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L'ASSOCIAZIONE

-ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

-ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Il riconoscimento dell'associazione spettava all'attività governativa, che aveva una valutazione

discrezionale dell'ente, si pensava che le associazioni riconosciute vivevano in una situazione più

favorevole.

- Questo concetto è stato smentito, però la disciplina originaria era molto sfavorevole per le

associazioni non riconosciute

Cosa non potevano fare le associazioni non riconosciute:

● Non potevano acquistare mortis causa ( non potevano lasciare qualcosa per testamento in una

associazione non riconosciuta)

● Non potevano ricevere donazioni

● Non potevano fare acquisti immobiliari

Tutte azioni che potevano svolgere le associazioni riconosciute!

L'attività governativa doveva decidere quali enti meritavano il riconoscimento, in una disciplina più

ampia.

- Ad oggi grazie all'articolo 18 della costituzione

Proclama il diritto di associazione, senza autorizzazione

È un principio che si declina in altri articoli (associazioni religiose, sindacali e politiche)

Gli enti associativi diventano strumento privilegiato di partecipazione dei cittadini alla vita sociale,

politica, sindacale (come art 2)

Le organizzazioni collettive diventano delle realtà da tutelare e promuovere, come strumento di

sviluppo della persona e di partecipazione alla vita sociale del paese

Tra i due modelli delle associazioni

- riconosciute

- non riconosciute: è la più preponderante

La maggior parte delle associazioni erano e sono tutt'oggi non riconosciute

~Tutti i partiti politici e i sindacati sono associazioni non riconosciute perché si volevano evitare le

intrusioni pubbliche

I sindacati (non avendo il riconoscimento) si sono sottratti al controllo di democraticità interno,

quindi i contratti che stipulano non hanno efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla

categoria di riferimento.

L'ASSOCIAZIONE :

È un organizzazione collettiva che persegue in finalità non economiche , è un ente no profit.

all'associazione è vietata:

• ripartizione degli eventuali utili conseguiti con l'attività dell'ente

• attribuire vantaggi che soddisfino loro gli interessi economici

le associazioni riconosciute o no , possono svolgere attività di impresa (attività economica di

cambio di beni o servizi )

di natura economica, scambio, o servizi

Esempio: associazione sportiva che per finanziarsi commercializza gadget (legati ai colori della

propria squadra)

Dallo statuto deve essere escluso lo scopo di lucro.

LA SOCIETÀ :

Ha uno scopo di lucro--> ripartire tra i soci gli utili conseguiti l'esercizio in comune dell'attività

economica

-ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA COME SI COSTITUISCE:

attraverso un CONTRATTO TRA I FONDATORI , chiamato ATTO COSTITUTIVO , deve avere la

forma dell'atto pubblico.

ATTO COSTITUTIVO :

Deve contenere -->

● la manifestazione della volontà dei fondatori di dare vita all'associazione

● una serie di indicazioni ulteriori

- nome dell'ente

- lo scopo perseguito

- il patrimonio

- la sede

- le norme interne sull'ordinamento e sull'amministrazione

- i diritti e gli obblighi degli associati

- le condizioni di ammissione all'associazione

Queste informazioni possono essere contenute in un atto separato, detto STATUTO

- l'atto costitutivo e lo statuto si presentano alla prefettura competente provincialmente

- insieme a una richiesta di riconoscimento dell'associazione

CONTROLLO DELLA PREFETTURA:

Verifica che siano state rispettate le condizioni per la costituzione dell'ente , che l'atto costitutivo

abbia la forma dell'atto pubblico, che lo scopo perseguito sia possibile e lecito e che il patrimonio

sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

È un controllo di legittimità , non si fa nessun controllo sulla meritevolezza dello scopo.

-Se viene ottenuto il riconoscimento il prefetto fa l'iscrizione dell'associazione in un apposito

registro delle persone giuridiche che si trova alla prefettura.

L'associazione con il riconoscimento acquista la personalità giuridica, e viene iscritta nel registro

DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Prima del processo di riconoscimento , l'associazione può tuttavia operare come associazione non

riconosciuta

Per le associazioni che operano in un determinato settore con un decreto (Assistenza sanitaria-

ospedaliera, scolastica)

svolgono attività nell'ambito di una sola regione , la domanda di riconoscimento si fa alla regione, si

avrà l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

-COSA SIGNIFICA CHE L'ASSOCIAZIONE È PERSONA PERSONA GIURIDICA:

personalità giuridica--> oltre alla soggettività giuridica, autonomia patrimoniale perfetta della

persona giuridica

(Delle obbligazioni dell'associazione risponde solo l'associazione con il suo patrimonio)

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Atto costitutivo di autonomia tra i fondatori

In questo caso non sono richiesti:

● non è richiesta particolare attenzione per la forma (scrittura privata o può essere stipulata

verbalmente)

● non serve nessun requisito di contenuto

Basta l'accordo tra i fondatori e l'associazione non riconosciuta prende vita!

