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Ma nel caso in cui il processo debba proseguire, non sempre il giudice, se sorge una delle questioni, emette una
sentenza non definitiva.
Quand’è che non emette sentenza definitiva ed emette una ordinanza sospensiva della decisione sul punto che
accantona per decidere la sentenza? Se sorge una questione di giurisdizione che il giudice ritiene manifestamente
infondata, che fa il giudice una sentenza non definitiva …..?
Che cosa fa il giudice? Io sollevo una questione di giurisdizione perché siccome insegno alla Pul non posso essere
giudicato da giudice italiano.
Il giudice che cosa fa in questo caso? Invita le parti a tirare le conclusioni e fa una sentenza non definitiva sulla
questione di giurisdizione? No! perché la ritiene prognosticamente una questione che non potrà mai portare
all’estinzione del processo perché è palesemente infondata. Quindi va avanti! Emetterà un’ordinanza anche in
questo caso.
E allora anche qui quando si dice “gli arbitri a meno che non decidano di provvedere con ordinanza derogabile”
cioè se gli arbitri decidono che non è il caso di frazionare su una questione non avente carattere istruttorio, che non
è il caso di frazionare su quelle questioni il procedimento decisorio perché si tratta di questioni che tanto non
possono portare all’estinzione del giudizio, si può accantonare la decisione, farà un’ordinanza revocabile. Chiaro?
Ritenuta allo stato infondato sulla giurisdizione, inviterà le parti a presentare i mezzi propri. In questo caso gli
arbitri ritenuto che l’eccezione di invalidità della clausola compromissoria non appare allo stato supportata da
nessuna motivazione idonea all’accoglimento, invita le parti a indicare i mezzi di prova di cui vogliono avvalersi.
Chiaro? Quella è un’ordinanza è non è un lodo non definitivo nel senso che su quella questione gli arbitri …..
Ma sul lodo definitivo dobbiamo ancora, meglio sull’arbitrato perché ci consente di ripassare.
Il lodo non definitivo dobbiamo ancora dire qualche cosa, perché in realtà abbiamo i lodi non definitivi su
domande e i lodi non definitivi su questione .
Allora sul lodo non definitivo abbiamo visto questa cosa.
Perchè in realtà noi sappiamo che la distinzione tra sentenze definitive e non definitive rileva sotto 2 profili. Vero?
Quali sono i profili per cui è interessante, lo dovreste sapere per la miseria queste cose!!!!
Quali sono i profili perché è interessante distinguere la sentenza definitiva dalla sentenza non definitiva?
Se qualcuno vi chiedesse, voi gli direste -perché sicuramente lo sapete- è importante distinguere perché il giudice
1 può pronunciare sulle spese di causa solo nelle sentenza definitiva
2 E inoltre il regime di impugnazione della sentenza definitiva è diverso dal regime di impugnazione delle
sentenze non definitive.
Da questo punto di vista però sappiamo che bisognerà distinguere per il giudizio di Cassazione dalla sentenza non
definitiva su domande, le sentenze non definitive su questioni. Perchè mentre per l'appello le sentenze non
definitive su domande e su questioni sono assoggettate al medesimo regime, nel giudizio di Cassazione, cioè ai fini
della decisione della Cassazione, le sentenze non definitive su domande, sono assoggettate al regime della
impugnabilità immediata.
Le sentenze non definitive su questioni, invece, non sono impugnabili immediatamente e sono impugnabili solo in
seguito alla loro sentenza definitiva.
Ve lo ricordate? Bene.
Per l'arbitrato c'è qualcosa di analogo a quello che avviene per le sentenze impugnabili in Cassazione.
Nel senso che, si distingue tra LODO PARZIALE DI MERITO, con ciò intendendosi il lodo non definitivo su
domanda, dal LODO NON DEFINITIVO SU QUESTIONE.
Il lodo non definitivo su domande viene denominato lodo parziale di merito e viene contrapposto al lodo non
definitivo su questioni.
Bene il lodo parziale di merito, è immediatamente impugnabile, con la differenza, rispetto all’art 361, cioè il
giudizio di Cassazione, che, non essendo qui previsto un potere di riserva non è nemmeno possibile riservarsi
l'impugnazione.
È controverso, però noi sappiamo che gli artt 340 e 361 che prevedono lo strumento di riserva dell’impugnazione,
sono norme eccezionali che non possono essere applicate ad altre impugnazioni. Non c'è una norma generale sulla
riserva di impugnazione per sentenza non definitiva, c'è una norma che dice per quali sentenze appellabili posso
riservarmi l'appello, l'altra norma che dice per quali sentenze ricorribili per Cassazione posso riservarmi il ricorso
per Cassazione. Queste norme non possono applicabili analogicamente ad altri mezzi di impugnazione.
Però ai fini dell’impugnazione del lodo arbitrale, sappiate che il lodo parziale di merito, cioè quello che noi
chiameremmo il lodo non definitivo su domande, il lodo parziale di merito, è immediatamente impugnabile
e non può essere assoggettato a riserve di impugnazione.
