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FONTI NORMATIVE PRIMARIE (es gazzetta ufficiale)

-norme derivanti da trattati internazionali

-direttive e regolamenti comunitari

-leggi ordinarie dello Stato (prodotte dal parlamento)

-statuti regionali

-leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano

-decreti legge e decreti legislativi

Il decreto legislativo è un testo che serve per recepire le norme europee. L’Europa può imporre delle cose o in

maniera verticale con il Regolamento (europeo) che non si può discutere o può emanare una direttiva che non è

un’imposizione, c’è una certa libertà nell’assimilare i concetti. La direttiva del 2001/83/CE poi modificata, è stata

recepita e nel territorio italiano si chiama decreto legislativo 219/06.

FONTI NORMATIVE SECONDARIE (DPR, leggi regionali, regolamenti)

-DPR (decreto presidente della repubblica)

-decreto ministeriale

-decreto emanato dalla giunta regionale

Sia farmaco che medicinale possono indicare sia il pa che il prodotto finito. Dal punto di vista normativo però si

parla sempre di medicinali perché è indicato così nel codice europeo dei medicinali (Decreto legislativo 219/06),

ed essendo un decreto legislativo, che è una fonte normativa 1^, che quindi sta sopra la farmacopea, bisogna

usare questo termine a livello normativo.

TESTI DI CONSULTAZIONE: FARMACOPEE, FUI, CODEX, MEDICAMENTA, …

FARMACOPEA

È un testo ufficiale (stabilisce delle norme farmaceutiche obbligatorie) ed è redatta da ogni stato. Tra le varie

farmacopee quelle che hanno avuto ed hanno una maggiore influenza sono: la farmacopea ufficiale italiana (FUI),

la farmacopea degli stati uniti (USP), la farmacopea della Gran Bretagna (BP), la farmacopea giapponese (JP), la

farmacopea europea (EP). L’evoluzione del mercato e delle tecnologie farmaceutiche nonché della legislazione

vigente nei vari paesi fa sì che le varie farmacopee siano soggette di una costante revisione, con conseguente

pubblicazione di supplementi aggiuntivi e periodicamente ripubblicazione di una nuova edizione (FU XII indica la

12^ edizione della farmaceutica italiana).

LA FARMACOPEA UFFICIALE è:

-Un codice farmaceutico contenente tutta una serie di disposizioni tecnico-amministrative rivolte a permettere il

controllo della qualità dei medicamenti, sostanze e/o preparati finali, mediante l’indicazione di metodi di verifica

analitica e tecnologica delle specifiche d qualità, dei metodi di preparazione o della formulazione.

-Un testo che da indicazioni sulla corretta denominazione, sulla conservazione e sul dosaggio di farmaci e

medicinali.

-Un testo che contiene norme e obblighi riguardanti la produzione di medicinali indirizzati all’industria (aziende

produttrici di materie prime e forme farmaceutiche) (es. Norme di buona fabbricazione) ma anche al farmacista

(esempi: Norme di buona preparazione in farmacia e tabelle). Le norme che regolamentano la vendita di

medicinali in farmacia (riportate nelle tabelle) sono una peculiarità della FUI rispetto altre farmacopee (cioè ad es

nelle tab 4 e 5 ho quanto durano le ricette ripetibili e non rip, nelle altre farmacopee non ho queste info).

Con l’avvento dell’UE alcuni paesi come Italia, Francia e Germania hanno affiancato la farmacopea nazionale a

quella Europea, invece altri paesi nordici hanno eliminato la propria farmacopea, per adottare in toto quella

europea; la Spagna invece ha inglobato la PhEu nella propria.

Il primo esempio di farmacopea è quella araba, della metà dell’11° secolo. L’origine della moderna farmacopea si

può individuare nel “Ricettario fiorentino” del 1498 che comprendeva medicamenti tradizionali di tipo vegetale

ed animale, ed è il primo codice ufficiale in cui si regolamenta la professione di farmacista. Dal 17° secolo poi è

cominciata una stretta relazione tra la farmacia e la chimica (prima di allora era la fitoterapia che dominava sui

testi, mentre ora compare la chimica). Un es di questa evoluzione è la farmacopea Universale di Lemery.

FARMACOPEA INTERNAZIONALE

Nel 1951, sotto la spinta dell’OMS, per uniformare le norme sui medicinali ed i criteri di controllo e qualità, è

stata pubblicata a Ginevra la prima edizione della PHI (farm. Int). Questa è utile perché molti stati in via di

sviluppo non hanno una propria farmacopea nazionale e quindi possono adottare questa internazionale (che è

diversa da quella europea) come farmacopea di stato, oppure può fare da stampo per la farmacopea nazionale.

