Lezione 19
Una volta intimato al debitore il precetto di pagamento, cioè un precetto con il quale si imputa l'adempimento di un'obbligazione di pagare una somma di denaro, la successiva attività da porre in essere nel caso in cui il debitore non adempia nel termine assegnato, o immediatamente nel caso in cui il creditore abbia avuto la dispensa dal termine, è la richiesta dell'instaurazione dell'espropriazione forzata.
Il precetto è, se vogliamo, atto del processo esecutivo, ma non atto dell'espropriazione, perchè è un atto preliminare all'espropriazione. Il primo atto dell'espropriazione si chiama atto di pignoramento. Deve essere preceduto dal precetto, quindi è un atto che si inserisce in questa serie processuale ma sta al di fuori dell'espropriazione di senso stretto.
Inizio dell'espropriazione
L'espropriazione inizia con il pignoramento; se il debitore non adempie all'obbligo di pagamento, si inizia l'espropriazione e quindi si richiede all'ufficiale giudiziario l'esecuzione del pignoramento. Quindi l'oggetto lo sappiamo.
L'organo giurisdizionale deputato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice e a sottoporre ad esecuzione beni del debitore è l'ufficiale giudiziario. È a lui che noi chiediamo di eseguire il pignoramento, è a lui che dobbiamo esibire il titolo esecutivo, eventualmente notificato, salvi i casi in cui ci sia la dispensa, ed il precetto notificato al debitore. E' lui che, verificato che sia scaduto il termine assegnato nel precetto, su nostra richiesta procederà al pignoramento.
Atto di pignoramento
Il pignoramento è il primo atto dell'espropriazione, e ci fa capire che, al fine di attuare coattivamente un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro, ciò che occorre è espropriare i beni del debitore, il quale risponde dell'espropriazione con tutto il suo patrimonio. Con l'atto di pignoramento si trasforma l'assoggettabilità generica dei beni del debitore alla garanzia dei crediti dei creditori in assoggettamento specifico.
Con il pignoramento io individuo i beni con i quali il debitore dovrà garantire l'adempimento dell'obbligazione, cioè i beni destinati al soddisfacimento dell'obbligazione che lui non adempie spontaneamente. Tutti i beni, astrattamente, sono buoni per questa attività, ma io con il pignoramento li devo individuare, e dico su questi imprimo un vincolo pignoratizio, un vincolo di destinazione esecutiva, in modo che una volta che questi beni sono pignorati non sarà più possibile al debitore sottrarli alla garanzia del credito per cui si procede.
Atti di disposizione, aventi come conseguenza la sottrazione dei beni alla garanzia del credito per cui si procede, sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e anche nei confronti di tutti gli altri creditori che siano eventualmente intervenuti nella procedura esecutiva per far valere anche loro i propri diritti di credito. Il vincolo pignoratizio non sottrae ancora al debitore la proprietà del bene, che rimane del debitore, fin quando non sia venduto a terzi nell'ambito del processo esecutivo. Il processo di espropriazione mira a privare il debitore della proprietà del bene, venderlo a terzi e ricavare una somma da restituire ai creditori, ma con il pignoramento non si sottrae ancora al debitore la proprietà del bene, gli si sottrae il potere di disporre di quel bene.
Vendita del bene pignorato
Nel senso però, relativo, che eventuali atti di disposizione sono inefficaci, inopponibili al creditore pignorante e a tutti i creditori intervenuti. Se io chiedo: Può il debitore vendere il bene pignorato? La domanda è malposta perché non può nel senso che gli è vietato, ma può nel senso che ne ha il potere e se lo vende quella sua vendita è valida, ma inopponibile e relativamente inefficace. Cioè lui vende a me che mi assumo il rischio di comprare un bene assoggettato a pignoramento; se poi questo bene andrà all'asta e la proprietà passerà ad un terzo, questo terzo avrà un titolo a me opponibile.
Se tutto funziona è così, se invece, per qualche motivo, poi il processo esecutivo dovesse estinguersi perché il debitore magari con il ricavato della vendita del bene a me, paga i creditori e i creditori rinunciano all'espropriazione, ho acquistato bene. Il processo esecutivo non si concluderà più con la vendita del bene, non si realizza l'espropriazione forzata e quindi io sono pienamente proprietario.
