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Comune attraverso il Consiglio Comunale definisce, delibera e
pubblica il piano per permettere ai cittadini di muovere
osservazioni. Il Piano adottato ha l’efficacia di uno particolareggiato.
Ai privati in possesso di immobili fatiscenti è permesso di attuare il
loro piano, altrimenti si deve attuare l’espropriazione. Il Piano ha
una validità di 3 anni, altrimenti decade. In alternativa è previsto un
piano di recupero di iniziativa privata tramite un gruppo di almeno i
3/4 dei proprietari di immobili della zona che possono presentare
una proposta al Comune. La proposta deve essere corredata con il
progetto del Piano ed un accordo scritto in cui il Comune concede
l’iniziativa ed i privati si impegnano a ristrutturare le opere con i
propri capitali. I proprietari che non avevano partecipato in principio
devono aderirvi o vengono espropriati dei propri beni.
L’espropriante può essere o l’autorità o un altro privato, tramite
l’autorità, con il presupposto di “iniziativa di pubblica utilità”.
Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento di
pianificazione provinciale finalizzato al governo delle risorse
territoriali attraverso la loro tutela e valorizzazione. Il PTC è l'atto di
pianificazione con il quale la Provincia esercita il proprio ruolo di
governo del territorio raccordandosi ed adeguandosi alle politiche
territoriali della Regione e coordinando e indirizzando la
pianificazione urbanistica a livello comunale e la pianificazione
settoriale provinciale. Dagli anni ’70 si sono cominciate a varare
leggi urbanistiche regionali. Con una legge del 2001 si sostituì
“urbanistica” con “governo del territorio” in quanto più generale.
Piani Territoriali di Coordinamento (Area vasta)
L’obiettivo è quello di coordinare l’attività dei diversi comuni. Il
contenuto è quello di fornire direttive per le zone speciali e per le
reti delle principali vie di comunicazione. L’iniziativa del Piano è
della Regione con l’intesa dei Comuni, Provincia ed altre
associazioni.
La Regione approva e pubblica il Piano sulla Gazzetta Ufficiale e lo
manda ai vari Comuni a scopo di informazione.
La Legge della Regione Lazio n.38 del 1999 ha lo scopo di:
a) riorganizzare la disciplina della pianificazione territoriale ed
urbanistica;
b) indicare gli obiettivi generali delle attività di governo del
territorio regionale;
c) individuare i soggetti della pianificazione e le relative
competenze;
e) stabilire le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione
locale con la pianificazione regionale e degli strumenti di settore
con quelli di pianificazione generale.
Il Piano del Lazio contiene due tipi di disposizioni, quelle
“strutturali” (elementi base come vie di comunicazione, schema di
servizi, coordinamento con i piani provinciali) e quelle
“programmatiche” (riguardano l’attuazione di quelle strutturali
come tempi, mezzi, stima delle spese).
Esistono anche alcuni piani di valenza speciale come il Piano per le
aree industriali fatto dalla Regione per localizzare le industrie sul
territorio. L’iniziativa è realizzata da un gruppo formato dal Comune,
Provincia e Camera di Commercio che elaborano il progetto.
Un altro piano speciale è il Piano parchi in aree che hanno bisogno
di tutela. La Regione deve specificare di avere “obiettivi di tutela,
valorizzazione e ricostruzione” di un patrimonio di particolare
valore. Nel periodo di valutazione dei bisogni dell’area non sono
possibili altri lavori che non siano di manutenzione. Durante il
processo lo Stato sorveglia la Regione che deve rispettare la legge,
in caso contrario essa verrà sostituita da un altro ente. La
classificazione dei parchi; parchi nazionali, regionali, riserve
naturali, aree protette marine. L’iniziativa del Piano deve
comprendere anche le associazioni ambientaliste. La Regione
nomina l’ente parco che deve gestire il Piano sotto il controllo del
Ministero dell’Ambiente. Il Piano deve essere aggiornato dopo 10
anni. Il Piano parchi è contenuto all’interno del Piano paesaggistico
poiché più generale.
Il Piano parchi comprende:
Zone di divisione
Vincoli di destinazioni d’uso
Sistemi di accessibilità (pedonali/veicolare)
Servizi
DPR n.380 del 2001 Testo Unico per l’edilizia
Il Testo unico è una aggregazione di leggi già esistenti, in questo
caso varato dal Presidente della Repubblica.
Esistono vari tipi di interventi:
1. Interventi di nuova costruzione
2. Interventi di manutenzione ordinaria
3. Interventi di manutenzione straordinaria
4. Interventi di ristrutturazione edilizia
5. Interventi di ristrutturazione urbanistica
6. Interventi di risanamento e restauro
Per quanto riguarda il punto 2, tale attività non necessita
dell’autorizzazione del Comune. Se si è proprietari di un edificio
bisogna occuparsi della manutenzione, nel caso di un condominio la
responsabilità ricade anche sull’amministratore ed i costi dei danni
sono ripartiti.
Per il punto 1 è necessario il permesso di costruire, per il punto 3 la
dichiarazione di inizio lavori e per il punto 4 la comunicazione di
inizio lavori. Ovvero il proprietario comunica al Comune l’intervento
che vuole realizzare ed il Comune ha un adeguato tempo di verifica
per analizzarne la regolarità.
