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L attività interpretativa di per se non è sanzionata , ma l’arbitro che decidesse la controversia
sulla base di una norma abrogata, o di una norma non ancora entrata in vigore ,li non si tratta di
interpretare la legge ,si tratta che hai fatto una cosa che non deve fare, cioè che hai deciso la
controversia in base ad un criterio che non potevi applicare e quindi questa può essere considerata
negligenza inescusabile.
Non è mai colpa grave l’attività di interpretazione di norme di legge in vigore ,situazione
analoga a quella della responsabilità del giudice, ma tenete conto che ,come vedremo , il lodo
arbitrale può essere impugnato per tanti vizi procedurali, per violazione di norme
procedurali che potrebbero tutte integrare l’ipotesi della colpa.
A fronte degli obblighi degli arbitri e della loro responsabilità c è il diritto degli arbitri al
compenso: questo compenso normalmente viene liquidato da gli arbitri alla fine del processo
arbitrale, ma anche ovviamente laddove la liquidazione del compenso dovuta a gli arbitri,
fosse contenuta nel lodo, non fa evidentemente parte del contenuto decisorio del lodo.
Cioè siccome nemo iudex in causa propria , non è che se nel lodo arbitrale c’è scritto gli arbitri
liquidano il compenso agli stessi spettanti nella misura di euro x, o più evidentemente ,liquidano il
compenso agli stessi spettanti come da separata ordinanza che viene richiamata nel contenuto del
lodo, questa presenza nel contenuto del lodo della liquidazione, diretta o per relazione del
compenso dovuto agli arbitri, ovviamente non fa parte del contenuto decisorio del lodo .
Non può far parte perché gli arbitri sono direttamente interessati .
Dobbiamo distinguere quindi da un lato ….perché le massime giurisprudenziali qui sono scritte
malissimo, ma il discorso è molto banale ,dobbiamo distinguere tra:
• la statuizione con cui gli arbitri dicono : le spese del procedimento arbitrale, vanno a
carico della parte soccombente tizio, quale che sia la quantificazione ;
• dalla disposizione che dice che le spese del procedimento arbitrale ,cioè il compenso
dovuto al collegio arbitrale è pari a,: 20.000 euro .Questa liquidazione non può
vincolare le parti: è soltanto una proposta di liquidazione.
Cioè se voi ritenete ingiusto il fatto che le spese siano state poste a vostro carico, dovete
impugnare il lodo.
Mentre se voi ritenete ingiusta la quantificazione delle spese, non dovete impugnare il lodo,
perché gli arbitri non avevano il potere di liquidare il compenso a loro dovuto, perché voi non gli
avete attribuito questo potere, ma gli avete attribuito il potere di decidere la controversia tra tizio,
tra voi è tizio! Non il potere di decidere la controversia tra voi e gli arbitri, o di determinare il
contenuto della prestazione.
Spesso non c’è nemmeno la liquidazione, gli arbitri che sanno fare il loro mestiere non mettono la
liquidazione, il compenso nel lodo: dicono, condanno la parte soccombente alle spese di causa
liquidate in euro x -le spese di causa sono quelle dovute all’avversario- nonché alla rifusione
delle spese di funzionamento del collegio.
Poi con separata ordinanza si autoliquidano il compenso.
Ma questa è semplicemente una proposta che viene fatta alle parti :le parti possono accettarla o non
accettarla
Se non la accettano c’è la possibilità di rivolgersi al presidente del tribunale.
Qui c è una giurisprudenza stranissima, il meccanismo funzionava così:
se le parti non accettano gli arbitri possono rivolgersi al presidente del tribunale per ottenere una
sorta di provvedimento decisorio sommario analogo al decreto ingiuntivo, far liquidare dal
presidente del tribunale il compenso a loro dovuto; e si riteneva che questo provvedimento di
liquidazione fosse impugnabile per cassazione, non essendo altrimenti impugnabile, ed incidendo su
un diritto delle parti, se il presidente del tribunale avesse liquidato la somma dovuta a gli
arbitri in un importo lesivo del diritto degli arbitri al compenso , o lesivo del diritto delle parti ,
perché magari 650.000 euro che cosa fa la parte ?si deve rivolgere a qualcuno .
Allora fondamentalmente si riteneva che fosse impugnabile per cassazione, ultimamente c’è
qualche sentenza di cassazione a sezioni unite, purtroppo ,che dicono no ma in effetti questo
non è un procedimento sommario che si conclude con un provvedimento idoneo ad un
giudicato e quindi impugnabile per cassazione, si tratta soltanto di un procedimento di
volontaria giurisdizione ed il presidente del tribunale è chiamato a determinare l’oggetto della
prestazione, come un arbitratore.
Se fosse cosi qual è la conseguenza ? la conseguenza è che il provvedimento non è impugnabile
e quindi c’è una lesione del diritto sia degli arbitri che delle parti, che è clamorosa.
Ora nella fattispecie esaminata della corte, non c’è stata questa lesione particolare, perché
sostanzialmente si trattava di un compenso che gli arbitri hanno chiesto nella misura di 100, il
presidente del tribunale gli aveva dato nella misura di 50 e avevano detto, e la corte di cassazione
aveva detto ma sti cavoli non lo dovete impugnare è un modo di determinazione.
