Giudizio di appello nel processo sommario di cognizione
In completamento di quanto abbiamo detto la scorsa volta sul giudizio di appello, vi ricordo ai fini di una padronanza complessiva della materia di tenere conto anche dell’art. 702 quater c.p.c. che disciplina l’appello nel procedimento sommario di cognizione.
Peculiarità dell'appello nel processo sommario di cognizione
Quali sono le peculiarità dell’appello nel processo sommario di cognizione? Innanzitutto, a differenza della regola generale che vige per l’impugnazione delle sentenze, il termine di 30 giorni per l’impugnazione in questo caso decorre dalla comunicazione della sentenza laddove anteriore alla notificazione. Voi sapete che il termine per l’impugnazione decorre dalla notificazione, invece nel processo sommario di cognizione, qualora prima della notificazione la sentenza sia comunicata a cura della cancelleria, da questa comunicazione decorre il termine di impugnazione. Quindi attenzione quando farete gli avvocati non aspettatevi la notificazione nel processo sommario di cognizione.
Inoltre, per quanto riguarda le prove, pur continuando ad esserci la regola secondo cui le prove in appello sono ammesse solo se la parte dimostri di non averle potute proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, c’è anche una generica previsione di ammissibilità dei mezzi di prova e dei documenti rilevanti. Ora questa norma da questo punto di vista fa parte delle perle dispensate dal legislatore più recente: voi che dire che sono ammesse le prove solo se rilevanti è un po’ uno scherzo, nel senso che anche in primo grado il giudice non è che ammette prove non rilevanti, ma la regola è che le prove sono ammesse se rilevanti ed ammissibili. Qua c’è scritto che in appello non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova a meno che siano rilevanti, però non significa moltissimo, ma la particolarità è che comunque non vi è una chiusura alle prove in appello nel sommario di cognizione, perché mentre nel processo ordinario di cognizione i nuovi mezzi di prova sono ammessi soltanto se si dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa non imputabile e sono state messe fuori gioco le prove indispensabili con tutto quello che ne consegue e abbiamo detto per esempio con in riferimento alle nuove eccezioni rilevabili d’ufficio, qui in realtà sono ammesse tutte le prove rilevanti.
Quindi sicuramente possono essere ammesse le nuove eccezioni rilevabili d’ufficio, non si comprende bene e stiamo aspettando quello che dice la giurisprudenza se saranno ritenute ammissibili le eccezioni non rilevabili d’ufficio, [in quanto] non c’è il divieto, [e] c’è come sapete un grosso dibattito sulla natura di questo processo: se si tratti di processo a cognizione sommaria, allora si tende a dire che l’appello in realtà non è un vero e proprio appello ma è una sorta di opposizione che apre un giudizio di primo grado con tutti i modelli che le parti non hanno potuto far valere nei procedimenti a cognizione sommaria. Se invece è un primo grado di giudizio, sia pure rapido, come io ritengo, a questo punto questa norma sui nova probatori, che sarebbero consentiti liberamente purché rilevanti e questo silenzio sulle nuove eccezioni o nuove domande a stenti interpretato dalla giurisprudenza, è una norma scritta male. Comunque si consideri il processo sommario di cognizione questa norma lascia dei dubbi o in un senso o nell’altro.
Tendenzialmente io come avvocato vi consiglierei in un procedimento sommario di cognizione di primo grado di tenere conto che l’appello sarà chiuso ai nova, quindi giocate tutte le eccezioni e tutte le prove che volete perché nessuno vi garantisce che in appello vi consentiranno di fare quello che volete. Con l’aria che tira, secondo cui le preclusioni in primo grado devono essere mantenute ferme anche nel giudizio di appello, a meno che uno non dimostri che ci sia stata una lesione del contraddittorio in primo grado, difficilmente in appello si recupereranno momenti di contraddittorio. Quindi chiedete in primo grado l’ammissione della prova almeno vi lasciate un minimo di spazio. Tutto chiaro sull’appello? Su questa cosa oscura del processo sommario di cognizione non so che dirvi, non abbiamo giurisprudenza e finché il legislatore scrive norme così non abbiamo grosse certezze.
Giudizio di cassazione
Cosa non è il giudizio di cassazione?
Non è un terzo grado di giudizio, non è un grado di giudizio, è un giudizio di legittimità che è ammesso avverso le sentenze rese in unico grado, quindi non appellabili, avverso le sentenze emesse in grado di appello e avverso le sentenze emesse in primo grado quando le parti si siano accordate per saltare il grado di appello (in questo caso si tratta di sentenze del tribunale e le parti devono voler impugnare soltanto per violazione di diritto). Le sentenze emesse in unico grado, le sentenze emesse in appello e le sentenze emesse in primo grado quando le parti si siano messe d’accordo per omettere il grado di appello sono ricorribili per cassazione.
