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ABUSO
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-
analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica
di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente
indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capaci di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare
distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro
analoghi,
le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi
chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso
centrale;
Nella Tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti; la cannabis ad uso medico è
limitata alla droga vegetale non alle sostanze estratte come
tetraidrocannabinolo che fa parte della lista di stupefacenti quindi non si usa in
maniera purificata ad uso medico.
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
Nella Tabella III devono essere indicate:
1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o entrambe,
nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili.
Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto
antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza
innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
Nella Tabella IV devono essere indicate:
1) Le benzodiazepine e sostanze per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori
di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera
e);
Tabella dei Medicinali
Per quanto riguarda i medicinali, è stata istituita una nuova Tabella dei
Medicinali, divisa in 5 sotto sezioni, che consente la completa continuità nella
produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento alle prescrizioni
dei medicinali per la terapia del dolore e dei medicinali impiegati in corso di
trattamento per la disassuefazione degli stati di dipendenza.
Le modalità di prescrizione e di dispensazione restano pertanto invariate per
tutte le terapie con medicinali a base di stupefacenti, restano invariate anche
le modalità di gestione dei medicinali da parte degli operatori del settore
farmaceutico
Articolo 44 DPR 309/90
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente, obbliga anche se
non necessario la verifica della maggiore età all’acquisto di sostanze
stupefacenti.
1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle Tabelle
previste dall’art. 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma
1 è punito con una
sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a mille euro.
Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle)
b) nella sezione A della Tabella dei Medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’Allegato III-bis al presente testo unico (Codeina,
Buprenorfina, Diidrocodeina, Fentanil, Idrocodone, Idromorfone, Metadone,
Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Sufentanil, Tapentadolo + Medicinali a base
di Cannabis). Sostanze che rispetto all’allegato III-bis come metadone che ha
sostanza di elezione per trattamento della disassuefazione da dipendenze con
buprenorfina e non seguono le stesse disposizioni dei medicinali nell’allegato
III-bis.
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono; Amobarbital, Ciclobarbital,
Eptabarbital, Glutetimide, Mecloqualone, Metaqualone, Pentobarbital,
Secobarbital, Nandrolone, Flunitrazepam, Metilfenidato.
Sezione A tabella dei medicinali, con nomi commerciali di prodotti che
necessitano di ricetta ministeriale a ricalco come flunitrazepam, farmaci con
metadone, metilmenilato ritalin. Sono farmaci che richiedono ricetta speciale.
Il Metilfenidato (Ritalin) è utilizzato nel trattamento del disturbo da deficit
dell’attenzione ed iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e
negli adolescenti come parte di un programma di trattamento multimodale; la
prescrizione richiede RMR su diagnosi differenziale e Piano Terapeutico di centri
di riferimento di neuropsichiatria infantile individuati dalle Regioni.
La prescrizione è a carico del SSN anche negli adulti (>18 anni) se già in
trattamento prima del compimento della maggiore età. La prescrizione negli
adulti, se non precedentemente in trattamento, è al di fuori delle indicazioni
autorizzate (off- label), il Medico dovrà adottare le modalità previste dalla
L.94/98 (Di Bella) ed il farmaco non è a carico del SSN, ma a carico del
cittadino.
Custodia delle preparazioni stupefacenti
Gli stupefacenti di Tab. Med. Sezione A vanno custoditi in armadio chiuso a
chiave separati dagli altri medicinali. La differenza rispetto alla suddivisione dei
veleni, in questo caso solo le sostanze e non il medicinale, nel caso degli
stupefacenti vanno in armadio e medicinali che le contengono.
(Anche le composizioni medicinali! Separati dalle sostanze della Tabella 3 della
F.U.I. XII)
NB: Nulla vieta di conservare in armadio chiuso a chiave anche le preparazioni
di Tabella Med. - B e C, essendo soggette a carico – scarico e quindi se
vogliamo controllate dal punto di vista dei quantitativi a livello della farmacia.
I medicinali contrassegnati da ** costituiscono l’Allegato III bis del testo unico
(DM 28.04.07).
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci
compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non
stupefacenti dietro presentazione di ricetta medica autocopiante (RMR=ricetta
ministeriale a ricalco), ad eccezione di quelle che a causa della loro
composizione quali- quantitativa rientrano nella Tabella Med. sez. D e E. Per
queste sezioni troviamo sostanze già citate in tabella superiori ma in presenza
di particolari vie di somministrazioni e dosaggi di farmaco la dispensazione non
richiede più le stesse accortezze della sezione A.
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in
tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli
esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi
non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali
delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti
isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Regime di prescrizione TAB. MED., SEZIONE A
Art. 43 (Obblighi dei medici chirurgici e dei medici veterinari)
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella
Tabella Med., sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato
con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella Tabella Med., sezione A, di cui
all'articolo 14 può comprendere UN SOLO MEDICINALE per una cura di durata
non superiore a trenta giorni,
ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali
la ricetta può comprendere fino a DUE medicinali diversi tra loro o uno stesso
medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a
trenta giorni. Quindi c’è al ricetta e al suo interno come regola principale posso
indicare un unico prodotto che appartiene alla tabella sezione A. l’idea è che se
faccio terapia per il dolore è possibile che abbia bisogno dosaggi incrementali
quindi si necessita l’uso di altro medicinale per ridurre il dosaggio del primo
medicinale.
Prescrizione di medicinali diappartenenti alla sezione A della Tabella dei
medicinali, Allegato III/bis prescritti per la “terapia del dolore” (art. 43 – DPR
309/90 mod.)
Per la prescrizione dei medicinali iscritti nella Tabella dei medicinali sezione A,
All. III bis prescritti per la “terapia del dolore”:
• la ricetta ministeriale a ricalco (RMR) per i medicinali non erogati dal SSN,
• mentre potrà utilizzare sia la ricetta a ricalco (con triplice copia) che quella
SSN per la prescrizione di medicinali erogati a carico del Servizio sanitario
ricetta rossa (es. morfina fiale o buprenorfina fiale o compresse).
Ai fini del calcolo del termine di validità delle ricette, non deve essere
considerato il giorno di redazione della ricetta per il conto dei 30 giorni e per la
loro dispensazione.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell'animale
ammalato; (non c’è più obbligo dell’indirizzo) in quanto la ricetta si utilizza
anche come ricetta veterinaria nel caso i cui il ve