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Sicuramente sì, ma tutto sommato alla fine non è devastante questo risultato perché possiamo dire
che questo motivo attiene ai limiti esterni del potere giurisdizionale se ci sia potere giurisdizionale
in quanto venga attivato attraverso la domanda di parte.
Quindi posso ancora farlo rientrare in una nozione condivisa dalla giurisprudenza, magari non
esplicitata, ma posso ancora farla rientrare in quella nozione [di motivo attinente ai limiti esterni
della giurisdizione]: se la giurisprudenza dice che motivi attinenti alla giurisdizione sono quelli che
attengono al rispetto dei limiti esterni del potere giurisdizionale, anche la censura della sentenza,
perché ha pronunziato in assenza di domanda, può rientrare in questa nozione, così come,
nonostante sia assolutamente minoritario quello che vi sto dicendo, anche la sentenza che venga
emessa in violazione del ne bis in idem, cioè degli effetti negativi del giudicato, può essere
impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione perché il giudicato esaurisce il potere
giurisdizionale.
Se c’è una sentenza passata in giudicato su una domanda non c’è più il potere del giudice, è quello
il meccanismo del giudicato.
Sono cose talmente ovvie che uno stenta a credere di doverle ricordare ai giudici, però è così: se c’è
giudicato non hai più potere giurisdizionale, se il giudice decide una controversia già passata in
giudicato io dovrei impugnare questa sentenza per motivo attinente alla giurisdizione, però ripeto
questo sono delle cose secondo me fondamentali da comprendere che hanno una ricaduta
sistematica, che vedremo subito, ma che tutto sommato non vanno a mettere in crisi l’impostazione
di quello che dice la Corte, che dice che questo motivo fa il paio con l’art. 65 ordinamento
giudiziario, solo che lì si parla soltanto del rispetto dei limiti esterni dei confini di giurisdizione,
ossia il motivo attinente alla giurisdizione riguarda anche i confini della giurisdizione rispetto agli
altri poteri.
Ma di più non si può andare.
Però anche con questa ricostruzione che fa la Corte possiamo dire sicuramente che la sentenza
emessa in mancanza di domanda di parte o la sentenza emessa in violazione dei limiti negativi del
giudicato è una sentenza che va impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione perché emessa in
carenza di potere giurisdizionale.
Qual è la conseguenza pratica? Se io dico che la sentenza emessa in violazione del principio degli
effetti negativi del giudicato o in assenza di domanda di parte è pronunziata da un giudice che non
ha potere giurisdizionale perché nessun giudice ha potere giurisdizionale, la conseguenza è che la
Corte cassa questa sentenza senza che vi sia bisogno di una prosecuzione del processo.
Perché come in un caso di scuola, es. giudice emette sentenza senza che nessuno gliel’abbia chiesto,
in mancanza assoluta di domanda (non perché abbia sbagliato ad interpretare la domanda): la Corte
cassa, ma deve rinviare ad altro giudice per proseguire il processo? Ma che ci va a fare da un altro
giudice: se non c’è nessuno munito di potere giurisdizionale, si chiude: se quell’identica causa già è
stata decisa con sentenza passata in giudicato, la Corte dovrebbe limitarsi a togliere di mezzo la
nuova sentenza perché emessa in carenza assoluta di potere giurisdizionale, non è che bisogna andar
di fronte ad un altro giudice per far decidere quella causa perché qui il presupposto è che nessuno
può decidere questa causa.
Allora se noi leggiamo, l’art. 360, n.1, c.p.c. in combinato con il disposto dell’art. 382 c.p.c.
capiamo che quello che sto dicendo non è peregrino.
Art. 382, ultimo comma, c.p.c.: “[La Corte] se riconosce che il giudice del quale si impugna il
provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio”.
Cassare vuol dire annullare, cassa senza rinvio, senza che il processo debba proseguire dinanzi ad
altro giudice per la decisione della controversia perché per definizione manca la giurisdizione.
Guardate che questi casi in cui la Corte cassa senza rinvio sono tassativi, quindi o noi inquadriamo
tra i motivi attinenti alla giurisdizione la pronunzia in carenza di domanda e la pronunzia in
violazione dei limiti negativi del giudicato oppure ci troviamo in grave difficoltà perché non
sappiamo come applicare l’art. 382 c.p.c., ma lo applichiamo tranquillamente perché diciamo che il
giudice non ha potere giurisdizionale.
Si può arrivare, ma in maniere più contorta allo stesso risultato valorizzando l’altra parte dell’art.
382 c.p.c., il 3° comma: “Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non
poteva essere proposta o il processo proseguito”.
In ogni altro caso, diverso dalla carenza assoluta di giurisdizione in cui la causa non poteva essere
proposta o il processo proseguito, il giudice cassa senza rinvio.
Però perché qua il giudice dice che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito? Se
noi chiediamo al giudice “ma in questo caso perché tu ritieni che in mancanza di domanda la causa
non poteva essere incardinata di fronte a te, tu non potevi avviare d’ufficio il processo in mancanza
di domanda di parte o perché non poteva essere proseguita in grado di appello quella controversia?”
