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COSMETICI
Con la legge 11.10.1986 e successive modifiche (1991, 1997, 2005 e 2006) che detta “Norme per
l’attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”,
anche questo settore merceologico è stato regolamentato da una disciplina più organica ai fini di
tutelare la salute pubblica.
Il nuovo regolamento CE n. 1223/2009 che avrà piena applicazione a partire dal luglio 2013, mira
ad armonizzare le normative degli Stati membri in ambito cosmetico e apporterà alcune importanti
modifiche al fina di una maggiore tutela della salute del consumatore.
La produzione e la commercializzazione dei cosmetici non sono soggette ad autorizzazione
preventiva da parte dell’Autorità Sanitaria, MA l’inizio di queste attività deve essere
preventivamente comunicato, 30 giorni prima:
-Assessorato regionale
-Ministero della salute
-ASL (dove previsto).
La normativa definisce come cosmetici all’art.1 del DLvo 126/97
“Le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinate a essere applicate sulle superfici
esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali
esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli,
profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono
stato”.
I prodotti cosmetici “non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche”.
La funzionalità igienico-protettiva è alla base del contenuto sanitario e quindi del legittimo interesse
della farmacia alla commercializzazione di questi prodotti; la valenza sanitaria dei cosmetici deriva
dal fatto che le disposizioni legislative consentono l’impiego di preservanti in concentrazioni anche
superiori a quelle ammesse per la conservazione del cosmetico, per cui questi prodotti
effettivamente possiedono ed esplicano altre azioni proprie delle sostanze utilizzate.(ac.salicilico,
ac.sorbico,imidazolinurea…etc)
Infatti possono contenere le stesse sostanze ad azione battericida che possono essere contenute nei
medicinali, ma essendo cosmetici, l’attività antisettica non può figurare nella presentazione come
riferita al prodotto e deve essere secondaria alla funzionalità cosmetica venendo indicata nella
presentazione come proprietà di uno o più ingredienti.
Per esempio per i disinfettanti, i quali possono essere applicati su cute lesa, è prevista un’AP, l’AIC,
oltre all’autorizzazione alla pubblicità e controlli repressivi e di farmacovigilanza. Al contrario i
cosmetici sono soggetti solo ai controlli repressivi, non possono vantare attività terapeutica e di
fatto vengono applicati solo su cute integra.
La distinzione tra cosmetici e medicinali è quindi determinata sia dagli elementi intrinseci, infatti
possono essere presenti le stesse sostanze sia da sole sia associate ad altre con diversa funzionalità,
sia degli elementi formali e della presentazione dei prodotti. Nella presentazione è espressamente
vietato attribuire ai cosmetici finalità terapeutiche che possono invece essere vantate dai medicinali.
Per quanto riguarda la produzione o la preparazione in farmacia, i cosmetici devono essere
fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute se
applicati nelle normali condizioni d’impiego.
Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici deve
darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività:
-al Ministero della salute
-all’Assessorato alla Regione o alla ASL territorialmente competente nelle Regioni dove previsto.
Nella comunicazione vanno riportate:
- nome e ragione sociale o sede dell’impresa;
- descrizione dei locali e delle attrezzature;
- generalità e qualifica del direttore tecnico;
- elenco completo delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.
Ogni modificazione deve essere preventivamente comunicata.
La produzione deve avvenire conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero della salute
relative all’idoneità dei locali e delle attrezzature, ai controlli da effettuarsi e nel rispetto delle
norme dettate dalla legge.
La produzione e il confezionamento devono essere effettuati sotto la direzione tecnica di un laureato
in chimica, chimica industriale, farmacia, CTF, etc. iscritto al relativo albo professionale. Il direttore
tecnico non è tenuto a svolgere la sua attività con un rapporto di lavoro a tempo pieno ma anche con
semplice funzione di consulenza.
La farmacia può preparare e vendere cosmetici sempre che siano destinati alla vendita nello stesso
esercizio e sotto la responsabilità del titolare o direttore responsabile del medesimo, e deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare dei divieti e delle limitazioni imposte dagli
allegati e da ogni altra norma, compresa la presentazione adottata a tutela del consumatore.
Le farmacie che già producevano cosmetici prima dell’entrata in vigore della disciplina possono
proseguire la loro attività purché ne diano comunicazione entro 90 giorni alla Regione e al
Ministero della salute; inoltre i locali di vendita non devono essere in diretta comunicazione con
quelli di produzione e nei locali di stoccaggio, produzione e confezionamento dei cosmetici non
devono essere presenti sostanze si cui all’allegato II della legge 713/86 e successive modifiche
(metotrexate, arsenico, colchicina, parathion, neostigmina).