La farmacopea internazionale non rappresenta ufficialmente i paesi di appartenenza, quindi le norme in essa

contenute non hanno valore legale. Tuttavia essa fornisce:

-dei criteri generali (dettati dall’OMS) per lo sviluppo delle farmacopee dei vari paesi (ad es le GMP sono apparse

per la prima volta nella farmacopea internazionale 1971). La f.int. ha gettato le basi per qualcosa che si è

sviluppato successivamente, ovvero le GMP.

-criteri di base per la stesura delle farmacopee nazionali in paesi ancora sprovvisti.

-fornisce le raccomandazioni sulle norme tecniche e la qualità, sui metodi di analisi per prodotti farmaceutici

selezionati oltre che su eccipienti e dosaggi.

La farm.int. è un testo utile per la sanità mondiale; essendo usata soprattutto nei paesi in via di sviluppo,

dobbiamo aspettarci che venga dato più spazio in questo testo ai farmaci essenziali per questi paesi: es

antimalarici, antibiotici,…

FARMACOPEA EUROPEA (PhEur)

Anch’essa nasce con l’obiettivo di armonizzare, standardizzare, le norme sui medicinali (possiamo avere metodi

di analisi diversi tra Ph Eu e degli USA, tuttavia queste possono convergere nello stesso risultato) e favorire la

libera circolazione degli stessi all’interno e all’esterno dell’UE (questo è possibile perché abbiamo un metro di

valutazione della purezza, ecc dei medicinali uguale in tutta Europa, e i paesi che si affacciano all’Europa, dal

punto di vista commerciale pretendono un livello qualitativo elevato, che possiamo garantire tramite la

farmacopea eu, quindi questa è la base fondante del commercio dei medicinali), tuttavia, a differenza della

farmacopea internazionale, è un testo ufficiale con valore legale. La Ph Eu non elimina quelle nazionali, ma le

obbliga ad uniformarsi ad essa per tutte le sezioni contenute in entrambe (se un farmaco non è contenuto nella

farmacopea europea, ogni paese fa riferimento alla propria farmacopea). La farmacopea europea deriva dagli

obblighi assunti a Strasburgo nel 1964 dai membri del Consiglio d’Europa ed è redatta dalla Commissione

europea della Farmacopea. La Ph Eu è sia in lingua inglese che francese. L’ultima parte dell’edizione corrente

risale al gennaio 2020 (X ed). la Ph Eu non è prodotta dall’Unione Europea ma dal Consiglio d’Europa. Come

indicato nel decreto di recepimento della Farmacopea Europea, redatto dal ministero della salute, non vi è

obbligo alcuno (a differenza di quanto accade con la FUI) di detenere la copia della Farmacopea Europea in

farmacia. Se non ho la FUI in farmacia invece vado incontro a una sanzione secondo il TULLS.

FARMACOPEA ITALIANA

È redatta e revisionata dalla Commissione permanente per la Revisione e Pubblicazione della Farmacopea

Ufficiale (nominata dal Ministero della Sanità). Secondo l’articolo 124 del TULLS (testo datato ma ancora valido)

(Testo Unico Leggi Sanitarie) del 1935, la revisione e pubblicazione deve avvenire ogni 5 anni. In realtà questa

norma non è stata mai rispettata (la prima edizione risale addirittura al 1982, 47 anni dopo l’entrata in vigore

dell’articolo 124). Anche se negli ultimi anni è aggiornata, quasi ogni anno creando problemi, perché viene

aggiornata in quanto il mondo cambia rapidamente. La FUI è un codice farmaceutico, cioè un insieme di

disposizioni tecniche ed amministrative rivolte a permettere il controllo della qualità dei medicamenti, sostanze e

preparati finali, mediante l’indicazione di:

-metodiche di verifica analitica e tecnologica

-specifiche di qualità

-metodi di preparazione

-formulazione

Riferimento ufficiale a garanzia della qualità dei medicinali. Completato dalle norme per l’ottenimento della AIC e

dalle NBP.

La Legge Crispi-Pagliarini “tutela dell’igiene e della sanità pubblica” del 1888 inserisce nell’ordinamento giuridico

italiano la farmacopea ufficiale che sostituisce, dopo l’unificazione del 1870, i vari Codici preesistenti. Nel 1892 la

farmacopea del regno d’Italia viene designata come farmacopea ufficiale e cessano tutti i precedenti testi.

