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Qui la sentenza andava impugnata per revocazione, perché è presupposizione dell’esistenza (o
inesistenza) di un fatto la cui inesistenza (o esistenza) è incontrovertibilmente provata dagli atti di
causa e non si trattava di fatto controverso tra le parti.
Altro esempio, voi fate una causa dove chiedete che qualcuno sia condannato a risarcirvi i danni
conseguenti ad un tamponamento, cioè i danni provocati al vostro autoveicolo targato AA000BB,
producete il certificato di proprietà del vostro autoveicolo, il giudice legge male la targa riportata
sul certificato, e dice “la domanda va rigettata perché l’attore non risulta proprietario del veicolo
danneggiato, perché in realtà il veicolo danneggiato è targato AA001BB, mentre dal certificato
risulta proprietario del veicolo targato AA000BB”, avrà letto male, perchè in realtà era fuori
discussione tra le parti che quello fosse il mio autoveicolo e che la targa fosse quella. Si discuteva
perché l’altro diceva che io ero andato in retromarcia e io invece dicevo che lui ero contromano, e il
giudice invece, un genio, dice “no la targa non è quella perciò rigetto”. Succede. Voi non lo fate
mai. Siate sempre umili. Si sbaglia di meno, se avete un dubbio chiedete agli avvocati, “mi sembra
che questo sia un 3?!” “No guardi questo è un 5!” e si risolve il problema. Non rischiate di
incorrere in responsabilità civile oltre a decidere giustamente la causa, chiaro tutto? Bene.
Fondamentale ricordate che il fatto sia non controverso, perciò non è un errore di valutazione, non è
che il giudice ha risolto male la questio facti perché ha valutato male le risultanze dell’istruttoria. Se
ha valutato male le risultanze dell’istruttoria, la sentenza eventualmente è viziata da “omessa
valutazione”, e perciò ricorribile per Cassazione ex art. 360 c.p.c. N°5.
Fino a ieri uno non aveva dubbi, ad esempio, dalle prove tutti i testimoni vengono a raccontare che
“Tizio ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. Tutti! Non ce n’è uno che afferma il
contrario, sia i testimoni chiamati da Caio (l’investito) sia quelli chiamati da Tizio stesso.” In una
situazione di questo genere, il giudice di appello (o di primo grado in sentenza emessa in unica
grado) se dovesse risolvere la questione dicendo “Viste le prove raccolte, è esclusa la responsabilità
di Tizio, perché risulta che egli abbia attraversato l’incrocio con il semaforo verde.” Secondo voi
una sentenza di questo genere come va impugnata? Sicuramente non per revocazione, perché il fatto
viziato da errore è un fatto controverso, sicuramente stavano discutendo del fatto altrimenti non
avrebbero fatto l’istruttoria su di esso, non vi avrebbero testimoniato i testimoni di entrambe le
parti.
Fino a ieri in una situazione del genere era pacificamente risolta appellandosi al 360 n°5 per
“omessa valutazione del fatto”, ma oggi attenzione, con il nuovo testo ci sarà prima o poi qualche
testa fina che interpreterà la norma in senso restrittivo affermando che “il giudice comunque ha
valutato il fatto, ha valutato le prove e ha ritenuto che andassero interpretate nel senso che il
semaforo era verde..” Ma se c’è scritto che il semaforo era rosso viene male un’interpretazione del
genere. Quindi vedete il legislatore cerca di restringere l’ingresso in Cassazione dicendo “basta
esaminare le prove”, ma evidentemente in caso di motivazione assolutamente inidonea a reggere la
decisione il 360 n°5 resta il nostro unico mezzo per impugnare, non abbiamo altre armi, dicendo
questo esame delle prove deve essere un esame che si è tradotto in una valutazione degna di questo
nome, perché altrimenti basta una formula di rito, il giudice direbbe “ho esaminato tutti i fatti e dico
questo.” Chiaro?
Se dalle prove risulta che il semaforo era rosso, e il giudice dice che era verde, questo è un vizio che
deve essere assolutamente fatto rientrare nell’ “omesso esame”, perché altrimenti c’è un problema
di giustizia sostanziale che sarebbe incolmabile, ma non vi nego che “sudo freddo” a pensare come
andranno a finire i ricorsi in Cassazione alla luce delle nuove modifiche, perché il legislatore tende
a restringere tantissimo l’accesso alla Cassazione.
Oggi dobbiamo rifugiarci nella inesistenza della motivazione, cioè quando la motivazione della
sentenza è sostanzialmente inesistente perché basata su circostanze di fatto assolutamente non
supportate dagli atti di causa, e di fatto non c’è stato un esame. Va bene?
L’altro motivo di revocazione ordinaria è il N° Cinque: Contrarietà al precedente giudicato – Anche
qui, detta così la definizione non può soddisfarci, perché la contrarietà al precedente giudicato
commessa dal giudice d’appello (o dal giudice di unico grado) di per sé è un vizio che si può far
valere anche già il ricorso per Cassazione. Se c’è violazione del principio “ne bis in idem” posso
dire che la sentenza è viziata da difetto assoluto di potere giurisdizionale, oppure posso dire che è
viziata da errores in procedendum,(numeri 1 e 4 dell’art.360 c.p.c.), oppure posso dire che se il
giudice non si è conformato al precedente giudicato è stato violato l’articolo 2909 c.c. secondo cui
“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa strato a ogni effetto tra le parti, i
loro eredi o aventi causa”, quindi se il giudice non si è uniformato ha violato tale articolo e perciò
anche il 360 n°3 c.p.c. Chiaro?
