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DIRITTO PUBBLICO
Istituzioni: Studio dei fondamenti di una certa materia .
Diritto pubblico: Complesso di regole che disciplina la vita associata .
Il diritto possiede un’unità ma si divede in più parti ; possiede i concetti di giustizia e
dignità. È in continuo divenire , non è fisso .
Diritto : 1 Pubblico
Privato
2
Oggetto del diritto pubblico disciplina dei pubblici poteri ( stato , enti
1. pubblici territoriali e non , organizzazioni internazionali - Onu - e
sovranazionali - Ue - )
disciplina dei rapporti tra pubblici poteri e singoli .
Diritto costituzionale : l'insieme delle norme che garantiscono le libertà e
- i diritti fondamentali dei cittadini, stabilendo i principi ai quali deve ispirarsi
l'intero ordinamento giuridico (ossia, la cosiddetta forma di stato), regolano il
funzionamento degli organi dello Stato, le loro competenze e i loro rapporti
(ossia, la cosiddetta forma di governo).
Diritto europeo : dell’ue , prodotto da essa . l'insieme di norme relative
- all'organizzazione e allo sviluppo dell'odierna Unione europea e i rapporti tra
questa e gli Stati membri.
Diritto processuale : regole nei processi .
- Diritto amministrativo : è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano
- l'organizzazione della pubblica amministrazione .
Diritto ecclesiastico : rapporti tra stato e chiesa .
- Diritto internazionale : regola la vita della comunità internazionale. Trattati* :
- normative del diritto internazionale .
Il diritto privato(regola i rapporti tra privati ) si divide in :
Successorio
- Diritto dei contratti : Gli scambi di beni e servizi sono regolati dal diritto
- nazionale dei contratti.
Diritto della responsabilità civile
- Diritto commerciale : regola ed ha per oggetto i contratti conclusi tra operatori
- economici e tra essi ed i loro clienti privati, nonché gli atti e le attività delle
società.
Diritto del lavoro : studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti al
- rapporto di lavoro .
Diritto delle persone e della famiglia : disciplina i rapporti familiari in genere:
- parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti
patrimoniali nella famiglia ecc.
Costituzione Repubblicana : 1° gennaio 1948 .
Fonti del diritto: tutti gli atti e i fatti a cui un dato ordinamento giuridico riconosce
l’effetto di produrre diritto ( es. modificare , abrogare ecc le regole ) .
Atti formativi : nascita di un figlio . Dall’atto si ricava la regola . A un determinato
atto viene riconosciuta l’idoneità a produrre diritto .
diversi da
Fatti formativi
Atti giuridici : tutti gli atti a cui il diritto riconosce determinati effetti .Esempio :
Contratto : Si concludono contratti ogni giorno , scritti e non .
1) Testamento : intestare beni a persone alla propria morte .
2) Donazione : intestare beni a persone care
3)
Fatti giuridici Esempio :
La morte di colui che ha fatto il testamento .
1) Incidente automobilistico (non voluto ; quando è voluto si trasforma in atto e si
2) arriva al diritto penale ) .
Disposizione : voluto dell’atto , del legislatore . La singola disposizione sta insieme a
altre disposizioni . è raro che da una disposizione si può trarre subito una regola ;
esempio : disposizione : Art. 12 sulla bandiera italiana , tricolore = disposizione del
legislatore .
Legislatore Parlamento = esprime la volontà di chi lo ha eletto .
Il diritto è un continuo , non è fisso .
Fonti di produzione: sono le fonti del diritto , tutti gli atti e i fatti giuridici a cui un
dato ordinamento giuridico riconosce l’effetto di produrre legge ( regolamenti , statuti
ecc. )
diverse da
Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali abbiamo la conoscenza dell’esistenza
di una fonte di produzione .
Fonti di conoscenza ufficiali pubbliche .
Costituzioni : descrivono le condizioni fondamentali di una determinata comunità .
Atto normativo : ha bisogno di un’interpretazione .
diverso da
Fatto normativo : non ha bisogno di un’interpretazione ; si accetta che non si può far
nulla .
Art. 73 ultimo comma le leggi entrano in vigore il 15esimo giorno successivo alla
loro pubblicazione , salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso .
Perché 15 giorni ? “Vacatio legis” = periodo di vuoto normativo , in cui quella legge
non può trovare applicazione , ciò serve a preservare un periodo di conoscibilità della
legge ; bisogna far si che la legge sia conosciuta .
Positivismo giuridico (o giuspositivismo ; si intende quella dottrina di filosofia del
diritto, la quale considera come unico possibile diritto il diritto positivo, ovvero
quello concretamente osservato nei fatti ) non c’è diritto naturale .
“Inograncia iuris non excusant” : «L'ignoranza della legge non scusa nessuno».
Principio di conoscibilità per renderlo effettivo il parlamento qualche volta proroga
i termini di entrata in vigore della legge ( più lunghi di 15 giorni ) .