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Lodo arbitrale

Allora siamo arrivati al lodo arbitrale, e abbiamo detto che in realtà il lodo arbitrale può essere definitivo oppure non definitivo. Abbiamo anche detto che il termine "non definitivo" si utilizza per l’arbitrato sul contributo su questioni (?) mentre per il lodo non definitivo su domande si utilizza il lodo parziale di merito perché in realtà è un lodo che non è suscettibile di impugnazione differita, può essere impugnato soltanto immediatamente.

Termini e proroghe

Il termine per la pronunzia del lodo è di 240 giorni dall’ultima accettazione degli arbitri, salvo se non è previsto altrimenti. Quindi le parti possono prevedere sia un diverso termine sia una diversa decorrenza. Esiste poi ovviamente la possibilità per le parti di prorogare concordemente il termine: le parti possono chiedere all’arbitro che anziché decidere entro 240 giorni o entro i 60 giorni che inizialmente avevano previsto, una proroga di 20 giorni, 30 giorni .. e questo diciamo è pacifico.

Cosa succede se c’è necessità di proroga del termine per una circostanza obiettiva: non si riesce a rendere il lodo entro quel termine perché per esempio vi è nato un problema tra le parti, non si è riuscito a ricostituire il contraddittorio in tempo, cioè gli arbitri potrebbero dire "prorogo il termine", oppure c’è da fare una istruzione complessa, ci si è accorti che c’è un litisconsorte necessario pretermesso e si è chiesto a questo litisconsorte di aderire al giudizio arbitrale. In tutte queste ipotesi si crea un problema di tempi.

Che succede se gli arbitri chiedono: "non ce la facciamo a rendere il lodo in questo tempo, prorogaci il termine", e le parti entrambe si oppongono o il più delle volte si oppone la parte che teme che il giudizio arbitrale si concluda in senso a lei sfavorevole, in questo caso si può adire il presidente del tribunale, sempre nel luogo dove ha sede l’arbitrato, per ottenere la proroga giudiziale.

Proroga giudiziale

Chi è che può adire il presidente del tribunale? Lo possono adire gli arbitri se non ottengono la proroga ad iniziativa delle parti; lo può adire una delle parti se teme che il comportamento dell’altra parte che rifiuta ingiustamente la proroga sia finalizzato a fare decadere gli arbitri dal potere di pronunziare il lodo. Attenzione: è chiaro che le parti laddove volessero revocare congiuntamente l’incarico degli arbitri potrebbero farlo.

Noi abbiamo iniziato un giudizio arbitrale, gli arbitri ci stanno mettendo più del dovuto, il termine non è ancora scaduto però chiedono una proroga e noi non soltanto non gliela concediamo ma li revochiamo. Questo però è, diciamo, una dichiarazione negoziale che poi sarà valutata anche a livello del rapporto contrattuale tra le parti e gli arbitri, e eventualmente gli arbitri avranno diritto al risarcimento dei danni e a tutte le conseguenze che si hanno nel caso di rescissione di un rapporto contrattuale.

Qui si tratta invece delle parti che da un lato non è che dicono agli arbitri "ti revochiamo" quindi si assumono la responsabilità di revocare un mandato dato agli arbitri, semplicemente dicono "non ti proroghiamo il termine", nonostante ci sia una richiesta motivata degli arbitri. Gli arbitri in questo caso possono rivolgersi al presidente del tribunale, il quale può prorogare il termine giudizialmente. Fermo restando che le parti se vogliono revocano gli arbitri, ma questa è un'altra storia, è indipendente dal termine: non è che possono revocarmi perché stanno tardando il loro compito anzi magari il presidente del tribunale dice "ci sono le condizioni per la proroga giudiziale"… proroga il termine, e poi le parti nonostante questo revocano l’incarico degli arbitri e in questo caso sarà chiaro chi è inadempiente fra parti ed arbitri, perché sono le parti che stanno venendo meno all’incarico, non è nemmeno un adempimento tecnicamente, è la revoca del mandato .. sì però comporta conseguenze civilistiche. Va bene?

Proroga ex lege

Quindi proroga volontaria delle parti, proroga consensuale, proroga giudiziale. Infine c’è una proroga ex lege. Ma attenzione: anche la proroga ex lege è subordinata alla mancata volontà di tutte le parti, cioè al fatto che non sia previsto qualcosa di diverso nella convenzione di arbitrato o comunque nelle regole che le parti hanno posto prima dell’inizio del giudizio arbitrale. Cioè la legge prevede i casi in cui il termine per il lodo è prorogato ex lege di 180 giorni.

