Capitolo 1: La proprietà intellettuale
La struttura del brevetto
Il brevetto deve essere composto da:
- Abstract: qui viene descritto l’ambito di utilizzo del prodotto per il quale è richiesta la domanda di brevetto.
- Drawings: sono disegni utili a capire il funzionamento dell’oggetto in questione; non devono necessariamente essere disegni tecnici che descrivono nel dettaglio l’invenzione, non è richiesta elevata precisione nella rappresentazione.
- Description: la descrizione serve a fornire una spiegazione più ampia, rispetto a quella contenuta nell'abstract, riguardo alla funzionalità e all’ambito di applicazione del prodotto.
- Claims: sono la parte fondamentale del brevetto. Le rivendicazioni sono l’ambito al quale viene richiesta l’estensione della tutela brevettuale. Le rivendicazioni vengono stilate in ordine di importanza, per cui la prima che viene riportata è quella che delimita il maggior territorio. La strategia che può essere seguita è quella di scrivere le claims in modo non del tutto chiaro, in modo da non delimitare con precisione l’ambito al quale si vuole estendere la copertura brevettuale: in questo modo per un competitore è più difficile capire se un proprio prodotto violi la proprietà industriale di un prodotto. Al di sopra di un certo numero di claims aumenta il costo del brevetto; può capitare che, in presenza di una grande quantità di claims, l’ufficio brevetti richieda la formazione di una famiglia di brevetti, in cui ciascun brevetto contiene una minore quantità di rivendicazioni.
- Bibliografia: è un elemento non indispensabile all’interno del brevetto in cui si possono fare riferimenti a vecchi brevetti e/o ad altro materiale noto allo stato dell’arte.
La procedura brevettuale
Il brevetto è uno strumento a tutela dell’inventore o di un’azienda; la concessione di un brevetto prevede il diritto di esclusiva sulla produzione e la commercializzazione del prodotto brevettato per un dato intervallo temporale e per una limitata area spaziale. La durata temporale di un brevetto è di 20 anni.
Affinché una domanda di brevetto venga concessa vi sono due requisiti essenziali che devono essere rispettati: questi sono la novità e il passo inventivo. Il primo richiede che l’oggetto in questione sia qualcosa di nuovo, mentre il secondo richiede che tale novità non potesse essere raggiunta da un tecnico medio del settore, avendo a disposizione lo stato dell’arte; in questi termini è espresso il significato di passo inventivo.
Non tutto può essere soggetto a richiesta di brevetto; si riporta di seguito un elenco di materiale non brevettabile:
- Metodi matematici
- Metodi terapeutici o diagnostici per il corpo umano: non è possibile, ad esempio, brevettare l’uso dei raggi X per l’ottenimento di lastre ma è possibile brevettare il macchinario che rende ciò possibile, se questo rispetta le caratteristiche di novità e passo inventivo
- Metodi per attività commerciali o intellettuali
- Programmi per elaboratori
- Razze animali
- Formule chimiche
La procedura brevettuale inizia con la deposizione della domanda di brevetto presso l’Ufficio Nazionale dei Brevetti, se si vuole che il brevetto abbia validità nazionale, oppure presso uno degli Uffici Europei dei Brevetti, aventi sedi a Monaco di Baviera e all’Aia, se si vuole che il brevetto abbia validità europea; in quest’ultimo caso si può anche agire presentando la domanda nell’Ufficio Nazionale dei Brevetti di ognuno degli stati appartenenti all’Unione Europea.
La data in cui viene presentata la domanda di brevetto è denominata data di priorità ed è un elemento molto importante del brevetto poiché delimita il dominio temporale sul quale viene definito lo stato dell’arte utile a valutare le caratteristiche di novità e di passo inventivo del brevetto.
