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funzioni. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMUNI.
• Dal punto di vista costituzionale, il fenomeno dell’associazionismo riceve il favore
dell’ordinamento sia perché le associazioni costituiscono una delle formazioni sociali nelle
quali ex art. 2 si svolge la personalità individuale, sia perché l’art. 18 della costituzione
garantisce il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e vieta anche le associazioni segrete e
quelle politico-militari.
• Tra stato e persona si pongono numerosi corpi intermedi tra cui le associazioni.
• La costituzione, lasciando libertà associativa, rinvia all’autonomia privata per quanto
concerne la nascita e lo svolgimento dei rapporti associativi, sono i privati a scegliere se
associarsi, in che modo e per quali scopi e a darsi regole di organizzazione interna.
• Dal punto di vista del diritto privato le associazioni sono disciplinate come associazioni
riconosciute agli art. Dal 14 al 35 del codice e come associazioni non riconosciute agli art.
dal 36 al 38.
• Riconosciuta o non riconosciuta che sia, l’associazione è un’organizzazione composta da
una pluralità di persone fisiche allo scopo di perseguire un fine di natura non economica e in
particolare creativo, sportivo, culturale, religioso, assistenziale, caritatevole, tramite un
patrimonio o un fondo comune vincolato a questo scopo.
• Alla base dell’associazione si pone quindi un atto costitutivo che è un contratto bilaterale o
plurilaterale. Si tratta di un contratto con comunione di scopo in cui gli associati stabiliscono
di dare ciascuno un proprio apporto o contributo al fine di perseguire lo scopo proprio
dell’associazione, indicato sempre nell’atto costitutivo.
• La nozione di contratto è posta all’art. 1322 che lo definisce come l’accordo di due o più
parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
• Nel caso dell’associazione, l’atto costitutivo è un contratto in cui il patrimonio è soltanto un
mezzo per perseguire lo scopo non patrimoniale dell’associazione.
• Gli elementi propri del contratto associativo, sono indicati all’art. 13 che li individua nella
denominazione dell’ente, nell’indicazione dello scopo , nel patrimonio, nella sede, nei diritti
ed obblighi degli associati e nelle condizioni della loro ammissione.
• Per quanto riguarda in particolare le condizioni per l’ammissione degli associati, da questo
riferimento si trae che l’associazione è una struttura personale aperta alle adesioni di nuovi
associati.
• L’adesione di nuovi associati oltre che subordinata al rispetto delle condizioni dipende però
anche dall’accettazione da parte dell’associazione stessa dell’ingresso di nuovi associati.
• L’atto di adesione è un atto contrattuale perché esige il consenso oltre che dell’aderente
anche dell’associazione stessa che potrebbe rifiutarlo nonostante l’aderente rispetti le
condizioni presenti nell’atto costitutivo.
• L’atto costitutivo deve essere documentato nella forma dell’atto pubblico (formato da un
notaio) se l’associazione intende conseguire la personalità giuridica, diversamente se vuole
operare come associazione non riconosciuta l’atto è a forma libera, salva la necessità della
forma scritta se l’atto stesso comporta il trasferimento della proprietà di diritti reali su
immobili sulla base della regola generale della forma scritta posta all’art. 1850.
• Accanto all’atto costitutivo si pone lo statuto dell’associazione, il quale contiene le norme
poste dagli associati stessi, relative all’ordinamento interno e all’amministrazione
dell’associazione.
• Lo statuto può essere contenuto in documento separato dall’atto costitutivo o no, ma in ogni
caso si ritiene che faccia parte integrante dell’atto costitutivo.
• Il contributo o apporto che ciascuno associato da all’associazione può consistere in denaro,
crediti, beni, mobili, immobili e può essere soltanto iniziale o periodico.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
• L’associazione ha una struttura diarchica.
• Gli organi dell’associazione sono:
• l’assemblea degli associati: organo interno ed è composta da tutti gli associati e ha funzioni
deliberative e gestionali (decide sulle principali questioni della vita dell’associazione). Le
delibere assembleali sono assunte secondo il principio di maggioranza che talvolta può
essere classificati per particolari delibere. Vale il principio del voto capitario (ciascun
associato esprime un voto). Nelle società ciascun socio esprime un numero di voti
proporzionale al conferimento prestato in società che esprime sia la misura nella quale il
socio partecipa agli utili e alle perdite, sia la misura nella quale il socio ha poteri. La
delibera dell’associazione è un atto unilaterale collettivo, unilaterale perché proviene
dall’associazione, collettivo perché si forma con il concorso della volontà dei singoli
associati. L’atto collettivo si distingue dall’atto complesso (atto compiuto dal minore
emancipato con l’assistenza del curatore) perché la mancanza o il vizio della volontà di uno
o più associati si riflette sull’atto finale se e solo se incide sulla maggioranza.
