Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Lezione 21, Procedura civile Pag. 1 Lezione 21, Procedura civile Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 21, Procedura civile Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 21, Procedura civile Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Cioè il debitore può opporsi al titolo esecutivo, quindi al diritto di procedere all’esecuzione forzata,

quando contesta che vi sia la possibilità di sottoporre ad espropriazione i propri beni, contesta che

sia possibile sottoporre ad espropriazione più di un bene, contesta che dopo che sia stato venduto un

bene il processo debba andare avanti perché secondo lui è già stato ottenuto abbastanza e cosi via.

Però nulla vieta che in sede di distribuzione del ricavato, una volta che ha subito l espropriazione lui

possa contestare il quantum preteso dal creditore, ovviamente l'espropriazione l'ha subita quindi se

avesse voluto impedire la vendita avrebbe dovuto muoversi prima, ma di per sè non c'è una

preclusione.

Dice “non hai fatto l'opposizione all'esecuzione quindi la somma (…) deve essere pagata

integralmente”.

Può esserci quindi ancora un margine per contestare anche se qualunque avvocato di fronte al

credito definito dal procedente superiore al dovuto, preferisce fare opposizione all’esecuzione

perchè questo gli serve quanto meno a ridimensionare la “distributiva”, a consentirgli di ottenere

una conversione del pignoramento a prezzo più basso di quello che sarebbe costretto a versare.

Mi hai chiesto un pagamento con precetto di 100.000,00euro io ritengo che il tuo credito sia di

50.000,00 euro mi conviene fare opposizione all’esecuzione, perché questo mi consente di ottenere

magari la sospensione dell’esecuzione e poi fare un’istanza di conversione a un prezzo più basso,

però la controversia sulla distribuzione del ricavato può esserci anche contro un creditore munito di

titolo.

Più spesso le controversie sull’esecuzione del ricavato ci sono anche nei confronti di creditori non

muniti di titolo esecutivo, e per altro anche in questo caso ormai nel nuovo sistema normativo,

siccome io debitore devo riconoscere un credito non titolato perché altrimenti comunque tu non

puoi partecipare alla distribuzione del ricavato, sostanzialmente allora nel momento in cui io lo

contesto il creditore munito di titolo fa accantonare la somma, e al momento in cui c’è la

distribuzione del ricavato sulla somma eventualmente accantonata, ovviamente la contestazione

riguarderà la quantificazione fatta sulla base del titolo esecutivo, quindi la situazione non differisce

moltissimo.

Il giudice ti condanna a pagare 100.000,00euro oltre ad altri interessi ma non si capisce bene qual è

la decorrenza, oppure tu hai calcolato un conteggio di interessi che io contesto.

Però può esserci sempre la contestazione nei confronti del creditore non titolato perché io avrei

potuto aver riconosciuto la somma, potrei non essermi presentato in udienza e quindi

significherebbe non aver riconosciuto tutti i crediti, ma si intendono riconosciuti nei limiti

dell'intervento; dopo la vendita il giudice invita i creditori a presentare il conteggio attuale del

credito e su quel conteggio li si può litigare.

Così come si può litigare, quando ci sono più creditori, sulle cause di prelazione. Sulle cause di

prelazioni non può litigare il debitore, al debitore non interessa sapere chi viene soddisfatto per

prima, ma tra i vari creditori può essere rilevante la lite sulle cause di prelazione ovviamente se il

ricavato non è sufficiente a soddisfare tutti, perché se è sufficiente a soddisfare tutti mancherebbe

l’interesse.

Cioè la lite sulle cause di prelazione riguarda solo i creditori tra loro a condizione che il ricavato

non sia sufficiente e qualora il ricavato non sia sufficiente i creditori tra loro potrebbero litigare tra

loro anche sul quantum della somma indipendentemente dalle cause di prelazione.

Perché se interviene nella procedura esecutiva per esempio l’amico del cuore del debitore, sulla

base magari di una scrittura contabile fatta ad arte, il quale poi fa un azione di cognizione(…) ai

danni del debitore per ottenere il ricavato, ma queste somme accantonate alla fine se qualora fossero

assegnate pro-quota anche a questo interveniente mi pregiudica perché il ricavato non è sufficiente a

soddisfare tutti, io ovviamente posso instaurare una nuova controversia per la distribuzione del

ricavato.

In questo caso probabilmente gli farei anche un' opposizione di terzo, però la sentenza a me non mi

pregiudica, cioè l'accertamento tra creditore interveniente e debitore esecutato nei confronti del

creditore procedente, non è un accertamento vincolante perché è terzo.

Allora tra creditori si può litigare sia sulle cause di prelazione sia sul quantum del credito fatto

valere da ognuno. Anche senza pensare ad una frode, anche se ci stanno: un classico è intervento di

amici di amici per limitare i danni.

Esempio immaginate la banca che interviene e fa un conteggio del suo credito con interessi e

commissioni etc.: questo sicuramente potrà far arrabbiare il debitore il quale potrà contestare in

sede di distribuzione del ricavato, ma se il ricavato non è sufficiente fa sorgere l'interesse attuale

anche degli altri creditori a contestare il credito del creditore concorrente, perché se il credito del

creditore concorrente è tale da erodere il ricavato in maniera eccessiva io rischio di non essere

soddisfatto.