Vengono esplicitati i contenuti

ml

ml

ml

ml

ml

ml Non una singola pianta, tisana, ecc

1.MONOGRAFIE GENERALI

Questa parte è importante perché consente di identificare il livello qualitativo di un pa, che non è dato solo dal

suo grado di purezza ma anche dalle impurezze. Queste impurezze nella sintesi chimica possono essere solventi,

catalizzatori, non eliminati, starting material che non hanno reagito. Ultimamente c’è un grosso problema coi

sartani (antipertensivi), per produrre il tetrazolo, in Cina hanno introdotto un nuovo processo produttivo che

però lascia delle impurezze, le nitrosammine. L’UE tramite il certification of suitability non aveva menzionato

questa impurezza perché col procedimento adottato in precedenza non era previsto, e così c’è stato un blocco

nella produzione dei sartani come è successo anche per la ranitidina, per la presenza appunto di queste

impurezze probabilmente cancerogene e in Italia non si sono avuti più per un periodo questi farmaci. Quindi per

questo è importante il controllo delle impurezze, secondo quanto richiesto dalla Farmacopea perché anche in

base alla quantità possono essere tossiche.

FARMACOPEA:TABELLE

Tabella 1: masse atomiche relative

Tabella 2: sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

Tabella 3: sostanze, le cui monografie sono iscritte nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave (ossia i veleni)

Tabella 4: elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica

Tabella 5: elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata alla presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per

volta e da ritirarsi dal farmacista.

L’obbligo di ricetta prevista dalla tab 4 e 5 è vincolante solo nel caso della dispensazione di preparati allestiti in

farmacia. Per i medicinali di origine industriale l’obbligo di ricetta è stabilito dall’AIFA.

Tabella 6: apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

Tabella 7: elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa

Tabella 8: dosi dei medicinali per l’adulto, oltre i quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di

dichiarazione speciale del medico. Bisogna avere una quantità

congrua di medicinali indicati in

tabella, cioè sufficienti per quanti

ne potrei vendere al giorno, e

anche nella forma necessaria: ad

es un dato farmaco di uso sia

pediatrico che per adulti lo devo

avere sia in compresse (per gli

adulti) sia in sciroppo (per i

bambini, se magari hanno anche

difficoltà respiratorie), oppure un

antiemetico ad es non posso

averlo in sciroppo se uno vomita.

La tab 3 non è una tab

esaustiva, non contiene tutte le

sostanze velenose, ci sono altri

sistemi per evidenziare i veleni.

es per lo iodio (non è

organico) non devo considerare

veleno anche lo ioduro (che è

sale dello iodio), invece per

l’atropina cloridrato ad es

anche se non è espressa in tab

è comunque velenosa perché

sale organico.

VELENI

Comunque non si usa più il termine “veleno”. I veleni sono sostanze indicate col teschio (secondo la CLP=classification

labelling packaging) abbinato ai codici H300 (sost letale se ingerita)-H310 (letale a contatto con la pelle;

probabilmente c’è un assorbimento transdermico)-H330 (letale se inalata). Prima si indicava il teschio abbinato a “T”,

se la sostanza era molto tossica da “T+”, ma ora questa rappresentazione è stata superata dalla CLP (comunque

queste indicazioni però sono ancora residuali, cioè ancora oggi si possono trovare in lab delle sost magari un po’

vecchie, il cui pericolo è indicato in questo modo). È importante tener conto dei rischi perché in farmacia si possono

vendere anche sostanze chimiche non in forma di medicamento, ciò è possibile perché nella tabella del titolare? della

farmacia, che riporta le sostanze che si possono vendere, riporta anche le sostanze chimiche (es acido nitrico, ecc).

Abbiamo 4 categorie (solo la 1 e la 2 riguardano i codici H300/310/330). La differenza tra categoria 1 e 2 sta nella dose

letale 50 (dose che uccide il 50% delle cavie, mutuate poi sull’uomo). Per la categoria 1: sostanze per le quali DL50 è

<o= 5mg/kg. Per la categoria 2: sostanze per le quali DL50 è tra 5 e 50mg/kg. Le categorie 3 e 4 comprendono sostanze

non considerate veleni.

L’alcol metilico è un es di sostanza tossica (non di per sé ma perché l’organismo la trasforma in formaldeide che è

molto tossica) che non è classificata come veleno (infatti non ha H300/310/330 ma 311) perlomeno nella farmacopea,

infatti appartiene alla categoria 3.