• gli amministratori: possono essere o non associati. Essi hanno la funzione di eseguire le
delibere assembleali e di agire in nome e per conto dell’associazione (compiere atti con i
terzi) per esempio di stipulare contratti in esecuzione di una delibera. Secondo l’art. 18 gli
amministratori rispondono verso l’associazione come se fossero mandatari di questa, cioè
secondo le regole del mandato (art. 1703). per quanto riguarda l’associazione riconosciuta, il
codice disciplina le principali vicende di essa, tra queste sono importanti le modificazioni
soggettive. L’uscita di un associato può venire a seguito di recesso o di esclusione (art. 24).
Il recesso è l’atto unilaterale con il quale il singolo associato manifesta la sua volontà di
uscire dall’associazione. Quest’atto può essere compiuto in qualsiasi momento salvo che
l’atto costitutivo vincoli l’associato a far parte dell’associazione per un tempo minimo.
L’esclusione invece consegue una delibera dell’assemblea con la quale si estromette
l’associato per gravi motivi che dovrebbero essere indicati nell’atto costitutivo. L’escluso
può fare ricorso all0attività giudiziaria impugnando l’esclusione, ma l’attività giudiziaria
compie un controllo di mera legittimità non di merito (può solo sindacare che sussistano i
fatti addebitati all’associato e che siano state rispettate le procedure stabilite nell’atto). A
prescindere da questo la qualità di associato è intrasferibile tra vivi e intrasmissibile a causa
di morte, è strettamente personale.
• Le delibere dell’assemblea possono essere impugnate presso l’autorità giudiziaria affinché
questa le annulli su istanza del singolo associato degli amministratori o del pubblico
ministero, quando esse sono contrarie all’atto costitutivo, allo statuto o alla legge (art. 23).
• Quali sono le cause dello scioglimento dell’associazione?
1. Quelle indicate nell’atto costitutivo;
2. raggiungimento dello scopo;
3. sopravvenuta impossibilità dello scopo;
4. scadere del termine se l’associazione è nata a tempo determinato;
5. delibera di scioglimento anticipato.
• Lo scioglimento è pronunciato da un provvedimento dell’autorità amministrativa, la stessa
che ha un ruolo nel riconoscimento dell’associazione.
• A questa delibera segue la devoluzione dei beni dell’associazione, si fa l’inventario dei beni
dell’associazione, si formano l’attivo e il passivo.
• Se residua dell’attivo, questo viene destinato o secondo a quanto stabilito dall’atto
costitutivo o in mancanza quanto presente della delibera di scioglimento anticipato, o in
mancanza viene destinato dalla pubblica autorità che potrebbe destinarlo a enti che
perseguono scopi simili a quelli dell’associazione che si è sciolta.
• Esauritasi la devoluzione dei beni, l’associazione viene cancellata dal registro delle persone
giuridiche.
• Se il singolo associato smette di far parte dell’associazione, non può ottenere la restituzione
della quota versata.
• E’ una differenza rispetto alla società, perché nella società, che ha termine lucrativo, il socio
ha diritto alla restituzione.
• L’associazione non riconosciuta è disciplinata soltanto dagli art. 36-38. L’art. 36 stabilisce
che l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati
(statuto).
• Allo stato attuale operano come associazioni non riconosciute, realtà associative molto
importanti nella vita (partiti politici e sindacati).
• La scelta di non chiedere il riconoscimento deriva dalla volontà di essere liberi dai controlli
che l’autorità compie i sede di riconoscimento e soprattutto dalla volontà di non soggiacere
al regime di pubblicità legale delle personalità giuridiche.
• Anche un’associazione non riconosciuta dal punto di vista funzionale e formale è identica a
quella riconosciuta, quindi oltre ad avere un proprio atto costitutivo e un proprio statuto, ha
una propria assemblea e propri amministratori
• Le differenze si riducono a 3:
• non si applica la disciplina di legge sulle associazioni riconosciute, salvi si ritiene che
sussista una lacuna nello statuto;
• autonomia patrimoniale perfetta;
• non sono sottoposte alla pubblicità nel registro.
LA FONDAZIONE
• Ente costituito per amministrare un patrimonio vincolante in modo perpetuo ad uno scopo
socialmente rilevante prestabilito dal fondatore.
• Si distinguono:
• fondazioni di erogazione: la fondazione eroga le rendite del proprio patrimonio a favore di
soggetti prestabiliti, determinati o determinabili, a scopo di beneficienza o di gratificazione.
• fondazioni di organizzazione: ha lo scopo di destinare il proprio patrimonio alla promozione
e allo sviluppo di attività di ricerca in un determinato settore scientifico, umanistico etc…
• La fondazione nasce sulla base di un atto di fondazione: a