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FARMACI NON PRESCRIVIBILI/EROGABILI CON RICETTA ELETTRONICA
1) Medicinali stupefacenti di cui alle Tabella Medicinali, Sezioni A (Incluso Allegato III-bis), B, C e D;
2) Farmaci di Fascia C.
3) Farmaci in DPC riferiti all’elenco riconosciuto dalla Regione;
4) Ossigeno
5) Presidi, Ausili e Dispositivi Medici non codificati con un codice di Autorizzazione Immissione al
Commercio AIC;
6)Farmaci assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano Terapeutico;
7)Farmaci con particolari modalità prescrittive ed erogative (Alprostadil,Isotretinoina,Clozapina, etc.).
DIFFERENZA RICETTA ELETTRONICA- RICETTA ROSSA
Medici:
Mentre la ricetta rossa necessita, per essere valida, l'aggiunta, a mano, di firma e timbro da parte del
medico prescrittore, la ricetta elettronica è completa di tutti gli elementi essenziali, nel momento in cui
ritorna dal sistema SAC.
Inoltre la ricetta elettronica offre al medico la possibilità di intervenire sulle prescrizioni bloccandole in
caso siano irregolari o errate semplicemente agendo dalla piattaforma gestionale, prima che il medicinale
sia spedito dalla farmacia
Farmacia:Con la ricetta elettronica si semplifica la procedura di dispensazione dei medicinali.
Il farmacista può procedere alla dispensazione del farmaco
senza dover controllare i formalismi (presenza del timbro e della firma del medico).
Passando il lettore ottico sui codici a barre (codice regionale, NRE e codice fiscale) il programma richiama
dal sistema SAC/SAR la prescrizione.
Il farmacista applica i fustelli dei medicinali sul promemoria e passa i codici targatura dei medicinali, viene
automaticamente calcolato il ticket.
Dispensato il medicinale, si può chiudere la ricetta.
Con la ricetta elettronica i dati vengono richiamati dal server automaticamente e possono essere salvati
senza errori di trascrizione.
Non occorre eseguire la tariffazione, i dati vengono immagazzinati durante la vendita, automaticamente, e
possono essere inviati all'Ordine dei Farmacisti inviando il file creato per mail.
La ricetta elettronica permette inoltre di rilevare ricette che stanno per scadere o scadute o se si sta
dispensando un medicinale errato nel tipo, dosaggio, numero di unità o forma farmaceutica.
L’utilizzo della ricetta elettronica riduce i costi della spesa sanitaria.
Non ci sono ricettari da spedire ai vari studi medici e la carta usata non è filigranata perché la ricetta
elettronica non è soggetta a contraffazioni; i barcode originali sono gli unici in grado di richiamare una
ricetta dal sistema SAR/SAC.
Un altro effetto di questo nuovo sistema sarà la creazione di un data base di tutte le prescrizioni di farmaci
e di visite mediche erogate in Italia.
Ogni volta che un medico inserisce nel sistema SAC/SAR la richiesta di prescrizione, questa verrà salvata e
registrata. Con i dati così ottenuti si potrà avere un quadro generale di più facile
leggibilità riguardo le prescrizioni e la spesa sanitaria statale.
ricetta elettronica
Sostituzione generica
il farmacista ha il dovere di sostituire il medicinale prescritto (specialità o generico) con il prodotto
(specialità o generico) a prezzo più basso rimborsato dal SSN previa informazione del paziente.
Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio
di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta
del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico
ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio
attivo;
Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario
uguali.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del
farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente
comma abbia prezzo più basso ovvero, incaso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo
rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.
La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di
vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e previa
corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.
Modalità di prescrizione dei medicinali di classe A
Il medico deve informare il paziente dell’esistenza di medicinali equivalenti;
Il medico che curi un paziente per la prima volta una patologia cronica o per un nuovo episodio di una
patologia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare
nella ricetta SSN la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, seguita eventualmente
dal nome di una specialità che lo contiene.
Tale indicazione è vincolante per il farmacista se il medico pone la clausola di non sostituibilità, corredata
da una sintetica motivazione.