I VELENI SECONDO LA FARMACOPEA

Dove devono essere detenuti in farmacia? Non si tratta di preparati farmaceutici, quindi se abbiamo una preparazione

a base di queste sostanze, essendo una preparazione, può essere conservata anche fuori dall’armadietto. Tuttavia

nell’armadietto si devono tenere tutte le sostanze come tali. Tuttavia esiste un codice, il P405, che indica che quella

sostanza è da tenere in armadio chiuso a chiave, anche se magari questa sostanza non è un veleno. Le sostanze

indicate nella tab 3 della FUI e le sostanze con indicato in etichetta il P405 devono essere conservate in armadio

chiuso a chiave e diverso da quello degli stupefacenti, perché magari un tossicodipendente si potrebbe appropriare

illegalmente di una sostanza velenosa aprendo l’armadio degli stupefacenti, credendo che sia uno stupefacente e

quindi è una forma di tutela sia per lui che per noi, in modo tale che noi possiamo avere ben distinti i 2 concetti.

Il farmacista non è obbligato a detenere in armadio chiuso a chiave i preparati delle sostanze suddette. Il farmacista

può detenere in armadio chiuso a chiave qualsiasi sostanza o preparato che ritenga necessario, oltre a quelle

obbligatorie. Le ricette che presentano “veleni” devono avere alcune caratteristiche:

-sono non ripetibili, ovvero da rinnovarsi volta per volta e conservate 6 mesi dopo la spedizione

-devono avere indicata la dose in tutte le lettere

-qualora sia indicata, la dose va controllata con la tab 8

Nel caso in cui il farmacista riconosca una dose pericolosa (superiore a quella indicata dalla farmacopea), deve

pretendere spiegazione (deve esserci scritta una di queste espressioni. sic volo, sic iubeo, o similari) altrimenti deve

rifiutarsi di spedire la ricetta. Il codice penale (non sta scritto nella farmacopea) prevede che le sostanze velenose o i

preparati contenenti tali sostanze devono essere venduti a soggetti maggiori di 16 anni. Le generalità dell’acquirente

vanno riportate in calce nel retro della ricetta (l’acquirente può essere diverso dal paziente). Nell’etichetta va riportata

la dicitura “veleno” oppure adeguato pittogramma (il teschio) e al costo della preparazione va aggiunta la

maggiorazione prevista dalla tariffazione. Il farmacista può vendere le sostanze come tali e quindi anche le sostanze

velenose come tali. La vendita di sostanze velenose è possibile a persone conosciute o se non conosciute a persone

che dimostrino, tramite adeguato tesserino rilasciato dalla pubblica sicurezza, di usare tali sostanze per uso

professionale e non hobbistico o altro. La vendita di tali sostanze prevede la registrazione in un registro, non ufficiale,

definito copia veleni (dunque non valido per i preparati). È comunque obbligatorio il registro in farmacia, che si

vendano o meno queste sostanze; il registro serve per le sostanze vendute come tali, non per le preparazioni, per

queste abbiamo il foglio di lavorazione, non sono da registrare.

SIFAP suggerisce di conservare in armadio chiuso a chiave, RNR, dose a tutte lettere, dicitura veleno o opportuno

contrassegno in etichetta, consegna a maggiori di 16 anni, nome e cognome dell’acquirente in calce alla ricetta, per

tutte le sostanze contrassegnate con il vecchio simbolo T+ e a quelle che riportano il nuovo simbolo del teschio. A

queste si raccomanda di aggiungere anche le sostanze con DL50 tra 5 e 25. Invece si consiglia la sola conservazione in

armadio chiuso a chiave per le sostanze classificate col vecchio simbolo T, pittogramma”!” e DL50 tra 25 e 200. Tutto

ciò in attesa che la Farmacopea provveda ad armonizzare la tab 3.

Tabella 7: elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa.

Non è una tabella molto aggiornata, quando faccio una preparazione bisogna fare riferimento al DPR 309/90 (il testo

unico delle sostanze stupefacenti) in cui la lista degli stupefacenti è più aggiornata. La farmacopea non ha una propria

iniziativa, non può annoverare in questa tabella nuove sostanze stupefacenti, ma il testo unico lo può fare perché è

sopra da un punto di vista normativo, la farmacopea può assimilare i contenuti del DPR 309/90.

Tabella 8: dosi dei medicinali per l’adulto, oltre i quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di

dichiarazione speciale del medico. Riguarda solo i preparati estemporanei, non quelli industriali, perché nel caso dei

preparati industriali è l’AIFA che lo valuta. Nel caso di ric

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Scienze chimiche CHIM/08 Chimica farmaceutica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giorgia197 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia e Legislazione farmaceutica con laboratorio di preparazioni galeniche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Casettari Luca.
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