Il giudice dice perché c’era una sentenza passata in giudicato e quindi è esaurito il potere
giurisdizionale oppure perché in difetto di domanda di parte non si attiva il potere giurisdizionale,
cioè ti dice di non avere giurisdizione.
Quindi è vero che possiamo recuperare l’ultima parte dell’art. 382 c.p.c. ma se poi ci interroghiamo
sul perché il giudice ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, il
giudice risponde perché non c’è giurisdizione, e allora non si capisce perché non riteniamo questi
vizi ricompresi nell’art. 360, n.1, c.p.c. “motivi attinenti alla giurisdizione”.
Al di là di queste che sono notazioni sistematiche che servono ad interpretare i vari vizi e vi fanno
capire la realtà di come stanno le cose, siamo sicuri che i motivi intrinseci all’esercizio del potere
giurisdizionale non siano e non possano essere fatti valere in cassazione come motivi attinenti alla
giurisdizione? Il problema qual è?
Se noi andiamo avanti nella lettura del codice (è inutile che vi compriate i codici commentati,
esplicati, il problema è avere il sistema) e andiamo all’art. 362, 1° comma, c.p.c.: “Possono essere
impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le
decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla
giurisdizione del giudice stesso”.
Perché è importante capire cosa sono i motivi attinenti alla giurisdizione? Perché i motivi attinenti
alla giurisdizione sono quelli che ci consentono di impugnare di fronte alla Corte di Cassazione
anche le sentenze emessa dal giudice speciale; poi come sapete le sentenze del giudice speciale
possono essere impugnate per Cassazione anche per gli altri motivi.
Ma quello che è importante adesso è andare a vedere l’art. 111, ultimo comma, Cost.: “Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione”.
Allora noi abbiamo quindi un sistema in cui le sentenze dei giudici speciali possono essere
impugnate anche per violazione di legge e questo ci consente un accesso praticamente a tutti i
motivi del ricorso per cassazione, ma le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, per
norma costituzionale, possono essere impugnate soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. Ok?
Però possono essere impugnate per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, perché qua
abbiamo una norma costituzionale e allora la domanda è: ma siamo sicuri che i motivi inerenti alla
giurisdizione sono soltanto quelli che riguardano il rispetto dei confini delle diverse giurisdizioni?
Qua già l’art. 362 c.p.c. ci parla dei motivi attinenti alla giurisdizione del giudice adito e questo
problema è di lingua perché potrebbe significare motivi attinenti al rispetto dei confini della
giurisdizione del giudice adito rispetto alle altre giurisdizioni, ma potrebbe significare anche motivo
attinente all’esercizio della giurisdizione da parte del giudice adito.
L’art. 111, ultimo comma, Cost. ci dice “motivi inerenti alla giurisdizione”: cosa sono i motivi
inerenti alla giurisdizione: il termine inerire significa che è talmente connesso alla giurisdizione da
non poter essere da essa separato.
Ripeto la domanda: noi siamo sicuri che non siano i motivi inerenti alla giurisdizione i motivi che
riguardano l’esercizio del potere giurisdizionale quando si censura e ci si lamenta della violazione
dei principi costituzionali che regolano l’esercizio della giurisdizione?
Cioè altro è dire che io non posso far valere come motivo inerente alla giurisdizione la violazione di
una regola processuale perché tutto sommato è evidente che quello è un error in procedendo che
riguarda l’esercizio dei poteri processuali da parte del giudice adito, ma ci sono tre caratteristiche
indefettibili della giurisdizione secondo la nostra Costituzione che sono: il giudice deve essere terzo
e imparziale ed indipendente, il contraddittorio delle parti e la parità delle armi.
Ripeto, di fronte ad una norma costituzionale che è stata introdotta dopo il codice, dopo che anche
si è formata l’idea giurisprudenziale secondo la quale l’art. 360, n.1, c.p.c. riguarderebbe, così come
l’art. 362 c.p.c. e l’art. 111 Cost. ultimo comma, soltanto i motivi attinenti ai confini esterni alla
giurisdizione, è ancora ragionevole dire che oggi come motivo inerente alla giurisdizione non si
possa far valere quantomeno la violazione dei principi costituzionali sulla giurisdizione?
La Corte di Cassazione ritiene di sì, con questa conseguenza, perché sia chiaro se mai un domani
qualcuno di voi dovesse fare il magistrato di Cassazione o il legislatore dovesse fare una norma
autentica di interpretazione, che se il Consiglio di Stato o la Corte dei conti emettessero una
sentenza al termine di un processo in cui è stato palesemente violato il contraddittorio, palesemente
è stato violato il principio della parità delle armi o del quale facesse parte del collegio un giudice
che era parte in causa, per la miseria, tu in Cassazione non ci puoi andare, non puoi dire che quella
la senten