Se non pone la clausola di non sostituibilità il farmacista dispensa il medicinale equivalente di prezzo più
basso
Per rendere vincolante la prescrizione , la clausola di non sostituibilità deve essere accompagnata da
sintetica motivazione (es intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese nei medicinali
equivalenti).
In mancanza di idonea motivazione, la ricetta non è conforme a legge.
In tutti i casi in cui si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o
non cronica), il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale.
In questo caso, pur in assenza di una puntuale previsione normativa al riguardo, egli potrà limitarsi a
indicare il solo principio attivo, quando ritenga che questa modalità sia idonea al raggiungimento dello
scopo terapeutico che intende perseguire.
Nelle ipotesi ora considerate, qualora, nel prescrivere uno specifico medicinale, intenda evitare, per
specifiche e documentate ragioni di ordine clinico, che il paziente sia trattato con un medicinale diverso da
quello da lui indicato, il medico potrà apporre la clausola di non sostituibilità, senza necessità di motivarla;
Nel prescrivere il farmaco, il medico è comunque tenuto a informare il paziente della presenza in
commercio di farmaci di uguale composizione in p.a., forma farmaceutica , via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
Modalità di spedizione
Prescrizione del solo P.A ->il farmacista consegna il medicinale con prezzo più basso, tenendo conto, a
parità di prezzo, della preferenza del paziente;Il paziente deve pagare la differenza se opta per un
medicinale con prezzo più alto.
Prescrizione del P.A +MARCHIO
• senza clausola di non sostituibilità> dispensazione
– del medicinale prescritto se il prezzo è più basso tra quelli del
mercato
– o di un medicinale di prezzo più basso
•con clausola di non sostituibilità >dispensa il farmaco specifico e il paziente paga la differenza, se il suo
prezzo è superiore al minimo
Elementi di compilazione
a. cognome e nome dell’assistito (o iniziali)
b.codice fiscale (non è più consentito l’utilizzo del codice SSN)
c. prescrizione ed eventuali note AIFA
d.data di prescrizione
e. firma e timbro del medico
f. sigla provincia e codice Asl assistito qualora non coincidenti con quelli del prescrittore
Validità della ricetta:
• 30 giorni (escluso il giorno della compilazione)
• per una sola spedizione.
Obblighi del farmacista
• Dispensare il medicinale equivalente a prezzo più basso (salvo clausola di non sostituibilità)
• incollare le fustelle sulle ricette e indicare il ticket
• Apporre data e prezzo e timbro
• Tenere copia delle ricette di sezione B e C della tabella 7 per la registrazione sul Registro di Entrata e
Uscita, da conservare per 2 anni dall’ultima trascrizione sul registro.
• Inviare la ricetta all’ASL
Medicinali veterinari
Riferimenti normativi da considerare sono:
• I medicinali veterinari, dal 2006, sono regolamentati dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, con il quale
è stata recepita la direttiva n.2004/28/CE, che ha aggiornato e/o abrogato e raccolto e in un testo
unico tutta la normativa relativa ai medicinali veterinari.
• Per quanto concerne il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali è in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
• Per quanto attiene alla prescrizione medico veterinaria, occorre fare riferimento, oltre che al D.Lgs.
6 aprile 2006, n. 193, alle Tabelle di Farmacopea, rispettivamente,
• Tabella 4, comma 32 e
• Tabella 5 commi 17, 18, 19 e 20 e note della tabella 5
• e all'Art.167 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 277-1934 n. 1265, nonché,
relativamente alle prescrizioni degli stupefacenti, al
l• DPR 309/90 e successive modificazioni.
• Infine il D.M. 28 settembre 1993 riporta l'Elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo
di ricetta medico-veterinaria
Definizioni
-Medicinale veterinario
1)Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative e profilattiche delle
malattie animali;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata sull'animale o somministrata all'animale
allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica,
metabolica, immunologica o oppure di stabilire una diagnosi medica;
-Premiscela per alimenti medicamentosi: la qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per
successiva medicamentosi fabbricazione
-Alimento medicamentoso: di alimenti qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento
preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza
trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale di cui alla
lettera a)
-Tempo di attesa o di sospensione
Intervallo