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RAPPORTO TRA LEGGI E REGOLAMENTI.
L'emanazione di una legge è più lunga e difficoltosa, in più non si vuole intasare il parlamento o
avviare discussioni politiche inutili, con il regolamento invece si rende tutto il procedimento più
snello.
- esempio: art. 16 codice della strada; le costruzioni inerenti ad una strada devono rispondere a
certe caratteristiche per non intralciare la viabilità e la sicurezza della strada. Questa norma non è
tuttavia applicabile perché mancano degli specifici riferimenti metrici.
Per coprire questo "buco" e altri, è stato introdotto un regolamento che integra il codice della
strada.
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DECRETO LEGGE.
L'iniziativa del decreto legge parte dal governo senza una delega del parlamento, ma a livello
governativo il testo che viene emanato ha la forza di una legge e diventa tale senza passare per le
camere. Questo avviene in casi di difficoltà o emergenza (casi straordinari).
- Il decreto legge è uno strumento nato durante il ventennio fascista, ed è un'esclusiva italiana.
Il decreto che viene emanato dal governo ha un'efficacia immediata, ma provvisoria, perché il
decreto legge decade se entro 60 giorni non viene convertito in legge dalle camere. Le camere
devono dunque inserire in via preferenziale nell'ordine del giorno i decreti legge, questo a causa
dei 60 giorni di tempo.
• Legge di conversione: il decreto legge viene convertito in legge effettiva;
• Legge di sanatoria: si va a modificare la parte del decreto legge che non è stato approvato
dalle camere ed è dunque decaduto.
Anche nel caso del decreto legge ci sono delle materie escluse, queste materie si chiamano
materie con riserva di legge. In alcuni casi l'ordinamento prevede una riserva di legge formale, ossia
ciò che è escluso sono gli atti a forza di legge.
La riserva di legge può essere:
- Assoluta: tutta la materia di legge deve essere disciplinata dalla legge;
- Relativa: una parte della materia di legge deve essere disciplinata dalla legge.
Procedimento di formazione del decreto legge:
1. Iniziativa;
2. Deliberazione del C.D.M.;
3. Emanazione del Presidente della Repubblica;
4. Immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
5. Immediata presentazione alle Camere;
6. Eventuale decadenza ex tunc se non convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione.
La decadenza ha effetti molto più forti rispetto all'annullamento, si devo ripristinare le cose come
erano prima dell'emanazione del decreto legge.
Il problema sono gli effetti non reversibili, per ovviare questo problema si va ad approvare la legge
di sanatoria, la quale va a risanare gli effetti dovuti all'abrogazione del decreto legge.
Reiterazione: allo scadere dei 60 giorni si pubblicava un nuovo decreto legge con lo stesso
contenuto di quello precedente, così lo stesso decreto può produrre effetti per più dei 60 giorni
canonici. La legge 400 del 1988 fu introdotta per impedire la reiterazione continua dei decreti
legge. Riflettendo sull'articolo 77 della Costituzione la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittima la reiterazione.
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Spesso la P.A. non si pronuncia durante i 60 giorni prima dell'approvazione del decreto legge per
non commettere errori irreversibili.
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LEGGI REGIONALI.
1. Statuti: dicono a chi spetta l'iniziativa e a chi spetta l'approvazione;
2. Leggi regionali ordinarie:
- Iniziativa;
- Approvazione;
- Promulgazione del Presidente della Giunta;
- Pubblicazione nel bollettino ufficiale.
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Gli Statuti delle regioni a statuto speciale sono adottati dal Parlamento nazionale con legge
costituzionale.
La legge regionale si pone sullo stesso piano della legge statale, presenta tuttavia dei limiti:
• 117, I comma: devono essere conformi alla Costituzione e al Diritto Comunitario;
• 117, II comma: materie di esclusiva statale;
• 117, III comma: nelle regioni si pongono come limiti i dei principi fondamentali delle
singole materie;
• 120: l'interesse delle altre regioni, le regioni non possono adottare provvedimenti che
ostacolino la libera circolazione delle persone;
• territorio: le leggi regionali di una determina regione valgono solo in questa determinata
regione.
I REGOLAMENTI.
E' l'atto normativo del potere esecutivo, ma non è l'unico (vedi decreto legge e decreto legislativo).
Tutti gli atti del potere esecutivo sono assoggettati al principio di legalità, sono una fonte
secondaria e devono rispettare la disciplina della riserva di legge. La disciplina dei tipi di
regolamenti è legittimata dall’art. 17 della legge 400 del 1988, in particolare riguarda i regolamenti:
• Di esecuzione: riguardano leggi che sono già a sufficienza specifiche e dettagliate;
• Di attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio: si
applicano leggi più generali e meno specifiche, la legge non è applicabile senza di essi,
• Indipendenti: sono quei regolamenti in assenza di legge, ossia in materie mai disciplinate
della legge;
• Di organizzazione della Pubblica Amministrazione;
• Di delegificazione/ delegati/ autorizzazione: sono regolamenti che vanno ad abrogare una
legge grazie a ciò che viene sancito dell'articolo 17 della legge 400 del 1988, senza di questo
sarebbe un sovvertimento gerarchico.