Queste controversie sulla distribuzione del ricavato vengono decise in prima battuta dal giudice, con

ordinanza opponibile con opposizione ad atti esecutivi, nelle forme dell'opposizione agli atti

esecutivi.

Problema: l'opposizione ad atti esecutivi si instaura con ricorso al giudice dell'esecuzione e viene

decisa dal giudice dell'esecuzione con provvedimento non appellabile.

C’è una competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, è soltanto il giudice dell'esecuzione che

decide l'opposizione di atti esecutivi.

Quindi da un lato risoluzione controversie art 512: il giudice dell’esecuzione provvede con

ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 secondo comma.

Quindi in udienza o con ordinanza riservata il giudice risolve questa controversia che è sorta sulla

distribuzione.

Dall’altra avverso questa ordinanza potrà essere fatta opposizione agli atti esecutivi che sarà decisa

dal giudice dell’esecuzione con sentenza non appellabile, così sembra.

Peraltro nel nostro codice c’è ancora, per chi se lo fosse scordato, un articolo in materia di

competenza per valore, ultimo comma dell’articolo 17 che ci dice_ il valore della causa relativa a

controversie sorte in sede di distribuzione, (si determina) dal valore maggiore dei crediti contestati.

La permanenza nel codice di questa norma può essere considerata il frutto di una disattenzione del

legislatore (è la soluzione più probabile perché chi ha riformato l'articolo 512 si è dimenticato di

questo) oppure può essere interpretata come la volontà del legislatore di continuare ad assoggettare

a un processo ordinario di cognizione in doppio grado le controversie in sede di distribuzione del

ricavato, in modo che l'unica particolarità dell'articolo 512 riguarderebbe solo la forma e i termini

dell’atto introduttivo del giudizio.

L'opposizione agli atti introduttivi si propone con ricorso entro 20giorni.

Una parte della dottrina ritiene che contro le ordinanze con le quali il giudice risolve le controversie

sorte in sede di distribuzione del ricavato, si propone un giudizio di cognizione nel termine di 20

giorni con ricorso, ma poi la competenza, l'appellabilità della sentenza e tutto il regime non sarebbe

mutuabile dall'articolo 617 e seguenti.

Sostanzialmente prima sorgevano le controversie in sede di distribuzione del ricavato e venivano

decise dal giudice competente; adesso c’è prima un'ordinanza del giudice e poi se le parti si

acquietano, non instaurano un giudizio di merito sull'esecuzione del ricavato, se invece non si

acquietano entro 20 giorni instaurano un giudizio di merito in duplice grado, l'unica particolarità è

che lo dobbiamo instaurare con ricorso entro il termine di 20 giorni.

L'altra lettura più semplice è che, l'ordinanza che risolve la controversia in sede di distribuzione del

ricavato è un ordinanza avverso la quale si fa opposizione ad atti esecutivi come per tanti altri atti

esecutivi.

Secondo me questa è l interpretazione piu semplice e piu banale, ma visto che continua ad esistere

l'articolo 17 ultimo comma se uno volesse dargli applicazione dovrebbe aderire a quest’altra

interpretazione.

Annotazione: se fosse questa l'interpretazione da dare a questa norma bisognerebbe chiedersi perché

uno deve fare una riforma di questo genere? Perché entro 20 giorni con ricorso? Cosa si è ottenuto

in questa maniera? Così ti scappano 20 giorni e non la fai, mentre l'altra interpretazione è migliore

anche se banale ma evidentemente il legislatore ha voluto evitare un doppio grado di giudizio.

Bene, fin qui l'espropriazione.

Prima di passare a parlare delle opposizioni al processo esecutivo, siccome il sistema delle

opposizioni al processo esecutivo al di là delle opposizioni cd. distributive che sono quelle che si

fanno avverso il provvedimento di distribuzione della somma ricavata, riguardano tutte le

esecuzioni forzate quindi non soltanto l'espropriazione dobbiamo accennare quali sono le altre

forme di esecuzione forzata.

Oltre l'espropriazione che è l'esecuzione forzata indiretta abbiamo anche l'esecuzione forzata diretta,

l'esecuzione egli obblighi di fare e non fare, per consegna e per rilascio.

L'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è disciplinata dall'articolo 612.

Con la riforma dell’articolo 474 (quella sul titolo esecutivo) ormai possiamo dire che l'esecuzione di

obbligo di fare e non fare può essere richiesta anche sulla base di un titolo esecutivo non

giudiziario, nel senso che gli atti ricevuti dal pubblico ufficiale autorizzato a riceverli possono

essere posti alla base di un esecuzione dell'obbligo di fare o non fare.

L'esecuzione dell'obbligo di non fare richiede una precisazione, ovviamente come si fa ad eseguire

coattivamente un obbligo di non fare?

In realtà l'esecuzione dell'obbligo di non fare è l'esecuzione del fare necessario a rimuovere gli

effetti del non fare.

Se tu costruisci un muro quando ti era vietato di costruirlo l'esecuzione dell'obbligo del non fare non

è altro che la demolizione del muro.

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna di esecuzione di un fare o non

fare, dopo il processo

Dettagli
A.A. 2014-2015
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.