Dalla data di priorità ha inizio un periodo di buio che va dai 12 ai 18 mesi: in questo tempo l’ufficio brevetti ha il compito di esaminare la domanda di brevetto in modo da valutare la novità e il passo inventivo dell’oggetto di interesse: si compie allora una ricerca nello stato dell’arte al fine di trovare eventuali anteriorità. Durante il periodo di buio l’Ufficio Brevetti Europeo invia degli International Search Report a chi ha richiesto la domanda di brevetto; in questi sono contenute delle valutazioni riguardanti le claims. Tali valutazioni sono contraddistinte da delle lettere, in particolare:
- X: la claim interessata è affetta da anteriorità, dunque viola uno o più brevetti già esistenti
- Y: è un’obiezione sul passo inventivo, ovvero combinando insieme i documenti riportati dall’ISR si ottiene l’invenzione oggetto della domanda di brevetto
- A: si indica che nella domanda di brevetto occorre citare alcuni brevetti anteriori, che vengono riportati nell’ISR
È dunque possibile che l’International Search Report richieda che la domanda di brevetto venga modificata; peculiarità della procedura brevettuale è che tutti i documenti ad essa relativa sono di dominio pubblico e possono essere consultati. Una volta presentata la domanda di brevetto non è possibile modificare in seguito il brevetto per aggiungere materiale da brevettare; è però consentito eliminare alcune claims o modificare la domanda di brevetto diminuendo il contenuto di materiale costituente la richiesta di brevetto. Durante il periodo di buio è anche possibile ritirare la domanda di brevetto: in questo caso il documento non diventa parte dello stato dell’arte. Differente è invece la situazione in cui la domanda di brevetto venga respinta: in questo caso tutto il materiale entra a far parte dello stato dell’arte e quindi è di dominio pubblico. Nel caso in cui ci si renda conto che il brevetto non sia stato scritto nel migliore dei modi è preferibile ritirare la domanda in modo tale da poterlo riscrivere e ripresentare in seguito, sfruttando il fatto che in questo modo il materiale in esame non è diventato parte dello stato dell’arte.
Al termine del periodo di buio il brevetto diviene pubblico ed entra a far parte dello stato dell’arte; il termine del periodo di buio non coincide con il momento di concessione o rifiuto di un brevetto. Può accadere che diverse aziende o inventori giungano a due invenzioni molto simili fra loro e richiedano entrambi un brevetto. Si considera il caso in cui i soggetti interessati siano A e B, con B che presenta la domanda di brevetto durante il periodo di buio di A. Se le invenzioni sono molto simili fra loro allora il brevetto viene concesso solo ad A poiché la sua data di priorità è più vecchia rispetto a quella di B, nonostante B non potesse conoscere l’invenzione di A in quanto la relativa richiesta di brevetto è ancora nel periodo di buio. Nel caso in cui le invenzioni siano fra loro differenti ma utili per lo stesso fine può accadere che il brevetto venga concesso ad entrambi, oppure che venga concesso ad entrambi ma senza la possibilità di applicazione industriale per B. Questo vuol dire che B non può produrre e commercializzare la propria invenzione, ma è comunque prestigioso per B dimostrare di avere un brevetto.
Si riporta il caso di Hypertherm e Komatsu: queste due aziende hanno presentato, ciascuna, il 12 aprile 1991 una domanda di brevetto su due prodotti molto simili fra loro. Il brevetto è stato concesso ad entrambe le aziende con diritto di applicazione industriale. Questo è successo in quanto le due aziende, al tempo collaboratrici, si erano messe d’accordo per agire in questa maniera in modo da poter ottenere entrambe la concessione del brevetto.
Una possibilità è la richiesta di estensione PCT del brevetto: è una procedura che riguarda 137 paesi e che ha un periodo di latenza di 36 mesi, al termine dei quali l’inventore può decidere se passare alle fasi nazionali. Tale procedura costituisce una sorta di protezione temporanea a livello mondiale: può essere strategicamente intrapresa nel momento in cui si scopre un nuovo campo in cui indagare e si vuole avere del tempo in cui poter lavorare per far maturare l’invenzione. La richiesta di estensione PCT può essere ritirata ma in questo caso diventa a far parte dello stato dell’arte.
