Lezione 9 06/11/2012 prima parte
La decisione della Corte di Cassazione
Noi stavamo parlando della “decisione” della Corte di Cassazione, e al di là del “come” decide la corte: sezioni semplici o sezioni unite, camera di consiglio o discussione per pubblica udienza; e ricordato che comunque, fino a cinque giorni prima della decisione, in camera di consiglio o per pubblica udienza, è possibile presentare memorie scritte a condizione che abbiate notificato il controricorso che ha effetto diciamo “prenotatorio”.
Alternative decisorie della Cassazione
Dobbiamo adesso occuparci delle possibili alternative decisorie, la Cassazione è un mezzo di impugnazione “rescindente”, quindi innanzitutto, è possibile oltre ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso, anche una pronuncia di rigetto del ricorso, cioè di dichiarazione di infondatezza dei motivi azionati che preclude il passaggio alla fase “rescissoria”. Ci siamo?
Mentre in appello comunque il giudice d’appello, anche se dovesse rigettare l’appello, emette una pronuncia sostitutiva che conferma o risolve, nel giudizio di Cassazione, se la corte dovesse ritenere infondati i motivi del ricorso fatti valere, lo rigetta, con un risultato analogo a quello del “giudizio di inammissibilità”, cioè non si passa alla fase rescindente, e resta ferma la decisione, è chiaro?
Se invece la corte cassa, cioè annulla la sentenza, possiamo avere diverse “opzioni” perché bisogna teoricamente passare alla “fase rescissoria”, salvo casi eccezionali e tassativamente indicati, nei quali è inutile passare alla fase rescissoria perché “non c’è più nient’altro da fare”, questi casi sono codificati nell’Articolo 382 c.p.c. u.c.: Cassazione senza rinvio.
Cassazione senza rinvio
Si ha cassazione senza rinvio nei casi eccezionali, tassativamente indicati, enunciati all’ultimo comma dell’articolo 382 c.p.c nei quali non vi è più nulla da fare dopo il rigetto, questi casi sono:
- Difetto ASSOLUTO di giurisdizione - Cioè quando la Corte ritiene che, non solo il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ma qualunque altro giudice sul territorio della Repubblica, difetti di giurisdizione.
Chiaro? Sono cose fondamentali! Non solo il giudice adito difetta di giurisdizione, ma qualsiasi altro giudice sul territorio della Repubblica non ha potere giurisdizionale su tale questione, quindi non sapremmo a chi rinviarla questa causa per deciderla. Se la giurisdizione spetta al giudice francese, la Corte di Cassazione non ha il potere per rinviare al giudice francese, se la giurisdizione non spetta a nessuno, perché si tratta di materia riservata al parlamento, la Corte di Cassazione rigetta per difetto di giurisdizione ma non può rinviare di fronte al parlamento, se si tratta di una materia riservata all’attribuzione esclusiva della pubblica amministrazione, materia non giustiziabile, la Corte di Cassazione non può rinviare la causa a un giudice, perché non c’è nessun giudice che abbia giurisdizione su tale controversia.
Questo è il difetto ASSOLUTO di giurisdizione, ovviamente assoluto se ci mettiamo nella logica del nostro ordinamento processuale, potrebbe darsi che ci sia un giudice competente, ma che sia un giudice appartenente ad un altro ordinamento giudiziario, perciò il giudice di un altro Paese, oppure che sia una controversia che deve essere decisa da un potere dello Stato diverso da quello giurisdizionale, quindi comunque sia la Corte non può rinviare la causa; la Corte può rinviare a qualsiasi giudice sul territorio, ma deve essere comunque un giudice (al giudice ordinario, al giudice amministrativo, al giudice tributario…), non può rinviare al parlamento, non può rinviare all’amministrazione e non può rinviare al giudice straniero. Va bene?
- La corte ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito – La causa non poteva essere proposta, per esempio perché vi era una previsione di “tentativo di conciliazione obbligatorio”, immaginate che vi sia una disciplina nel quale quel tipo di causa non può essere proposta se prima non ci sia stato un tentativo di conciliazione, e che il vizio derivato dal mancato intervento di tentativo di conciliazione sia un vizio che non si è sanato, perché è stato fatto valere nei vari gradi del processo perciò è anche motivo di impugnazione, la Corte dice “effettivamente qui manca il tentativo obbligatorio di conciliazione che è una condizione di procedibilità dell’azione perciò la causa non poteva essere proposta fin dall’inizio”.