Prima di andare ad esaminare, a vedere come funziona questa proroga, sappiate che se nella convenzione arbitrale trovate scritto: "gli arbitri devono rendere il lodo nel termine di 60 giorni esclusa qualunque altra proroga, oppure comunque prevede una proroga diversa laddove ricorrano i presupposti dell’articolo 810 terzo comma, il termine non è prorogato di 180 giorni ma di 20 giorni..." … Oppure prevedono che il termine può essere prorogato soltanto per la lettera a e b e non per la lettera c…. E così via. Questa volontà prevale. È chiaro?

Condizioni per la proroga ex lege

Io ad esempio adesso sono alle prese con una clausola compromissoria che dice che gli arbitri pronunciano il lodo entro tot giorni esclusa qualsiasi proroga se non su accordo delle parti. In quel caso non possiamo contare sulla proroga ex lege perché quella clausola sembra stabilire il contrario: "se le parti non hanno disposto diversamente"; se le parti hanno disposto diversamente la proroga ex lege non opera.

Quali sono le condizioni per la proroga ex lege? Se devono essere assunti mezzi di prova; se deve essere disposta la consulenza tecnica d’ufficio (qui abbiamo, se volete dal punto di vista sistematico, una conferma del fatto che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova, è un mezzo istruttorio ma non è un mezzo di prova: fa parte del potere di accertamento). Infine se è pronunziato un lodo non definitivo o un lodo parziale (vedete la contrapposizione). Infine: se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico.

In tutti questi casi il termine della pronuncia del lodo, salvo che non sia diversamente previsto dalla convenzione di arbitrato o comunque dalle parti prima che inizi il giudizio arbitrale, viene prorogato ex lege. Però attenzione: viene prorogato ex lege di 180 giorni una sola volta nell’ambito di ciascuna di queste ipotesi, ma tante volte quante sono le ipotesi: quindi se io dispongo la prova testimoniale, ammetto la prova testimoniale e dispongo la consulenza tecnica e, magari, pronunzio un lodo non definitivo su questioni guadagno 540 giorni. È chiaro?

Le parti se vogliono possono prevedere diversamente. Viceversa se io ammetto 4 mezzi di prova sono 180 giorni, non è che se ammetto la prova testimoniale e l’interrogatorio formale sono 180 + 180. Oppure se ammetto l’assunzione di 6 testimoni non è che sono 180 per sei. 180 è per i mezzi di prova, 180 per la consulenza tecnica, 180 per il lodo definitivo o per il lodo parziale, però si possono cumulare queste proroghe fino ad arrivare a 180 per quattro.. che sono 720 giorni. Tenete presente che sulle prime tre ipotesi gli arbitri hanno un certo potere, sulla quarta no evidentemente, cioè l’arbitro non è che può stabilire se non rinunciando ad un incarico o far scattare l’ultima ipotesi di proroga.

Scadenza del termine

Che cosa succede se scade il termine per la pronuncia del lodo? In realtà nulla: cioè se scade il termine per la pronuncia del lodo e nessuna delle parti notifica all’altra parte e agli arbitri che intende fare valere la decadenza, gli arbitri proseguono nel giudizio arbitrale, e continuano ad essere tenuti a pronunziare il lodo, che non potrà in questo caso essere impugnato per inosservanza del termine.

In questo caso non può essere impugnato per inosservanza del termine, per quale motivo? Ovviamente per evitare che gli arbitri si trovino in condizioni di sudditanza psicologica rispetto alle parti. Ti è scaduto il termine? Tu sai che io potrò impugnare il lodo, quindi magari, entrambe le parti possono impugnare il lodo per tardività, e quindi gli arbitri potrebbero cercare di fare un lodo che magari non scontenti nessuno e quindi non si preoccupano più di rendere il lodo secondo giustizia ma cercare di evitare che le parti impugnino il lodo per tardività e poi gli impugnino la responsabilità.

Allora se vuoi far decadere gli arbitri lo dici subito, ma, in quel caso, notificando questa dichiarazione l’arbitro perde il potere di decidere. Una volta ricevuta la dichiarazione allora sì, è un diritto potestativo: io ti notifico l’atto, tu perdi il potere di decidere.

Quindi abbiamo detto il termine è di 240, può essere prorogato consensualmente, giudizialmente o ex lege, ma attenzione alla proroga ex lege che può essere derogata. La proroga ex lege può essere concessa una volta per ognuna delle ipotesi previste. La scadenza del termine deve essere fatta valere dalla parte interessata prima che gli arbitri pronunzino il lodo. Se una parte interessata fa valere la scadenza del termine prima che gli arbitri pronunzino il lodo, gli arbitri non possono più pronunziare il lodo, sono tenuti a dichiarare la estinzione del processo.

