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Allora sono: i soggetti delle cause decise,anzi le parti delle cause decise con i capi di sentenza da
me impugnati. Ma anche le parti delle cause decise con capi di sentenza dipendenti da parti di
sentenza da me impugnati. Perchè tutti costoro possono subire un pregiudizio dall'accoglimento
dell'impugnazione.
Ovviamente se io non propongo l'impugnazione contro tutti i contraddittori necessari, si ripeterà
qualcosa di analogo a quello che succede in primo grado, il giudice ordinerà l’integrazione del
contraddittorio, che io devo effettuare a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Se io non
integro il contraddittorio l'impugnazione viene dichiarata inammissibile.
Dopo l’integrazione del contraddittorio ho l’onere di depositare in cancelleria un atto da cui risulti
che ho integrato il contraddittorio, perchè se non lo faccio la mia impugnazione viene dichiarata
improcedibile, perchè non ho consentito al giudice di fare il giudizio di ammissibilità.
Allora quando nel codice che è un pò didascalico, ci prende per cretini, dice 'i soggetti contro cui è
stata proposta l'impugnazione e quelli chiamati all'integrazione del contraddittorio', sono sempre gli
stessi. Cioè sostanzialmente i soggetti chiamati a integrare il contraddittorio sono gli stessi contro
cui è stata proposta l'impugnazione.
Cioè il problema è, quelli contro cui è stata proposta l'impugnazione sia che siano stati citati
immediatamente in giudizio, sia che il giudice ne abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio
nei loro confronti, sono sempre gli stessi. Non è che sono due categorie. I soggetti contro cui si
propone l'impugnazione sono tutti coloro che possono subire un pregiudizio dall'accoglimento
dell'altrui impugnazione. Ad alcuni di essi, magari io li cito in giudizio subito, altri li cito perchè il
giudice mi ordina di integrare il contraddittorio ma è sempre un'unica categoria.
Il legislatore vuole dire che il fatto che siano stati chiamati con l'integrazione del contraddittorio
non cambia nulla. Ci potevamo arrivare da soli.
Tutti questi soggetti ovviamente devono essere destinatari della mia impugnazione. Io la mia
impugnazione la devo proporre nei loro confronti, sono i miei contraddittori necessari. Loro hanno
interesse a contraddire alla mia impugnazione. E poichè hanno interesse a contraddire, sono
legittimati ad impugnare in via incidentale tardiva. Sono loro.
Tutto questo lo troviamo nel 331, ma la parte finale di questo ragionamento troviamo nel 331.
La rubrica del 331 è : 'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili'. Leggiamo il testo.
'se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è
stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio'.
Vedete già questa ambiguità del legislatore: la rubrica parla di cause inscindibili, nel testo si dice in
causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti.
Cosa si vuole dire? In realtà, se in primo grado abbiamo avuto un processo nel quale si è decisa
un'unica causa, l'unica causa può essere scindibile? Posso scindere un'unica causa? Direi che è
estremamente ardua come cosa, per scindere ho bisogno di due cause.
Quindi la causa con il litisconsorzio necessario in primo grado, è chiaro che se io impugno un capo
di sentenza che abbia deciso una causa relativa a un litisconsorzio necessario, devo impugnare con
il litisconsorzio necessario.
Ma anche nel caso in cui c'è stato in primo grado un litisconsorzio adesivo dipendente, cioè un
intervento non innovativo, un intervento di quelli che non aggiunge cause. Se io ho avuto un
processo con una sola causa, è ovvio che tutte le parti di quel processo sono contraddittori necessari.
Perchè la causa è stata unica.
Quindi la causa unica è sinonimo di inscindibilità.
Ci sono però delle ipotesi in cui sappiamo che la pluralità di cause determina la naturale scindibilità,
perchè l'art 103 secondo comma cosa ci dice? Ci dice che il giudice in qualunque stato e grado del
processo può disporre la separazione delle cause. La scissione, se abbiamo una pluralità di parti
insieme a una pluralità di cause possiamo scindere. Però sappiamo anche che da un lato ci sono
delle ipotesi di litisconsorzio facoltativo unitario, cioè un litisconsorzio facoltativo al quale non
corrisponde una scindibilità delle controversie.
Quindi abbiamo cause plurime, cumulate, tuttavia tra loro inscindibili. Anche in questo caso tutti i
soggetti delle cause inscindibili sono litisconsorzi necessari nei giudizi di impugnazione.
Poi il legislatore ci ricorda che c'è questo problema della dipendenza, siccome c'è il 346 in virtù del
quale poi può succedere che dall'accoglimento dell'impugnazione relativo a una parte di sentenza
vada a incidere anche su capi di sentenza dipendenti di altre cause, allora anche in questo caso tutti
questi soggetti delle cause che sono in rapporto di dipendenza sono litisconsorzi necessari.
Ma questa norma, il 331 si occupa soltanto della fase successiva, cioè se tu avvocato non sai fare
l'avvocato, hai reso la tua impugnazione un pò a capocchia, il giudice che si accorge che non hai
diretto la tua impugnazione contro i litisconsorzi necessari, cosa deve fare?