La valutazione della sicurezza nella produzione dei cosmetici è sicuramente uno degli elementi a
cui la nuova normativa ha dato maggiore rilevanza, il produttore è infatti ora tenuto a redigere e a
conservare, a disposizione delle autorità competenti, un dossier nel quale deve riportare tutte le
informazioni che servono a documentare qualità, efficacia e sicurezza del prodotto.
Per quanto riguarda la qualità sono previste:
• la formula quali-quantitativa del prodotto;
• le specifiche chimico-fisiche e microbiologiche delle materie prime del prodotto finito e i
criteri di purezza e di controllo microbiologico;
• il metodo di fabbricazione che deve essere conforme alle buone pratiche di fabbricazione.
La sicurezza viene garantita dalla:
• valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana, considerando il profilo
tossicologico degli ingredienti, la struttura chimica e il livello di esposizione;
• qualifica della persona responsabile di tale valutazione;
• raccolta e conservazione dei dati relativi a eventuali effetti indesiderati collegati all’uso del
prodotto.
Deve inoltre essere provata l’efficacia del prodotto e devono essere conservati i dati sperimentali o
bibliografici relativi agli effetti attribuiti al prodotto (idratante, ecc.) tali attività devono in ogni caso
esulare dalla prevenzione, cura, diagnosi di patologie, riservate ai medicinali ed espressamente
proibite nei prodotti cosmetici.
L’animal testing nella valutazione della sicurezza è stato ora vietato anche se ancora consentito fino
a quando non saranno disponibili metodi alternativi che offrano al consumatore lo stesso livello di
sicurezza, infatti dall’11 settembre 2004, è entrato definitivamente in vigore il divieto di effettuare
test sugli animali per quanto riguarda il prodotto finito, mentre i divieti di sperimentazione per le
materie prime e la commercializzazione di prodotti finiti oggetto di sperimentazione su animali o
contenenti ingredienti o loro combinazioni sottoposte a sperimentazione su animali decorreranno,
invece, progressivamente secondo una tempistica stabilita dalla Commissione europea, ad ora
fissata tra il 2009 e il 2013.
Deroghe dalle disposizioni generali per le quali è ammessa quindi la sperimentazione sugli animali:
- l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente
atto a svolgere una funzione analoga;
- il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare
esperimenti sugli animali è giusitificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato
proposto come base per la valutazione.
Il fabbricante o il responsabile dell’AIC del prodotto cosmetico può indicare sulla confezione del
prodotto o su qualsiasi altro documento che quest’ultimo è stato sviluppato senza far ricorso alla
sperimentazione animale, sempre che, ovviamente, non si sia effettivamente proceduti a tale tipo di
sperimentazione.
Per quanto riguarda la presentazione dei cosmetici, il decreto del 10 aprile 2006 ha modificato le
informazioni relative ai prodotti cosmetici che devono essere tassativamente portate a conscenza dei
consumatori quindi, a differenza di quanto previsto dal DLvo n.50/2005, le informazioni
obbligatorie sono solamente quelle relative agli effetti indesiderati sulla salute umana e quelle
relative alla composizione del prodotto.
Possono invece non essere menzionate tra gli ingredienti le impurezze contenute nelle materie
prime, le sostanze utilizzate nella fabbricazione che non sono presenti nel prodotto finito, i solventi
e i vettori utilizzati. Questo trova una sua logica spiegazione nel fatto che si tratta pur sempre di
prodotti applicati topicamente e non di uso sistemico.
Tale decreto ha inoltre individuato una lista di 26 sostanze potenziali allergeni e che dovranno
essere indicate in etichetta qualora rientrino nella composizione del cosmetico e siano presenti in
concentrazione superiore a un valore soglia, ovvero allo 0,001% (pari a 10 ppm) per i prodotti che
non vengono risciacquati (leave-on product) o allo 0,01% (pari a 100 ppm) per i prodotti destinati a
essere risciacquati (rinse-off product).
Qualora a causa delle dimensioni o della forma dei prorotti cosmetici, non sia possibile riportare
alcune di queste indicazioni in un foglietto di istruzioni allegato, le stesse devono comparire su una
fascetta o un cartellino fissati al prodotto o, ove non sia possibile, su un avviso collocato in
prossimità del contenitore nel quale i prodotti cosmetici sono esposti per la vendita.
Il produttore può, per motivi di riservatezza commerciale, richiedere la non iscrizione in etichetta di
uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico, purché vi sia il parere favorevole del Ministero della
salute, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Nell’etichetta il nome dell’ingrediente viene sostituito con un numero di registrazione, attribuito in
base alle modalità riportate nell’allegato VII del decreto legislativo.
L’Unione Europea ha inoltre previsto l’elaborazione di un inventario degli ingredienti, dove accanto
al nome