(Ve lo dico per informarvi, non so se lo avete letto sui giornali, che nel frattempo la Corte Costituzionale, per fortuna, ha dichiarato incostituzionale la norma sulla “media conciliazione obbligatoria”, sapete che, ve lo avevo raccontato l’anno scorso, in eccesso di delega il legislatore aveva introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione, sbandierandolo come una grande conquista per il processo civile, ed è una cosa che non aveva il potere di fare, perché in quel caso il governo agiva su delega del parlamento, e il parlamento, nella legge-delega, aveva inserito proprio questa come direttiva dicendo al governo “fai il decreto legislativo sulla conciliazione ma senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire il giudice, quindi fai una legge sulla conciliazione ma non obbligatoria”, e il governo cosa ha fatto?! Conciliazione obbligatoria! Perciò la Corte Costituzionale, per eccesso di delega l’ha dichiarata incostituzionale, ed ecco ancora una volta un grande spreco di energie e di risorse inutili per non saper rispettare le regole.
Però questo esempio vale sempre, perché nulla vieta, dal punto di vista costituzionale, che il legislatore ordinario inserisca una disciplina che preveda il ricorso al tentativo di conciliazione obbligatorio. Che sia chiaro, non vi fate fuorviare dai giornali, la Corte Costituzionale deve ancora pubblicare le motivazioni, ma non dirà al 99% che la conciliazione obbligatoria di per sé è incostituzionale, perché la Corte ha sempre detto “purché sia previsto un termine ragionevole per esperire il tentativo di conciliazione, cioè non ci sia una norma che dica devi esperire la conciliazione e per 10 anni non puoi adire il giudice, perché questo sarebbe una compressione ingiustificata del potere d’azione, purché ci sia scritto che devi tentare la conciliazione obbligatoria e che il tempo massimo sia di tre o quattro mesi, questo rientra nelle scelte attuabili dal legislatore. La motivazione della Corte Costituzionale al 99% sarà questa cioè: “fermo restando il potere del giudice ordinario di inserire il tentativo di conciliazione obbligatorio, il legislatore delegato, davanti ad una legge-delega che dice puoi fare tutto tranne la conciliazione obbligatoria, non può eccedere a tal punto da fare proprio la conciliazione obbligatoria.” Chiaro?
Perché dal dibattito che ne è emerso dai giornali e dai politici è stato mal compreso il problema, come se si contestasse in linea di principio il tentativo obbligatorio di conciliazione, che invece è codificabile con una norma ad hoc.) Questo è uno dei casi di cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta, ora vediamo quando la cassazione cassa senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito, esempio “Appello inammissibile”, la Corte d’appello dovrebbe dichiararlo inammissibile anziché pronunciare nel merito, se pronuncia nel merito io posso impugnarlo per Cassazione e la Corte dovrebbe dire“effettivamente l’appello andava ritenuto inammissibile e quindi casso senza rinvio perché in realtà doveva passare in giudicato la sentenza di primo grado.”
Non rinvio al giudice di primo grado (secondo me intendeva al giudice d’appello), perché la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello e perciò sarebbe passata in giudicato la sentenza di primo grado. Se faccio ricorso in Cassazione, la Cassazione accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l’appello, e a chi rinvia questa causa? A nessuno! Va bene? Quindi in questi casi tassativi abbiamo “cassazione senza rinvio”.
A questi casi abbiamo detto possiamo equiparare le “pronunce emesse in violazione dei limiti negativi del giudicato”, quindi la pronuncia emessa in violazione del principio “ne bis in idem”, la domanda già decisa, perché la domanda di una sentenza passata in un giudicato non può essere riproposta, perché il giudicato esaurisce il potere giurisdizionale, quindi qualsiasi giudice difetterebbe di giurisdizione. Ugualmente la pronuncia resa in mancanza di domanda di parte, è la domanda di parte che attiva il potere giurisdizionale, in mancanza di domanda di parte vi è difetto del potere giurisdizionale perché nessuno ha conferito al giudice quel potere di decidere.
Però si tratta di ipotesi estensive dell’applicazione di questa norma e non analogiche, perché essendo una norma speciale non può essere applicata per fattispecie diverse da quelle stabilite.
Cassazione sostitutiva di merito
Questa è la cassazione senza rinvio, da non confondere con la cassazione sostitutiva di merito: che è la possibilità che la Corte ha di pronunciare nel merito dopo aver cassato la sentenza senza rinviare ad altro giudice.
Quando la Corte può decidere nel merito senza rinviare ad altro giudice? Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto! Tutte le volte in cui, dopo la cassazione, cioè dopo l’annullamento della sentenza, ai fini della decisione della controversia, cioè ai fini dell’intervento “rescissorio”, sono necessari accertamenti di fatto, siccome la Corte non è giudice del fatto, è costretta a rinviare ad altro giudice. Va bene? Se invece non sono necessari ulteriori accertamenti del fatto, decide essa stessa.
Attenzione non c’è scritto “se non sono necessari ulteriori mezzi di prova”, ulteriori accertamenti di fatto vuol dire che la Corte non può nemmeno rivalutare il materiale istruttorio raccolto dal giudice di merito. Va bene?