Esiste anche il brevetto per modello di utilità: tale brevetto ha una durata di 10 anni. L’art. 82 CPI prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un’invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.
Altre forme di gestione di conoscenze tecnologiche
Si è dunque detto che il brevetto è una procedura di tutela a livello industriale: in questo modo il detentore del brevetto, sfruttando l’esclusiva sulla produzione e commercializzazione dell’invenzione, può recuperare la quantità di denaro investita per lo studio e lo sviluppo dell’oggetto in questione. In assenza di uno strumento come il brevetto per un’azienda non sarebbe conveniente investire nello sviluppo di un nuovo prodotto in quanto una volta disponibile al pubblico tale prodotto potrebbe essere duplicato da un competitor senza dover investire una grande quantità di denaro.
Il segreto industriale
Un’alternativa al brevetto può essere il segreto industriale, per cui si mantiene l’esclusiva di un prodotto non divulgando nessuna sua caratteristica: è questo il caso del processo di produzione della Coca Cola, ma non è questa una procedura che può essere utilizzata in ogni campo. Nel caso l’invenzione sia costituita da un componente meccanico, pur non divulgando nulla circa la sua lavorazione e le sue caratteristiche, per un competitor può essere relativamente semplice riprodurre tale componente attraverso un processo di reverse engineering. La strategia del segreto industriale può essere una strategia vincente nel momento in cui essa riguardi un processo di produzione, il quale non è dunque visibile all’esterno dell’azienda interessata.
L’articolo di rivista
Un altro metodo di gestione di conoscenze tecnologiche riguarda la pubblicazione di un articolo di giornale. Caratteristica fondamentale è che tutto ciò che viene pubblicato entra a far parte dello stato dell’arte, dunque non può essere utilizzato come materiale brevettabile.
Lo scrittore dell’articolo invia il proprio elaborato ad una rivista specializzata; non può accadere che lo stesso articolo venga inviato a differenti riviste. Dalla data in cui viene mandato l’elaborato ha inizio un periodo di revisione, che dura alcuni mesi, in cui il direttore della rivista fa esaminare l’articolo ad alcune persone selezionate che prendono il nome di revisori o peer reviewers. Tali persone non sono dipendenti interni della rivista ma sono persone esperte nell’argomento trattato nell’articolo. Lo scrittore dell’articolo non può conoscere i nomi dei propri revisori, questo per codice etico; per lo stesso motivo un revisore non conosce i nomi degli altri revisori dello stesso articolo.
Il compito del revisore è quello di valutare la veridicità di quanto è contenuto nell’articolo, di valutare la chiarezza espositiva e la riproducibilità di tutti i risultati che sono riportati. Quando l’articolo ha superato la fase di revisione può essere pubblicato. Il lavoro del revisore è totalmente gratuito; il sistema si regge in piedi poiché la qualifica di revisore è prestigiosa e tutto il sistema si basa sulla fama delle singole persone: un giornale difficilmente pubblica un articolo scritto da una persona poco credibile.
Dal punto di vista dell’editore è importante che i revisori siano particolarmente aggressivi nei confronti dell’articolo, in modo tale che alla fine esso risulti molto valido qualitativamente. Dell’articolo pubblicato si conosce solo la sua versione presente nella rivista.
Per il sistema degli articoli di giornale esiste un codice etico contenente i seguenti punti:
- L’autore non deve fabbricare o falsificare i dati o i risultati riportati; egli deve essere oggettivo e veritiero in ogni aspetto del proprio lavoro.
- Il materiale utilizzato per gli esperimenti, le condizioni al contorno e i risultati della ricerca devono essere registrati in modo tale da consentire la verifica da parte di altri scienziati; possono essere fatte eccezioni per preservare la privacy o la protezione di un brevetto.
