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Però c’è scritto qua all’articolo 824: il lodo ha l’efficacia della sentenza (quello che abbiamo detto)
salvo il disposto dell’825, perché l’825 disciplina il procedimento di exequatur.
Cioè la sentenza di condanna che efficacia ha? Quali sono gli attributi della sentenza di condanna,
cioè che fine fa la sentenza di condanna? Che ci faccio con una sentenza di condanna? A che serve?
Se voi chiamate un vostro cliente e dite abbiamo ottenuto finalmente una sentenza di condanna e
quello vi dice si ma io vorrei questi soldi, che ci faccio con una sentenza di condanna, voi che gli
dite? Che ci fa un vostro cliente che voi convocate a studio per ottenere la parcella e voi gli dite che
ho ottenuto una sentenza di condanna e vi chiede che ci fa con una sentenza di condanna.. io non ci
faccio nulla voi che gli dite? No guarda questa sentenza di condanna la puoi utilizzare come?
La puoi utilizzare come titolo esecutivo e ancora prima come titolo per l’ iscrizione di ipoteca
giudiziaria.
Allora l’efficacia esecutiva- l’efficacia di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria- l’efficacia di
titolo per la trascrizione nei pubblici registri, il lodo non ce l’ha dall’ultima sottoscrizione ma c’è
l’ha soltanto a seguito di un provvedimento giudiziario di exequatur.
Cioè il lodo, in materia non sottratta dall’ordinamento all’autonomia negoziale, il lodo rituale ha
dall’ultima sottoscrizione una efficacia vincolante per le parti che pur essendo negoziale, e non
giurisdizionale, è [ripeto: nella materia non sottratta all’autonomia negoziale] equivalente a quella
di una sentenza del giudice dello stato, salvo che per l’efficacia esecutiva, per l’efficacia di
titolo per l’iscrizione di ipoteca e per l’efficacia di titolo per la transazione. E’ chiaro?
Dal punto di vista processuale è sottratto alle impugnative negoziali ed è soggetto soltanto alle
impugnative di tipo giurisdizionale.
Dal punto di vista sostanziale ha un’efficacia vincolante che è praticamente simile a quella che
potrebbe nascere da una transazione o da una sentenza.
Guardate che in materia di diritti disponibili poi alla fine non cambia moltissimo, l’efficacia
vincolante è efficacia vincolante. Il lodo stabilisce ciò che le parti dovranno fare e cioè ciò che è
giusto e ciò che non è giusto, regolamenta il rapporto giuridico controverso. Chiaro?
Attenzione: vi ricordate che vi avevo detto all’inizio di questa chiacchierata sull’arbitrato, che nel
sistema originario del codice, e sotto il codice del 1865, se io il lodo non lo depositavo presso la
cancelleria del giudice entro un termine perentorio che all’epoca era di 5 giorni, il lodo perdeva
qualunque tipo di efficacia, cioè o veniva munito del decreto giudiziario di exequatur a seguito del
deposito, che veniva all’epoca effettuato dagli arbitri direttamente (entro 5 giorni), oppure perdeva
qualunque tipo di efficacia: cioè era condannato al limbo dell’inesistenza giuridica … come ancora
oggi si suol dire.. ieri sono stato ad un convegno dove il relatore era Punzi che utilizzava questi
termini che utilizzavamo 30 anni fa quando ancora non c’era la riforma e ricordava come il lodo
prima della riforma, se non depositato entro il termine perentorio dagli arbitri (non dalle parti!),
veniva condannato nel limbo dell’inesistenza giuridica.
Oggi il deposito non è più effettuato dagli arbitri, gli arbitri si limitano a consegnare il lodo alle
parti, il lodo ha efficacia vincolante, SE le parti vogliono eseguire il lodo lo depositano presso la
cancelleria del giudice.
Poi il termine per il deposito era passato da 5 giorni ad un anno ed era stato attribuito alle parti.
Adesso ce l’hanno le parti e le parti depositano quando gli serve, non c’è un termine oltre il quale
non si può ottenere l’exequatur, non ha senso. Se hai bisogno di iscrivere ipoteca- se hai bisogno di
trascrivere un titolo- se hai bisogno di utilizzare il lodo come titolo esecutivo lo depositi e sennò
no, il lodo ha comunque efficacia vincolante, comunque è assoggettato all’efficacia di sentenza,
comunque non può essere oggetto ad impugnative negoziali, comunque se lo vuoi impugnare lo
impugni con le impugnative processuali che vedremo, e che sono molto simili anzi alcune sono
identiche, come la revocazione e l’opposizione di terzo… Non c’è l’appello ma c’è l’impugnazione
per nullità, che è una cosa diversa dall’appello, ma comunque è un’impugnazione che è disciplinata
sullo schema delle impugnative processuali.
Per intenderci e fuori dai tempi (min 43.40), si applicano le norme sulle impugnazioni in generale a
queste impugnazione per nullità, non è che si applicano le norme sulle impugnative negoziali …
come una volta un maestro sosteneva perché disse che in ragione di (? min 44.03) un negozio quindi
si applicano le impugnative negoziali. No, non è così.
