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DESTROPROPOSSIFEN
FENOBARBITAL
PENTAZOCINA
Ci sono quattro sostanze, che sono di tabella II sezione B. Tali sostanze, che qui, sono come
composizioni medicinali sono solo fatte dall’industria (Le magistrali infatti restano in sezione B).
TABELLE II SEZIONE D
Ricetta da rinnovarsi volta per volta
I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell’allegato III bis
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 10mg fino a 100 mg per unità di somministrazione o
in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l’1% ed il 2,5% p/v (peso/volume),
della soluzione multi dose; composizioni per somministrazione rettale contenenti
acetildriicodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20mg fino a 100mg per unità di somministrazione.
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina**
o diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra superiore a 10mg per unità di
somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra superiore all’1% p/v della
soluzione multidose; composizione per somministrazioni rettale contenenti codeina**
diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20mg per unità di
somministrazione. 68
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti
fentanyl**, idrocode**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**,
etapentadolo**
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti bupremorfina**
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5mg di
difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari
all’1% della quantità di defonissilato
COMPOSIZIONI di difenossina contenetti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5mg di
difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5% della quantità di difenossina
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1g di propiram
mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcelllulosa;
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
CLORAZEPAM
MIDAZOLAM
Tutte le benzodiazepine, escluso il flunitrazepam, che è in sezione A, sono in sezione B, però le
preparazioni per uso parenterale stanno in sezione D.
69
TABELLE II SEZIONE E
Validità 30 giorni e spedibile solo per tre volte.
TABELLA II SEZIONE E
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti
acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina,
norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10mg per unità di
somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1% p/v (peso/volume)
della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildriicodeina,
codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20mg per unità di somministrazione.
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre
sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B
COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in
associazione con altri principi attivi
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:
ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO
CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM
FLURAZEPAM 70
KETAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MEPROBAMATO
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM
PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPLICONE
Tabella 4 che riguarda i medicinali soggetti a ricetta ripetibile e la tabella 5
riguarda i medicinali soggetti a ricette non ripetibile interagiscono con le sezioni
citate
TABELLA 4 (*testo completo nelle pagine precedenti)
1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad
azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tale da aver giustificato la
loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale
industriale. 71
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle
preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose
unitaria, tale da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni
stesse come medicinale industriale.
30) Composizioni per sommiistrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti
acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina
e loro sali in quantità , espressa come base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somminisrazione o
in quantità percentuale, espressa in base anidra , inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della
soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina,
codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in
quantità , espressa come base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
TABELLA 5 (*testo completo nelle pagine precedenti)
1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella tabella II, sez. B, C, D della
tabella n. 7 approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modifiche.
Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope e loro preparazioni indicate nella Tabella II, sez. A della Tabella n. 7 approvata con decreto
ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche,
vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche
introdotte con la Legge 8 febbraio 2001, n. 12.
Mezzi tecnici di controllo
A livello internazionale ci sono regole per limitare l’uso illecito di sostanze stupefacenti e regolamentare
l’uso lecito per uso medicinale.
I mezzi tecnici di controllo, che serviranno a verificare tutti i passaggi degli stupefacenti, che riguardano
i farmacisti, ma anche grossisti ed intermediari sono:
1) Buono acquisto
2) Registro entrata e uscita (o carico/scarico)
3) Ricetta medica:
o ministeriale a ricalco
o non ripetibile
o ripetibile
4) Richiesta (art.42) – riguarda i medici
5) Richiesta (art. 46-47-48-49)
Questi mezzi di controllo permettono l’applicazione di tutta la normativa.
Buono acquisto
È il mezzo di controllo per vigilare sulle operazioni di cessazione a qualsiasi titolo di stupefacenti
appartenenti alle tabelle II sezione A,B e C.
I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisti
anche per richiedere a titolo gratuito i medicinali sempre compresi in sezioni A,B e C ad altre farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configura il carattere di urgenza terapeutica.
72
Ciò significa che normalmente il farmacista acquista i medicinali stupefacenti, con il buono acquisto, dal
grossista o dal fabbricante, però in caso eccezionale di urgenza terapeutica, il farmacista può chiedere
ad un collega, con il buono acquisto, il medicinale richiesto, ma GRATUITAMENTE.
Hanno il diritto o l’obbligo del buono acquisto:
Farmacista
Produttore
Grossista
Tutti gli altri acquistano con le “richieste”
Il bollettario dei buoni acquisto è distribuito dagli Ordini Professionali.
Deve essere conservato in Farmacia per 5 anni dalla data di compilazione dell’ultimo b.a.
È personale, NON può essere ceduto.
- Se cambia la gestione della Farmacia, cambia anche il bollettario b.a. ma il vecchio bollettario
deve essere conservato come elemento giustificativo delle giacenze.
- Quando invece non si ha variazione della titolarità, ma solo l’avvicendamento del direttore
responsabile NON è necessario un nuovo bollettario, ma devono risultare chiaramente le diverse
responsabilità. Ovvero si dovrà scrivere “cambiata direzione” con la data e la firma dei due
direttori.
- In caso di SMARRIMENTO di un b.a. o del bollettario, o di DISTRIBUZIONE si deve far denuncia
all’autorità. Entro il termine perentorio di 24h dall’accertamento di smarrimento;
contemporaneamente bisogna dare comunicazione scritta all’USLL di appartenenza.
L’omessa denuncia è sanzionata amministrativamente (200.000- 4.000.000 lire)
- Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 5 milioni a 30 milioni.
Comportamento precauzionale: spedire il b.a. solo per RACCOMANDATA o, se consegnato a mano, far
firmare retro della matrice del b.a. come ricevuta.
Il bollettario b.a. è un blocchetto di 200 fogli (Oggi è possibile avere anche blocchetti costituiti da meno
fogli). Ogni foglio è identificato da una serie di numeri e data di compilazione. È costituito da 3 sezioni:
una matrice e due figlie.
Matrice: al Farmacista, ad essa è allegata la fattura del produttore
II parte e III parte: al fornitore, il quale ne trattiene una, insieme alla copia della fattura da lui
emessa, e spedisce la 3° all’Ufficio Farmaceutico dell’USSL.
RICAPITOLANDO: il farmacista compila la prima parte, che è la matrice e la prima figlia (2° parte),
spedisce la prima figlia già compilata e la seconda in bianco al fornitore, il quale si tiene la figlia
compilata dal farmacista, compila la seconda e la spedisce all’USLL di appartenenza della farmacia.
Questo quando c’è il rapporto farmacia/ fornitore.
Se invece il rapporto fosse farmacia/ produttore la 3° copia si manda al Ministero della Salute, Ufficio
Centrale Stupefacenti (UCS).
Se il farma