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Ciascuno di noi deve poter insorgere.
E vedremo che potrà insorgere con un atto che si chiama "opposizione ai mezzi esecutivi", che è
uno strumento per contestare la validità degli atti del giudice dell'esecuzione.
Il debitore può ricorrere a questo strumento, vedremo, quando non è tenuto ad utilizzare la tecnica
dell'opposizione all'esecuzione, gli altri soggetti come i creditori invece non hanno alternative,
hanno soltanto l'opposizione ai mezzi di esecuzione: questo è un atto esecutivo dato dal giudice
dell’esecuzione, che pregiudicherebbe il creditore se viene quantificata in maniera troppo bassa al
suo credito, oppure se viene tolto il pignoramento senza che ci siano le condizioni, vengono limitati
i mezzi di espropriazione senza che ci siano le condizioni e così via.
Immaginate il pignoramento presso terzi che ci sono sei dichiarazioni positive e una invece in cui la
banca dice "io sì di questi soldi peraltro vanto un conto corrente precedente..", il giudice libera tutti,
salvo quell'unico credito forse non perfettamente esigibile e riconosciuto: è chiaro che gli do poco,
il valore liberato benissimo gli dai ovviamente ___ che tranquillamente mi deve ridare i soldi, poi ci
litiga il debitore con quello là, perché ci devo litigare io. Tutto chiaro fino adesso?
Abbiamo incontrato però parlando della conversione anche il concetto dei creditori intervenuti, ne
abbiamo già parlato e abbiamo detto che infondo nell'esecuzione forzata posso intervenire gli altri
creditori che si trovano nelle condizioni di poter chiedere di partecipare nella distribuzione del
ricavato.
Ecco, di questi interventi il giudice ne deve tener conto già in fase di conversione: chi può
intervenire nell'espropriazione? chi interviene?ecc.
Intervenire nell'espropriazione significa essenzialmente chiedere di partecipare alla
distribuzione del ricavato.
Se qualcuno ha già iniziato un'espropriazione forzata, tendenzialmente gli altri creditori che siano in
possesso di un titolo esecutivo o in altre condizioni, che adesso vedremo, possono intervenire nel
processo di espropriazione iniziato dal creditore procedente, per chiedere di partecipare anch'essi
alla distribuzione del ricavato, in quanto nel nostro ordinamento non esiste un principio che
attribuisce un titolo di prelazione al pignorante in quanto tale.Va bene?
Da quel punto di vista, non subisce alcun pregiudizio ad intervenire all'espropriazione che ho
iniziato io, ma c'è un "ma" attenzione.
Nell'ipotesi in cui tu abbia il titolo esecutivo per iniziare un'espropriazione forzata e preferisci
intervenire nell'espropriazione forzata iniziata da me, anche se nessuno in dottrina condivide questa
interpretazione, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che tu ti esponi alle vicende del mio
titolo esecutivo, del mio atto di pignoramento.
Mi spiego meglio: se si dovesse scoprire che il mio titolo esecutivo non era valido, che il mio
credito non esistesse, che il mio pignoramento non era valido, tu sei intervenuto in una procedura
esecutiva che non ti servirà a nulla. Chiaro?
Non è una soluzione necessitata, probabilmente la cassazione ha torto, ma c'è questa giurisprudenza
per cui se doveste fare gli avvocati un domani, il vostro cliente dirà "avvocato ma, per risparmiare,
anziché fare la domanda per l'espropriazione forzata, non ci conviene intervenire?", voi dite "sì,
però me lo metti per iscritto: mi metti per iscritto che io ti ho avvertito che c'è una giurisprudenza di
cassazione che dice che, risparmiamo, però nn è che io poi, se succede qualcosa e dopo 5 anni fai
causa a me per responsabilità professionale, perché purtroppo la cassazione dice "eh sì, sei
intervenuto nella procedura esecutiva iniziata su un titolo esecutivo X, ma è successa questa cosa",
concessa in maniera meramente esecutiva dopodiché il titolo ingiuntivo viene revocato, in
accoglimento dell’ opposizione.
Il pignorante cosa fa? Cosa aveva fatto? aveva pignorato dei beni a tutela di un credito inesistente,
quindi ho iniziato una procedura esecutiva in difetto delle condizioni per poterla iniziare, va bene?
Sei intervenuto in quella procedura esecutiva, rimani senza nulla.
Non è così, non dovrebbe essere così, ma la cassazione pensa che sia così, sappiatelo.
In realtà, se io ho il titolo esecutivo e posso iniziare un autonomo pignoramento, il fatto di
intervenire, intervengo nel pignoramento iniziato da altri, nella procedura esecutiva iniziata da altri,
l'unica cosa di cui mi devo preoccupare è la regolarità formale del precetto e del
pignoramento, cioè, a meno che non sia chiaramente il precetto nullo o un pignoramento nullo
formalmente, nullo nel tuo titolo o nel titolo credenziale di esecuzione sarebbe contrario al principio
di economia processuale e sarete costretti ad iniziarne uno nuovo, però per come ci insegna la
cassazione oggi, è meglio contravvenire al principio dell’economia processuale piuttosto che
rischiare di perdere il credito.
Va bene? Oggi cosa si fa?
