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L'ENIT: la prima forma di intervento organico dello Stato nel campo delle attività turistiche
L'ENIT (Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche), forma di organizzazione di tipo privatistico come Pro Loco e TCI, è considerata la prima forma di intervento organico dello Stato nel campo delle attività turistiche. Il Ministero del Turismo è nato nel 1959 come organo vertice dell'amministrazione attiva del settore, a fronte della competenza delle Regioni.
L'affermarsi delle differenti formule organizzative dell'amministrazione centrale del turismo è avvenuto dopo l'istituzione del Ministero del Turismo. Prima di allora, le competenze del Governo nel settore turistico erano state attribuite ad un'apposita Commissione e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri o a dicasteri considerati affini per materia. Con l'ENIT, però, si è avuta la prima forma di intervento organico dello Stato nel campo delle attività turistiche. Solo con l'istituzione del Commissariato per il turismo, il Governo si è dotato di un organo ad hoc che assumerà su di sé le funzioni politiche e amministrative legate al turismo.
amministrative per il governo del turismo in Italia. Al Commissariato viene affiancato il Consiglio centrale del turismo quale organo consultivo. Con r.d.l. 21/11/34 n° 1851 in nuovo organismo governativo viene soppresso e tutte le sue funzioni date al Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda. Infine con d.lgs. 12/09/47 n° 941 si giunge di nuovo all'istituzione del Commissariato per il turismo. Con la lex 617 del 1959 nasce il Ministero del Turismo, a cui vengono affidate anche competenze relative a sport e spettacolo e segna riconoscimento da parte del Governo della rilevanza del fenomeno turistico. Questa istituzione è però in contraddizione con modello proposto dalla Costituzione del 1948 che invece affida competenze della materia turismo e industria alberghiera alle Regioni (art 117). Con avvento Regioni Ordinarie, l'amministrazione statale viene spogliata delle sue funzioni amministrative, allo Stato restano solo poteri di indirizzo e
coordinamento delle attività regionali e competenze in campo internazionale.
L'abrogazione referendaria della legge istitutiva del ministero del turismo e la conseguente legislazione
L'attuazione regionale rimane caratterizzata anche per quanto riguarda la materia del turismo da un'incertezza di fondo circa i reciproci ruoli che amministrazione centrale e Regioni sono chiamate a giocare nel settore. L'abrogazione con referendum popolare della legge n. 617 del 1959 costituisce l'epilogo del confronto istituzionale tra Regioni ed amministrazione statale, che approda alla istituzione di un Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il d.l. n. 97 del 1995, opera, per la materia turismo, un'attribuzione generalizzata delle competenze alle Regioni ordinarie. Si afferma, lcompetenza delle Regioni in materia di turismo e la riserva di alcune competenze in capo all'amministrazione centrale.
Le residue competenze
dell'amministrazione statale nelle materie del turismo. Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni è stata ridefinita dopo i nuovi conferimenti di funzioni operati da Gov con d.lgs. 31/3/98 n°112. Il criterio della competenza generale residuale a favore degli enti territoriali autonomi viene confermato, ma il Governo ridefinisce le funzioni amministrative statali (elenco diverso dal quello dell'art 2 lex 203 del 1995). Art 44 del d.lgs 112 conserva allo Stato: 1) definizione, in accordo con Regioni, dei principi e degli obiettivi per valorizzare e sviluppare il sistema turistico, 2) monitoraggio delle fasi attuative del documento, 3) coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato, 4) cofinanziamento di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo. L'assetto delle competenze è poi nuovamente messo in crisi dalla riforma del titolo V parte II della Costituzione sull'ordinamento delle Regioni e degli enti locali.Introdotta con la lex 3 2001. In base al nuovo testo la competenza legislativa delle Regioni risulta determinata in via generale e residuale rispetto alle materie espressamente elencate, riservate alla competenza legislativa dello Stato. La materia turismo non risulta compresa tra le competenze statali, ma nemmeno tra quelle concorrenti regionali, quindi è ormai da ritenere affidata alla competenza esclusiva della Regione e nemmeno soggetta al rispetto dei principi fondamentali delle lex dello Stato.
5. La riforma dell'amministrazione centrale dello Stato
Dopo soppressione Ministero del Turismo, istituito Dipartimento del Turismo c/o Presidenza del Consiglio (con d.p.c.m. 12/03/94), ma solo lex 59 del 1997 ha riproposto un processo di riordino complessivo dell'amministrazione statale. Il processo è sfociato nei d.lgs. 30/7/99 n° 300 (riduzione n° Ministeri) e 30/7/99 n° 303 e il nuovo modello organizzativo è entrato a regime con il I Gov della XIV legislatura.
Questo processo segna il passaggio dal Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio alla nuova configurazione prevista nell'ambito del Ministero delle attività produttive, che accorpa 4 strutture amministrative centrali: industria, commercio, artigianato, commercio estero, comunicazione e turismo. Il Ministero era articolato in 3 dipartimenti, le funzioni turistiche erano ricomprese nel dipartimento delle imprese ed affidate ad una specifica direzione generale per il turismo con funzioni di elaborazione e definizione degli indirizzi generali delle politiche turistiche in accordo con le Regioni, coordinamento attività intersettoriali, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico, rapporti con l'Unione Europea.
