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FARMACI NON PRESCRIVIBILI/EROGABILI CON RICETTA ELETTRONICA

1) Medicinali stupefacenti di cui alle Tabella Medicinali, Sezioni A (Incluso Allegato III-bis), B, C e D;

2) Farmaci di Fascia C.

3) Farmaci in DPC riferiti all’elenco riconosciuto dalla Regione;

4) Ossigeno

5) Presidi, Ausili e Dispositivi Medici non codificati con un codice di Autorizzazione Immissione al

Commercio AIC;

6)Farmaci assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano Terapeutico;

7)Farmaci con particolari modalità prescrittive ed erogative (Alprostadil,Isotretinoina,Clozapina, etc.).

DIFFERENZA RICETTA ELETTRONICA- RICETTA ROSSA

Medici:

Mentre la ricetta rossa necessita, per essere valida, l'aggiunta, a mano, di firma e timbro da parte del

medico prescrittore, la ricetta elettronica è completa di tutti gli elementi essenziali, nel momento in cui

ritorna dal sistema SAC.

Inoltre la ricetta elettronica offre al medico la possibilità di intervenire sulle prescrizioni bloccandole in

caso siano irregolari o errate semplicemente agendo dalla piattaforma gestionale, prima che il medicinale

sia spedito dalla farmacia

Farmacia:Con la ricetta elettronica si semplifica la procedura di dispensazione dei medicinali.

Il farmacista può procedere alla dispensazione del farmaco

senza dover controllare i formalismi (presenza del timbro e della firma del medico).

Passando il lettore ottico sui codici a barre (codice regionale, NRE e codice fiscale) il programma richiama

dal sistema SAC/SAR la prescrizione.

Il farmacista applica i fustelli dei medicinali sul promemoria e passa i codici targatura dei medicinali, viene

automaticamente calcolato il ticket.

Dispensato il medicinale, si può chiudere la ricetta.

Con la ricetta elettronica i dati vengono richiamati dal server automaticamente e possono essere salvati

senza errori di trascrizione.

Non occorre eseguire la tariffazione, i dati vengono immagazzinati durante la vendita, automaticamente, e

possono essere inviati all'Ordine dei Farmacisti inviando il file creato per mail.

La ricetta elettronica permette inoltre di rilevare ricette che stanno per scadere o scadute o se si sta

dispensando un medicinale errato nel tipo, dosaggio, numero di unità o forma farmaceutica.

L’utilizzo della ricetta elettronica riduce i costi della spesa sanitaria.

Non ci sono ricettari da spedire ai vari studi medici e la carta usata non è filigranata perché la ricetta

elettronica non è soggetta a contraffazioni; i barcode originali sono gli unici in grado di richiamare una

ricetta dal sistema SAR/SAC.

Un altro effetto di questo nuovo sistema sarà la creazione di un data base di tutte le prescrizioni di farmaci

e di visite mediche erogate in Italia.

Ogni volta che un medico inserisce nel sistema SAC/SAR la richiesta di prescrizione, questa verrà salvata e

registrata. Con i dati così ottenuti si potrà avere un quadro generale di più facile

leggibilità riguardo le prescrizioni e la spesa sanitaria statale.

ricetta elettronica

Sostituzione generica

il farmacista ha il dovere di sostituire il medicinale prescritto (specialità o generico) con il prodotto

(specialità o generico) a prezzo più basso rimborsato dal SSN previa informazione del paziente.

Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio

di patologia non

cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta

del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico

ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio

attivo;

Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad

informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in

principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario

uguali.

Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del

farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a

fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente

comma abbia prezzo più basso ovvero, incaso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo

rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di

vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e previa

corresponsione da parte dell’assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.

Modalità di prescrizione dei medicinali di classe A

Il medico deve informare il paziente dell’esistenza di medicinali equivalenti;

Il medico che curi un paziente per la prima volta una patologia cronica o per un nuovo episodio di una

patologia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare

nella ricetta SSN la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, seguita eventualmente

dal nome di una specialità che lo contiene.

Tale indicazione è vincolante per il farmacista se il medico pone la clausola di non sostituibilità, corredata

da una sintetica motivazione.