Articolo 360 c.p.c. esordisce così: “Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione” per i seguenti motivi. Però se andiamo avanti leggiamo che “Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3” dell’art. 360 c.p.c., cioè per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. L’art. 360 c.p.c. prosegue con riferimento a quello che noi già sappiamo per quanto riguarda le sentenze non definitive: le sentenze non definitive su questioni sono immediatamente impugnabili per cassazione? No, mentre le sentenze non definitive su domande sì, però è possibile fare riserva di ricorso per cassazione.
Abbiamo una norma, l’art. 361 c.p.c., che sostanzialmente replica in parte qua l’art. 340 c.p.c. con questa particolarità: mentre in appello si può fare riserva di appello avverso tutte le sentenze non definitive su domande e su questioni, in cassazione siccome le sentenze non definitive su questioni non sono immediatamente impugnabili, il ricorso per cassazione può riguardare soltanto le sentenze non definitive su domande. L’eccezione a questa regola già la conosciamo e riguarda il processo del lavoro, cioè le sentenze non definitive su questioni non necessariamente preliminari concernenti l’interpretazione e l’efficacia dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro possono essere impugnate soltanto con ricorso immediato in cassazione, ma solo se sono sentenze di primo grado, perché se sono sentenze d’appello la Corte dice che rivive il principio generale, cioè non possono essere impugnate né occorre fare riserva, ma le puoi impugnare soltanto unitamente alla sentenze definitiva. Questo lo conosciamo già.
Quello che stiamo imparando oggi è che in cassazione si impugnano le sentenze emesse in unico grado, le sentenze emesse in appello e le sentenze emesse in primo grado quando le parti si siano messe d’accordo per omettere il grado di appello. Questo accordo per l’omissione del grado di appello, per l’omissione del grado medio, si chiama revisio per saltum, che è questo accordo con cui le parti si accordano per saltare l’appello. Il ricorso a cassazione è un’impugnazione a critica vincolata, ovviamente con necessaria esplicitazione dei motivi di diritto, che può essere proposta soltanto per motivi ben determinati, quindi si tratta di un’impugnazione di tipo rescindente.
Motivi del ricorso per cassazione
Prima di ogni altra cosa dobbiamo capire, non si tratta di imparare a memoria: le domande vanno sì imparate a memoria, ma più che imparate a memoria: i motivi del ricorso per cassazione li dovete sapere benissimo, se li sapeste a memoria non basterebbe, che sia chiaro, non solo dovete impararli a memoria ma su ognuno di questi motivi dovete essere in grado di dire di cosa si tratta.
Perché impararli a memoria? Per umiltà, perché dovete essere in grado di cambiare idea sulla vostra interpretazione su quello che io vi dico essere stata l’interpretazione di questi motivi, e l’unica maniera per poter cambiare idea liberamente è sapere esattamente cosa dice la norma: la norma dice questo, dopodiché io ritengo sia questo, ma se tu mi dici il contrario sono disposto a discuterne con te se so cosa dice la norma perché se parto da un’idea di quello che dice la norma e non so quello che dice la norma esattamente con le parole del legislatore, ovviamente qualunque mio ragionamento potrebbe essere fallace. L’umiltà è fondamentale.
Allora, quali sono i motivi del ricorso per cassazione: il numero 1 dell’art. 360 c.p.c. riguarda i motivi attinenti alla giurisdizione, cioè si può ricorrere per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Problema: che cavolo significa “motivi attinenti alla giurisdizione”? Sicuramente sono motivi attinenti alla giurisdizione tutti i motivi che riguardano i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito o addirittura i limiti esterni della giurisdizione in generale. Quindi sono motivi attinenti alla giurisdizione quelli che riguardano la negazione del potere giurisdizionale relativo ad una certa controversia: [es. quando] non ha giurisdizione il giudice su questa controversia, manca la giurisdizione del giudice, perché si tratta di materia riservata in via assoluta ad altro potere dello Stato: la pretesa azionata dal cittadino non è giustiziabile, non c’è un giudice che ti possa darti ragione perché questo atto è di competenza esclusiva della pubblica amministrazione: questo è sicuramente un motivo attinente alla giurisdizione; [altro esempio di limite esterno alla giurisdizione] oppure la pretesa azionata dal cittadino non è giustiziabile di fronte alla giurisdizione perché c’è un caso di autodichia: per esempio nelle controversie relative alle illegittimità dei parlamentari non le decide il giudice, [ma] avete studiato in diritto costituzionale che le decide il Parlamento, il potere legislativo se la canta e se la suona per queste controversie, il giudice non può interferire in queste controversie. Chiaro? Anche questo caso è un motivo attinente alla giurisdizione, un limite esterno alla giurisdizione nel suo complesso. Va bene?