Se non lo fanno e pronunziano il lodo, il loro lodo sarà evidentemente viziato perché emesso in carenza di potere decisorio: gli arbitri decidono nel merito pur dovendo invece chiudere il processo in rito. Però la parte che aveva notificato la dichiarazione di decadenza può impugnare il lodo per una semplice complicazione dovuta al sovrapporsi delle norme nel tempo, può impugnare il lodo, questa parte, per un altro motivo di impugnazione che è TARDIVITÀ DEL LODO. Ci siamo?

Impugnazione del lodo

Allora tutte le parti, anche quelle diverse da quelle che hanno notificato la dichiarazione di decadenza, possono impugnare il lodo di merito dicendo che l’arbitro aveva perso il potere di decidere e avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo. La parte che aveva fatto dichiarazione di decadenza pure potrebbe impugnarlo per questo motivo nel nuovo regime (quello venuto fuori nella riforma 2005/2006) però siccome c’è uno specifico motivo di impugnazione che è "lodo pronunziato oltre il termine previsto" ed è un motivo che può essere fatto valere soltanto dalla parte che aveva notificato la dichiarazione di decadenza, questa parte impugnerà per tardività del lodo.

Ma volendo potrebbe impugnare anche per pronunzia del lodo nonostante ci fosse un caso di estinzione. Chiaro?

Inizialmente non c’era l’estinzione del processo, e quindi fondamentalmente c’era un problema di coordinamento di norme, c’era soltanto la previsione che se tu avevi fatto dichiarazione di decadenza dovevi impugnare il lodo per tardività, e se non l’avevi fatta no. Per cui c’era una situazione strana in cui gli arbitri, apposta adesso è meglio, gli arbitri erano in condizione di sudditanza psicologica rispetto alla parte che aveva fatto dichiarazione di decadenza, perché avrebbero teso inconsciamente, in buona fede, però tendenzialmente potevano essere portati a dare ragione alla parte che aveva fatto la notificazione della dichiarazione di decadenza.

Perché se pronunziano il lodo, questa parte non avrà nessun interesse a impugnarlo per tardività qualora fosse stato un lodo a lei favorevole, l’altra parte non poteva impugnare e quindi vi era una situazione di squilibrio psicologico. Adesso la situazione è molto chiara: una volta che una delle parti fa una dichiarazione di decadenza, tutti possono impugnare il lodo perché gli arbitri non possono più pronunziarlo questo lodo, la parte che ha fatto la dichiarazione di decadenza può impugnarlo per tardività e le altre parti perché ha pronunciato nel merito pur non potendolo fare. Va bene? Ok.

Questo è per quanto riguarda il regime del termine di impugnazione del lodo. E attenzione: ovviamente voi la dichiarazione di decadenza la dovete fare prima che gli arbitri deliberino perché si vuole evitare che la dichiarazione di decadenza voi la facciate secundum eventum litis, siccome l’arbitro vi ha dato torto allora notificate la dichiarazione di decadenza e quindi si usa fare la dichiarazione di decadenza a ridosso della scadenza del termine. Cioè sostanzialmente visto che domani o dopodomani scade il termine, io fin da adesso ti comunico che… per evitare che se tu aspetti .. praticamente mandi la dichiarazione di decadenza il giorno dopo la scadenza del termine, comunque ci sono 1 o 2 giorni in cui l’arbitro è ancora nella possibilità di decidere, allora si può fare anche qualche giorno prima dicendo "guarda ti avverto io ho intenzione di fare una dichiarazione di decadenza nel caso in cui per esempio il lodo non lo pronunzia entro il 30 marzo".

Norme e diritti

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità, questo lo sappiamo. E sappiamo anche che quando gli arbitri decidono secondo norme di diritto, hanno il potere di rimettere la questione di costituzionalità di una norma di diritto che devono applicare alla Corte Costituzionale, questo per espressa previsione di legge.

Si dubitava di questo perché in realtà il diritto che applicano gli arbitri non è in tutto e per tutto equivalente al diritto che applica il giudice dello stato perché è comunque un diritto voluto dalle parti. Peraltro la corte costituzionale ha ritenuto opportuno che laddove sorgano questioni di legittimità di una legge in un qualunque processo tendente all’applicazione di quella norma, sia vantaggioso, per l’ordinamento tutto, che questa questione sia rimessa alla corte. Voi sapete che noi non abbiamo un controllo di costituzionalità diffuso, se noi pensassimo che una norma sia incostituzionale non possiamo rimetterla alla corte costituzionale. La corte costituzionale ha detto "il privato no", ma in un giudizio è ragionevole, nel senso che se gli arbitri sono tenuti ad applicare una norma che ritengono sia incostituzionale, visto che comunque loro svolgono funzione giudicante, è ragionevole consentire a loro di formulare la questione di fronte alla corte costituzionale. È Chiaro?

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirko.avallone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Ruffini Giuseppe.
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