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Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci. La
disciplina in tal caso è quella della comunione e ciò comporta che i creditori personali dei singoli comproprietari
potranno liberamente aggredire anche la cosa comune per soddisfare il proprio credito, dato che la comunione non gode
dell’autonomia patrimoniale che è riconosciuta a tutte le società.
Vietate le società di mero godimento, mentre sono illegittime le società immobiliari di comodo. Tali società, costituite
essenzialmente per ragioni di evasione fiscale, sono nulle.
È possibile che dalla c comunione si passi alla società; ipotesi che classicamente si verifica quando più figli ereditano
l’azienda paterna (comunione incidentale) e proseguono in comune l’attività di impresa.
L’attività dei professionisti non è legislativamente considerata attività di impresa. Una società fra professionisti per
l‘esercizio in comune della loro attività darebbe perciò vita ad un’ipotesi di società senza impresa.
Non consentita la costituzione di società fra professionisti, tuttavia è ammessa la costituzione di società tra avvocati,
che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in
giudizio svolta dai propri soci. La società deve contenere l’indicazione società tra professionisti in forma abbreviata.
La società fra avvocati, non soggetta a fallimento, è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa
alle società fra professionisti e l’iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. È inoltre
iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati. L’amministrazione della società non può essere affidata a terzi,
ma il cliente ha diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad 1 o + soci da lui scelti.
Solo il socio o i soci incaricati (e non tutti i soci) sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività
professionale svolta in esecuzione dell’incarico. Con essi risponde la società con il proprio patrimonio
Delle obbligazioni derivanti dall’attività professionale sono responsabili illimitatamente e s solidalmente tutti i soci
qualora la società ometta di comunicare, prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato, quali di essi sono stati
incaricati.
Consentita la prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o di associazioni tra
professionisti. Ad esempio, la stessa società può offrire consulenza legale e assistenza fiscale; e lo stesso professionista
non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
previamente indicati.
Società di mezzi fra professionisti: società costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni
strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni. Ad esempio, due medici costituiscono società per
dividersi le spese di studio e per gestire ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività. Tale società non
ha per oggetto l’esercizio della professione medica, svolta individualmente o congiuntamente. Sono società lecite.
Società di servizi imprenditoriali: società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono
necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi, prestazioni che hanno carattere strumentale e servente.
Esempio: società di ingegneria (o società di progettazione industriale o società di engineering) che hanno alle loro
dipendenze decine di professionisti di varie specialità e raggiungono dimensioni gigantesche.
Scopo lucrativo: diviso in lucro oggettivo (utili) e lucro soggettivo (divisi fra i soci)
Scopo mutualistico: fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci
stessi otterrebbero sul mercato.
Scopo consortile: vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazione di minori costi o realizzazione
di maggiori guadagni nelle rispettive imprese. Le società c consortili, per contro, non devono necessariamente
perseguire uno scopo di lucro in senso proprio.
Società senza scopo di lucro: sono casi tassativamente previsti per legge e al di fuori di questi casi non è legittima la
costituzione di una società senza scopo di lucro.
Prima distinzione basata sullo scopo istituzionale perseguibile: società lucrative e società mutualistiche.
Seconda distinzione sulla natura dell’attività esercitatile: società semplici e società commerciali
Terza distinzione: società con e senza personalità giuridica.
Nelle società di capitali è:
- prevista ed è inderogabile (salvo che per la s.r.l.) un’organizzazione di tipo corporativo; cioè basata sulla
necessaria presenza di una pluralità di organi, ciascuno con proprie specifiche funzioni e c competenze.
- Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario
- Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo (salvo che nella s.r.l.); ha solo il
diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e/o di
controllo. E il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto
Nelle società di persone:
- Non è prevista un’organizzazione pluri-organo
- Modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare la società e,
per altro verso e all’opposto, richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell’atto costitutivo
- Il singolo socio a responsabilità illimitata è in quanto tale investito del potere di amministrazione e di
rappresentanza della società e ciò indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e dalla consistenza del
suo patrimonio sociale
Quarta distinzione: regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Sotto tale profilo vi sono:
1. società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci
personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (snc) o con possibilità di deroga patrizia per i soli soci
non amministratori (ss)
2. società, come la sapa, nelle quali coesistono soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e soci a
responsabilità limitata (accomandanti)
3. società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio
nelle società di capitali e in quelle cooperative hanno personalità giuridica e in forza di questo le società sono persone
giuridiche distinte dalla persone dei soci. La società gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.
Alle società di persone è negata la personalità giuridica perciò:
- i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi. Finchè dura la
società, possono solo far valere i loro diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla
quota allo stesso spettante nella liquidazione della società. Questo principio subisce un parziale temperamente nella
società semplice ed in caso di proroga delle altre società di persone in quanto è concesso al creditore personale del
socio di ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore, qualora gli altri beni di questo siano insufficienti a
soddisfare i suoi crediti
- i creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente
responsabili. È necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo aver
infruttuosamente escusso il patrimonio sociale potranno agire nei confronti dei soci.
Ne consegue che anche nelle società di persone:
a) i beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, bensì beni in proprietà della società
b) le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della società, cui si aggiunge a
titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei soci
c) imprenditore è la società, non il gruppo di soci (coimprenditori), anche se il fallimento della società determina
automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
Chi costituisce una società può liberamente scegliere fra tutti i tipi di società previsti dalla legislazione nazionale se
l’attività da esercitare non è commerciale; fra tutti i tipi tranne la società semplice se l’attività è commerciale.
La scelta di un tipo non è tuttavia condizione essenziale per la valida costituzione di una società. Se le parti non
manifestano una scelta, si attua il regime residuale secondo cui, se la società ha oggetto non commerciale sarà una
società semplice, mentre se ha oggetto commerciale è una snc.
Inammissibile la creazione di un tipo di società che non corrisponde ad alcuno dei modelli legislativi previsti.
Le clausole dei modelli organizzativi non devono essere incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto.
11. La società semplice. La società in nome collettivo
La società semplice esercita solo attività non commerciale.
La società in nome collettivo può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di
attività non commerciale. E in ogni caso soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non
è ammesso patto contrario.
Costituzione di società:
- Società semplice: no forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Non sono dettate
disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo. Tuttavia anche per le società semplici
è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese.
- Società in nome collettivo: sì regole di forma e contenuto per l’atto costitutivo, ma solo ai fini di iscrizione della
società nel registro delle imprese; iscrizione che, a differenza di quella della s.s., è condizione di regolarità della
societ&a