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Introduzione

Si apre con polemica contro i giudici che hanno ritenuto di condannare ingiustamente degli

innocenti e di ergere sulle macerie della casa di uno di loro una colonna infame, a perenne memoria

del fatto.

Viene poi manifestato l’intento dell’autore di narrare la vicenda degli untori già nei Promessi sposi;

segue una sorta di recusatio in quanto, osserva Manzoni, l’argomento è già stato trattato da illustri

scrittori, in particolare da Pietro Verri nello scritto Osservazioni sulla tortura. Manzoni precisa però

che il fine della sua opera è diverso da quello di Pietro Verri: se quest’ultimo aveva inteso,

attraverso la vicenda degli untori, condannare l’uso della tortura e dimostrarne l’inutilità ai fini di

estorcere agli accusati la verità, Manzoni, pur condividendo le posizioni di Verri sulla tortura, pone

invece in primo piano la responsabilità dei giudici di aver condannato degli innocenti. Viene

rifiutata l’idea che l’epoca storica in cui sono avvenuti i fatti possa costituire un’attenuante: l’unica

ragione di quanto accaduto sono le “passioni perverse”, l’aver agito in modo pregiudiziale per

“trovare un colpevole” a tutti i costi sapendo benissimo che non c’era. L’uomo è libero di esercitare

il proprio arbitrio, ed è chiamato a renderne conto, indipendentemente dall’epoca in cui ci si trova.

Manzoni passa poi a presentare le fonti cui ha attinto per la stesura della sua opera: gli atti del

processo nella sua interezza sono andati perduti, ma una parte di esso è contenuta nelle difese di

Giovanni Gaetano de Padilla, uno degli imputati; di questo estratto esiste una versione a stampa e

una manoscritta. Quest’ultima, più estesa, è la copia su cui aveva lavorato anche Verri, e reca molte

annotazioni di quest’ultimo, oltre a brevi didascalie in latino scritte dall’avvocato di Padilla (che

Manzoni citerà a più riprese nel corso dell’opera). Molte informazioni vengono poi attinte dal testo

della difesa del Padilla; scarsi sono invece i documenti d’epoca che Manzoni riuscì a recuperare

dall’archivio di Milano.

Viene infine preannunciato l’intento di redigere una breve rassegna storiografica sul processo agli

untori, per dimostrare come la maggior parte degli storici si attenne alla versione “ufficiale” dei fatti

senza premurarsi di verificarne la verità. Questa occuperà il capitolo VII dell’opera.

Capitolo I

Viene presentato, con grande dovizia di particolari, il fatto che fa scattare l’arresto del primo

imputato del processo: una donnetta di nome Caterina Rosa, affacciandosi alla finestra, vede un

uomo passare rasente i muri e, influenzata dalle dicerie popolari, concepisce il sospetto che si tratti

di un untore. Si confida poi con una seconda donna, Ottavia Bono; ne nasce un passaparola che

arriva fino al senato di Milano che, senza neppure avviare un’inchiesta sul fatto, e basandosi

unicamente sulle dicerie delle due donne e di altri passanti, lo prende subito per vero e fa arrestare il

malcapitato, di cui nel frattempo si era scoperta l’identità. Si tratta di Guglielmo Piazza, di

professione commissario di Sanità. Gli viene perquisita la casa, senza che venga trovato nulla di

sospetto; interrogato sulle presunte unzioni dei muri, alla sua risposta di non saperne niente gli

viene obiettato che ciò è inverosimile. E’ il presupposto per poter mettere l’imputato alla tortura.

Capitolo II

Per meglio spiegare il senso e la terribilità dell’accusa di inverosimiglianza che viene fatta alla

deposizione del Piazza, Manzoni dedica questo capitolo a un excursus sulla legislazione criminale

dell’epoca.

Vengono citati in primo luogo una serie di testi: gli statuti di Milano del 1498, la legge romana, le

Costituzioni di Carlo V. In nessuno di essi è autorizzata la tortura come mezzo di prova, ma solo in

presenza di indizi certi e per delitti di particolare gravità.

Manzoni nota poi come la mancanza di un corpus unitario di leggi abbia dato luogo a una congerie

di scritti di argomento giuridico, che propongono una quantità di precisazioni e interpretazioni

spesso contraddittorie tra loro; tutto questo è funzionale a limitare, nei limiti del possibile, l’arbitrio

dei giudici, fornendo loro delle “linee guida” che siano il più particolareggiate possibile, in modo da

prevenire abusi di potere.

Manzoni critica il giudizio negativo che dà Verri sui giuristi del passato come fautori della tortura:

in realtà essi hanno cercato di limitare il più possibile l’uso indiscriminato di essa da parte dei

giudici, che spesso e volentieri vi indulgevano con vero e proprio sadismo. La tesi di Verri nasceva

anche da alcuni errori di interpretazione dei testi, che Manzoni individua con scrupolo da autentico

filologo. In ogni caso, osserva Manzoni, le leggi, per quanto dettagliate, non possono elimin

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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

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