Lezione 2
Sentenze non definitive e impugnazioni
Stavamo parlando delle impugnazioni con riferimento alle sentenze non definitive e avevamo detto che bisogna distinguere a seconda che si tratti di sentenza non definitiva su domanda o sentenza non definitiva su questioni, e soltanto per quanto riguarda i giudizi di Cassazione. Per quanto riguarda il giudizio di appello, in realtà il regime è lo stesso: la parte può decidere se impugnare immediatamente oppure manifestare la volontà di riservare l’impugnazione insieme alla sentenza definitiva.
In Cassazione invece, le sentenze non definitive su questioni non sono mai immediatamente impugnabili, sono impugnabili soltanto assieme alla sentenza definitiva e quindi non è necessario formulare alcuna riserva. L’impugnazione immediata sarebbe inammissibile. Le sentenze non definitive su domanda, invece, sono assoggettate al regime ordinario, cioè la parte può scegliere se impugnarle subito oppure manifestare la volontà di riservarsi l’impugnazione.
Abbiamo detto che c'è un'eccezione per quanto riguarda sentenze non definitive su questioni emesse dal giudice di primo grado, che riguardano l'interpretazione, la validità, l'efficacia dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro: le sentenze non definitive su questioni sono assoggettate solo a ricorso immediato per Cassazione, laddove emesse dal giudice di primo grado; laddove, invece, emesse dal giudice di appello, non si sfugge dalla regola ordinaria, cioè non sono, secondo la Cassazione, ricorribili immediatamente per cassazione ma resta la regola secondo cui le sentenze non definitive su questioni possono essere impugnate soltanto unitamente alla sentenza definitiva.
Come si effettua la riserva di impugnazione
Dobbiamo a questo punto aggiungere come si effettua questa riserva: la parte che sia sicura che una sentenza sia una sentenza non definitiva, e per quanto riguarda le sentenze ricorribili per Cassazione una sentenza non definitiva su domanda, e che voglia formulare una riserva di impugnazione, cioè evitare che la sentenza passi in giudicato per decorrenza dei termini, non la voglio impugnare subito ma non voglio rischiare che passi in giudicato, devo manifestare la volontà di riservarmi l’impugnazione. È chiaro questo. Altrimenti decorre il termine.
Decorrenza del termine di impugnazione
Il termine per l’impugnazione da quando decorre? Dal deposito della sentenza per quanto riguarda il termine lungo dell’impugnazione; dalla notifica della sentenza per quanto riguarda il termine breve. Ne parlammo quando abbiamo parlato degli effetti della notificazione degli atti processuali.
La sentenza una volta depositata in cancelleria produce già l’effetto di far decorrere il termine di impugnazione, è vocata alla irretrattabilità, quindi una volta decorso un certo termine passa in giudicato. Io posso però far accelerare quel termine, notificandolo al mio avversario, e in questo caso il termine più breve.
Riserva d’impugnazione
Noi sappiamo che c’abbiamo un termine, una volta emessa una sentenza non definitiva, riservabile dal punto di vista dell’impugnazione, se voglio bloccare la decorrenza di quel termine, devo immediatamente dire “mi riservo di impugnarla insieme alla definitiva”; ovviamente il termine non decorre più.
Come si fa questa riserva? Prima di chiedercelo dobbiamo fare un po’ di chiarezza a noi stessi su un fatto abbastanza banale: evidentemente la riserva d’impugnazione potrà produrre effetti solo in quanto abbia ad oggetto una sentenza effettivamente impugnabile con quel mezzo d’impugnazione. Cioè, noi abbiamo detto che gli unici mezzi d’impugnazione che possono essere riservati, la cui proposizione può essere riservata al momento della definitiva, sono l’appello e il ricorso per Cassazione, nessun altro mezzo di impugnazione.
Allora innanzi tutto noi ci dobbiamo chiedere se quella sentenza è assoggetta ad uno di questi mezzi di impugnazione, perché se fossimo di fronte ad una pronuncia non assoggettabile a uno di questi mezzi d’impugnazione e facessimo riserva di appello, riserva di ricorso per cassazione, faremmo un buco nell’acqua, i giudici ci prenderebbero per pazzo. Non ci direbbero nulla, attenzione, soprattutto se il giudizio di impugnazione è un altro, quindi magari avrei dovuto proporre regolamento di competenza, io faccio riserva di impugnazione, la gente sta zitta, aspetta che mi decorre il termine per la riserva di competenza e poi quando andrò a proporre l’impugnazione il giudice mi dirà, guarda, questa impugnazione è inammissibile!
Ma guardi io ho fatto riserva. Hai fatto riserva di esercitare domani un potere che non ti spettava. Quindi la prima cosa da chiedersi, la sentenza è effettivamente una sentenza assoggettabile a appello o ricorso per cassazione.