Reclame e società di gestione
Avete mai visto sui giornali delle reclame di queste società, ditte che si occupano dei mobili pignorati, avete dei beni pignorati ci occupiamo noi di venderli, ma uno dice come è vietato, ma l'operazione di queste ditte è quella di coordinare creditori, debitori, eccetera, e trovare una persona disposta ad acquistare il bene pignorato versando le somme non direttamente al debitore ma a un notaio che si occupa di soddisfare i creditori. Alla fine, si organizza la vendita contro il prezzo e alla fine questi hanno comprato bene, chiaro?
Quindi, anche se potrebbe esserci, non c'è necessariamente nulla di losco nell'operazione che è sempre parte del mondo imprenditoriale. Questo può sollevare qualche perplessità sulla maniera di gestione di questi affari ma, di per se si è sempre verificato che il debitore espropriato cercasse di vendere sul libero mercato un bene, ma non per truffare i creditori, cioè si trova un acquirente disposto a comprarlo magari ad un prezzo maggiore di quello che si realizza dalla vendita forzata, poi contatta il creditore e gli dice dalla vendita diciamo 100 te li prendi tu 20, avanzano, ci mettiamo d'accordo e facciamo un accordo trilaterale.
Inefficacia e inopponibilità relativa
La vendita fatta del bene pignorato è valida o non è valida? È valida perfetto. La vendita fatta del bene pignorato è valida. Sull'inefficacia, dobbiamo dire ancora qualcosa ma prima volevo riflettere insieme a voi su questa finalità che ha l'espropriazione: attraverso l'espropriazione si spoglia, si priva del diritto di proprietà il soggetto debitore affinché si realizzi una somma ricavata da distribuire.
Il fatto di vendere a terzi un bene e ricavare una somma da distribuire, consente la realizzazione della regola della par condicio creditorum: cioè consente la possibilità che tutti i creditori che si trovino in una situazione equivalente, dal punto di vista giuridico, abbiano tutti il medesimo titolo per concorrere alla distribuzione del ricavato.
Non c'è una regola secondo la quale è in assoluto vietato che un creditore sia preferito all'altro, esistono i diritti di prelazione, i diritti reali di garanzia, è possibile che le regole del diritto sostanziale attribuiscano preferenza ad un creditore piuttosto che a un altro, al soddisfacimento di un credito piuttosto che ad un altro; ed è anche possibile che le regole del processo stabiliscano che soltanto i creditori muniti di titolo esecutivo possano partecipare alla distribuzione del ricavato.
Oppure, come nel nostro ordinamento, i creditori muniti di titolo esecutivo ed altri creditori a certe condizioni, non tutti. Quindi non è che la par condicio creditorum significa che tutti hanno identico diritto a soddisfarsi sui beni del debitore. La regola è che tutti coloro che hanno una posizione sostanziale equivalente hanno il medesimo diritto: cioè due lavoratori dipendenti del datore di lavoro hanno per i crediti scaduti ecc lo stesso diritto di privilegio.
Se entrambi hanno un titolo esecutivo non ha senso, per esempio, che il lavoratore A in possesso un titolo esecutivo per la somma di euro 1000, garantita da privilegio, sia preferito al lavoratore B in possesso di titolo esecutivo identico, della somma di euro mille, garantito di privilegio di medesimo grado: non vale cioè il principio del prior in tempore, potior in iure. La regola della par condicio è la negazione del principio di priorità temporale. "Prior in tempore potior in iure" è chi arriva prima bene alloggia.
Quindi chi pignora per primo si vede garantito, chi instaura per primo il processo esecutivo si vede preferito agli altri. Questa regola non c'è, dire che c'è la regola del par condicio vuol dire solo che non c'è una regola che attribuisce una prelazione a colui che ha agito in via esecutiva per primo. Non che tutti i creditori sono uguali, perché non è vero, perché ci sono i diritti di prelazione, perché non tutti i creditori possono partecipare alla distribuzione del ricavato, occorre rispettare le regole del processo, perché anche rispettando le regole del processo ci sono dei privilegi di tipo processuale.
Cioè a certe condizioni alcuni sono preferiti rispetto ad altri, anche se sul piano sostanziale sarebbero stati alla pari, il fatto di aver esercitato tardivamente certi poteri ti può postergare. Ma la regola e quindi probabilmente se parlo con voi devo correggermi: Non è vero che sia in assoluto inesistente la regola del prior in tempore potior in iure, perché processualmente può succedere che se agisci prima di un altro sei privilegiato rispetto all’altro.