Si potrà discutere su quale sia il vizio azionabile tra i numeri 1,3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., la
violazione del giudicato interno normalmente viene fatta rientrare nel numero 4 perciò errores in
procedendum, mentre la violazione del giudicato esterno, normalmente, viene fatta rientrare nel
numero 3, cioè violazione dell’art.2909 c.c.
Ma sono rilevanti anche il numero 1 come difetto di giurisdizione, e il numero 5, anzi prima era
rilevante il numero 5, oggi un po’ di meno perché si diceva “se il giudice ha omesso di pronunciare
sulle eccezioni di giudicato la sua sentenza è viziata da difetto di valutazione”, oggi più raramente si
dice “nei casi in cui il giudicato può essere valutato come fatto, la mancata valutazione del
giudicato può dar luogo al vizio dell’art.360 n°5”.
Vi dico queste cose per farvi capire che non uno, ma più motivi di ricorso per Cassazione sono
esperibili per avventarsi contro una sentenza emessa in grado d’appello o in unico grado che
contrasta con un precedente giudicato fra le parti. E allora che si fa? Come opera la revocazione?
Prestatemi la voce, Articolo 395 n°5 c.p.c. : “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra
le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Perciò abbiamo il “contrasto con il precedente giudicato”, purchè però la sentenza, “non abbia
pronunciato sulla relativa eccezione”. Se la sentenza ha pronunciato sulla relativa eccezione,
sicuramente c’è il ricorso per Cassazione, se invece la sentenza non ha pronunciato sulla relativa
eccezione, stando al tenore della norma, c’è la revocazione ordinaria.
A me la norma piace così, ma non è interpretata così, eppure la norma è così chiara, se il giudice si è
pronunciato sull’eccezione di giudicato, ma contesti al giudice di merito di aver mal interpretato o
mal risolto la questione relativa al giudicato, se il giudicato c’era, se era efficace, se vincolata(?
1:21:57), se si estendeva alla controversia in corso e così via, tu dici “si è sbagliato il giudice!”, in
questo caso ricorri per Cassazione. Nei casi in cui invece il giudice, per qualsivoglia motivo, non si
è pronunciato, perché? Perché magari il giudicato non risultava durante il processo, quindi non si è
pronunciato perché non ne era a conoscenza, il giudicato era esterno, perciò formatosi in un altro
processo di fronte alle stesse parti, ma il giudice non è che va a cena con le parti, che ne sa che
queste hanno avuto la stessa causa precedentemente, e anche se lo sapesse ricordate che non può
ricorrere alla sua scienza privata. Perciò l’esistenza di questo giudicato esterno non si è mai
manifestata, il giudice non lo sapeva, quindi a pronunciato la sentenza in contrasto con il precedente
giudicato di cui nulla sapeva, e di cui nulla poteva sapere, perché le parti non glielo hanno detto.
n questo caso non ci troviamo di fronte ad un errore del giudice, perciò faccio valere semplicemente
la “contrarietà ad un precedente giudicato”. In questo caso non avrebbe senso andare in Cassazione.
Ci siamo?
Ma si dice, e noi siamo ormai smaliziati di fronte alle interpretazione, che il giudicato interno risulta
sempre durante il processo, perciò la contrarietà al giudicato interno è sempre un errores in
procedendum da parte del giudice.
Il giudice può non sapere del giucato esterno, ma non può non sapere del giudicato interno. Chiaro?
Il giudicato interno è, se io impugno la sentenza in appello per un capo, gli altri capi non li sto
impugnando, quindi se nessuno li impugna la corte di appello non può andare a toccarli, salvo
l’effetto espansivo sui capi dipendenti, i capi non impugnati rimangono intatti. Non vengono
travolti dall’appello. Chiaro? Perciò se il giudice d’appello, sta riformando capi non impugnati e
non dipendenti a quelli impugnati, sta violando il giudicato interno e commette un errores in
procedendum, siamo d’accordo?
Però dire che la violazione del giudicato interno è sempre frutto di un errores in procedendum da
parte del giudice significa non avere mai fatto gli avvocati. Gli avvocati sanno che non è così,
perchè io potrei tendenzialmente notificare la sentenza di primo grado, aspettare che passino i trenta
giorni ed avere la sentenza passata in giudicato; tu dopo due mesi e mezzo (quando però il termine è
ormai scaduto) proponi appello davanti al giudice d’appello e io non mi costituisco, decido di non
difendermi tanto sono tranquillo, oppure mi costituisco ma non dico al giudice che c’era un
giudicato precedente.
Il giudice d’appello che ne sa che io gli avevo notificato la sentenza? Se io non glielo dico e
l’avversario non glielo dice che ne s