Non si tratta di capire se siano necessarie nuove prove, perché è ovvio che nuove prove non sono ammissibili. Qui si tratta di verificare se il fatto è tale e quale a quello ricostruito da giudice che ha emesso la sentenza impugnata, e si tratta soltanto di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, ad esempio “la prescrizione non è quinquennale ma è decennale”,…
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, l’appello viene proposto soltanto sotto il profilo della prescrizione, cioè la parte condannata si oppone affermando che è maturata la prescrizione che era quinquennale, la corte di appello dà ragione al convenuto confermando che è intervenuta la prescrizione che era quinquennale e riforma la sentenza di primo grado rigettando la domanda. Si impugna la sentenza per Cassazione soltanto su questa questione (la durata della prescrizione), cioè l’attore afferma “la prescrizione è decennale perciò era valida la sentenza di primo grado”, la Corte di Cassazione può accogliere il ricorso e a quel punto può essa stessa decidere nel merito confermando il fatto perché su tutti gli altri punti non c’era controversia, l’unico contrasto era sul termine della prescrizione e non sui fatti già accertati davanti al giudice di primo grado che aveva giudicato.
Il giudice di primo grado aveva “condannato” perché riteneva che il termine di prescrizione era decennale, se avesse ritenuto che fosse stato quinquennale, avrebbe rigettato, infatti il giudice d’appello rigetta la domanda ritenendo che il termine di prescrizione fosse quinquennale ma senza bisogno di ulteriori accertamenti sul fatto che risulta accertato, e perciò la Corte di Cassazione ritenendo che il termine di prescrizione è decennale, accoglie il ricorso, dà ragione al giudice di primo grado, ma non essendo necessari ulteriori accertamenti sul fatto può decidere anche nel merito ed emette una sentenza analoga a quella del giudice di primo grado perché non ha bisogno di ulteriori accertamenti sul fatto. Chiaro?
La Corte non potrebbe decidere nel merito qualora, sulla medesima domanda, il giudice di primo grado avesse rigettato la domanda considerando prescritto il diritto, il giudice d’appello avesse a sua volta rigettato il ricorso avvalorando la tesi del primo giudice, quindi nessuno avesse mai accertato nel merito i fatti costitutivi del diritto, in questo caso se faccio ricorso in Cassazione, la Corte può accoglierlo dicendo “il ricorso è accolto perché la prescrizione è decennale, quindi occorre verificare i fatti costitutivi del diritto, se sussistono questi fatti costitutivi, quindi occorrono ulteriori accertamenti di fatto”. In questo caso deve rinviare. Chiaro?
Bisogna guardare caso per caso. La corte non può neanche analizzare le prove e i documenti istruttori raccolti, non può dire “si ma da questi atti risulta tale fatto..” No! Deve basarsi solo sui fatti già ricostruiti nella sentenza impugnata. La corte si limita ad applicare il principio di diritto su un fatto che ormai è accertato incontrovertibilmente. Va bene? Tutto chiaro? Questa è la cassazione sostitutiva di merito.
Cassazione con rinvio
Sia la “cassazione sostitutiva di merito”, sia la “cassazione con rinvio” presuppongono la cassazione della sentenza, cioè la riconosciuta fondatezza di almeno uno dei motivi di ricorso, cioè la corte cassa e decide nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, oppure rinvia ad altro giudice se sono necessari ulteriori accertamenti dei fatti di causa.
Ai fini del “rescissorio”, dal punto di vista del rescissorio, la corte decide se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, mentre rimette al giudice del rinvio se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Sempre e comunque è necessaria la cassazione.
Ve lo dico perché io la volta scorsa non ho potuto fare lezione perché ero in Cassazione a discutere un ricorso, in cui la mia controparte (per farvi capire cosa succede se uno poi non ha le idee chiare) aveva chiesto la cassazione della sentenza perché riteneva fosse ingiusta e in subordine, cioè nel caso in cui non avesse ottenuto la cassazione, il rinvio di fronte ad altro giudice. Ora voi capite che non può reggere una struttura di questo genere, capite perché? Se uno chiede il rinvio si presuppone che la corte abbia cassato, se non sei in grado di dimostrare l’annullabilità della sentenza e perciò i vizi della sentenza non puoi chiedere il rinvio, il rinvio è conseguenza della cassazione. A fronte del mio controricorso, dove affermavo che un ricorso così formulato non ha speranze di accoglimento, ha cambiato la difesa, dimostrando anche in quel caso di non cogliere la disciplina, chiedendo allora la cassazione, e in subordine, laddove non dovesse essere cassata la sentenza, la pronuncia sostitutiva di merito da parte della Corte, ma anche in quel caso la Cassazione può effettuare la pronuncia sostitutiva di merito se cassa, se non cassa perché il ricorso è infondato è impossibile.
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