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Il Registro di Entrata e di Uscita
Registro speciale, secondo modello ministeriale, nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o in aggiunta, in ordine cronologico, le farmacie sono tenute a registrare ogni acquisto o cessione di:
- medicinali stupefacenti appartenenti alla tab. 2 A, B e C
- Sostanze stupefacenti appartenenti alla tab. 2A, B, C, D ed E
- Preparazioni galeniche contenenti sostanze stupefacenti appartenenti alla tab 2 A, B, C, D ed E
- anche per i medicinali di esclusivo uso veterinario od ospedaliero
Registro cartaceo (venduto da privati), oppure registro elettronico.
Il registro di entrata e di uscita è lo strumento tecnico di controllo fondamentale, perché a esso fanno capo tutti gli altri elementi documentativi del carico (buoni acquisto) e dello scarico (ricette, "richieste", verbali di prelievo o di furto, sezione seconda dei buoni acquisto del fornitore in caso di reso, etc). È approntato da privati, su MODELLO UNICO, approvato dal Ministero.
della Salute.Il registro acquistato in commercio deve essere legittimato nell'uso dalla VIDIMAZIONE PREVENTIVA apposta dall'Autorità sanitaria locale (direttore generale o da un suo delegato), che alla fine dello stesso dichiara di quante pagine è composto. Il registro deve essere conservato per DUE ANNI dalla data dell'ultima trascrizione. Essendo la legge non retroattiva tutti i registri precedenti alla data in vigore della legge n.38/2010 (03.04.2010) dovranno essere conservati per 5 anni.
E' obbligatorio per le sezioni A, B e C effettuare le operazioni di entrata e di uscita sull'apposito registro degli stupefacenti e l'acquisto con buono-acquisto. Per i preparati galenici allestiti in farmacia il carico e scarico e l'acquisto mediante buono-acquisto si effettuano anche per i preparati delle sezioni D ed E, poiché le sostanze che le compongono appartengono comunque alle sezioni A e B.
La Tabella 3 FU prescrive che i
- medicinali inclusi nella Tabella 7 - Tabella II sez. A - siano tenuti in armadio chiuso a chiave, separato da quello dei veleni.
- Medicinali finiti appartenenti alle sezioni B e C non devono essere obbligatoriamente conservati in armadio chiuso a chiave (tuttavia è buona norma conservare anche tali farmaci sotto chiave, in quanto le loro movimentazioni devono essere annotate nel registro di carico e scarico).
- Le trascrizioni devono essere eseguite con MEZZO INDELEBILE. Ogni correzione deve essere apportata in maniera tale che il dato corretto sia sempre leggibile (art.2219, Cod. Civ.). Non sono ammesse cancellature o abrasioni, né l'uso di agenti coprenti o decoloranti.
- Le trascrizioni DEVONO ESSERE FATTE DI SEGUITO, nella stessa pagina sia per l'entrata sia per l'uscita, in un'unica progressione numerica, che ha inizio e fine con l'anno solare.
- OGNI PAGINA deve essere assegnata a UNA SOLA SOSTANZA O PREPARAZIONE. Sali diversi di una sostanza, dosaggi,
tracciandovi sopra una riga che consenta la lettura di quanto scritto.
La registrazione annullata mantiene il proprio numero progressivo come quelle esatte,
La registrazione corretta che seguirà quella annullata avrà il n. cronologico successivo.
Il registro VA CHIUSO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti impiegati o commerciati o scaduti durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo, al fine di consentire il controllo delle entrate e delle uscite e delle giacenze. Nel caso di correzioni, esse devono consentire la leggibilità delle annotazioni.
CHIUSURA REGISTRO 31/12 In entrata il totale quantità acquistate in uscita totale vendute in giacenza differenza tra i due valori. In sede di scritturazione di fine anno, le pagine intestate, che si
riferiscono all'anno in chiusura, non utilizzate (nessunamovimentazione) o parzialmente utilizzate, vanno barrate con una riga trasversale al disotto della registrazione riassuntiva dei dati di chiusura. Conservazione registro: Per 2 anni dalla data dell'ultima registrazione, conservati per lo stesso tempo b.a, verbali, richieste... I dati da trascrivere, con riferimento al relativo documento giustificativo, sono: IN ENTRATA: - data e numero del buono-acquisto IN USCITA: - per le vendite al pubblico, i dati desumibili dalla ricetta in quanto previsti come obbligatori - per le vendite a utilizzatori sanitari e non, i dati che consentono l'individuazione della "richiesta" o dell'"autoricettazione" della denominazione e ubicazione della struttura o del natante, azienda agricola, etc.. - per furto o prelievo per la successiva distruzione, gli estremi dei relativi verbali e la causa che ha determinato i medicinali forniti. - per reso del...VALGONO GLI STESSI FORMALISMI DEL CARTACEO
L'adozione del registro informatico è preventivamente comunicata a mezzo raccomandata postale in carta semplice all'ASL competente per territorio (questo sostituisce l'obbligo di vidimazione).
STUPEFACENTI SCADUTI/REVOCATI/SOSPESI
Si devono mantenere sempre in carico i prodotti sospesi, revocati o scaduti (fino alla loro distruzione). Nel lasso di tempo che intercorre tra la sospensione e l'eventuale riammissione o distruzione, il farmacista è tenuto a movimentare la sostanza (chiusura al 31 dicembre e riapertura al 1 gennaio) riportando nella colonna "annotazioni" la dicitura "sospeso", "revocato", "scaduto"... Vanno separati dagli altri stupefacenti NON scaduti e con idonea indicazione, meglio in una scatola.
chiusa con chiare indicazioni "medicinali non vendibili- inattesa di distruzione) conservati in armadio chiuso a chiave.
SMALTIMENTO MEDICINALI STUPEFACENTI:
Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute. I medicinali di cui alla sez. A, B e C potranno essere smaltiti o a cura dell'azienda sanitaria locale ovvero tramite aziende autorizzate allo smaltimento di rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione deve essere redatto apposito verbale, che nel caso di smaltimento tramite aziende autorizzate dovrà poi essere trasmesso alla ASL competente. Per le composizioni di cui alle sez. D ed E, la distruzione avviene secondo le modalità previste per tutti gli altri rifiuti sanitari, ovvero tramite azienda autorizzata.
CONSEGNA DEI
MEDICINALI IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ E URGENZA: È stato pubblicato sulla G.U. n. 86 del 11.04.2008 il decreto che individua, ai sensi dell'articolo 88, comma 2 bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (cd Testo unico) e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR) o ricetta medica da rinnovare volta per volta (RNR). Con tale decreto il Ministero della Salute intende GARANTIRE LA NON INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO IN CORSO per i casi di patologie croniche ed acute o in occasione di dimissione ospedaliera. Il provvedimento, come riferisce lo stesso Ministero, è frutto di un ampio lavoro condiviso con i farmacisti e i medici italiani al fine di una maggiore tutela della salute dei cittadini nei casi.