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Estratto del documento

Però c’è scritto qua all’articolo 824: il lodo ha l’efficacia della sentenza (quello che abbiamo detto)

salvo il disposto dell’825, perché l’825 disciplina il procedimento di exequatur.

Cioè la sentenza di condanna che efficacia ha? Quali sono gli attributi della sentenza di condanna,

cioè che fine fa la sentenza di condanna? Che ci faccio con una sentenza di condanna? A che serve?

Se voi chiamate un vostro cliente e dite abbiamo ottenuto finalmente una sentenza di condanna e

quello vi dice si ma io vorrei questi soldi, che ci faccio con una sentenza di condanna, voi che gli

dite? Che ci fa un vostro cliente che voi convocate a studio per ottenere la parcella e voi gli dite che

ho ottenuto una sentenza di condanna e vi chiede che ci fa con una sentenza di condanna.. io non ci

faccio nulla voi che gli dite? No guarda questa sentenza di condanna la puoi utilizzare come?

La puoi utilizzare come titolo esecutivo e ancora prima come titolo per l’ iscrizione di ipoteca

giudiziaria.

Allora l’efficacia esecutiva- l’efficacia di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria- l’efficacia di

titolo per la trascrizione nei pubblici registri, il lodo non ce l’ha dall’ultima sottoscrizione ma c’è

l’ha soltanto a seguito di un provvedimento giudiziario di exequatur.

Cioè il lodo, in materia non sottratta dall’ordinamento all’autonomia negoziale, il lodo rituale ha

dall’ultima sottoscrizione una efficacia vincolante per le parti che pur essendo negoziale, e non

giurisdizionale, è [ripeto: nella materia non sottratta all’autonomia negoziale] equivalente a quella

di una sentenza del giudice dello stato, salvo che per l’efficacia esecutiva, per l’efficacia di

titolo per l’iscrizione di ipoteca e per l’efficacia di titolo per la transazione. E’ chiaro?

Dal punto di vista processuale è sottratto alle impugnative negoziali ed è soggetto soltanto alle

impugnative di tipo giurisdizionale.

Dal punto di vista sostanziale ha un’efficacia vincolante che è praticamente simile a quella che

potrebbe nascere da una transazione o da una sentenza.

Guardate che in materia di diritti disponibili poi alla fine non cambia moltissimo, l’efficacia

vincolante è efficacia vincolante. Il lodo stabilisce ciò che le parti dovranno fare e cioè ciò che è

giusto e ciò che non è giusto, regolamenta il rapporto giuridico controverso. Chiaro?

Attenzione: vi ricordate che vi avevo detto all’inizio di questa chiacchierata sull’arbitrato, che nel

sistema originario del codice, e sotto il codice del 1865, se io il lodo non lo depositavo presso la

cancelleria del giudice entro un termine perentorio che all’epoca era di 5 giorni, il lodo perdeva

qualunque tipo di efficacia, cioè o veniva munito del decreto giudiziario di exequatur a seguito del

deposito, che veniva all’epoca effettuato dagli arbitri direttamente (entro 5 giorni), oppure perdeva

qualunque tipo di efficacia: cioè era condannato al limbo dell’inesistenza giuridica … come ancora

oggi si suol dire.. ieri sono stato ad un convegno dove il relatore era Punzi che utilizzava questi

termini che utilizzavamo 30 anni fa quando ancora non c’era la riforma e ricordava come il lodo

prima della riforma, se non depositato entro il termine perentorio dagli arbitri (non dalle parti!),

veniva condannato nel limbo dell’inesistenza giuridica.

Oggi il deposito non è più effettuato dagli arbitri, gli arbitri si limitano a consegnare il lodo alle

parti, il lodo ha efficacia vincolante, SE le parti vogliono eseguire il lodo lo depositano presso la

cancelleria del giudice.

Poi il termine per il deposito era passato da 5 giorni ad un anno ed era stato attribuito alle parti.

Adesso ce l’hanno le parti e le parti depositano quando gli serve, non c’è un termine oltre il quale

non si può ottenere l’exequatur, non ha senso. Se hai bisogno di iscrivere ipoteca- se hai bisogno di

trascrivere un titolo- se hai bisogno di utilizzare il lodo come titolo esecutivo lo depositi e sennò

no, il lodo ha comunque efficacia vincolante, comunque è assoggettato all’efficacia di sentenza,

comunque non può essere oggetto ad impugnative negoziali, comunque se lo vuoi impugnare lo

impugni con le impugnative processuali che vedremo, e che sono molto simili anzi alcune sono

identiche, come la revocazione e l’opposizione di terzo… Non c’è l’appello ma c’è l’impugnazione

per nullità, che è una cosa diversa dall’appello, ma comunque è un’impugnazione che è disciplinata

sullo schema delle impugnative processuali.

Per intenderci e fuori dai tempi (min 43.40), si applicano le norme sulle impugnazioni in generale a

queste impugnazione per nullità, non è che si applicano le norme sulle impugnative negoziali …

come una volta un maestro sosteneva perché disse che in ragione di (? min 44.03) un negozio quindi

si applicano le impugnative negoziali. No, non è così.

