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Il termine, c’è per tutte le impugnazioni salvo che per … ordinario.
Per tutte le altre impugnazioni c’è un termine di sei mesi, il termine breve è di 30 giorni che decorre
dalla notificazione della sentenza per i mezzi di notificazione ordinaria, e invece dal momento in cui
l’impugnazione è proponibile, scoperta del dolo del giudice, sentenza che accerti il dolo del giudice,
scoperta del dolo della parte, ritrovo di documenti…per tutti i mezzi di impugnazione straordinaria,
quindi non è la notifica ma è la scoperta di un evento eccezionale che giustifica la riapertura del
processo nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, da questo momento decorrono 30
giorni per impugnare.
Bisogna dimostrare anche, sostanzialmente quando si usano i mezzi di impugnazione straordinaria,
il momento in cui si è venuti a conoscenza, in cui si è verificato il fatto che vi consente la riapertura
del processo. chiaro? Non potete proporre revocazione straordinaria senza dimostrare che in realtà
quella impugnazione è proponibile dal 1°gennaio, quindi il 31 gennaio siete ancora in tempo.
Le impugnazioni avverso sentenza, abbiamo detto si dividono in ordinarie e straordinarie a seconda
che precedano o meno il passaggio in giudicato della sentenza, siano o meno esperibili quando la
sentenza è già passata in giudicato.
Un’altra distinzione importante fra i mezzi di impugnazione, una volta che abbiamo detto che la
distinzione tra impugnazione e mezzi di gravame di per se è fallace perché tutte le impugnazioni
risentono della duplice natura della sentenza che è da un lato atto processuale e dall’altro è anche
giudizio, un’importante distinzione che ci aiuta a capire è quella tra impugnazioni sostitutive e
impugnazioni rescindenti.
Distinzione alla quale si affianca un’altra distinzione per certi aspetti sovrapponibili ma non
perfettamente sovrapponibile, tra impugnazioni a critica libera e impugnazioni a critica vincolata.
Esaminiamo questo ultimo profilo.
L’impugnazione è sempre evidentemente un atto attraverso il quale io critico la sentenza
lamentandone un’ingiustizia e qualunque impugnazione richiede la esplicitazione dei motivi di
critica, cioè io non posso dire che la sentenza è ingiusta perché è ingiusta. Devo dire perché la
sentenza è ingiusta. Il motivo di impugnazione è fondamentale. E attenzione perché c’è molta
confusione, colpa nostra di chi scrive libri, articoli, se uno scrive troppo scrive male.
Altro è dire che cosa della sentenza mi sembra ingiusto, altro è dire perché quella parte della
sentenza mi sembra ingiusta. In molti testi si confonde questa cosa, si pensa che la indicazione della
parte di sentenza impugnata equivalga all’esplicitazione del motivo di critica.
Ora, basta un elementare studio di filosofia per capire che non è così, una cosa è dire che cosa sto
impugnando questa sentenza non mi sembra giusta, e io dico ma perché non ti sembra giusta? E lui
mi dice perché. Sono due cose diverse. Poi se nell’atto di impugnazione si confondano i due
elementi e “impugno questa parte di sentenza che non mi sembra giusta perché” cioè nella stessa
frase dico qual è la parte di sentenza che mi sembra ingiusta e il motivo per cui mi sembra ingiusta.
Questo attiene un po’ alla tecnica di redazione dell’atto, alla capacità espositiva dell’avvocato, ma si
tratta di due cose diverse. Io potrei non dire quale parte di sentenza sto impugnando, per intenderci,
ma limitarmi ad esplicitare i motivi di critica. In questo caso, evidentemente si intende che che se
ne dica, io sto impugnando tutta la sentenza, poi tu mi potrai contestare che relativamente ad alcune
parti della sentenza non ho mai esercitato alcun motivo di critica, ma non che non ho individuato la
parte di sentenza impugnata. Sono due concetti diversi, tutto qua.
Fatta questa premessa, l’impugnazione a critica libera, non è un’impugnazione in cui io posso non
indicare quali sono i motivi di critica. Perché rido? Perché a me insegnavano il contrario. E fino a
20 anni fa si credeva che l’impugnazione a critica libera, fosse l’impugnazione in cui non fosse
necessario esplicitare i motivi di critica ma bastasse chiedere la rinnovazione del giudizio: la
sentenza è ingiusta, voglio un nuovo giudizio.
Quella a critica libera è un’impugnazione in cui io devo esplicitare quali sono i motivi ma non ho
bisogno di farli rientrare in un catalogo predeterminato dal legislatore, cioè io posso dire che la
sentenza è ingiusta per qualsiasi motivo che mi venga in mente, non è che devo dire che la sentenza
è ingiusta ai sensi dell’art. 160 n.1 in quanto ha violato le norme sulla giurisdizione; ai sensi del 160
n.2 in quanto ha violato la norma sulla competenza; ai sensi del 360 n. 3 in quanto è stata violata
questa regola di diritto sostanziale che dice ecc. ecc., non devo dire questo, devo dire che la
sentenza è in giusto perchè è stata violata questa regola; la sentenza è ingiusta perchè il giudice non
mi ha ammesso questa prova; la sentenza è ingiusta perché non mi ha rimesso in termini.
Qualunque motivo di ingiustizia può essere fatto valere per far chiedere una decisione diversa da
quella emessa dal giudice.