Due, è una sentenza riservabile, cioè una sentenza per la quale io posso differire l’esercizio del potere d’impugnazione. Ed evidentemente occorre che io questo potere ce l’abbia. Se io non ho il potere d’impugnazione perché mancano i presupposti per l’impugnazione, primo fra tutti, è scaduto il termine per impugnare, il giorno dopo che una sentenza è passata in giudicato perché inutilmente decorso il termine per l’appello, voi la fareste una riserva di appello? La fareste?
Emessa una sentenza, passano i sei mesi, la sentenza passa in giudicato; il giorno dopo mi riservo di impugnare. Non fai una bella figura, e non ha nessun effetto una cosa di questo genere capite?
Allora, quando il legislatore dice la riserva di appello deve essere fatta entro il termine per impugnare, in realtà sta semplicemente facendo un’opera didascalica, educativa, illustrativa per l’interprete cretino che pensasse di poter riservare l’esercizio in futuro di un potere che ha perso il giorno prima.
Entro quando si fa la riserva di impugnazione dice il legislatore? Entro il termine per impugnare. Ma questo non centra niente, vuole dire, attenzione la riserva la devi fare quando ancora sei titolare del potere d’impugnazione, se hai perso il potere di impugnare non puoi riservarti nulla.
Infatti aggiunge, entro il termine per impugnare, e comunque, non oltre la prima udienza successiva alla pronuncia della sentenza. Questo è il vero termine per la riserva, non è il termine per impugnare. Il termine per impugnare ha a che fare con l’oggetto della riserva, io non posso riservarmi l’impugnazione di una sentenza già passata in giudicato, non posso efficacemente riservarmi questa impugnazione, però ammesso che io abbia potere di impugnazione, il termine ultimo per dire, non la voglio impugnare adesso la impugnerò, riservo di impugnare insieme alla sentenza definitiva, questo termine ultimo è l’udienza successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva, perché quando il giudice emette una sentenza non definitiva, insieme emette un’ordinanza con la quale fissa l’udienza per la prosecuzione del processo.
Allora, in quell’udienza voi andate ed esercitate il potere di riserva, nella maniera più semplice: dichiarazione orale accolta in verbale, per cui il difensore del convenuto formula espressione di riserva d’appello avverso la sentenza – formula riserva d’impugnazione avverso alla sentenza ecc. Questo basta a interrompere il termine di impugnazione, il termine di impugnazione non decorrerà e ricomincerà a decorrere una volta pronunciata sentenza definitiva. Quando sarà depositata la sentenza definitiva, se vorrà potrà impugnare anche o soltanto al sentenza non definitiva.
Considerazioni sul rito del lavoro
Il problema potrebbe nascere da che cosa? Quindi come si fa la riserva? Con dichiarazione all’udienza, entro l’udienza successiva. Una spigolatura: attenzione questa è una cosa che non sa nessuno, tendenzialmente se la riserva serve a impedire che decorre il termine di impugnazione e per una sentenza io non so se voglio impugnare o no, questo è il problema, la sentenza non definitiva è una sentenza che non mi da ancora la misura della mia eventuale soccombenza, può darsi che io perdo nella non definitiva e vengo condannato a risarcimento danni da individuarsi nel proseguo di giudizio, e poi nel proseguo di giudizio si dice che i danni sono pari a zero o pari a uno, che impugno a fa? Un euro glielo do! Oppure viene rigettata la mia eccezione di prescrizione e il processo prosegue per l’esame nel merito della domanda e poi la domanda viene giudicata infondata.
È chiaro che io non impugnerò. Ho fatto riserva d’impugnazione perché dico, se poi perdo nel merito farò impugnazione. Ora, dobbiamo precisare, nel rito del lavoro dove la sentenza può essere pronunciata e venire a esistenza anche soltanto la lettura del dispositivo con deposito successivo della motivazione, ma l’esercizio del potere decisorio si esaurisce per il giudice nel momento in cui legge il dispositivo in udienza, ci si è chiesti: ma la riserva di impugnazione va fatta entro la prima udienza successiva alla lettura del dispositivo o entro la prima udienza successiva al deposito della motivazione, perché ricordiamoci, il termine di impugnazione non inizia nemmeno a decorrere se non viene depositata la motivazione.
Ora, dal punto di vista sistematico, a mio avviso, la soluzione più ragionevole dal punto di vista sistematico, è dire, la prima udienza successiva al deposito della motivazione, perché se non viene depositata la motivazione non c’è nemmeno una sentenza impugnabile in quel momento. Quindi io sto facendo riserva di impugnazione avverso una sentenza che in quel momento non è impugnabile, però la Corte di Cassazione, che decide, ritiene che la riserva di impugnazione avverso sentenza non definitiva emessa nel rito del lavoro, dobbiate farla entro la prima udienza successiva alla lettura del dispositivo.