Se io c’ho il titolo esecutivo posso fare un nuovo pignoramento anche sugli stessi beni.
Quindi inizio il precetto, il pignoramento sugli stessi beni, l'ufficiale giudiziario poi depositerà, è
tenuto a depositare il nuovo pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione iniziata dal primo
pignoramento e quindi il mio secondo pignoramento, vale intervento.
Nel primo, però è autonomo, non subisce, non è esposto alle conseguenze pregiudizievoli, non è
dipendente dal primo. Se invece io intervengo ugualmente e semplicemente, dice la Cassazione
"peggio per te che hai scelto questa strada".
La cassazione quando vuole dice che bisogna utilizzare il principio della durata ragionevole del
processo, in linea processuale, quando tu fai qualcosa di, diciamo, coerente con la linea processuale,
con la ragionevole durata del processo, diciamo, hai sbagliato a non scegliere la strada più lunga e
dispendiosa. Basta mettersi d'accordo: lo sappiamo, così è. E' chiaro?
Il pignoramento successivo del medesimo bene, ha gli effetti dell'intervento nella procedura
esecutiva, ma è autonomo; l'intervento nella procedura esecutiva non ha gli effetti del
pignoramento successivo.
E quindi non è autonomo, è dipendente dalle sorti del pignoramento precedente.
Comunque non tutti posso proporre un nuovo pignoramento, perché il possesso del titolo esecutivo
è la condizione principale, ma non è l'unica, non è imprescindibile per poter intervenire, a volte tu
sei costretto ad intervenire perché il titolo esecutivo non ce l'hai.
Chi può intervenire?
Art 499.
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito
fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito
un sequestro sui beni pignorati
- vi ricordate il sequestro conservativo?-
ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero
erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo
2214 del codice civile"
Quindi se hai il titolo esecutivo sicuramente puoi intervenire, se non hai il titolo esecutivo puoi
intervenire se hai eseguito un sequestro di quei beni o hai un credito risultante dai pubblici registri.
Da questo punto di vista questi signori, ossia i cd. creditori iscritti, devono anche essere avvertiti
dell'avvenuto pignoramento, ai sensi dell'art 498.
Perché? In realtà, se io ho un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici
registri, se il bene va venduto io non perdo il credito, ma perdo il diritto di prelazione: se viene
venduto il mobile ipotecato, la vendita ha un effetto purgativo delle ipoteche.
Se viene venduto all'asta il mobile ipotecato, non sopravvive nessuna ipoteca alla vendita, salvo
che nelle ordinanze di vendita non sia prevista la possibilità di accollarsi, per esempio, un mutuo
ipotecario: io compro all'asta un bene, dichiaro di accollarmi il mutuo garantito dall’ ipoteca, in quel
caso l'ipoteca rimane, altrimenti tutti i diritti di prelazione vengono purgati, vengono estinti
dalla vendita forzata.
Per cui dopo la vendita forzata, io rimango con il credito ma non potrò inseguire il bene, il bene è
stato venduto da un Tizio che l'ha comprato all'asta, che ha comprato bene, se avessi voluto far
valere la mia ipoteca dovevo intervenire in quella procedura: ecco che allora è importantissimo
consentire ai creditori scritti di intervenire nella procedura esecutiva, perché altrimenti
perdono il diritto di prelazione.
Vi è chiaro questo?
Questi signori possono intervenire fino all'ultimo momento fino a quando non si è distribuito il
ricavato, non hanno un limite temporale, ma se non intervengono prima che sia distribuito il
ricavato, non possono inseguire il ricavato, il ricavato distribuito poi non lo vedi più!
E' chiaro?
Bene, per questo motivo questi signori ricevono un avviso del pignoramento al punto che il giudice
non può disporre la vendita se non consta l'avviso dei creditori scritti.
Non solo, se non intervengono prima che sia disposta la vendita, l'ordinanza di vendita deve essere
ri-notificata perché dicono "guarda che noi vendiamo! Sbrigati perché poi non venirci a dire che hai
perso il diritto: salti!".
E questi possono intervenire, badate bene, anche se non hanno il titolo esecutivo, giustamente,
perché sarebbe assurdo pretendere il titolo esecutivo, se non ce l'hanno il titolo esecutivo se lo
procureranno, ma intanto devi consentirgli di intervenire e di intervenire al fine di non perdere il
diritto di prelazione: spetterà poi a loro procurarsi entro un termine, che adesso vedremo, il titolo
esecutivo, intanto però può intervenire l'effetto prenotatorio.
Si dice"guarda, io cercherò di avere il titolo esecutivo e poi potrò soddisfarmi sul modello del diritto
di prelazione".
La stessa cosa è il creditore sequestrante che ovviamente ha sequestrato il bene quindi risulterà
trascritto il sequestro del bene sui pubblici registri, ma se lui non interviene questo sequestro non
gli serve a nulla. Chiaro?
L'hai avvertito, interviene, se non interviene non gli serve a nulla; può intervenire per questo motivo
anche se il titolo ancora non ce l'ha, deve intervenire però, perché se non interviene perde il
vantaggio del sequestro.
Chiaro?
Oltre questi signori, che è evidente che gli consentiamo