Viceversa, per il lodo non definitivo su questione vale una regola analoga a quella che vale per le sentenze non
definitive su questioni ricorribili per Cassazione: non possono essere impugnati immediatamente, possono
essere impugnati solo assieme al lodo definitivo e non è assolutamente necessario, non avrebbe alcun senso o
alcuna utilità fare riserva di impugnazione, perchè la loro non impugnabilità immediata, impedisce che sia
necessario fare riserva.
Il lodo non definitivo o il lodo su questioni e il lodo parziale di merito è preso in considerazione dal legislatore
anche, nell’art. 820 c.3 lett. C. –in realtà è 4°comma lettera c-
Tra le ipotesi di proroga del termine per la pronuncia del lodo, vedremo, c’è quella del se il lodo è prorogato di
180gg “se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale”.
Quindi noi del lodo non definitivo vediamo adesso, i lodi non definitivi sono menzionati
- all’ultimo comma dell’816 bis per contrapporli all'ordinanza;
- nell'articolo 820 quarto comma lettera C, per dirci che la pronuncia di un lodo parziale di merito o un lodo non
definito su questione, che sarebbe un lodo parziale di merito ma non definitivo, parziale di merito e non
definitivo su domanda, il non definitivo sarebbe su questioni, se vogliamo esportare il linguaggio che
conosciamo del processo ordinario, ma qua usano un altro linguaggio.
- poi l'art. 827 secondo comma.
Ancora, “Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia
-quindi sarebbe il lodo? Parziale di merito-
è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio
arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”.
Per quanto riguarda le prove che gli arbitri possono assumere nel corso del procedimento, in realtà sono le stesse
prove che vengono assunte nel giudizio ordinario, con una particolarità abbastanza banale, ovviamente gli arbitri
non hanno potere coercitivo, quindi non possono evidentemente e non sono pubblici ufficiali, quindi, non
possono costringere il testimone a giurare, non possono ordinare all'amministrazione di dare un'informazione, MA
possono invitare gli stessi organi a darti un , possono invitare qualcuno della pubblica amm.ne a dare informazioni,
possono invitare una terzo a esibire un atto. Chiaramente se il terzo non lo esibisce, l'arbitro non è che ha grossi
poteri. Però tutto quello che possono fare per acquisire ciò che serve per la decisione.
Per quanto riguarda la testimonianza bisogna fare una precisazione: da un lato si può esibire davanti agli arbitri
una testimonianza scritta, senza le formalità previste per la testimonianza scritta nel processo ordinario.
Vi ricordate il processo ordinario? Cosa abbastanza farraginosa, moduli ecc.
Gli arbitri possono ammettere la testimonianza scritta del testimone senza l’osservanza delle formalità.
La norma che ha introdotto la testimonianza scritta nel giudizio arbitrale è precedente alla norma che ha introdotto
la testimonianza scritta nel giudizio ordinario.
Ovviamente gli arbitri possono decidere di assumere la testimonianza anche a casa del testimone, questo riguarda
la natura privata del procedimento. È ovvio che il giudice dello stato non può decidere una cosa del genere, di
andare a casa del testimone, perché lui è tenuto, diciamo, a esercitare le sue funzioni nella maniera più efficiente
nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.
Per un motivo molto semplice, se il giudice dello stato fa 30 testimonianze a settimana in giro per l’Italia, va in
gita! Non ha senso.
Gli arbitri fanno un po' come vogliono, ragionevolmente essendo esposti solo alle censure delle parti che
potrebbero dire poi dire io non ti pago perché non è vero che hai ascoltato il testimone ad agosto proprio durante le
vacanza e lui stava alle Seychelles non è che, potevi ascoltarlo a settembre a roma, però questo riguarda il
rapporto tra parti e arbitri e non la validità della testimonianza evidentemente.
Il terzo comma dell’816ter, riguarda il caso di cooperazione, di ausilio giudiziario agli arbitri.
Abbiamo detto che il testimone potrebbe rifiutarsi di comparire di fronte all’arbitro. Che cosa può succedere? Gli
arbitri, se lo ritengono opportuno, secondo le circostanze, possono chiedere al presidente del tribunale che
ordini la comparizione di fronte a loro.
Loro non hanno poteri coercitivi, non possono pretendere di ordinare nulla a nessuno, ma possono chiedere al
presidente del tribunale di ordinare al testimone di comparire di fronte agli arbitri.
Ovviamente si ritiene che l'inosservanza di questo ordine comporti la possibilità di disporre poi
l'accompagnamento coattivo di fronte agli arbitri.
Non è detto che sia così , ma sicuramente il provvedimento con cui il presidente del tribunale ti ordina di
comparire davanti agli arbitri per ragioni di giustizia, è un provvedimento la cui inosservanza è sanzionata
penalmente, semmai dovesse succedervi .
Perché è un ordine dato dall’autorità giudiziaria per ragioni di giustizia, quindi bisognerebbe obbedire.
Si ritiene anche che sia possibile fare scattare l’accompagnamento coattivo come se si fosse davanti al giudice
dello stato, ma non perchè il testimone non ha aderito all'invito fatto degli arbitri, ma perchè il testimone non ha
aderito all'ordine impartitogli dal presidente del tribunale.
Gli artt 816 quater e quinquies riguardano la pluralità delle parti.
Noi ci siamo già occupati della pluralità di parti parlando genericament