- Tutte le persone che hanno contribuito all’ottenimento dei risultati riportati nell’articolo devono essere citati come autori se il loro contributo è stato particolarmente significativo.
- Non è ritenuto etico pubblicare un articolo che descriva gli stessi studi o risultati, ottenuti dagli stessi autori, riportati in altre riviste.
- Non si possono pubblicare articoli che offendano la razza, il genere, il credo religioso, l’origine etnica, la cittadinanza, la filosofia politica, l’orientamento sessuale, l’età e la reputazione.
Alla pubblicazione dell’articolo si cede la proprietà intellettuale alla rivista che lo pubblica; il fine dell’articolo è di incrementare lo stato dell’arte. I risultati contenuti sono generalmente vecchi e con ridotto impatto industriale.
Si notano dunque alcune differenze fra la procedura brevettuale e la scrittura di articoli scientifici; si riporta in seguito una figura contenente le principali differenze fra i due sistemi.
| Journal Papers | Patents |
|---|---|
| About 10% of total literature; flow of information can be slow and results with maximum 1 year delay over priority date “old” and of limited industrial impact | About 90% of total literature; the main aim of the research must be declared but side aims can be covered |
| Truthful results must be presented | You don’t usually tell all the truth |
| Details of experiments must be fully told | Fully detailed experiments and description of the apparatus are not needed |
| Quantitative details are needed | Mostly qualitative details are usually given |
| Plasma sources and processes are usually not “readers” available | Plasma sources and process details are easily available “on the market” for investigation even before patent is published |
Il Non Disclosure Agreement
L’NDA, conosciuto in Italia come accordo di non divulgazione, è un documento che viene firmato fra due parti. Le parti vogliono lavorare assieme e per poterlo fare devono capire i processi tecnologici che entrambe utilizzano. Firmando tale accordo le parti si impegnano a non divulgare al pubblico tutte le informazioni confidenziali che vengono scambiate, altrimenti si incorre nelle clausole penali stabilite a priori. L’accordo può essere mutuo e in questo caso entrambe le parti sono limitate nell’uso del materiale ricevuto, oppure può essere unilaterale e in questo caso solo una delle due parti risulta essere limitata nell’uso del materiale ricevuto.
Tale accordo di non divulgazione è valido per un periodo limitato di tempo che dipende anche dal tempo di obsolescenza della particolare tecnologia di interesse. Si riportano ora due tipi di NDA:
MUTUAL NON DISCLOSURE AGREEMENT
This MUTUAL NON DISCLOSURE AGREEMENT (this “Agreement”) is made and entered into, as of 23 May 2013 (“Effective Date”), by and between AlmaPlasma s.r.l. and *****
AlmaPlasma s.r.l. and **** are hereinafter individually referred to as a “Party” and collectively as the “Parties”.
WHEREAS AlmaPlasma s.r.l. is a spin-off company of Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, is participated by Unindustria Bologna and has a special background knowledge in the field of industrial applications of plasmas (thermal and non-thermal), coinciding with that of Prof. Colombo’s Industrial Applications of Plasmas Research Group at Alma Mater Studiorum – Università di Bologna for the specific subjects of this agreement.
WHEREAS ***** is company active in the field of ecological sanitation for the food industry.
WHEREAS the Parties wish to evaluate a potential relationship relating to:
- Plasma treatment of packaging materials for the final aim of sterilization and sanitation
WHEREAS In order to perform this evaluation, either Party may consider disclosing to the other Party its confidential and proprietary information.
THEREFORE AlmaPlasma s.r.l. and ***** agree as follows:
- For the purpose of this Agreement, "Confidential Information" means technical, commercial or business information, including but not limited to, know-how, data, calculation notes, tools, processes, designs, diagrams, sketches, plans, drawings, specifications, etc.
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Appunti di Applicazioni industriali dei plasmi M
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Macchine - Lezioni
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Appunti di Laboratorio di tecnologie dei materiali e applicazioni industriali dei plasmi T
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Lezioni, Misure