Ricordatelo perché questa è una cosa che è a mio avviso irragionevole, imprevedibile, non vi viene in mente, cioè uno che non lo sa, questa è la differenza tra il processualista e gli altri. Una volta che ve l’ho detta la ricorderete. Riserva d’impugnazione, prima udienza successiva; rito del lavoro, prima udienza successiva alla lettura del dispositivo, perché? Perché lo dice la corte di cassazione! Non dovrebbe essere così, però basta saperlo.
Disciplina della riserva d’impugnazione
Vediamo qualcosa di più specifico con riferimento alla disciplina di questa riserva d’impugnazione. Ovviamente, se decorre, cioè se viene celebrata la prima udienza senza che io faccia riserva d’impugnazione, ma non è ancora decorso il termine d’impugnazione, io non ho perso il potere di impugnazione immediato. Chiaro questo, posso ancora impugnare immediatamente, però quel termine sta decorrendo, una volta scaduto il termine i giochi sono fatti. Questo è chiaro, entro la prima udienza successiva devo fare riserva d’impugnazione, se non la faccio ma la sentenza è ancora impugnabile, io mantengo intatto il mio potere d’impugnazione immediata, non posso pretendere di procrastinare l’esercizio dell’impugnazione.
Che cosa succede nel senso opposto, quando la prima udienza, cioè l’udienza successiva, venga fissata in data successiva al passaggio in giudicato, perché è possibile, perché il giudice emette sentenza non definitiva con ordinanza e fissa, rinvia la causa ad udienza che c’è due mesi dopo. La mia controparte mi notifica la sentenza e il termine breve per la proposizione dell’appello è 30 giorni dalla notifica, allora cosa succede? Che io arrivo all’udienza che la sentenza è già passata in giudicato da un mese! Posso fare la riserva? Evidentemente no!
Come ci si regola in questi casi? Nella maniera più semplice possibile. Io ho il potere di riserva, il potere di riserva posso astrattamente esercitarlo fino all’udienza, ma purché in quella data la sentenza sia ancora impugnabile. Siccome io non posso aspettare l’udienza, devo manifestare la mia volontà di riserva dell’impugnazione precedentemente. Come lo fareste, fuori udienza? Oggi è emessa la sentenza, l’udienza c’è a maggio, non posso aspettare maggio, ma voglio riservare l’impugnazione, non voglio impugnare immediatamente, come la possiamo manifestare questa volontà secondo voi, non potendo farlo oralmente in udienza, come lo fareste? Con atto scritto, è evidente!
Ricordate, non è una scienza esoterica il diritto processuale. Come possiamo farlo? Se non si può fa, o con i segnali di fumo oppure dovremmo scrivere un atto col quale mi riservo l’impugnazione. Questa riserva d’impugnazione scritta dobbiamo, chi deve essere reso edotto del fatto che io voglio riservarmi l’impugnazione, perché quella sentenza non è passata in giudicato? La controparte, sicuramente. Quindi la prima cosa che facciamo, la notifichiamo alla controparte, dopodiché l’atto notificato lo depositeremo in cancelleria. Atto notificato alla controparte, depositato in cancelleria. Questo ha lo stesso effetto della dichiarazione orale in udienza.
Ovviamente quella è una facoltà, la riserva può essere fatta anche a mezzo di dichiarazione orale in udienza, nessuno può vietare di farlo anche prima con atto notificato alla controparte e depositato in cancelleria. Non voglio aspettare l’udienza, voglio farlo prima, anche se l’udienza cadesse prima del passaggio in giudicato, io organizzo il mio studio professionale in modo tale che quando c’è una riserva .. così anche se ci notificano la sentenza non dobbiamo andare a riprendere il fascicolo.
È chiaro? Manifestare la volontà di riserva, significa non..
Però c’è un altro problema. Che cosa succede se io voglio impugnare subito e io voglio fare riserva d’impugnazione perché le parti si mettono in testa di voler impugnare, e c’è una parte che vuole impugnare subito e un’altra che vuole fare riserva d’impugnazione. Quale volontà prevale? Prevale la volontà di impugnare subito, nel senso che io posso riservarmi di impugnare la sentenza insieme alla sentenza definitiva, purché nessun altro la voglia impugnare subito. Se qualcuno propone subito l’impugnazione, io dovrò, anche io impugnare immediatamente.
Dal punto di vista pratico le regole quali sono? Molto semplice, se qualcun altro ha già impugnato la sentenza, io non ho il potere di riserva dell’impugnazione. Dire che mi voglio riservare l’impugnazione dopo che qualcun altro l’ha già impugnata la sentenza, è una dichiarazione assolutamente inefficace, non ho più questo potere. L’impugnazione avversaria mi fa perdere il potere di riservarmi l’impugnazione. Chiaro? Ma che cosa succede nel caso diverso? Io ho già fatto la riserva e la mia controparte impugna, perché la mia riserva non fa perdere alla controparte il potere di impugnare immediatamente. L’impugnazione avversaria toglie efficacia alla mia riserva! E quindi io se voglio impugnare devo farlo immediatamente.
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