La Direzione Generale per il turismo è a sua volta articolata in 4 aree cui fanno capo i singoli uffici. Nella XV legislatura è stato introdotto un nuovo riordino con il decreto legge n. 181 del 2006, convertito in legge n. 233 del 2006: il numero di Ministeri è tornato a 18 e le competenze sono ritornate al Presidente del Consiglio. In relazione al...
Il turismo, secondo l'articolo 1, rientra nella competenza del Presidente del Consiglio, le cui funzioni sono tuttavia attenuate dalla previsione che per l'esercizio di tali funzioni si avvalga della struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con l'esercizio della delega prevista dalla legge 137 del 2002, il Ministero è stato ulteriormente riordinato (d.lgs. 3 del 2004), con l'articolazione in 4 dipartimenti competenti: 1) beni culturali e paesaggi, 2) ricerca, 3) innovazione e organizzazione, 4) spettacolo e sport. La legge di riordino stabilisce anche che a questo Ministero siano trasferite risorse finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo precedentemente costituita presso il Ministero delle attività produttive.
6. Gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni
La definizione di forme di raccordo tra Stato e Regioni era stata tentata con la legge quadro sul turismo numero 217 del 1983 che aveva previsto il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
qualeorganismo misto di raccordo tra Stato e Regioni, con il compito di garantire il confronto. Questa esperienzaConferenza permanenteè stata riduttiva e solo con istituzione ad opera della lex 400 del 1988 (art 12) siarriverà alla costituzione di un organismo a competenza tendenzialmente generale di raccordi tra i duesogg. La Conferenza, in base alla lex 400, si esprime sulle linee generali dell'attività normativa di interesseregionale e sulla determinazione degli obbiettivi di programmazione economica nazionale e della politicafinanziaria e di bilancio, nonché sui criteri generali riguardanti l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo ecoordinamento inerenti i rapporti Stato e Regioni. Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni, lanuova disciplina legislativa prevede due attività principali dell’organismo di raccordo:-le intese, per tutti i casi in cui siano previste dalla legge, si perfezionano con l’assenso delGoverno e dei Presidenti delle Regioni;-gli accordi possono essere conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze di Governo e Regioni e per svolgere attività di interesse comune.
La legge n° 135 del 2001 ha previsto l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo. La legge di riforma del turismo (composizione mista), con rappresentanze economico - produttive, sociali e istituzionali. Essa si caratterizza per la composizione e per le sue funzioni di orientamento ed è indetta almeno ogni 2 anni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzata dal Ministero delle attività produttive d'intesa con la Conferenza Stato e Regioni e ad essa partecipano i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, quelli del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali, sono presenti rappresentanti degli imprenditori turistici locali, consumatori, rpo loco, turismo sociale, associazioni non lucrative,...
LaConferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti delle linee guida e favorisceconfronto tra istituzioni e rappresentanze del settore.7. ENIT
ENIT, fondato nel 1919 ed aveva principalmente funzioni:
- propaganda in Italia e all'estero x l'incrementoturistico, raccolta ed elaborazione statistica dei dati relativi ai movimenti turistici,
- esercizio di uffici di info,promozione delle industrie di tipo turistico- alberghiere,
- controllo e vigilanza sulle attività turistiche.
Esso è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
Con il d.p.r. N° 1041 del 27/08/60 il Governo riordinò ENIT che assunse la nuova denominazione di ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO.
L'avvento delle Regioni nel 1970 ha implicato uno sviluppo dell'ordinamentodell'Ente, infatti l'assunzione delle competenze amministrative in materia turistica in capo alle Regioni non ha comportato di per sé lo svuotamento delle
dell'ENIT ha il compito di definire le strategie di promozione turistica all'estero e di coordinare le attività delle Regioni in questo ambito. Inoltre, il decreto del 1990 ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di svolgere autonomamente attività di promozione turistica all'estero, anche all'interno dell'area comunitaria. Il decreto del 1995 ha ulteriormente modificato la struttura organizzativa dell'ENIT, abolendo l'assemblea e sostituendola con un consiglio di amministrazione composto da esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Regioni. Questo nuovo consiglio ha il compito di riordinare l'ENIT e definire le strategie di promozione turistica all'estero.gestisce ed indirizza l'ente. A livello istituzionale gli obbiettivi dell'ENIT sono determinati dall'adozione di iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e per raggiungere un aumento del flusso turistico in Italia. L'ENIT promuove il turismo italiano attraverso campagne pubblicitarie, partecipazione a fiere internazionali, organizzazione di eventi e collaborazione con operatori turistici. Inoltre, l'ente fornisce informazioni e supporto agli operatori del settore turistico, promuove la formazione e la qualificazione professionale nel campo del turismo e svolge attività di ricerca e analisi per monitorare l'andamento del settore.