pubblicazione , salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso .

Perché 15 giorni ? “Vacatio legis” = periodo di vuoto normativo , in cui quella legge

non può trovare applicazione , ciò serve a preservare un periodo di conoscibilità della

legge ; bisogna far si che la legge sia conosciuta .

Positivismo giuridico (o giuspositivismo ; si intende quella dottrina di filosofia del

diritto, la quale considera come unico possibile diritto il diritto positivo, ovvero

quello concretamente osservato nei fatti )  non c’è diritto naturale .

“Inograncia iuris non excusant” : «L'ignoranza della legge non scusa nessuno».

Principio di conoscibilità  per renderlo effettivo il parlamento qualche volta proroga

i termini di entrata in vigore della legge ( più lunghi di 15 giorni ) .

Dettagli
A.A. 2014-2015
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuliamastrogiacomo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Siclari Massimo.