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Se noi leggiamo il 360 bis è una norma scritta in maniera volutamente ambigua che si presta a essere
interpretata anche in maniera assolutamente innocua, ma si presta anche a essere interpretata in maniera
devastante; la leggiamo insieme e vediamo come può, come dovrebbe essere interpretata e come rischia di
essere interpretata.
Il n.1 del 360 bis è abbastanza banale che cosa dice letteralmente: il ricorso è inammissibile quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della corte
e l’esame dei motivi non offre alla corte elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
L’ipotesi che dobbiamo tenere presente per dare una interpretazione ragionevole alla norma è quella in cui il
giudice, avvalendosi di una facoltà espressamente conferitagli dalle disposizioni di attuazione, motivi la
soluzione in diritto della sentenza con relatio/richiamo dei precedenti della corte:
su questo aspetto c’è una norma delle disposizione di attuazione che consente di fare la motivazione per
relationem; questa questione qua sollevata dalle parti è stata decisa dalla corte che ha stabilito con sentenza
2512/2011 che l art x si interpreta in questo modo; ritiene il giudice di doversi uniformare a questo
orientamento.
Il giudice che vuole uniformare alla corte di cassazione non è che ci deve spiegare perché ritiene che la
corte di cassazione abbia ragione .
Vattelo a vedere cosa ha detto la corte !
Se invece io non ritengo che non sia convincente quello che dice la corte devo motivare e spiegare perché
intendo dissociarmi! chiaro?
Ora in una situazione di questo genere, voi capite che non posso impugnare la sentenza che ha fatto
dichiaratamente applicazione di un insegnamento della corte di cassazione, magari citando le sentenze di cui
fa applicazione; non la posso impugnare senza spiegare perché a mio avviso la cassazione ha torto o perché a
mio avviso il giudice non ha capito nulla dell’insegnamento della cassazione perché di applicarlo ad un caso
in cui lo stesso non può essere applicato .
Il giudice dice io mi uniformo a questo orientamento, se io impugno, siccome è mio onere indicare il motivo
di giustizia, perché altrimenti di che stiamo parlando, io devo dire questa sentenza è sbagliata; siccome il
giudice ha detto io applico la sentenza della corte di cassazione, io devo spiegare perché è sbagliato
l’orientamento della corte di cassazione oppure perché il giudice lo richiama a sproposito!
Non c’è scelta altrimenti non c’è il motivo di impugnazione!
È chiaro che un’impugnazione siffatta sarebbe inammissibile, se il giudice dice io applico a questa
fattispecie l’insegnamento della cassazione secondo il quale…e io impugno dicendo ha sbagliato il giudice a
dire che vuole applicare l’insegnamento della corte di cassazione e non spiego perché ha sbagliato, quella
impugnazione è priva di motivi.
Siete d’accordo su questo? Come avvocati ovviamente sentite l’onere o di spiegare che l’orientamento della
cassazione è sbagliato; o di spiegare che l’orientamento della cassazione è giusto ,va confermato ,ma non è
applicabile al caso di specie.
Se voi non fate questo la vostra impugnazione è inammissibile ed era inammissibile anche prima che
introducessero il 360 bis, non ci voleva un genio a fare questa norma.
Nessuno avrebbe mai pensato che fosse ammissibile quella impugnazione.
Quindi si dice come possiamo interpretare questa norma per fregare gli avvocati? E allora leggiamo di tutto,
leggiamo che sostanzialmente anche se il giudice non ha fatto dichiarata applicazione dell’orientamento della
cassazione ma ha motivato per cavoli suoi, l’avvocato avrebbe l’onere di andare a guardare se esiste un
orientamento della cassazione conforme ai principi applicati dal giudice ed andare ad attaccare
l'orientamento della cassazione anche se il giudice non ha richiamato quell’orientamento della Cassazione.
E poi ci si chiede ma allora che cosa ci vuole perché ci sia un orientamento della cassazione che oneri, basta
una sentenza? Ne bastano2, 5? E se ci sono due orientamenti? E leggiamo le cose più amene.
La cosa più buffa che ho letto è che sostanzialmente basta una sola sentenza, anche una sentenza non
particolarmente pubblicizzata; basta anche una sola sentenza, purchè (questo è il bello) provenga da un
collegio autorevole(questo lo ha detto un magistrato di cassazione ad un convegno), cioè una sentenza non è
autorevole perché proviene dalla corte di cassazione, ma perché quel collegio della corte di cassazione che ha
deciso la sentenza era autorevole!
Per cui io avvocato, dovrei ,sostanzialmente, andare a distinguere e dire questa sentenza proviene da
magistrati della cassazione che non sono autorevoli… non è credibile oppure questi sono più autorevoli degli
altri …
Cose assolutamente surreali !
A me hanno insegnato che la Cassazione è istituzionalmente autorevole non perché ci sia tizio, caio
sempronio che sono più autorevoli degli altri .