Se non pone la clausola di non sostituibilità il farmacista dispensa il medicinale equivalente di prezzo più

basso

Per rendere vincolante la prescrizione , la clausola di non sostituibilità deve essere accompagnata da

sintetica motivazione (es intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese nei medicinali

equivalenti).

In mancanza di idonea motivazione, la ricetta non è conforme a legge.

In tutti i casi in cui si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o

non cronica), il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale.

In questo caso, pur in assenza di una puntuale previsione normativa al riguardo, egli potrà limitarsi a

indicare il solo principio attivo, quando ritenga che questa modalità sia idonea al raggiungimento dello

scopo terapeutico che intende perseguire.

Nelle ipotesi ora considerate, qualora, nel prescrivere uno specifico medicinale, intenda evitare, per

specifiche e documentate ragioni di ordine clinico, che il paziente sia trattato con un medicinale diverso da

quello da lui indicato, il medico potrà apporre la clausola di non sostituibilità, senza necessità di motivarla;

Nel prescrivere il farmaco, il medico è comunque tenuto a informare il paziente della presenza in

commercio di farmaci di uguale composizione in p.a., forma farmaceutica , via di somministrazione,

modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.

Modalità di spedizione

Prescrizione del solo P.A ->il farmacista consegna il medicinale con prezzo più basso, tenendo conto, a

parità di prezzo, della preferenza del paziente;Il paziente deve pagare la differenza se opta per un

medicinale con prezzo più alto.

Prescrizione del P.A +MARCHIO

• senza clausola di non sostituibilità> dispensazione

– del medicinale prescritto se il prezzo è più basso tra quelli del

mercato

– o di un medicinale di prezzo più basso

•con clausola di non sostituibilità >dispensa il farmaco specifico e il paziente paga la differenza, se il suo

prezzo è superiore al minimo

Elementi di compilazione

a. cognome e nome dell’assistito (o iniziali)

b.codice fiscale (non è più consentito l’utilizzo del codice SSN)

c. prescrizione ed eventuali note AIFA

d.data di prescrizione

e. firma e timbro del medico

f. sigla provincia e codice Asl assistito qualora non coincidenti con quelli del prescrittore

Validità della ricetta:

• 30 giorni (escluso il giorno della compilazione)

• per una sola spedizione.

Obblighi del farmacista

• Dispensare il medicinale equivalente a prezzo più basso (salvo clausola di non sostituibilità)

• incollare le fustelle sulle ricette e indicare il ticket

• Apporre data e prezzo e timbro

• Tenere copia delle ricette di sezione B e C della tabella 7 per la registrazione sul Registro di Entrata e

Uscita, da conservare per 2 anni dall’ultima trascrizione sul registro.

• Inviare la ricetta all’ASL

Medicinali veterinari

Riferimenti normativi da considerare sono:

• I medicinali veterinari, dal 2006, sono regolamentati dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, con il quale

è stata recepita la direttiva n.2004/28/CE, che ha aggiornato e/o abrogato e raccolto e in un testo

unico tutta la normativa relativa ai medicinali veterinari.

• Per quanto concerne il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica

e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali è in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158.

• Per quanto attiene alla prescrizione medico veterinaria, occorre fare riferimento, oltre che al D.Lgs.

6 aprile 2006, n. 193, alle Tabelle di Farmacopea, rispettivamente,

• Tabella 4, comma 32 e

• Tabella 5 commi 17, 18, 19 e 20 e note della tabella 5

• e all'Art.167 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 277-1934 n. 1265, nonché,

relativamente alle prescrizioni degli stupefacenti, al

l• DPR 309/90 e successive modificazioni.

• Infine il D.M. 28 settembre 1993 riporta l'Elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo

di ricetta medico-veterinaria

Definizioni

-Medicinale veterinario

1)Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative e profilattiche delle

malattie animali;

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata sull'animale o somministrata all'animale

allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica,

metabolica, immunologica o oppure di stabilire una diagnosi medica;

-Premiscela per alimenti medicamentosi: la qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per

successiva medicamentosi fabbricazione

-Alimento medicamentoso: di alimenti qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento

preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza

trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale di cui alla

lettera a)

-Tempo di attesa o di sospensione

Intervallo

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
45 pagine
1 download
SSD Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopoo96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione e Tecnologia Farmaceutica 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Modena Tiziana.