Perché di fatto questo tipo di ragionamento non ci porta da nessuna parte, anche se noi riuscissimo a

dimostrare, e si può fare anche, che l’impugnazione per nullità potrebbe essere costruita come una

impugnativa di un negozio giuridico, dopodichè ci scontriamo con la revocazione o con

l’opposizione di terzo, la revocazione o l’opposizione di terzo non riusciamo a dire che quella è

un’impugnativa negoziale. Non so se mi comprendete.

Min 44. 37 che l’ impugnazione per nullità che è un’impugnativa di tipo processuale, che però una

parte di dottrina si è sforzata di costruire come un’impugnativa negoziale, cioè questa sembra una

impugnativa contro una sentenza ma in realtà è una impugnativa di un negozio… Benissimo.

Dopodichè per la revocazione e l’opposizione di terzo non si può fare questo tipo di ragionamento,

quindi è uno sforzo raffinatissimo che non ti porta da nessuna parte!

E’ molto più semplice dire: il lodo ha efficacia di sentenza. Ha efficacia di sentenza dal punto di

vista processuale quindi, comunque, le impugnative negoziali non sono ammesse perché il

legislatore ha assoggettato il lodo alle impugnative di tipo processuale che sono l’impugnazione per

nullità, al posto dell’appello, e poi la revocazione e l’opposizione di terzo.

Torniamo al nostro discorso. Quindi le impugnazioni sono ovviamente ammissibili

INDIPENDENTEMENTE dall’exequatur giudiziale, perché non è l’exequatur giudiziale che

attribuisce al lodo l’efficacia processuale di sentenza, ma è la natura vincolante del lodo, la forza

vincolante del lodo, il fatto che il lodo nasca e sia pronunziato all’esito di un processo che lo fa

assoggettare alle impugnazioni processuali.

L’ultimo numero dell’art 825 cpc ci dice che Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà

del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello [entro trenta giorni dalla

comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.].

Ferma restando l’impugnabilità del lodo con i suoi mezzi, il decreto che tende ad attribuire al lodo

questi effetti ulteriori rispetto a quelli naturali, che sono racchiusi nella formula “efficacia

vincolante, efficacia pari a quella della sentenza resa con atto giudiziario”, questi effetti ulteriori

vengono attribuiti al lodo dal decreto ma se il tribunale nega questi effetti o concede questi effetti

con decreto, questo decreto può essere reclamabile alla corte d’appello, cioè io posso reclamarlo in

corte d’appello dicendo che questo non era un lodo rituale, ma irrituale cioè un lodo che secondo la

terminologia dell’articolo 808 ter cpc consiste in una determinazione contrattuale “Le parti in

deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis... “, le parti non vogliono un lodo avente efficacia di

sentenza e suscettibile a acquistare gli effetti esecutivi (?min47.51) ma vogliono che la controversia

sia decisa mediante determinazione contrattuale.

Questo significa che non è applicabile l’articolo 824 bis cpc e cioè non è praticabile per il lodo

irrituale l’efficacia processuale di sentenza, e quindi non sono impugnabili i lodi irrituali con le

impugnative processuali previste per il lodo rituale.

Ma ancor prima significa che il lodo irrituale non può essere arricchito dell’exequatur a seguito del

decreto che troviamo nell’art 825 cpc.

Ciò non significa che non esistano norme di legge speciali, soprattutto in materia di lavoro, che

prevedano una sorta di exequatur anche per i lodi irrituali, ma non è un exequatur disciplinato

dall’art 825 cpc, ma è una norma speciale che prevede che anche per il lodo irrituale può essere

acquistata l’ efficacia esecutiva; è un’altra storia- un’altra normativa.

La regola è che il lodo irrituale non può avere l’efficacia di sentenza dell’art 824 bis cpc e quindi

non è assoggettato alle impugnative processuali e non può essere sottoposto al procedimento di

exequatur di cui all’art 825 cpc. È chiaro?

Se la mia controparte deposita un lodo irrituale nella cancelleria del tribunale dove ha avuto sede

l’arbitrato, chiedendo l’ exequatur e il presidente del tribunale concede l’exequatur, io posso fare

reclamo alla corte d’appello; così come posso fare reclamo alla corte d’appello se la mia controparte

deposita un lodo estero, non perché non si possa avere anche qui la dichiarazione di esecutività del

lodo estero, ma perché il procedimento da applicare non è questo. Chiaro?

Un lodo estero è un lodo pronunziato al termine di un arbitrato non riconosciuto come domestico

dal legislatore italiano. Ovviamente il lodo estero non ha nemmeno una serie di dati(?min50.02)

dell’arbitrato; ma immaginiamo che un lodo di un paese che non conosco sia pronunziato al termine

di un arbitrato avente sede in Italia, perché per la legge dello stato afro-asiatico che stiamo

immaginando, è possibile che un arbitrato di quel paese possa avere sede in un altro Stato. Ci

siamo? Ogni legislazione fa quello che gli pare! Un paese afro- asiatico può stabilire che l’arbitrato

è domestico per loro, purchè pronunziato da arbitri nati in quel paese, anche se la sede dell’arbitrato

sia in un altro stato. E quindi noi potremmo avere un arbitrato in un altro paese, pronunciato da

arbitri in altro paese e che ha avuto sede in Italia, ma che le parti non hanno voluto assoggettare alla

legge italiana, se poi qualcuno lo deposita, co

Dettagli
A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.