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Estratto del documento

Il termine, c’è per tutte le impugnazioni salvo che per … ordinario.

Per tutte le altre impugnazioni c’è un termine di sei mesi, il termine breve è di 30 giorni che decorre

dalla notificazione della sentenza per i mezzi di notificazione ordinaria, e invece dal momento in cui

l’impugnazione è proponibile, scoperta del dolo del giudice, sentenza che accerti il dolo del giudice,

scoperta del dolo della parte, ritrovo di documenti…per tutti i mezzi di impugnazione straordinaria,

quindi non è la notifica ma è la scoperta di un evento eccezionale che giustifica la riapertura del

processo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, da questo momento decorrono 30

giorni per impugnare.

Bisogna dimostrare anche, sostanzialmente quando si usano i mezzi di impugnazione straordinaria,

il momento in cui si è venuti a conoscenza, in cui si è verificato il fatto che vi consente la riapertura

del processo. chiaro? Non potete proporre revocazione straordinaria senza dimostrare che in realtà

quella impugnazione è proponibile dal 1°gennaio, quindi il 31 gennaio siete ancora in tempo.

Le impugnazioni avverso sentenza, abbiamo detto si dividono in ordinarie e straordinarie a seconda

che precedano o meno il passaggio in giudicato della sentenza, siano o meno esperibili quando la

sentenza è già passata in giudicato.

Un’altra distinzione importante fra i mezzi di impugnazione, una volta che abbiamo detto che la

distinzione tra impugnazione e mezzi di gravame di per se è fallace perché tutte le impugnazioni

risentono della duplice natura della sentenza che è da un lato atto processuale e dall’altro è anche

giudizio, un’importante distinzione che ci aiuta a capire è quella tra impugnazioni sostitutive e

impugnazioni rescindenti.

Distinzione alla quale si affianca un’altra distinzione per certi aspetti sovrapponibili ma non

perfettamente sovrapponibile, tra impugnazioni a critica libera e impugnazioni a critica vincolata.

Esaminiamo questo ultimo profilo.

L’impugnazione è sempre evidentemente un atto attraverso il quale io critico la sentenza

lamentandone un’ingiustizia e qualunque impugnazione richiede la esplicitazione dei motivi di

critica, cioè io non posso dire che la sentenza è ingiusta perché è ingiusta. Devo dire perché la

sentenza è ingiusta. Il motivo di impugnazione è fondamentale. E attenzione perché c’è molta

confusione, colpa nostra di chi scrive libri, articoli, se uno scrive troppo scrive male.

Altro è dire che cosa della sentenza mi sembra ingiusto, altro è dire perché quella parte della

sentenza mi sembra ingiusta. In molti testi si confonde questa cosa, si pensa che la indicazione della

parte di sentenza impugnata equivalga all’esplicitazione del motivo di critica.

Ora, basta un elementare studio di filosofia per capire che non è così, una cosa è dire che cosa sto

impugnando questa sentenza non mi sembra giusta, e io dico ma perché non ti sembra giusta? E lui

mi dice perché. Sono due cose diverse. Poi se nell’atto di impugnazione si confondano i due

elementi e “impugno questa parte di sentenza che non mi sembra giusta perché” cioè nella stessa

frase dico qual è la parte di sentenza che mi sembra ingiusta e il motivo per cui mi sembra ingiusta.

Questo attiene un po’ alla tecnica di redazione dell’atto, alla capacità espositiva dell’avvocato, ma si

tratta di due cose diverse. Io potrei non dire quale parte di sentenza sto impugnando, per intenderci,

ma limitarmi ad esplicitare i motivi di critica. In questo caso, evidentemente si intende che che se

ne dica, io sto impugnando tutta la sentenza, poi tu mi potrai contestare che relativamente ad alcune

parti della sentenza non ho mai esercitato alcun motivo di critica, ma non che non ho individuato la

parte di sentenza impugnata. Sono due concetti diversi, tutto qua.

Fatta questa premessa, l’impugnazione a critica libera, non è un’impugnazione in cui io posso non

indicare quali sono i motivi di critica. Perché rido? Perché a me insegnavano il contrario. E fino a

20 anni fa si credeva che l’impugnazione a critica libera, fosse l’impugnazione in cui non fosse

necessario esplicitare i motivi di critica ma bastasse chiedere la rinnovazione del giudizio: la

sentenza è ingiusta, voglio un nuovo giudizio.

Quella a critica libera è un’impugnazione in cui io devo esplicitare quali sono i motivi ma non ho

bisogno di farli rientrare in un catalogo predeterminato dal legislatore, cioè io posso dire che la

sentenza è ingiusta per qualsiasi motivo che mi venga in mente, non è che devo dire che la sentenza

è ingiusta ai sensi dell’art. 160 n.1 in quanto ha violato le norme sulla giurisdizione; ai sensi del 160

n.2 in quanto ha violato la norma sulla competenza; ai sensi del 360 n. 3 in quanto è stata violata

questa regola di diritto sostanziale che dice ecc. ecc., non devo dire questo, devo dire che la

sentenza è in giusto perchè è stata violata questa regola; la sentenza è ingiusta perchè il giudice non

mi ha ammesso questa prova; la sentenza è ingiusta perché non mi ha rimesso in termini.

Qualunque motivo di ingiustizia può essere fatto valere per far chiedere una decisione diversa da

quella emessa dal giudice.

