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Viceversa, qualora io ottengo un provvedimento cautelare prima ancora di incardinare il giudizio di
merito dicendo al giudice: io voglio incardinare il processo di merito per ottenere questa sentenza,
però ci metterà tanto quel giudice di merito, intanto allora provvedimento cautelare, il giudice te lo
da, che cosa prevedeva secondo voi l’ordinamento in quella fattispecie, in virtù del fatto della
strumentalità? Se veniva concesso un provvedimento cautelare prima ancora che venisse
incardinato il processo di merito, il giudice ti poteva anche dare il provvedimento cautelare, ma nel
dartelo che cosa ti poteva imporre? Un termine per instaurare il processo di merito; e se io non
rispettavo il termine, il provvedimento cautelare? Perdeva efficacia. Era, diciamo, lineare, la
strumentalità, questo è quello che insegnavano a noi.
La strumentalità porta a questo che, se quello adotta il provvedimento cautelare in corso di causa,
hai l’onere di coltivare la causa fino alla sentenza di merito, perché se non lo fai il provvedimento
cautelare che avremmo ottenuto, perde efficacia. Se l'hai ottenuto prima della causa, hai l'onere di
iniziare la causa entro un termine perentorio perchè se non lo fai il provvedimento cautelare perde
efficacia, e una volta che l’hai iniziato entro il termine perentorio, hai anche l’onere di coltivarlo
fino alla decisione di merito perchè se non lo fai, il provvedimento cautelare perde efficacia.
Quindi, da questo punto di vista, strumentalità significa sempre e comunque non autosufficienza,
cioè il provvedimento cautelare poteva vivere se e nella misura in cui c'era o, fosse stato instaurato
entro un termine perentorio, un processo di merito al quale appoggiarsi.
In mancanza del processo di merito, o dell’instaurazione entro il termine perentorio del processo di
merito, il provvedimento cautelare cadeva, da solo non poteva starci, aveva bisogno di questa
stampella. Va bene? Ok!
Però la giustizia civile italiana è una giustizia civile al collasso. E quindi tutti abbiamo cercato di
farci venire qualche idea per alleggerire il carico degli uffici giudiziari e rendere più efficiente la
giustizia: questo è lo scenario.
Tra le idee che sono venute, c’è stata questa: distinguiamo tra provvedimenti cautelari conservativi
e provvedimenti cautelari anticipatori. Questo è quello che diceva la dottrina eh, poi vedremo come
il legislatore è riuscito anche in questo caso a scrivere le norme in maniera bizzarra. La dottrina
diceva, distinguiamo tra provv.ti cautelari conservativi e anticipatori.
Il provvedimento cautelare conservativo, di per se, non è un provvedimento che è idoneo a
dettare indefinitamente destinato a durare nel tempo una disciplina del rapporto giuridico
controverso. Perchè è un provvedimento che blocca la circolazione dei beni, è un provvedimento
che è intrinsecamente destinato a durare un tempo limitato, non possiamo immaginare che un bene
sia sequestrato per l'eternità.
Però, un provvedimento anticipatorio, cioè un provvedimento che anticipi gli effetti della futura
decisione, potrebbe anche soddisfare gli interessi delle parti al punto che le parti al rischio di un
processo di merito lungo, potrebbero preferire acquietarsi di fronte al provvedimento anticipatorio e
dire, benissimo, vabbè, regoliamo i nostri rapporti provvisoriamente come ha detto il giudice, poi
semmai un domani uno di volesse una causa di merito la fa e farà dettare una disciplina definitiva.
O altrimenti regoliamoci senza efficacia di giudicato in questa maniera.
Chiaro? Provvedimento anticipatorio quindi diventa un provvedimento autosufficiente, non ha
bisogno più del processo di merito per rimanere in piedi. Se le parti non instaurano un processo di
merito, perché dimostrano di non avere interesse al processo di merito, o abbandonano il processo
di merito, perchè dimostrano di non avere interesse al processo di merito, cioè alla sentenza avente
la tutela di giudicato, ciò non significa che non sono interessati al provvedimento anticipatorio, non
sono interessati alla sentenza perchè ormai hanno già ottenuto gli effetti anticipati dal
provvedimento cautelare. Va bene?
Allora il provvedimento cautelare anticipatorio, può essere reso, dice la dottrina, possiamo
consentire che sia reso, anche senza che la parte sia costretta poi ad instaurare entro un termine
perentorio il processo di merito.
[…]poi il processo lo possono instaurare. Ma se nessuna delle parti lo vuole instaurare, noi
sostanzialmente, non ce ne può importare nulla. Sono cavoli loro.
