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Estratto del documento

Qui la sentenza andava impugnata per revocazione, perché è presupposizione dell’esistenza (o

inesistenza) di un fatto la cui inesistenza (o esistenza) è incontrovertibilmente provata dagli atti di

causa e non si trattava di fatto controverso tra le parti.

Altro esempio, voi fate una causa dove chiedete che qualcuno sia condannato a risarcirvi i danni

conseguenti ad un tamponamento, cioè i danni provocati al vostro autoveicolo targato AA000BB,

producete il certificato di proprietà del vostro autoveicolo, il giudice legge male la targa riportata

sul certificato, e dice “la domanda va rigettata perché l’attore non risulta proprietario del veicolo

danneggiato, perché in realtà il veicolo danneggiato è targato AA001BB, mentre dal certificato

risulta proprietario del veicolo targato AA000BB”, avrà letto male, perchè in realtà era fuori

discussione tra le parti che quello fosse il mio autoveicolo e che la targa fosse quella. Si discuteva

perché l’altro diceva che io ero andato in retromarcia e io invece dicevo che lui ero contromano, e il

giudice invece, un genio, dice “no la targa non è quella perciò rigetto”. Succede. Voi non lo fate

mai. Siate sempre umili. Si sbaglia di meno, se avete un dubbio chiedete agli avvocati, “mi sembra

che questo sia un 3?!” “No guardi questo è un 5!” e si risolve il problema. Non rischiate di

incorrere in responsabilità civile oltre a decidere giustamente la causa, chiaro tutto? Bene.

Fondamentale ricordate che il fatto sia non controverso, perciò non è un errore di valutazione, non è

che il giudice ha risolto male la questio facti perché ha valutato male le risultanze dell’istruttoria. Se

ha valutato male le risultanze dell’istruttoria, la sentenza eventualmente è viziata da “omessa

valutazione”, e perciò ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c. N°5.

Fino a ieri uno non aveva dubbi, ad esempio, dalle prove tutti i testimoni vengono a raccontare che

“Tizio ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. Tutti! Non ce n’è uno che afferma il

contrario, sia i testimoni chiamati da Caio (l’investito) sia quelli chiamati da Tizio stesso.” In una

situazione di questo genere, il giudice di appello (o di primo grado in sentenza emessa in unica

grado) se dovesse risolvere la questione dicendo “Viste le prove raccolte, è esclusa la responsabilità

di Tizio, perché risulta che egli abbia attraversato l’incrocio con il semaforo verde.” Secondo voi

una sentenza di questo genere come va impugnata? Sicuramente non per revocazione, perché il fatto

viziato da errore è un fatto controverso, sicuramente stavano discutendo del fatto altrimenti non

avrebbero fatto l’istruttoria su di esso, non vi avrebbero testimoniato i testimoni di entrambe le

parti.

Fino a ieri in una situazione del genere era pacificamente risolta appellandosi al 360 n°5 per

“omessa valutazione del fatto”, ma oggi attenzione, con il nuovo testo ci sarà prima o poi qualche

testa fina che interpreterà la norma in senso restrittivo affermando che “il giudice comunque ha

valutato il fatto, ha valutato le prove e ha ritenuto che andassero interpretate nel senso che il

semaforo era verde..” Ma se c’è scritto che il semaforo era rosso viene male un’interpretazione del

genere. Quindi vedete il legislatore cerca di restringere l’ingresso in Cassazione dicendo “basta

esaminare le prove”, ma evidentemente in caso di motivazione assolutamente inidonea a reggere la

decisione il 360 n°5 resta il nostro unico mezzo per impugnare, non abbiamo altre armi, dicendo

questo esame delle prove deve essere un esame che si è tradotto in una valutazione degna di questo

nome, perché altrimenti basta una formula di rito, il giudice direbbe “ho esaminato tutti i fatti e dico

questo.” Chiaro?

Se dalle prove risulta che il semaforo era rosso, e il giudice dice che era verde, questo è un vizio che

deve essere assolutamente fatto rientrare nell’ “omesso esame”, perché altrimenti c’è un problema

di giustizia sostanziale che sarebbe incolmabile, ma non vi nego che “sudo freddo” a pensare come

andranno a finire i ricorsi in Cassazione alla luce delle nuove modifiche, perché il legislatore tende

a restringere tantissimo l’accesso alla Cassazione.

Oggi dobbiamo rifugiarci nella inesistenza della motivazione, cioè quando la motivazione della

sentenza è sostanzialmente inesistente perché basata su circostanze di fatto assolutamente non

supportate dagli atti di causa, e di fatto non c’è stato un esame. Va bene?

L’altro motivo di revocazione ordinaria è il N° Cinque: Contrarietà al precedente giudicato – Anche

qui, detta così la definizione non può soddisfarci, perché la contrarietà al precedente giudicato

commessa dal giudice d’appello (o dal giudice di unico grado) di per sé è un vizio che si può far

valere anche già il ricorso per Cassazione. Se c’è violazione del principio “ne bis in idem” posso

dire che la sentenza è viziata da difetto assoluto di potere giurisdizionale, oppure posso dire che è

viziata da errores in procedendum,(numeri 1 e 4 dell’art.360 c.p.c.), oppure posso dire che se il

giudice non si è conformato al precedente giudicato è stato violato l’articolo 2909 c.c. secondo cui

“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa strato a ogni effetto tra le parti, i

loro eredi o aventi causa”, quindi se il giudice non si è uniformato ha violato tale articolo e perciò

anche il 360 n°3 c.p.c. Chiaro?

