Estratto del documento

Chiarimenti sull'appello nel rito sommario

Mi chiede la collega un chiarimento sull'appello nel rito sommario. Per quanto ricordo abbiamo trattato dell'appello quando ormai era stata modificata la disciplina e i nuovi mezzi di prova in appello nel rito ordinario. Vi ricordo, rito ordinario art. 345, non sono ammessi in appello i nuovi mezzi di prova, a meno che la parte non dimostri di essere decaduta, quindi di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa ad essa non imputabile. Prima della riforma, erano ammesse anche le prove indispensabili, adesso no.

Prima della riforma erano ammessi nel rito ordinario i mezzi di prova indispensabili, e nell'appello del rito sommario i mezzi di prova rilevanti. Dopo la riforma, nel rito ordinario, non sono più ammessi esplicitamente i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione della controversia, mentre nel rito sommario, dove invece erano ammessi i mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione della controversia, adesso vengono ammessi i mezzi di prova solo se indispensabili ai fini della decisione della controversia.

Interpretazione dell'articolo 345

Mi sembra che, quando ne avevamo parlato, già avevamo tenuto conto della modifica normativa e avevamo anche detto che la modifica è abbastanza strana dal punto di vista della tecnica normativa, perché non si comprende come si possa interpretare il 345, nel senso di escludere in appello i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione della controversia, se non sostanzialmente escludendo i poteri istruttori d'ufficio del giudice. Cioè, è come dire, i mezzi di prova rimessi all'iniziativa di parte possono essere ammessi soltanto se la parte dimostri che in primo grado non aveva potuto promuoverli per cause ad essa non imputabili. I mezzi di prova rientranti nell'ufficio in iudicis che normalmente possono essere ammessi in quanto indispensabili ai fini della decisione della controversia, non sono ammessi in appello, cioè il giudice in appello non gode dei suoi poteri d'ufficio. Questo è l'unico significato possibile.

D'altra parte però, la modifica della normativa sul rito sommario, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, in cui c'è scritto che sono ammessi i mezzi di prova solo se indispensabili, sembrerebbe sostanzialmente avere un significato analogo a quello che aveva il 345 prima della riforma, cioè i mezzi di prova d'ufficio sono ammessi liberamente, mentre i mezzi di prova rimessi all'iniziativa di parte sono ammessi soltanto se la parte dimostra di non aver potuto proporli in primo grado per cause ad essa non imputabile. C'è stato questo precisamente così, mi sembrava però che ne avessimo parlato. Tutto è possibile.

Espropriazione forzata e pignoramento

Allora, noi invece continuiamo oggi a parlare dell'espropriazione forzata: abbiamo capito tutto, spero, sulle forme e sui difetti del pignoramento. Ci sono dei dubbi? Il pignoramento serve a creare questo vincolo di disponibilità relativa su questi beni di espropriazione.

Nel momento in cui esegue il pignoramento, l'ufficiale giudiziario potrebbe allora trovarsi il debitore pronto a pagare: nel pignoramento mobiliare soprattutto, dove l'ufficiale giudiziario si reca nei luoghi di pertinenza del debitore per trovare i beni assoggettati ad espropriazione, ma anche nelle altre forme del pignoramento, in quanto l'ufficiale giudiziario deve notificare al debitore questo atto, potrebbe trovare il debitore sul luogo della modifica, sul luogo in cui sta cercando di effettuare il pignoramento e dice "io voglio pagare", inteso in senso atecnico, in realtà il debitore cosa può fare? Può dire "voglio pagare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma precettata" e in questo caso l'ufficiale giudiziario non esegue il pignoramento, ma si limita a prendere i soldi e a consegnarli al creditore procedente.

Non si realizza l'espropriazione ma c'è un pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Pagamento che, badate bene, potrebbe anche avvenire con riserva, cioè con riserva di ripetizione: io ricevendo il precetto, pur di non subire una situazione forzata, potrei mandare una raccomandata al mio creditore dicendo "ho visto l'atto di precetto al solo fine di evitare l'esecuzione, senza che ciò costituisca in alcun modo la quiescenza alle sue pretese con riserva di ripetizione della somma all’esito del giudizio di appello, ti mando i soldi, così non mi puoi fare l'esecuzione forzata". Cosa c'è? Chiedete... Riserva di ripetizione? Sì, riserva di ripetizione, cioè lui richiede indietro i soldi.