Possiamo distinguere i regolamenti in base alla funzione ma anche in base al soggetto che li ha
adottati:
• Statale;
• Degli enti territoriali (regionali, provinciali e comunali);
• Degli altri enti pubblici;
• Di autorità amministrative indipendenti.
Il procedimento di formazione di un regolamento governativo è molto simile a quello di un
decreto legge:
1. Proposta del Ministro competente;
2. Parere del Consiglio di Stato (giudice d'appello di secondo grado): agisce come un organo di
consulenza, cioè è un organo che rilascia pareri che aiutano la scelta finale;
3. Deliberazione del Consiglio dei Ministri;
4. Emanazione del Presidente della Repubblica;
5. Controllo della Corte dei Conti;
6. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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REGOLAMENTI REGIONALI.
Sono previsti nello Statuto Regionale, la competenza è della giunta regionale.
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REGOLAMENTI COMUNALI.
Particolari regolamenti comunali sono:
• Quelli edilizi;
• Sportelli unici per l'edilizia: sono sportelli ai quali vanno rivolte tutte le domande per l'inizio
di cantieri edili.
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CIRCOLARI.
Sono comunicazioni di un ufficio centrale o sovraordinato a uno periferico o subordinato
contenente delle informazioni. Non sono atti normativi ma sono atti amministrativi, cioè le loro
istruzioni sono vincolanti per gli uffici ma non per i terzi, tuttavia è un vincolo superabile dagli
uffici a cui sono rivolti purché motivino questo scostamento.
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A CHI SI RIVOLGONO LE NORME.
Le norme si rivolgono ai soggetti di diritto, che possono essere:
• Persone fisiche: i singoli individui;
• Persone giuridiche: sono degli enti astratti (es. società sportive, banche, università ecc.),
possono essere pubbliche o private. Sono una categoria diversificata di enti che possono
essere enti pubblici, fondazioni, associazioni, società o enti. Sono dunque un insieme di
uomini e mezzi che si impone per perseguire uno scopo unitario.
Entrambe questa categorie hanno:
• Capacità giuridica: è l'attitudine di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, hanno
capacità giuridica al momento della nascita o dalla registrazione in un determinato albo.
E' più ampia della capacità d’agire.
• Capacità d’agire: è la possibilità di compiere atti giuridici, ossia possono modificare la
propria sfera giuridica in maniera favorevole o in maniera sfavorevole. Ad esempio la
capacità giuridica per le persone fisiche si acquisisce alla nascita mentre quella d'agire con
il raggiungimento della maggiore età. Si può perdere o può essere ristretta. Può essere
tolta la capacità d'agire quando per esempio la persona non può più decidere
razionalmente per se stessa. In questa categoria distinguiamo due casi: capacità naturale
d'agire e la capacità legale d'agire.
L'atto giuridico è una manifestazione di volontà che sia idonea a modificare la sfera giuridica del
soggetto. E' possibile modificare la propria sfera giuridica acquisendo diritti o assumendo doveri/
obbligazioni. Le situazioni giuridiche soggettive che si possono acquisire sono:
• Favorevoli: diritto soggettivo, potere e interesse legittimo;
• Sfavorevoli: dovere, obbligo e soggezione.
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- Il diritto soggettivo è la garanzia data dall'ordinamento del godimento di un bene della vita. Si
distinguono varie categorie:
• Diritti assoluti: quando non richiede l'intervento di alcuno;
• Diritto relativo: quando è necessario l'intervento di un altro individuo;
• Diritto reale: uguale a prescindere da chi sia il suo titolare;
• Diritto personale: se si è venuta a creare una situazione per la quale una situazione che
riguarda una determinata persona non è trasferibile.
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- Il potere è la possibilità di produrre effetti giuridici con propri atti giuridici a ciò rivolti. Se il
soggetto è un ente pubblico si parla di potestà, ossia la possibilità di modificare la sfera giuridica
altrui unilateralmente, senza l'approvazione di entrambe le parti (non serve l'approvazione del
privato). Distinguiamo la potestà:
• Normativa: si esplica con atti di primo e secondo grado;
• Giurisdizionale: esercitata dagli organi giurisdizionali;
• Amministrativa: alla pubblica amministrazione viene dato un fascio di sottopoteri volto al
perseguimento dell'interesse pubblico.
L'unilateralità del potere amministrativo comporta delle conseguenze:
• Diritto soggettivo e potere amministrativo non possono coesistere;
• L'ordinamento da prevalenza a una delle due posizioni dei soggetti in questione;
• Se da prevalenza ad un diritto privato si ha un diritto soggettivo;
• Se da prevalenza all'interesse pubblico si ha un potere amministrativo.
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- L'interesse legittimo è l'interesse ad un bene oggetto di potestà amministrativa, protetto con la
garanzia che quella potestà sarà esercitata in maniera legittima. Si distingue:
• l'interesse legittimo pretensivo: la soddisfazione dell'aspirazione del privato passa attraverso il
comportamento attivo della pubblica amministrazione;
• l'interess