L’associazione non riconosciuta ha un suo fondo comune (che non si chiama patrimonio)

- è distinto dal patrimonio dei singoli che non possono pretendere quote del fondo comune

-anche per le associazioni non riconosciute sono venuti meno tutti i vincoli , possono fare

liberamente ogni tipo di acquisto le associazioni non riconosciute, come le associazione

riconosciute possono acquistare per testamento “mortis causa “, possono fare acquisti immobiliari .

-La differenza sta nel fatto che non è persona giuridica , ovvero che non ha autonomia patrimoniale

perfetta , al contrario ha un autonomia patrimoniale imperfetta.

-Per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta risponde sì il fondo comune che

l’associazione ha ma rispondono anche con il loro patrimonio personale non tutti gli associati ma

quelli che hanno agito per conto dell’associazione.

-non è previsto neanche che il creditore debba prima rivolgersi al fondo comune e se poi

insufficiente possa rivolgersi ai patrimoni personali , può rivolgere o all’uno o al l’altro ( è più

semplice rivolgersi al patrimonio personale ) entrambi soggetti all’azione del creditore

-rispondono quindi personalmente con i loro patrimoni personali.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

che deriva dalla mancanza di personalità giuridica

-altro ente disciplinato nel primo libro ( entro no profit) :

FONDAZIONE =

-organizzazione collettiva il cui requisito principale è avere un patrimonio

-dotata di un patrimonio per il perseguimento dello scopo che non è mai economico no di lucro no

profit

-si costituisce sempre con l’atto di autonomia , non è un contratto ma un atto unilaterale del

fondatore

ATTO DI FONDAZIONE :

questo atto può essere un atto inter vivos , fatto quando il fondatore è in vita

(Forma di atto pubblico ) o atto di fondazione contenuto in un testamento ( quando uno fa

testamento inserisce la fondazione nel testamento allora anche l’atto di fondazione diversa efficace

solo al momento dell’apertura, con la morte )

-La fondazione è essenziale che sia dotata di un patrimonio per consentire la realizzazione delle

finalità non economiche

-il fondatore o i terzi devono privarsi della proprietà di bene a favore della fondazione devono

spogliarsi in modo definitivo e revocabile della proprietà di certi bene che vanno a favore della

fondazione , questi bene saranno ritirati per il conseguimento di uno scopo indicato dal fondatore .

Accanto all’atto di fondazione abbiamo questo atto di dotazione =

Che significa proprio attribuire un patrimonio alla fondazione spogliandosi dei propri proprietà beni a

favore della fondazione

-per il riconoscimento e l’acquisto della personalità giuridica valgono le stesse regole della

associazioni non riconosciute , le fondazioni però sono necessariamente enti riconosciuti, non

possono operare come fondazione non riconosciute , se non ho ottengono il riconoscimento non si

costituiscono

-è essenziale lo SCOPO nella fondazione a cui il patrimonio è destinato

-una volta riconosciuto è costituita lo scopo non è più modificabile , il rischio è che lo scopo diventi

obsoleto vecchio perché non si può modificare quindi negli ultimi tempi si è assistito a fondazioni

che hanno uno scopo indicato in termini più ampi generici (attività di beneficenza, ricerca medica )

-La fondazione sceglierà l’attività da svolgere per raggiungere lo scopo che riesce a variare nel

tempo

-la fondazione gestisce il proprio patrimonio ma come l’associazione può svolgere anche attività di

impresa , può produrre utili non da ripartire ma da riutilizzare per perseguire il suo scopo

-le fondazioni non hanno alcun limite per quanto riguarda gli acquisti ( mobiliari a titolo gratuito

possono ricevere donazioni )

-sono persone giuridiche necessariamente riconosciute, hanno autonomia patrimoniale perfetta

-delle obbligazioni dei debiti rispondono solo la fondazione con il suo patrimonio

-le fondazioni sono a differenza delle associazioni sono assoggettate a un certo controllo della

autorità amministrativa, maggiore controllo sulle attività .

La fondazione per lungo tempo ha avuto un importanza marginale , era nata per realizzare l’intento

di soggetti con grandi disponibilità economiche per tramandare il proprio nome.

-oggi negli ultimi 40/50 anni le fondazioni sono diventati uno strumento efficiente per svolgere

attività di utilità sociale , (es. tutte le fondazioni che promuovono la ricerca medica)

-in questo percorso si è inserito il fenomeno delle privatizzazioni , che ha imposto proprio la

trasformazione in fondazioni di tutta una serie di enti che prima erano pubblici (es.enti lirici)

-le fondazioni si sono sviluppate molto perché è stato previsto che possano assumere la forma di

una fondazione anche i fondi pensione, e anche le casse di previdenza e assistenza dei liberi

professionisti ( cassa nazione di assistenza forense) , è diventato uno strumento sempre più

utilizzato.

Dal 2001 anche le università statali possono costituire fondazioni ,fondazioni di diritto privato con lo

scopo (fondazioni universitarie) di acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato ,

svolgono anche attività di supporto alla didatt

Dettagli
A.A. 2025-2026
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisazangrillo0377 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Rocchi Sergio.