Pagamento e pignoramento

Pagare nelle mani dell'ufficiale giudiziario non significa cioè accettare, fare acquiescenza alla pretesa creditoria, significa semplicemente evitare di farsi assoggettare all'espropriazione forzata. Il risultato però quale è? È che se il vostro creditore è un soggetto che non ha, come si dice, "beni al sole", un soggetto di scarsa aggredibilità patrimoniale, voi rischiate di non vedere più quei soldi, quindi potreste non avere interesse a pagare nelle mani dell'ufficiale giudiziario, perché quei soldi sarebbero consegnati immediatamente al debitore (forse intende creditore?).

Voi potreste invece avere interesse ad opporvi alla procedura esecutiva, cercare di paralizzare il più possibile, pur tuttavia volete evitare che vengano assoggettate al pignoramento i vostri beni. Cosa potete fare? Potete offrire all'ufficiale giudiziario come oggetto di pignoramento una somma di denaro. Cioè dire all'ufficiale giudiziario "non pignorare il salotto di casa, quanto ti devo dare, questa somma? allora ti do questa somma aumentata di due decimi per le spese di esecuzione": è soggetta a questa disposizione. In questo modo, l'ufficiale giudiziario non la consegnerà al debitore, ma la porterà al giudice dell’esecuzione, verrà aperto il deposito giudiziario, libretto chiaro?!

E voi avete tutto il tempo di opporvi all'esecuzione, cercare di farvi sospendere l'esecuzione, cercare di guadagnare il più possibile, far in tutti i modi per evitare che questi soldi siano consegnati al creditore, che comunque è garantito perché i soldi sono lì, quindi se la vostra posizione dovesse uscire infondata, il vostro creditore si soddisferà con quei soldi oggetto del pignoramento e non ci sarà l'esecuzione forzata ma c'è il pignoramento.

Capito la differenza tra pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario e assoggettamento al pignoramento di una somma di denaro? Se viene assoggettata a pignoramento una somma di denaro, cioè se voi offrite all'ufficiale giudiziario una somma di denaro da sottoporre a pignoramento in sostituzioni di beni, ovviamente in quella procedura esecutiva potranno anche intervenire altri creditori, perché c'è un titolo esecutivo e quindi si realizzerà la par condicio.

Par condicio e conversione

Se invece c'è il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in realtà, la par condicio non si può realizzare, ma non dobbiamo scandalizzarci perché la par condicio è una regola che funziona all'interno del processo di espropriazione. Non c'è nel nostro ordinamento, come voi penso sappiate, una regola secondo cui io devo scegliere tra vari miei creditori chi soddisfare per prima, pago chi mi pare, anche a simpatia e allo stesso modo, se uno mi manda un ufficiale giudiziario per fare un pignoramento, io posso decidere di pagare prima lui per evitare il pignoramento, poi agli altri creditori "non potete lamentarvi, se volevate, potevate mandarmi anche voi l'ufficiale giudiziario".

Nel momento in cui c'è l'espropriazione, allora sì, all'interno del processo di espropriazione vale la regola della par condicio, che abbiamo detto che è una regola in base alla quale non è possibile avere un vantaggio in fase esecutiva per il solo fatto di aver chiesto il pignoramento. Va bene?

C’è un terzo istituto che va a mio avviso affrontato in questa chiave, perché altrimenti avrete sempre dubbi, che è la conversione al pignoramento. Quello di cui abbiamo parlato è il 494 ed è il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. "Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore". Però, vi ho detto, anche con riserva di ripetizione. "All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata" Terzo comma.

"Può altresì evitare il pignoramento di cose (non il pignoramento in quanto tale, può evitare il pignoramento di cose) depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentate di due decimi". È chiaro il meccanismo?

Norma sulla conversione

Subito dopo abbiamo la norma sulla conversione: che cosa è la conversione? Sostanzialmente, è la possibilità per il debitore che non sia riuscito ad evitare il pignoramento di cose, perché magari in quel momento non aveva denaro liquido o magari non era presente lui al pignoramento, torna a casa e la segretaria o la domestica o la moglie gli dice "guarda sono venuti e hanno pignorato" e dice "porca miseria se lo sapevo".

All'atto del pignoramento, cosa fa l'ufficiale giudiziario? L'ufficiale giudiziario art 492 terzo comma, l’ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore ai sensi dell’art. 495 che "può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale".

