Espropriazione forzata: vendita e assegnazione
Dobbiamo proseguire il nostro discorso sull’espropriazione forzata, siamo arrivati alla fase della vendita e dell’assegnazione. La normativa è abbastanza complessa ma non è difficile da comprendere. Quello che dobbiamo tener presente è che l'incanto non è altro che un’asta pubblica e la vendita senza incanto si ha invece quando si dispone che il bene sia venduto mediante offerte. Ovviamente si vende sempre al miglior offerente, però l’asta pubblica è un incanto nel quale c’è la possibilità di rialzare il prezzo in base a delle modalità prefissate, con il famoso metodo delle candele vergini (quando si spegne il 3o cerino non è più possibile fare offerte).
Il risultato ugualmente vantaggioso può ottenersi con le offerte chiuse in cui ciascuno offre una somma senza sapere quella che offrono i concorrenti. È possibile a certe condizioni quando l’offerta che si raggiunge non è considerata congrua. Comunque si scopre l’incanto, ma anche a seguito d'incanto è possibile che vi sia un aumento post-incanto in aumento per consentire la riapertura della gara. La logica è sempre quella di ottenere il più possibile dalla vendita forzata.
Assegnazione dopo incanto deserto
Se non si riesce a vendere il bene è possibile che dopo l’incanto deserto uno in rito richieda l'assegnazione. Che cos’è l’assegnazione? In realtà il nostro ordinamento non consente che il creditore si impossessi, diventi proprietario dei beni del debitore, però nella procedura esecutiva è possibile a certe condizioni che nel rispetto delle regole procedimentali il creditore si faccia assegnare il bene, ma ovviamente in pagamento del suo credito e comunque pagando prima di lui i crediti che diciamo hanno un ordine di preferenza maggiore del suo. Quindi l'assegnazione non può essere disposta ad una somma inferiore ai crediti superiori a quelli dell’offerente.
Io ho un certo credito, e so che svendendo un bene all’asta, non si riesce a venderlo bene e temo che un secondo incanto che viene fatto a un prezzo più basso, alla fine porti a un ricavato che non è soddisfacente per il mio credito. Posso preferire, in un momento di crisi economica o stasi del mercato immobiliare, essendo io un imprenditore o una banca che ha bisogno di una sede e quello è un immobile assolutamente appetibile per me perché mi costerebbe sul mercato molto, dire: io ho questo credito piuttosto che rimetterci, perché questa esecuzione forzata si concluderebbe con un ricavato per me in cui io ci rimetterei 500.000,00 euro o 1.000.000,00 perché comunque non rientro di quello che dovevo avere e in più devo andarmi a comprare un immobile sul mercato potrei anche ritenere di farmi assegnare questo bene. Ovviamente devo pagare i creditori che stanno prima di me e comunque se il valore del bene è superiore al mio credito devo pagare la differenza per gli altri creditori. È un modo diciamo corretto di gestire i propri interessi economici che non pregiudicano gli interessi del debitore. È un assegnazione satisfattiva che serve per ottenere soddisfacimento del proprio credito.
Esempio di assegnazione
Qualcuno di voi abita l'Eur? Avete presente l'immobile di Unicredit? Ecco quello è stato assegnato. Unicredit era creditore perché quell'immobile doveva diventare un albergo e visto che è impossibile che da immobili di quel genere si possa ricavare una somma interessante per tutti, all'epoca Unicredit come creditore chiese l’assegnazione. Così facendo ha limitato i danni, rispetto a mandare all’asta un bene a un prezzo inferiore a quello di mercato e inferiore a quello che serviva per soddisfare i creditori.
Assegnazione di beni preziosi
C’è un altro tipo di assegnazione che è l’assegnazione di beni preziosi o che hanno un valore che risulta da un listino di mercato, e in quel caso il bene non può andare in vendita ad un valore inferiore al suo valore intrinseco e quindi se non si riesce a vendere viene assegnato ai creditori. Poi l'assegnazione dei crediti quando vengono pignorati i crediti nelle espropriazioni verso terzi, normalmente il credito non viene venduto ma viene assegnato. Seguo la strada del pignoramento di crediti perché so che il debitore deve ricevere soldi da un terzo, chiedo che il terzo paghi me. Si distingue però tra crediti esigibili in tempo inferiore a 90 giorni e crediti esigibili in tempo superiore a 90 giorni: nel primo caso l'assegnazione del credito è pro soluto e nel secondo caso è pro solvendo. Cosa significa?
Significa che per esempio io pignoro tutte le somme depositate dal mio debitore presso una determinata banca e me le faccio assegnare. Quello è un credito immediatamente esigibile, l'assegnazione viene fatta pro soluto. Nel momento in cui mi viene assegnato quel credito si estingue in realtà il mio credito nei confronti del debitore. È un rapporto trilatero, si estingue da un lato il credito della banca nei confronti del mio debitore ma anche il mio credito nei confronti del mio debitore; io ho un credito nei confronti della banca che diciamo prende il posto di questi due crediti estinti. Se invece mi viene assegnata una somma esigibile in un periodo superiore a 90 giorni l'assegnazione è pro solvendo. Cosa significa? Significa che io continuo ad essere creditore del debitore, quindi se per caso scopro che gli ho pignorato le retribuzioni, il giudice mi assegna le retribuzioni anche future nei limiti di 1/5 fino al momento dell'estinzione del mio credito (ci deve essere la dichiarazione del terzo).