Dopodiché ci sono i confini tra le singole giurisdizioni e questi sono i motivi attinenti alla giurisdizione: la giurisdizione non spetta al giudice civile e ordinario perché spetta al giudice tributario, al giudice contabile oppure si tratta di una caso devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, un giudice speciale sostanzialmente. Tutte le volte che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice speciale, io posso impugnare la sentenza per motivi attinenti al giurisdizione, ma attenzione, l’impugnazione può riguardare sia la sentenza che abbia deciso su materia sottratta alla giurisdizione del giudice adito sia la sentenza con la quale il giudice adito non ha deciso la controversia ritenendosi erroneamente carente di giurisdizione: sono sempre motivi attinenti alla giurisdizione, sia se il giudice sconfina nei propri poteri sia se non eserciti il proprio potere erroneamente ritenendo di non avercelo. Chiaro? Fin qui è abbastanza chiaro.
Ovviamente, andando oltre, è motivo attinente alla giurisdizione quello che riguarda i rapporti tra giudice italiano e giudice straniero. Es. il giudice italiano decide su controversia riservata al giudice straniero oppure non decide sulla controversia ritenendo erroneamente che la giurisdizione spetti al giudice straniero: anche in questo caso si tratta di motivo attinente alla giurisdizione. Sin qui siamo abbastanza tranquilli.
Art. 65 ordinamento giudiziario: “La Corte suprema di Cassazione quale organo supremo della giustizia assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”. Vedete che c’è sicuramente un collegamento tra l’art. 360 c.p.c. e l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario: la Corte assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.
Ma il problema è: ma motivi attinenti alla giurisdizione equivale a dire motivi attinenti al rispetto dei limiti della giurisdizione? Sicuramente no, perché almeno per motivi attinenti alla giurisdizione dobbiamo considerare i motivi attinenti al rispetto della giurisdizione nel suo complesso, non soltanto giurisdizione civile, giurisdizione penale, giurisdizione dei giudici speciali, giurisdizione del giudice italiano e del giudice straniero, ma anche, abbiamo detto, difetto di potere giurisdizionale del giudice adito perché si tratta di materia riservata ad altro potere dello Stato. Quindi anche il limite esterno della giurisdizione nel suo complesso può essere oggetto di un motivo attinente alla sua giurisdizione. Chiaro?
Su questo siamo più o meno tutti d’accordo: si dice che i motivi attinenti alla giurisdizione sono i motivi attinenti al rispetto dei limiti esterni delle diverse giurisdizioni o comunque al rispetto dei limiti esterni del potere giurisdizionale nel suo complesso. Va bene? Ma andiamo oltre.
E la violazione delle regole che disciplinano l’esercizio della giurisdizione possiamo farla rientrare nei motivi attinenti alla giurisdizione? È chiara la domanda? La violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere giurisdizionale possiamo farla rientrare nei motivi attinenti alla giurisdizione? Se lo chiedete alla Corte di Cassazione vi risponde di no, ma riflettiamo un attimo.
Innanzitutto, se un giudice decide in mancanza di domanda di parte, es. una sentenza resa dal giudice senza che sia stata proposta domanda all’autorità giurisdizionale, secondo voi questo è motivo attinente alla giurisdizione o no? Se un giudice decide senza che vi sia stata una domanda, posso impugnare questa sentenza per motivo attinente alla giurisdizione negando che vi sia stato il potere giurisdizionale del giudice adito? Sicuramente sì, ma tutto sommato alla fine non è devastante questo risultato perché possiamo dire che questo motivo attiene ai limiti esterni del potere giurisdizionale se ci sia potere giurisdizionale in quanto venga attivato attraverso la domanda di parte.
Quindi posso ancora farlo rientrare in una nozione condivisa dalla giurisprudenza, magari non esplicitata, ma posso ancora farla rientrare in quella nozione [di motivo attinente ai limiti esterni della giurisdizione]: se la giurisprudenza dice che motivi attinenti alla giurisdizione sono quelli che attengono al rispetto dei limiti esterni del potere giurisdizionale, anche la censura della sentenza, perché ha pronunziato in assenza di domanda, può rientrare in questa nozione, così come, nonostante sia assolutamente minoritario quello che vi sto dicendo, anche la sentenza che venga emessa in violazione del ne bis in idem.
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Lezione 13, Procedura civile
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Lezione 12, Procedura civile
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Lezione 11, Procedura civile
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Lezione 14, Procedura civile