La Legge descrive le caratteristiche del permesso di costruire:
1. Oneroso, ovvero si paga una somma, una parte relativa ai costi
di costruzione fissati dal Comune, l’altra parte relativa
all’incidenza sulle opere di urbanizzazione
2. Il proprietario della costruzione ha diritto al permesso che sarà
irrevocabile una volta ottenuto
3. Trasmissibile, ovvero il proprietario può vendere il terreno dove
ha ottenuto il permesso.
Affinché sia concesso il permesso vi sono dei presupposti:
1. Esistenza di opere di urbanizzazione primaria o una previsione
di attuazione entro il triennio
2. Struttura in regola con le norme urbanistiche
Il Comune ha il compito di rilasciare il permesso. Esso è soggetto a
decadenza con il passare del tempo. Una volta ottenuto il
permesso, il proprietario deve iniziare i lavori entro 1 anno e
terminarli entro 3 anni. Se vi sono dei motivi validi, egli può
ottenere una proroga. Talvolta può scadere il diritto solo per una
parte che non è stata terminata e dunque si deve fare una nuova
richiesta.
Procedimento
Il proprietario presenta al Comune una domanda per il permesso
con allegato il progetto di costruzione. Il Comune deve istituire uno
“sportello unico” per l’edilizia nel quale riceve le domande e detiene
rapporti con le altre amministrazioni interessate. La domanda deve
essere completata da una dichiarazione del tecnico progettista con:
1. Il titolo del proprietario
2. Il progetto conforme alle norme urbanistiche
3. La dichiarazione di abilitazione del progettista
Se le dichiarazioni del tecnico sono false egli rischia la prigione da 1
a 3 anni e la segnalazione all’Ordine professionale.
Il sindaco deve nominare n funzionario che segua la pratica. Dalla
data di ricezione vi sono 10 giorni per sceglierlo e riferire il nome al
proprietario interessato. Il funzionario ha a disposizione 60 giorni
per verificare la pratica. Se nota che manca qualcosa egli chiama il
proprietario e gli comunica l’integrazione dei documenti con un
termine intorno ai 15 giorni (se non vengono rispettati i tempi,
decade la domanda). Il funzionario può concludere la verifica in tre
modi:
1. Approva il progetto (per iscritto con una data)
2. Non approva il progetto (per iscritto con la specifica delle
norme non rispettate)
3. Se la domanda arriva in un momento in cui le norme stanno
cambiando, la risposta è sospesa. Serve infatti l’adozione del
nuovo piano regolatore e la approvazione della Regione.
Se il funzionario non rispetta 60 giorni il cittadino ha diritto di
contattare il funzionario e di “mettere in mora” il Comune
chiedendo le ragioni del ritardo.
Articoli da sapere.
Art.1 Ambito di applicazione
Art.3 Nuova costruzione
Art.5 Sportello unico
Art.6bis Comunicazione di inizio lavori
Art.10 Permesso di costruire
Art.11 Caratteristiche del permesso
Art.12 Presupposti
Art.13 Competenza
Art.14 Interventi in deroga agli strumenti urbanistici
Art.15 Durata e decadenza
Art.16 Contributo
Art.20 Procedimento
Art.21 Intervento sostitutivo regionale
Art.22 Segnalazione di inizio attività
DPR n.380 del 2001 Testo Unico per l’edilizia si divide in due parti;
la Parte I parla del permesso di costruire, mentre la Parte II delle
normative tecniche quali costruzioni in cemento armato,
abbattimento di barriere architettoniche, norme per le zone
sismiche, norme sul contenimento di energia negli edifici.
DPR n.380 del 2001 Testo Unico per l’edilizia Articolo 24 – Agibilità
La domanda di agibilità è richiesta dal titolare del permesso
ottenuto. Il Comune esamina e controlla i documenti per poi
rilasciare il certificato di agibilità in circa 15 giorni. Una volta
terminati i lavori, il Comune ha il potere di vigilanza (art.27)
preventiva durante i lavori tramite un personale ispettivo. Se
l’ispettore rileva delle violazioni, può ordinare la sospensione
immediata e/o la demolizione.
L’art.29 indica la responsabilità degli individui coinvolti; il titolare,
costruttore, direttore dei lavori, committente, progettista, figure
responsabili di conformità alle norme urbanistiche previste
(costruttore) ed al permesso ottenuto (progettista). In ambito
privato il progettista può anche ricoprire la carica di capo dei lavori.
Se il direttore dei lavori nota delle violazioni deve intervenire ed in
caso denunciare al Comune il responsabile. In casi più gravi il
soggetto deve rinunciare ai lavori.
Agli articoli 30-48 vi sono le sanzioni, riguardano l’arresto fino a tre
anni e una multa)
Le violazioni comprendono:
1. Interventi in assenza di autorizzazioni
2. Interventi in difformità di autorizzazioni
3. Opere su terreni demaniali
Oltre alla sanzione per la singola persona, si demolisce anche il
lavoro fatto fuori regola, calcolando un costo di spesa. La multa sarà
pari a due volte il costo. Se l’intervento viene poi valutato in regola
con le norme, il titolare può ottenere il permesso di costruire in
sanatoria, dopo aver pagato la multa, cosicché non avviene la
demolizione.
La Regione ha il dovere di controllare il Comune il quale nel caso