Si potrà discutere su quale sia il vizio azionabile tra i numeri 1,3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., la

violazione del giudicato interno normalmente viene fatta rientrare nel numero 4 perciò errores in

procedendum, mentre la violazione del giudicato esterno, normalmente, viene fatta rientrare nel

numero 3, cioè violazione dell’art.2909 c.c.

Ma sono rilevanti anche il numero 1 come difetto di giurisdizione, e il numero 5, anzi prima era

rilevante il numero 5, oggi un po’ di meno perché si diceva “se il giudice ha omesso di pronunciare

sulle eccezioni di giudicato la sua sentenza è viziata da difetto di valutazione”, oggi più raramente si

dice “nei casi in cui il giudicato può essere valutato come fatto, la mancata valutazione del

giudicato può dar luogo al vizio dell’art.360 n°5”.

Vi dico queste cose per farvi capire che non uno, ma più motivi di ricorso per Cassazione sono

esperibili per avventarsi contro una sentenza emessa in grado d’appello o in unico grado che

contrasta con un precedente giudicato fra le parti. E allora che si fa? Come opera la revocazione?

Prestatemi la voce, Articolo 395 n°5 c.p.c. : “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra

le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.

Perciò abbiamo il “contrasto con il precedente giudicato”, purchè però la sentenza, “non abbia

pronunciato sulla relativa eccezione”. Se la sentenza ha pronunciato sulla relativa eccezione,

sicuramente c’è il ricorso per Cassazione, se invece la sentenza non ha pronunciato sulla relativa

eccezione, stando al tenore della norma, c’è la revocazione ordinaria.

A me la norma piace così, ma non è interpretata così, eppure la norma è così chiara, se il giudice si è

pronunciato sull’eccezione di giudicato, ma contesti al giudice di merito di aver mal interpretato o

mal risolto la questione relativa al giudicato, se il giudicato c’era, se era efficace, se vincolata(?

1:21:57), se si estendeva alla controversia in corso e così via, tu dici “si è sbagliato il giudice!”, in

questo caso ricorri per Cassazione. Nei casi in cui invece il giudice, per qualsivoglia motivo, non si

è pronunciato, perché? Perché magari il giudicato non risultava durante il processo, quindi non si è

pronunciato perché non ne era a conoscenza, il giudicato era esterno, perciò formatosi in un altro

processo di fronte alle stesse parti, ma il giudice non è che va a cena con le parti, che ne sa che

queste hanno avuto la stessa causa precedentemente, e anche se lo sapesse ricordate che non può

ricorrere alla sua scienza privata. Perciò l’esistenza di questo giudicato esterno non si è mai

manifestata, il giudice non lo sapeva, quindi a pronunciato la sentenza in contrasto con il precedente

giudicato di cui nulla sapeva, e di cui nulla poteva sapere, perché le parti non glielo hanno detto.

n questo caso non ci troviamo di fronte ad un errore del giudice, perciò faccio valere semplicemente

la “contrarietà ad un precedente giudicato”. In questo caso non avrebbe senso andare in Cassazione.

Ci siamo?

Ma si dice, e noi siamo ormai smaliziati di fronte alle interpretazione, che il giudicato interno risulta

sempre durante il processo, perciò la contrarietà al giudicato interno è sempre un errores in

procedendum da parte del giudice.

Il giudice può non sapere del giucato esterno, ma non può non sapere del giudicato interno. Chiaro?

Il giudicato interno è, se io impugno la sentenza in appello per un capo, gli altri capi non li sto

impugnando, quindi se nessuno li impugna la corte di appello non può andare a toccarli, salvo

l’effetto espansivo sui capi dipendenti, i capi non impugnati rimangono intatti. Non vengono

travolti dall’appello. Chiaro? Perciò se il giudice d’appello, sta riformando capi non impugnati e

non dipendenti a quelli impugnati, sta violando il giudicato interno e commette un errores in

procedendum, siamo d’accordo?

Però dire che la violazione del giudicato interno è sempre frutto di un errores in procedendum da

parte del giudice significa non avere mai fatto gli avvocati. Gli avvocati sanno che non è così,

perchè io potrei tendenzialmente notificare la sentenza di primo grado, aspettare che passino i trenta

giorni ed avere la sentenza passata in giudicato; tu dopo due mesi e mezzo (quando però il termine è

ormai scaduto) proponi appello davanti al giudice d’appello e io non mi costituisco, decido di non

difendermi tanto sono tranquillo, oppure mi costituisco ma non dico al giudice che c’era un

giudicato precedente.

Il giudice d’appello che ne sa che io gli avevo notificato la sentenza? Se io non glielo dico e

l’avversario non glielo dice che ne s

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.