Quindi voi capite che siamo in balia di qualunque cosa ¸il rischio massimo è quello secondo cui si inizia ad
assumere a fare contratti a stagisti e li pagano per trovare almeno una sentenza della cassazione in cui ci sia il
principio analogo a quello che ha applicato il giudice perché se il ricorrente non l’ha criticata il ricorso è
inammissibile, 10 euro per ogni ricorso dichiarato inammissibile ! Questo è l’epilogo di tutto.
Ma ovviamente la norma così come è, non giustifica affatto un’interpretazione così bislacca; è una norma
molto tranquilla che dice quello che già sapevamo: se il giudice ha dichiaratamente fatto applicazione
dell’orientamento della cassazione, delle due l'una, o si è sbagliato perché l’orientamento della cassazione
non diceva quello e allora l’avvocato deve impugnare per fare confermare che quello orientamento della
cassazione non si applica al tuo caso oppure devi impugnare spiegando perché l’orientamento della
cassazione ha sbagliato; altrimenti l’impugnazione è priva di motivi.
Siamo d’accordo con questo? Questo è banale.
Il secondo motivo è ancora più buffo, è incomprensibile è scritto in lingua diciamo a me non particolarmente
chiara; si dice:
il ricorso è inammissibile se è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi
regolatori del giusto processo.
L’hanno scritto perché con il numero 1 il legislatore dice, scremiamo i ricorsi fatti per errores in iudicando,
però ci scappano tutti i ricorsi fatti per errores in procedendo, quelli fondati sulla nullità della sentenza o del
procedimento.
Come facciamo a introdurre un filtro che consente di scremare anche questi ricorsi? Ed è stata fatta questa
formula qua che non significa molto perché, l’opinione che all’inizio è andata per la maggiore è questa
siccome gli avvocati hanno seccato perché ogni volta che impugnano dicono che è stato violato il principio
del giusto processo, allora è stato detto non ti azzardare a invocare il rispetto dell’art.111 della costituzione se
non è manifestamente fondata la doglianza perché un richiamo a sproposito del principio del giusto processo
comporta l’inammissibilità.
Ora capite che pensare che il legislatore voglia addirittura minacciare l’esercizio del diritto di difesa non
poteva funzionare così; e allora si è cercato di dare interpretazioni più ragionevoli.
Probabilmente l'intenzione di coloro che hanno scritto questa norma era questa: mettere fuori gioco tutti
quelli che si permettono d'invocare il giusto processo.
Però una cosa è l’intenzione o il motivo dei conditores legum, altra cosa è l’intentio legis: cioè l’intenzione
del legislatore grazie a Dio non ha nulla a che vedere con l’intenzione delle persone che si trovano per
avventura a svolgere i ruoli di redattori delle norme che poi vengono approvate .
Due interpretazioni: una che rende innocua la norma e cioè sostanzialmente la violazione dei principi
regolatori del giusto processo è la violazione delle norme che regolano la giurisdizione, perché la
giurisdizione si attua mediante il giusto processo lo dice la costituzione e quindi i principi regolatori del
giusto processo sono le norme processuali imposte a pena di nullità e quindi è la nullità della sentenza o del
procedimento .
Come se ci fosse scritto quando è manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione fondato sul
360 n 4 !
Può fare storcere il naso a qualcuno perché dice ma come cioè il profilo di infondatezza lo trasformo in
profilo di inammissibilità ?!qual è il problema ??? è una scelta del legislatore: se il legislatore dice che un
ricorso manifestamente infondato è inammissibile prendine atto, fattene una ragione.
In fondo anche la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, non consente
l’ingresso al giudizio di costituzionalità della legge: alla corte costituzionale devono essere rimesse le
questioni non manifestamente infondate; se manifestamente infondate la corte non le ammette.
Cioè è inammissibile perché è manifestamente infondata.
Quindi è possibile concettualmente dire che una questione manifestamente infondata determina
l'inammissibilità.
Però capite che detta così il risultato non è quello che voleva il legislatore, il num 1 è quello che voleva il
legislatore, cioè non scremi nulla perché dire che il ricorso è inammissibile se tu non dici perché
l'orientamento della corte di cassazione di cui è stata fatta applicazione è errato o dire che è inammissibile se
fai un ricorso manifestamente infondato per errores in procedendo, in realtà non ti porta nessun vantaggio
sul piano dell’economia processuale, perché comunque vedrete la corte di cassazione quando il ricorso è
manifestamente infondato comunque pronunzia con procedimento molto più celere e snello di quello che è il
procedimento con discussione in pubblica udienza. Chiaro ?
La corte può rigettare un ricorso per manifesta infondatezza con un procedimento che è analogo a quello che
si applica quando si dichiara il ricorso inammissibile, quindi non abbiamo nessun vantaggio.
Ma questo è un problema di quelli che fanno le leggi non mio .
Hanno introdotto questo affare che doveva essere il filtro per la cassazione m