Allora, se il giudice si accorge che l'impugnazione in cause inscindibili o in cause tra loro
dipendenti, l'impugnazione non è stata proposta nei confronti di tutte le parti, ne ordina
l'integrazione del contraddittorio.
Non è che ci dice quando c'è il contraddittorio, lo da per scontato, lo saprete. L'avete capito cosa è il
litisconsorzio necessario.
Non è li che dobbiamo trovare, perchè in certi manuali leggo: il legislatore non chiarisce cosa
intende per causa inscindibile. Ho capito, ma perchè lo devi trovare nel 331? È un problema serio
questo, non stai bene! Se tu nel 331 pensi che il legislatore ti debba dire cosa si intende per causa
inscindibile, hai problemi seri. Non lo può chiarire li! A procedura civile 1 ce lo hanno spiegato
quando una causa è inscindibile o non. Qui è l'aspetto sanzionatorio..cosa succede se. E' chiaro?
Il 332 invece..premesso che quindi non tutti sono litisconsorzi necessari, non tutti! Se nel giudizio
concluso con la sentenza impugnata, vi erano parti ulteriori rispetto ai litisconsorzi necessari,
dobbiamo notificargli l'impugnazione si o no? E se si perchè? In primo grado c'erano 50 persone, io
impugno solo contro i litisconsorzi necessari, contro 3 persone..e gli altri 47 devono ricevere
l'impugnazione o no? Se si perche? Se no perchè? Sicuramente non gliela devo notificare per
ragioni di contraddittorio perchè per definizione non sono contraddittori. Non sto chiedendo nulla
contro di loro. Voi gliela notifichereste? Lei no.. qualcuno può immaginare quale potrebbe essere
una ragione seria per notificargliela? Non possono essere pregiudicati dalla sentenza, per
definizione non possono esserlo. Se potessero esserlo, dovrebbero essere legittimati
all'impugnazione incidentale tardiva.
Allora? Qual'è lo scopo che vuole realizzare il legislatore? Il simultaneus processus, vuole evitare
che ci siano più processi di impugnazione avverso la stessa sentenza. Come fa a realizzare questo
scopo? Attraverso la disciplina della? Lo scopo del simultaneus processus di impugnazione come si
realizza? Qual'è la disciplina deputata a realizzare lo scopo del simultaneus processus? A evitare che
possano pendere più processi di impugnazione avverso la stessa sentenza?? La disciplina
dell'impugnazione incidentale.
Io legislatore ho creato questo meccanismo in base al quale una volta impugnata la sentenza, tutti
quelli che vogliono impugnare la sentenza già da altri impugnata non possono instaurare un nuovo
processo di impugnazione ma devono far confluire la loro impugnazione all'interno del processo già
instaurato.
Però abbiamo detto che questa disciplina si applica, cioè l'onere di impugnazione in via incidentale
sorge soltanto a carico di coloro che sono a conoscenza del fatto che una sentenza è stata già
impugnata. Se c'è un signore che non lo sa che quello ha impugnato la sentenza, non gli si può
rimproverare nulla.
E allora chiediamoci, per il legislatore è indifferente che tu impugni la sentenza, cioè che i
litisconsorzi non necessari impugnino la sentenza autonomamente oppure vuole che anche loro
impugnino la sentenza in via incidentale nello stesso processo?
La risposta è: vuole che anche loro impugnino la sentenza in via incidentale nello stesso processo.
Ma allora bisogna notificargli l'impugnazione, bisogna avvertirli. Giusto? Però li avvertiamo
soltanto per fare sorgere in loro l'onere di impugnazione in via incidentale, non per integrare il
contraddittorio, loro per definizione non subiscono nessun pregiudizio dall'accoglimento della mia
impugnazione. La sentenza non li può pregiudicare. Io gli notifico la mia impugnazione solo perchè
gli dico: Ciccio, ho impugnato io, se vuoi impugnare vieni qui, il treno è quello che stai vedendo
passare. Se vuoi anche tu impugnare devi sederti su quel treno, non puoi prendere il treno
successivo.
Allora bisogna notificare l'impugnazione anche agli altri, ma non a tutti gli altri, soltanto a tutti gli
altri che potrebbero impugnare.
Quelli che non potrebbero impugnare perchè gliela notifico l'impugnazione? Che ci fanno?
Al totalmente vittorioso gliela devo notificare l'mpugnazione? No. Non è litisconsorzio necessario,
non può subire nessun pregiudizio perchè non so impugnando contro di lui. O impugno contro di lui
oppure non gli notifico nulla.
Il soggetto che abbia prestato acquiescenza avverso la sentenza, gliela notifico l'impugnazione? No,
perchè non è legittimato ad impugnare e non è tra quelli che può fare impugnazione incidentale
tardiva per definizione, perchè è uno di quelli che non subisce effetti dalla sentenza
Il soggetto per il quale sono già scaduti i termini per l'impugnazione, gliela devo notificare
l'impugnazione? No perchè non può impugnare!
Io devo notificarla a quelli che sono in potenziale pericolo, sono mine vaganti, potrebbero
impugnare. Quelli che già l'hanno perso il treno non li avverto nemmeno. In questo caso il
legislatore, se io non notifico la mia impugnazione a tutti, non mi impone di integrare il
contraddittorio.
Mi impone di notificare l'impugnazione.
E se non