Esempio. Viene trasferita una lavoratrice a Milano, a settembre, sta per iniziare la scuola, la
lavoratrice, nel caso di specie, aveva un matrimonio annullato, aveva due figli minori. Trasferirsi a
Milano era un problema, cioè nel senso dall’oggi al domani andare a Milano era un problema. Si
rivolge al giudice e chiede che sia sospesa, ex. Art 700, l'efficacia del provvedimento di
trasferimento. Ottiene la sospensiva di questo provvedimento che, in pratica anticipa gli effetti della
sentenza che dichiara nullo il trasferimento. Il datore di lavoro a Milano c’ha mandato un altro, o ha
assunto un altro, non mi ricordo, in qualche maniera. Quindi non aveva interesse il datore di lavoro,
a quel punto alla causa di merito per fare accertare che il trasferimento era legittimo, perchè tanto a
quello gli serviva uno a settembre a Milano, anche per lui, sapere dopo quattro anni che quattro anni
prima avrebbe potuto mandare la mia cliente a Milano non cambia, sarebbe stato abbastanza
sconsolante come vittoria no? allora, la mia cliente non aveva bisogno di altro che non andare a
milano, sostanzialmente rinunciava ad ottenere ulteriori provvedimenti, l’importante è che nessuno
la mandasse a milano, nessuno ha instaurato la causa di merito e ancora oggi, questa lavora a roma,
a milano ci sta un altro. Può darsi che un domani qualcuno instauri una causa di merito per far
accertare che il trasferimento fosse legittimo o illegittimo, lo ritengo abbastanza improbabile.
Cioè il legislatore che cosa ha introdotto?
Ha introdotto il principio, stabiliscano le parti se la vogliono sta decisione di merito. Perché quando
il provv.to cautelare anticipa gli effetti, può darsi che le parti si accontentino di quegli effetti e se si
accontentano degli effetti, non soltanto a noi non interessa niente, ma tutti noi siamo contenti perché
in realtà abbiamo un minor carico di […] giustizia, sappiamo tutti che se dovremo andare in
tribunale a far difendere la nostra tesi, avremo un giudice un po’ meno impegnato perché questi due
hanno ritenuto saggiamente, di accontentarsi degli effetti anticipatori del provvedimento cautelare.
È chiaro?
Come l’hanno scritta la norma però? L'hanno scritta in maniera strana perché, sostanzialmente, la
prendiamo. Per una sorta di sciatteria del legislatore, semmai diventaste legislatori la punteggiatura,
la costruzione dei, è fondamentale perché se si scrivono male le norme, si prestano a interpretazioni
le più buffe!
Art. 669 octies. Provvedimento di accoglimento.
Al 1°comma ci dice che
“L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di
merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio
di merito,[…]”
E questa era la regola che vi dicevo prima , valida per qualunque provvedimento cautelare.
Scendiamo al 6° comma
“Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies,
che è la norma che riguarda le conseguenze della mancata instaurazione nel termine oppure
dell’estinzione del processo di merito, cioè queste due norme, quelle che prevedono l’inefficacia del
provvedimento cautelare se non inizia il processo di merito o lo lascia estingue,
non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700
questi qua di cui abbiamo parlato
e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti
dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova
opera o di danno temuto[…]”
Ora, che cosa è successo qui? Chi ha scritto questa norma, sostanzialmente, dietro c’è sempre la
dottrina e, non è che..! chi ha scritto questa norma, voleva fare passare la sua particolare concezione
dottrinale secondo cui i provvedimenti ex art.700 sono idonei ad assicurare, ad anticipare dal punto
di vista degli effetti […] del provvedimento. Cosa esatta, però lo scrivi in un manuale, non usi la
riforma legislativa perché fai un casino sennò, chiaro?
Fai un manuale, un libro sui provvedimenti urgenti e spieghi che i provvedimenti cautelari ex art.
700 sono idonei ad anticipare gli effetti.
Perché c’era bisogno di questa precisazione? Perchè se voi guardate l'art. 700, l’art. 700 non
adopera il termine anticipare. L’art. 700 adopera il termine “assicurare”.
Art. 700. Condizioni per la concessione.
“[…]i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Allora c'era un dibattito dottrinale ma l'art.700 dicendo che il giudice “emette i provvedimenti più
idonei ad assicurare gli effetti della sentenza di merito” consente anche di anticipare gli effetti?
Ma era un dibattito abbastanza, diciamo, superato, si, erano tutti d'accordo, ovviamente ex art.700 il
provvedimento più idoneo ad assicurare può darsi, che se al fine di assicurare, fosse stato necessario
anticipare, potresti anche anticipare. Va bene?
Però c'era che chi diceva che il provvedimento ex art. 700 ha sempre carattere anticipatorio, cosa
che non è vero, non necessariamente, perché sarebbe assurdo. Se deve essere il provvedimento più
idoneo ad assicurare gli effetti, lo stabilirà il giudice qual è quello più idoneo nel caso concreto. Ma
in questa maniera non c’è dubbio che uno canta vittoria, avete visto, qua ce lo dice il legislatore no?
I provvedimenti emessi ex art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti
della sentenza.
Deve essere sembrato a chi ha scritto questa norma, che alla fine questa fosse la consacrazione
legislativa dell’idea secondo cui i provv.ti ex art. 700 sono idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito.
Però hanno complicato la vita perché come avrebbe dovuto essere scritta la norma?
In questa maniera: non si applicano ai provv.ti cautelari ido