Nelle impugnazioni a critica vincolata invece, io devo chiedermi se la sentenza è affetta da uno dei

motivi d’invalidità regolati dal legislatore che mi dice, tu puoi impugnare la sentenza se ricorre uno

di questi motivi a-b-c-d-e… Se ritengo che i motivi di ingiustizia che io trovo nella sentenza o

alcuni dei motivi di ingiustizia che trovo nella sentenza possono essere ricondotti ai motivi di

impugnazione del legislatore, allora impugno ai sensi del numero 1. È chiaro? Fondamentale

questo.

Perché l’impugnazione a critica vincolata evidentemente è un’impugnazione tipicamente

rescindente nel senso che la rinnovazione del giudizio passa attraverso la soluzione positiva del

iudicium rescindens finalizzato a travolgere la sentenza perché effettivamente uno dei motivi di

impugnazione o tutti i motivi di impugnazione sono fondati.

Allora, il giudice dice, effettivamente ricorre il n. 3 perché è stata violata la norma, quindi tolgo di

mezzo la sentenza. E questo è il momento rescindente. Poi nel giudizio rescindente prevedono

meccanismi per arrivare alla fine col giudizio, di fronte allo stesso giudice o di fronte ad altro

giudice, non è questo che ci interessa ma comunque il nuovo giudizio ci sarà solo se prima ci sia

una pronuncia rescindente, che tolga di mezzo la sentenza impugnata.

L’impugnazione a critica vincolata comporta che ci sia un prima fase iudicium rescindens diretta a

togliere di mezzo la sentenza.

Se il giudice ritenesse che hai impugnato senza far valere nessuno dei motivi predeterminati dal

legislatore, cosa dovrebbe fare? Se il giudice si accorge che tu hai impugnato si, ma come se fosse

impugnazione a critica libera, cioè non hai nemmeno invocato il motivo di impugnazione

ammissibile avverso la sentenza, cosa farebbe? Respinge il ricorso. No! Cosa farebbe? Respingere è

termine atecnico non va bene, cosa significa? Se l’impugnazione intanto è ammissibile in quanto tu

fai valere uno di questi motivi, e tu impugni senza far valere nessuno di questi motivi, la tua

impugnazione come deve essere qualificata? Inammissibile! Il giudice dirà questa impugnazione è

inammissibile. Se tu fai valere uno di questi motivi ma nessuno dei motivi è fondato, il giudice cosa

fa?

Se io non faccio valere nessun motivo di impugnazione, il giudice cosa fa? Dichiara inammissibile

il ricorso; se io faccio valere una di quelle impugnazioni ma il giudice ritiene che la mia

impugnazione sia infondata, cosa fa? Respinge.

In entrambi i casi, come voi vedete, non c’è un nuovo giudizio sovrapposto: il giudice si limita a

dire l’impugnazione non può trovare ingresso oppure comunque è infondata, punto. Che cosa passa

in giudicato in questo caso? Se il giudice rigetta cioè respinge, o ritiene inammissibile una

impugnazione a critica vincolata, che cosa farà giudicato? La sentenza avverso la quale è stata

proposta impugnazione.

Quella è la sentenza che passa in giudicato. Perché? Perché questa pronuncia che rigetta il iudicium

rescindens, è all’evidenza non una pronuncia sostitutiva di quella, si affianca a quella. Io continuerò

a fare valere la sentenza di primo grado immaginiamo, la sentenza è impugnata ma la continuo a

fare valere, dice ma è stata impugnata, si è stata impugnata ma il giudice dell’impugnazione ha

detto che l’impugnazione è inammissibile, oppure ha rigettato l’impugnazione a critica vincolata,

ancora il iudicium rescindens, cioè non ha rescisso la sentenza, c’è ancora una sentenza, dice c’è

anche la sentenza di impugnazione, si, ma si affianca.

Verosimilmente la sentenza di impugnazione conterrà anche una condanna alle spese di

impugnazione, quindi io farò valere la sentenza impugnata e poi la sentenza di impugnazione

perché cerco di recuperare le spese dell’impugnazione, ma non avrò bisogno di azionare insieme

entrambe le sentenza. Una è passata in giudicato in quanto è stata respinta o è stata dichiarata

inammissibile l’impugnazione rescindente, è chiaro?

L’impugnazione a critica libera invece, ha normalmente carattere sostitutivo, nel senso che la

sentenza resa dal giudice dell’impugnazione a critica libera, comunque prende il posto della

sentenza impugnata. Perché siccome l’impugnazione è a critica libera, il giudice dell’impugnazione

non si deve chiedere se ricorre o è fondato uno dei motivi di impugnazione previsti dal legislatore;

si limita a chiedersi se effettivamente la sentenza sia ingiusta alla luce delle critiche che stai

proponendo e per fare ciò cosa fa?

Rinnova il giudizio esaminando e concentrandosi sui motivi che gli stai proponendo. La sentenza

sarà una sentenza che comunque sostituisce quella impugnata, ma la sostituisce sia nel caso in cui

ritenga l’impugnazione fondata, sia nel caso ritenga l’impugnazione infondata.

Il giudice di secondo grado, così si chiama il giudice di appello, in realtà, o conferma la sentenza di

primo grado o la riforma la sentenza di primo grado. Ma la sentenza di conferma o di riforma hanno

entrambe efficacia sostitutiva.

Dopo la sentenza di appello io non azionerò più la sentenza di primo grado, quella non ci sarà più,

perché sarà stata eventua

Dettagli
A.A. 2014-2015
18 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.