Introduzione
Si apre con polemica contro i giudici che hanno ritenuto di condannare ingiustamente degli
innocenti e di ergere sulle macerie della casa di uno di loro una colonna infame, a perenne memoria
del fatto.
Viene poi manifestato l’intento dell’autore di narrare la vicenda degli untori già nei Promessi sposi;
segue una sorta di recusatio in quanto, osserva Manzoni, l’argomento è già stato trattato da illustri
scrittori, in particolare da Pietro Verri nello scritto Osservazioni sulla tortura. Manzoni precisa però
che il fine della sua opera è diverso da quello di Pietro Verri: se quest’ultimo aveva inteso,
attraverso la vicenda degli untori, condannare l’uso della tortura e dimostrarne l’inutilità ai fini di
estorcere agli accusati la verità, Manzoni, pur condividendo le posizioni di Verri sulla tortura, pone
invece in primo piano la responsabilità dei giudici di aver condannato degli innocenti. Viene
rifiutata l’idea che l’epoca storica in cui sono avvenuti i fatti possa costituire un’attenuante: l’unica
ragione di quanto accaduto sono le “passioni perverse”, l’aver agito in modo pregiudiziale per
“trovare un colpevole” a tutti i costi sapendo benissimo che non c’era. L’uomo è libero di esercitare
il proprio arbitrio, ed è chiamato a renderne conto, indipendentemente dall’epoca in cui ci si trova.
Manzoni passa poi a presentare le fonti cui ha attinto per la stesura della sua opera: gli atti del
processo nella sua interezza sono andati perduti, ma una parte di esso è contenuta nelle difese di
Giovanni Gaetano de Padilla, uno degli imputati; di questo estratto esiste una versione a stampa e
una manoscritta. Quest’ultima, più estesa, è la copia su cui aveva lavorato anche Verri, e reca molte
annotazioni di quest’ultimo, oltre a brevi didascalie in latino scritte dall’avvocato di Padilla (che
Manzoni citerà a più riprese nel corso dell’opera). Molte informazioni vengono poi attinte dal testo
della difesa del Padilla; scarsi sono invece i documenti d’epoca che Manzoni riuscì a recuperare
dall’archivio di Milano.
Viene infine preannunciato l’intento di redigere una breve rassegna storiografica sul processo agli
untori, per dimostrare come la maggior parte degli storici si attenne alla versione “ufficiale” dei fatti
senza premurarsi di verificarne la verità. Questa occuperà il capitolo VII dell’opera.
Capitolo I
Viene presentato, con grande dovizia di particolari, il fatto che fa scattare l’arresto del primo
imputato del processo: una donnetta di nome Caterina Rosa, affacciandosi alla finestra, vede un
uomo passare rasente i muri e, influenzata dalle dicerie popolari, concepisce il sospetto che si tratti
di un untore. Si confida poi con una seconda donna, Ottavia Bono; ne nasce un passaparola che
arriva fino al senato di Milano che, senza neppure avviare un’inchiesta sul fatto, e basandosi
unicamente sulle dicerie delle due donne e di altri passanti, lo prende subito per vero e fa arrestare il
malcapitato, di cui nel frattempo si era scoperta l’identità. Si tratta di Guglielmo Piazza, di
professione commissario di Sanità. Gli viene perquisita la casa, senza che venga trovato nulla di
sospetto; interrogato sulle presunte unzioni dei muri, alla sua risposta di non saperne niente gli
viene obiettato che ciò è inverosimile. E’ il presupposto per poter mettere l’imputato alla tortura.
Capitolo II
Per meglio spiegare il senso e la terribilità dell’accusa di inverosimiglianza che viene fatta alla
deposizione del Piazza, Manzoni dedica questo capitolo a un excursus sulla legislazione criminale
dell’epoca.
Vengono citati in primo luogo una serie di testi: gli statuti di Milano del 1498, la legge romana, le
Costituzioni di Carlo V. In nessuno di essi è autorizzata la tortura come mezzo di prova, ma solo in
presenza di indizi certi e per delitti di particolare gravità.
Manzoni nota poi come la mancanza di un corpus unitario di leggi abbia dato luogo a una congerie
di scritti di argomento giuridico, che propongono una quantità di precisazioni e interpretazioni
spesso contraddittorie tra loro; tutto questo è funzionale a limitare, nei limiti del possibile, l’arbitrio
dei giudici, fornendo loro delle “linee guida” che siano il più particolareggiate possibile, in modo da
prevenire abusi di potere.
Manzoni critica il giudizio negativo che dà Verri sui giuristi del passato come fautori della tortura:
in realtà essi hanno cercato di limitare il più possibile l’uso indiscriminato di essa da parte dei
giudici, che spesso e volentieri vi indulgevano con vero e proprio sadismo. La tesi di Verri nasceva
anche da alcuni errori di interpretazione dei testi, che Manzoni individua con scrupolo da autentico
filologo. In ogni caso, osserva Manzoni, le leggi, per quanto dettagliate, non possono elimin
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Letteratura italiana - Colonna infame e la ricerca della verità
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