Non esiste una regola che attribuisce un titolo di prelazione al creditore pignorante. Cioè il fatto di aver chiesto ed eseguito per primo un pignoramento non ti attribuisce nessun vantaggio. Non è possibile, in altre parole, che per il solo fatto di aver iniziato per primo l'esecuzione forzata tu sia preferito agli altri creditori. Il che non significa che tutti i creditori siano uguali, il che non significa che tutti i crediti vengano soddisfatti nello stesso grado, il che non significa che addirittura non possa essere preferito qualcuno perché compie un atto processuale prima di un altro.
Quindi, da questo punto di vista, potrebbe essere ripescata in minima parte anche la regola del prior in tempore potior in iure, ma non nel senso di attribuire un vantaggio al creditore pignorante. Questa è la regola e questa regola ci fa capire perché l'espropriazione forzata può essere iniziata soltanto per la realizzazione coattiva di un credito al pagamento di una somma di denaro e perché, qualora tu abbia un diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, non puoi fare altro che realizzare in via coattiva questo diritto, attraverso un'esecuzione per espropriazione finalizzata ad incassare la somma di denaro equivalente a quella determinata quantità di cose fungibili.
Abbiamo accennato a questo quando abbiamo parlato del decreto ingiuntivo. Se io ho un diritto alla consegna di un quintale di grano, posso io chiedere al giudice l'ingiunzione di pagamento se il mio diritto si fonda su atto scritto? Sicuramente si, ma devo anche dire al giudice qual'è la somma di denaro che sei disposto ad accettare in cambio del quintale.
Espropriazione e consegna di beni fungibili
Perché questo? Perché qualora il debitore ingiunto non mi consegni il quintale di grano, io non potrei fare altro che iniziare un'espropriazione forzata diretta a percepire la somma equivalente, non l'esecuzione diretta per consegna del quintale di grano. Perché un'esecuzione per consegna del quintale di grano comporterebbe che l'ufficiale giudiziario arriverebbe sul posto, individua il quintale di grano, se lo fa dare e lo consegna al creditore istante.
Questa operazione comporta da un lato una sostanziale espropriazione del quintale di grano, che fino al momento prima dell'individuazione apparteneva al debitore, non a me e che viene trasferita a me a seguito dell'individuazione. Questo risultato di espropriazione, che di per se non sarebbe contrastante con nessun altro principio dell'ordinamento, in realtà contrasta con il principio secondo il quale io per il solo fatto di avere iniziato per primo l'esecuzione forzata non posso essere preferito agli altri creditori.
Se io potessi eseguire per consegna, il diritto alla consegna di un quintale di grano, cioè una determinata quantità di cose fungibili, io, per il solo fatto di agire per primo potrei depauperare del quintale di grano il patrimonio del debitore, di modo che tutti gli altri creditori che avrebbero avuto diritto di soddisfarsi sulla somma ricavata, perché avevano un credito equivalente al mio, non possono farlo.
Violeremmo la regola della par condicum creditorum sia pure in questi ristretti termini in cui l'abbiamo enunciata. Quindi il risultato della espropriazione non può essere realizzato se non attraverso le forme dell'espropriazione forzata che sono le uniche che garantiscono la realizzazione della par condicio. Perché noi vediamo che quando pignoro un bene e lo vendo, immaginiamo che il debitore non mi consegni il quintale di grano, cosa fa l'ufficiale giudiziario? L'ufficiale giudiziario va sul posto, non è che individua il quintale di grano per consegnarlo, eventualmente sottopone a pignoramento il quintale di grano, che andrà in vendita. Sul ricavato io mi soddisfarrò, ma se ci sono altri creditori anche loro avranno diritto di partecipare alla distribuzione nei limiti del concorso.
Questo per i rapporti fra esecuzione per consegna ed esecuzione per espropriazione. Quand’è che è necessaria l'esecuzione per espropriazione? L'esecuzione per espropriazione è necessaria tutte le volte in cui si tratta di realizzare coattivamente un diritto di credito al pagamento di una somma di danaro ma anche quando io ho diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili che non sia stato realizzato.
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