Ci siamo? Allora abbiamo detto, se l'ufficiale giudiziario non ti avverte che puoi fare l'istanza di conversione, cioè puoi chiedere di sostituire alle cose pignorate del denaro, ovviamente, questo limite temporale, finché non sia disposta la vendita, non vale perché il debitore può dire "non sono stato avvertito di ciò". Ma normalmente l'ufficiale giudiziario ormai ha la prassi, quindi ti avverte che puoi fare l'istanza di conversione, cioè puoi chiedere quello che avresti potuto chiedere in sede di pignoramento: non sei riuscito ad evitare il pignoramento di cose, ma puoi sempre chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro; per i creditori è meglio perché si evita la fase di liquidazione. Chiaro?

Ovviamente non è che devi offrire una somma di denaro pari al valore dei beni pignorati, ma devi offrire una somma di denaro pari all'importo del credito per cui si procede e prima della vendita, per rifarlo, per evitare dilazioni, chiedi che sia disposta la vendita, accompagnata da un'istanza, un versamento di un quinto del credito. Se non lo fai decadi non puoi più chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro. (legge l’art 495 terzo comma) "La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione".

Io faccio l'istanza e deposito un quinto del credito quale risulta dall'atto di pignoramento, dopodiché il giudice dice "il credito totale è X, devi depositare la somma X". "Se i beni pignorati sono immobili, il giudice, con ordinanza di conversione, può anche per giustificati motivi stabilire una rateizzazione in un massimo di 18 mesi". Cioè devi pagare 100.000 euro non in contanti, ragionevolmente devi pagare X al mese, ma la rateizzazione non può durare oltre i 18 mesi e ovviamente la somma deve essere maggiorata degli interessi.

"Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, (decade dal beneficio della conversione) le somme versate rimangono acquisite alla procedura come oggetto del pignoramento. Ma lui decade dal beneficio della conversione, cioè qual è la conseguenza? Non vengono liberati i beni. Avremo, come oggetto del pignoramento, i beni e la somma.

Ovviamente, può darsi che io abbia versato una discreta cifra, intanto il 20% l'ho versato al momento dell'istanza poi magari ho versato qualche rata, e che sono assoggettate al pignoramento più beni; in questo caso evidentemente, pur essendo io decaduto dal benefico della conversione, potrò sempre chiedere una riduzione del pignoramento, perché i beni assoggettati al pignoramento devono servire al soddisfacimento dei beni dei miei creditori. Se sono assoggettati al pignoramento una somma da 1.000.000 di euro e 6 appartamenti e il mio debito è 1.100.000 euro, evidentemente io avrò il diritto a far liberare 5 appartamenti dal vincolo pignoratizio, ma non in base alla conversione, in base ad un'istanza di riduzione.

Capite la differenza? Con la conversione, io chiedo di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro che deve corrispondere alla somma determinata dal giudice in base ai crediti pignorati dalla procedura. L'istanza di riduzione si ha, indipendentemente dal fatto che non si sia perfezionata la conversione al pignoramento, quando siano assoggettati al pignoramento beni per un valore superiore alla procedura esecutiva. Il debitore esecutato può chiedere che sia ridotto il pignoramento, cioè che alcuni dei beni siano liberati dal vincolo pignoratizio, perché essendoci un pignoramento in eccedenza rispetto alle esigenze esecutive.

Semmai dovesse fare gli avvocati un domani e fate un'istanza di conversione e il vostro cliente non riesce a rispettare la rateizzazione, è vero che decade la conversione, ma è anche vero che potete, a quel punto, pensare all'istanza di riduzione, non è che dovete fargli vendere tutto il patrimonio se non serve, perché comunque la norma pensata serve a soddisfare i creditori. Anzi, se il vostro cliente ha del denaro da offrire ai creditori e non riuscite a mettervi d'accordo stragiudizialmente per farvi evitare il pignoramento, potete prendere contatto con il creditore e dire guarda "ti offriamo 100.000 euro se rinunci al pignoramento del bene A B e C", ma a volte i creditori o gli avvocati dei creditori, sono particolarmente duri e irragionevoli "no assolutamente, o paghi tutto o non rinuncio a niente!".

Voi potete, se siete nei termini, fare un'istanza di conversione, pur sapendo che il vostro cliente non ha da pagare tutto, fate un’istanza di conversione, depositate il 20% della somma (ci siamo?), sapendo che voi non verserete il resto, quel 20% della somma comunque va a costituire oggetto del pignoramento e a quel punto, dopo che siete decaduti dal beneficio della conversione, fate istanza di riduzione dicendo "i beni pignorati ci sono...".

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Lezione 20, Procedura civile Pag. 1 Lezione 20, Procedura civile Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 20, Procedura civile Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 20, Procedura civile Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 20, Procedura civile Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezione 20, Procedura civile Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community