Perché di fatto questo tipo di ragionamento non ci porta da nessuna parte, anche se noi riuscissimo a
dimostrare, e si può fare anche, che l’impugnazione per nullità potrebbe essere costruita come una
impugnativa di un negozio giuridico, dopodichè ci scontriamo con la revocazione o con
l’opposizione di terzo, la revocazione o l’opposizione di terzo non riusciamo a dire che quella è
un’impugnativa negoziale. Non so se mi comprendete.
Min 44. 37 che l’ impugnazione per nullità che è un’impugnativa di tipo processuale, che però una
parte di dottrina si è sforzata di costruire come un’impugnativa negoziale, cioè questa sembra una
impugnativa contro una sentenza ma in realtà è una impugnativa di un negozio… Benissimo.
Dopodichè per la revocazione e l’opposizione di terzo non si può fare questo tipo di ragionamento,
quindi è uno sforzo raffinatissimo che non ti porta da nessuna parte!
E’ molto più semplice dire: il lodo ha efficacia di sentenza. Ha efficacia di sentenza dal punto di
vista processuale quindi, comunque, le impugnative negoziali non sono ammesse perché il
legislatore ha assoggettato il lodo alle impugnative di tipo processuale che sono l’impugnazione per
nullità, al posto dell’appello, e poi la revocazione e l’opposizione di terzo.
Torniamo al nostro discorso. Quindi le impugnazioni sono ovviamente ammissibili
INDIPENDENTEMENTE dall’exequatur giudiziale, perché non è l’exequatur giudiziale che
attribuisce al lodo l’efficacia processuale di sentenza, ma è la natura vincolante del lodo, la forza
vincolante del lodo, il fatto che il lodo nasca e sia pronunziato all’esito di un processo che lo fa
assoggettare alle impugnazioni processuali.
L’ultimo numero dell’art 825 cpc ci dice che Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà
del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello [entro trenta giorni dalla
comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.].
Ferma restando l’impugnabilità del lodo con i suoi mezzi, il decreto che tende ad attribuire al lodo
questi effetti ulteriori rispetto a quelli naturali, che sono racchiusi nella formula “efficacia
vincolante, efficacia pari a quella della sentenza resa con atto giudiziario”, questi effetti ulteriori
vengono attribuiti al lodo dal decreto ma se il tribunale nega questi effetti o concede questi effetti
con decreto, questo decreto può essere reclamabile alla corte d’appello, cioè io posso reclamarlo in
corte d’appello dicendo che questo non era un lodo rituale, ma irrituale cioè un lodo che secondo la
terminologia dell’articolo 808 ter cpc consiste in una determinazione contrattuale “Le parti in
deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis... “, le parti non vogliono un lodo avente efficacia di
sentenza e suscettibile a acquistare gli effetti esecutivi (?min47.51) ma vogliono che la controversia
sia decisa mediante determinazione contrattuale.
Questo significa che non è applicabile l’articolo 824 bis cpc e cioè non è praticabile per il lodo
irrituale l’efficacia processuale di sentenza, e quindi non sono impugnabili i lodi irrituali con le
impugnative processuali previste per il lodo rituale.
Ma ancor prima significa che il lodo irrituale non può essere arricchito dell’exequatur a seguito del
decreto che troviamo nell’art 825 cpc.
Ciò non significa che non esistano norme di legge speciali, soprattutto in materia di lavoro, che
prevedano una sorta di exequatur anche per i lodi irrituali, ma non è un exequatur disciplinato
dall’art 825 cpc, ma è una norma speciale che prevede che anche per il lodo irrituale può essere
acquistata l’ efficacia esecutiva; è un’altra storia- un’altra normativa.
La regola è che il lodo irrituale non può avere l’efficacia di sentenza dell’art 824 bis cpc e quindi
non è assoggettato alle impugnative processuali e non può essere sottoposto al procedimento di
exequatur di cui all’art 825 cpc. È chiaro?
Se la mia controparte deposita un lodo irrituale nella cancelleria del tribunale dove ha avuto sede
l’arbitrato, chiedendo l’ exequatur e il presidente del tribunale concede l’exequatur, io posso fare
reclamo alla corte d’appello; così come posso fare reclamo alla corte d’appello se la mia controparte
deposita un lodo estero, non perché non si possa avere anche qui la dichiarazione di esecutività del
lodo estero, ma perché il procedimento da applicare non è questo. Chiaro?
Un lodo estero è un lodo pronunziato al termine di un arbitrato non riconosciuto come domestico
dal legislatore italiano. Ovviamente il lodo estero non ha nemmeno una serie di dati(?min50.02)
dell’arbitrato; ma immaginiamo che un lodo di un paese che non conosco sia pronunziato al termine
di un arbitrato avente sede in Italia, perché per la legge dello stato afro-asiatico che stiamo
immaginando, è possibile che un arbitrato di quel paese possa avere sede in un altro Stato. Ci
siamo? Ogni legislazione fa quello che gli pare! Un paese afro- asiatico può stabilire che l’arbitrato
è domestico per loro, purchè pronunziato da arbitri nati in quel paese, anche se la sede dell’arbitrato
sia in un altro stato. E quindi noi potremmo avere un arbitrato in un altro paese, pronunciato da
arbitri in altro paese e che ha avuto sede in Italia, ma che le parti non hanno voluto assoggettare alla
legge italiana, se poi qualcuno lo deposita, co