Nelle impugnazioni a critica vincolata invece, io devo chiedermi se la sentenza è affetta da uno dei
motivi d’invalidità regolati dal legislatore che mi dice, tu puoi impugnare la sentenza se ricorre uno
di questi motivi a-b-c-d-e… Se ritengo che i motivi di ingiustizia che io trovo nella sentenza o
alcuni dei motivi di ingiustizia che trovo nella sentenza possono essere ricondotti ai motivi di
impugnazione del legislatore, allora impugno ai sensi del numero 1. È chiaro? Fondamentale
questo.
Perché l’impugnazione a critica vincolata evidentemente è un’impugnazione tipicamente
rescindente nel senso che la rinnovazione del giudizio passa attraverso la soluzione positiva del
iudicium rescindens finalizzato a travolgere la sentenza perché effettivamente uno dei motivi di
impugnazione o tutti i motivi di impugnazione sono fondati.
Allora, il giudice dice, effettivamente ricorre il n. 3 perché è stata violata la norma, quindi tolgo di
mezzo la sentenza. E questo è il momento rescindente. Poi nel giudizio rescindente prevedono
meccanismi per arrivare alla fine col giudizio, di fronte allo stesso giudice o di fronte ad altro
giudice, non è questo che ci interessa ma comunque il nuovo giudizio ci sarà solo se prima ci sia
una pronuncia rescindente, che tolga di mezzo la sentenza impugnata.
L’impugnazione a critica vincolata comporta che ci sia un prima fase iudicium rescindens diretta a
togliere di mezzo la sentenza.
Se il giudice ritenesse che hai impugnato senza far valere nessuno dei motivi predeterminati dal
legislatore, cosa dovrebbe fare? Se il giudice si accorge che tu hai impugnato si, ma come se fosse
impugnazione a critica libera, cioè non hai nemmeno invocato il motivo di impugnazione
ammissibile avverso la sentenza, cosa farebbe? Respinge il ricorso. No! Cosa farebbe? Respingere è
termine atecnico non va bene, cosa significa? Se l’impugnazione intanto è ammissibile in quanto tu
fai valere uno di questi motivi, e tu impugni senza far valere nessuno di questi motivi, la tua
impugnazione come deve essere qualificata? Inammissibile! Il giudice dirà questa impugnazione è
inammissibile. Se tu fai valere uno di questi motivi ma nessuno dei motivi è fondato, il giudice cosa
fa?
Se io non faccio valere nessun motivo di impugnazione, il giudice cosa fa? Dichiara inammissibile
il ricorso; se io faccio valere una di quelle impugnazioni ma il giudice ritiene che la mia
impugnazione sia infondata, cosa fa? Respinge.
In entrambi i casi, come voi vedete, non c’è un nuovo giudizio sovrapposto: il giudice si limita a
dire l’impugnazione non può trovare ingresso oppure comunque è infondata, punto. Che cosa passa
in giudicato in questo caso? Se il giudice rigetta cioè respinge, o ritiene inammissibile una
impugnazione a critica vincolata, che cosa farà giudicato? La sentenza avverso la quale è stata
proposta impugnazione.
Quella è la sentenza che passa in giudicato. Perché? Perché questa pronuncia che rigetta il iudicium
rescindens, è all’evidenza non una pronuncia sostitutiva di quella, si affianca a quella. Io continuerò
a fare valere la sentenza di primo grado immaginiamo, la sentenza è impugnata ma la continuo a
fare valere, dice ma è stata impugnata, si è stata impugnata ma il giudice dell’impugnazione ha
detto che l’impugnazione è inammissibile, oppure ha rigettato l’impugnazione a critica vincolata,
ancora il iudicium rescindens, cioè non ha rescisso la sentenza, c’è ancora una sentenza, dice c’è
anche la sentenza di impugnazione, si, ma si affianca.
Verosimilmente la sentenza di impugnazione conterrà anche una condanna alle spese di
impugnazione, quindi io farò valere la sentenza impugnata e poi la sentenza di impugnazione
perché cerco di recuperare le spese dell’impugnazione, ma non avrò bisogno di azionare insieme
entrambe le sentenza. Una è passata in giudicato in quanto è stata respinta o è stata dichiarata
inammissibile l’impugnazione rescindente, è chiaro?
L’impugnazione a critica libera invece, ha normalmente carattere sostitutivo, nel senso che la
sentenza resa dal giudice dell’impugnazione a critica libera, comunque prende il posto della
sentenza impugnata. Perché siccome l’impugnazione è a critica libera, il giudice dell’impugnazione
non si deve chiedere se ricorre o è fondato uno dei motivi di impugnazione previsti dal legislatore;
si limita a chiedersi se effettivamente la sentenza sia ingiusta alla luce delle critiche che stai
proponendo e per fare ciò cosa fa?
Rinnova il giudizio esaminando e concentrandosi sui motivi che gli stai proponendo. La sentenza
sarà una sentenza che comunque sostituisce quella impugnata, ma la sostituisce sia nel caso in cui
ritenga l’impugnazione fondata, sia nel caso ritenga l’impugnazione infondata.
Il giudice di secondo grado, così si chiama il giudice di appello, in realtà, o conferma la sentenza di
primo grado o la riforma la sentenza di primo grado. Ma la sentenza di conferma o di riforma hanno
entrambe efficacia sostitutiva.
Dopo la sentenza di appello io non azionerò più la sentenza di primo grado, quella non ci sarà più,
perché sarà stata eventua