Espropriazione e distribuzione
Io ho un credito da 10.000,00 euro, se scopro diciamo dopo qualche tempo che questo debitore ha altri beni, ha un conto in banca, nulla mi vieta di fare una nuova esecuzione perché quella assegnazione è un'assegnazione che mi consente di soddisfarmi del credito, non mi impedisce di soddisfarmi in altra maniera. Il ricavato della vendita forzata così come le somme eventualmente versate dal debitore a corredo di un'istanza di conversione poi non eseguita dal versamento della rateizzazione prevista dal giudice, quindi con decadenza del “principio” di conversione, così come le somme eventualmente versate in sede di assegnazione a conguaglio del creditore che si è visto assegnare il bene, così come le somme eventualmente versate da colui che ha partecipato all'incanto e che ha versato una cauzione per parteciparvi e si è reso aggiudicatario del bene ma non ha pagato il saldo: tutte queste somme verranno incamerate nella procedura esecutiva.
Se io mi rendo aggiudicatario ma non provvedo al saldo del prezzo, non viene pronunciato il decreto di trasferimento del bene a me, io comunque avrò perso la somma del saldo che viene incamerata, il bene viene rivenduto in mio danno sostanzialmente. Nel senso che, salvo che non si riesca a vendere il bene ad un credito tale da soddisfare tutti, quella somma rimane vincolata esecutivamente per soddisfare gli altri creditori. Se la cifra fosse in grado di soddisfare tutti io sarei tenuto solo a pagare le spese ma non ci sarebbe una locupletazione del debitore ai miei danni, perché in realtà tutte queste somme, se non vengono utilizzate per soddisfare i creditori, vengono restituite al debitore. Vengono distribuite tra i creditori e ciò che avanza alla fine viene ridistribuito al debitore. Tecnicamente sono somme che appartengono al debitore, non è vero per le somme versate a cauzione di un incanto che poi non “ha tenuto la soglia del prezzo e seguito da rivendita” perché quelle sono somme che vengono vincolate per evitare che la procedura esecutiva abbia un danno, ma sicuramente il ricavato della vendita forzata appartiene al debitore.
Viene assegnato o distribuito ai creditori a seguito di un provvedimento del giudice che anche esso è atto esecutivo, è quello il momento in cui viene espropriato ulteriormente il debitore perché il ricavato che è ancora del debitore attraverso l'istanza di assegnazione o distribuzione viene assegnato ai creditori. La particolarità da tenere presente è che questa distribuzione (a più persone) o assegnazione (ad una sola persona) del ricavato, è anche essa un atto esecutivo perché il ricavato non appartiene ai creditori, io non chiedo che mi venga assegnata una somma che appartiene a me ma chiedo che mi venga assegnata una somma che in quel momento appartiene al debitore, tanto è vero che se il procedimento dovesse estinguersi in quel momento dovrebbe essere restituito dal debitore. Questo è un atto esecutivo, chi può compiere un atto esecutivo? Qualunque creditore.
Fase espropriativa e fase distributiva
Si distingue così all’interno della espropriazione forzata una fase espropriativa e una fase distributiva. Voi vi ricordate che la richiesta di istanza di vendita chi la può compiere? La richiesta di pignoramento chi la può compiere? Dai creditori avente titolo esecutivo. Solo loro possono chiedergli pignoramento o la vendita di beni pignorati. Il che significa che finché il bene pignorato non viene venduto, per il principio di non contraddizione, finché quel bene pignorato non è venduto siccome la vendita può essere chiesta dai “creditori titolati”, se tutti i creditori titolati rinunciano all'espropriazione il processo si estingue perché non è possibile che permanga il vincolo pignoratizio su un bene di cui nessuno chiede la vendita.
Quindi nei 90 giorni dal pignoramento bisogna chiedere la vendita a pena di inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione del processo esecutivo, ma se anche la vendita viene chiesta, se poi tutti i creditori titolati rinunciano ovviamente il pignoramento perde efficacia e il processo esecutivo si estingue. La rinuncia di un solo creditore munito di titolo invece non comporta l'inefficacia del pignoramento perché quell’istanza di vendita può essere portata avanti dagli altri creditori purché titolati, purché muniti del potere di espropriare (titolo esecutivo).
Dopo invece che il bene è stato venduto le cose cambiano perché abbiamo un ricavato la cui distribuzione può essere chiesta da tutti. Da cosa lo desumiamo? Lo desumiamo a contrario da una norma che dice che: dopo la vendita del bene affinché si estingua la procedura esecutiva occorre che rinuncino non soltanto i creditori muniti di titolo esecutivo ma occorre che rinuncino tutti i creditori anche se non muniti di titolo. E allora ricaviamo che se la loro pronuncia è necessaria perché altrimenti permane il vincolo esecutivo sulla somma ricavata è evidente che ciascuno di essi può chiedere la distribuzione del ricavato, se non fosse così avremmo un bene venduto all'asta e tutti i creditori muniti di titolo che hanno rinunciato, nessuno dei creditori non muniti di titolo può chiedere l'attribuzione della somma ma se loro non rinunciano permane questo vincolo esecutivo, avremmo una somma vincolata per l'eternità ma non si capisce bene a chi! Perché quelli che avrebbero dovuto chiedere l'assegnazione hanno rinunciato, gli altri non possono chiederla e il processo rimane in questo stato stranissimo. E allora il fatto che è richiesta la loro rinuncia ai fini dell'esecuzione ci fa capire che loro (creditori senza titolo) possono chiedere l'assegnazione o la distribuzione della somma. Quindi possono compiere un atto esecutivo, ma soltanto in questa fase di liquidazione che è successiva alla fase di espropriazione vera e propria.
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Lezione 13, Procedura civile
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Lezione 6, Procedura civile
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Lezione 3, Procedura civile
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Lezione 4, Procedura civile