Però se ragioniamo sul piano quello è determinazione di un elemento del contratto rimesso al
presidente del tribunale che funge da funzione di arbitratore, significa che qualunque sia il
dictum del presidente del tribunale, le parti se lo beccano non possono insorgere
minimamente ma dovrebbe significare che anche la parte del processo arbitrale possa
rivolgersi al presidente del tribunale per fare stabilire quant è la somma dovuta agli arbitri
,non solo gli arbitri .
È una cosa che è contraria al sistema, non c’è scritto cosi, non c’è una norma che dica che anche le
parti del processo arbitrale possono rivolgersi al presidente del tribunale per far determinare quant’è
il compenso!
Ma soprattutto non c’è un accordo tra le parti e gli arbitri in questo senso : le parti e gli arbitri non
hanno attribuito, nel fare il compromesso ,al presidente del tribunale, il potere di determinare
quant’è con determinazione in-impugnabile, attenzione, quant’è il compenso dovuto; si rivolgono
al presidente del tribunale per avere giustizia, e quindi il provvedimento deve essere giustiziabile,
deve essere ricorribile per cassazione, mentre se invece stabilissimo un principio secondo cui quella
effettivamente è un opera di un arbitratore dovremmo trovare a monte un accordo tra le parti di
rimettersi a quella volontà . Che non c’è , mentre c’è nei regolamenti arbitrali precostituiti .
Attenzione :quello che dice la cassazione, non tiene, ma purtroppo continua a dirlo; una cosa molto
buffa per la vostra cultura, dopo anni e anni e anni dopo che dal 40 in poi si era sempre detto che
quello fosse un provvedimento ricorribile per cassazione (giustamente ) una sentenza isolata dice
sulla base di motivazioni assolutamente non convincenti, dice che si tratta di un procedimento di
volontaria giurisdizione, perché in realtà il presidente del tribunale non fa altro che individuare uno
degli elementi del contratto, come l arbitratore ma non si capisce chi gli ha dato questo potere.
Comunque una sentenza isolata.
Dopo di che arriva alla corte un nuovo ricorso, tra l’altro proposto prima che ci fosse questa
sentenza isolata, nella cui discussione gli avvocati giustamente spiegavano alla corte guardate che
questo cambio di giurisprudenza è ingiustificato è sbagliato, non tiene.
La corte sulla base al principio dello stare decisis!cioè sulla base del principio secondo il
quale non è opportuno cambiare la precedente giurisprudenza, principio che avrebbe dovuto
portare a dire, va be questa sentenza isolata che ha abbandonato il vecchio principio va abbandonata
perché non tiene e comunque è in contrasto con il principio dello stare decisis, sulla base del
principio dello stare decisis si è rifiutata di esaminare le argomentazioni e ha detto : le
argomentazioni possono anche essere convincenti, e per altro sulla base del principio dello stare
decisis non è opportuno abbandonare il vecchio orientamento ! ma il vecchio orientamento non era
questo !
Con questi principi di diritto pretorio introdotti dalla corte ogni tanto, si rischia veramente di
svuotare completamente di significato qualunque tipo di ricorso per cassazione: è inutile andare!
Io il ricorso per cassazione lo faccio per indicare alla corte le ragioni per mutare il
precedente orientamento, ma se poi loro mi dicono che comunque il precedente
orientamento ,di principio, non lo devono abbandonare perché non è opportuno mutarlo e
allora è inutile andare in cassazione!
Cioè cambiamo l ordinamento ,non dico che non si possa fare ma mettiamoci d accordo !
Perché che senso ha andare in cassazione dove dicono il ricorso è inammissibile se non mi offri
motivi per mutare l’orientamento, e allora io faccio il ricorso ti offro motivi per mutare il
precedente orientamento, e tu mi dici, si però i motivi mi possono anche convincere, ma non è
opportuno mutarlo, e allora di che stiamo parlando ? cioè diciamo alle persone che non si può fare
ricorso per cassazione ha più senso ! perché è difficile spiegare al cliente che ho fatto il ricorso per
cassazione, la quale mi ha anche detto che era anche convincente quello che dicevo, quindi il
ricorso era ammissibile, però mi hanno detto che nel merito non era opportuno modificare
l’orientamento, ma non perché l’orientamento precedente fosse migliore, ma perché ormai
l’avevano detto, quindi non era opportuno cambiare !
Comunque oggi è cosi:
Se gli arbitri non sono pagati, fanno ricorso al presidente del tribunale, e quello che gli
concede il presidente del tribunale si prendono, e questo vuole dire che si possono prendere
pochissimo o tantissimo, e la parte che si ritiene danneggiata, non ha alcuno strumento di
tutela!
Questo è ! io spero ci ripensino, però siccome è di pochi mesi fa e l ultima pronunzia hanno detto
che non è opportuno cambiare forse non ci ripenseranno più!
L’ultima norma da ricordare è la ricusazione.
L ’arbitro può essere ricusato art 815:
1
Art. 815. ( )
(Ricusazione degli arbitri)
Un arbitro puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella
causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e' convivente o commensale
abitual