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Il contratto d’albergo

L’albergo, in quanto luogo che accoglie persone, richiede un controllo delle autorità per

ragioni di sicurezza generale. Tali regole sono state espressamente richiamate dall’art. 9, n. 2 della

nuova legge quadro che non da una definizione d’albergo.

L’albergatore deve ottenere un’apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune

nel territorio in cui è ubicato l’esercizio prima di realizzarlo.

In quanto esercente un’attività turistica, l’albergatore deve essere iscritto nel Registro delle

imprese, con l’obbligo di dare comunicazione al Sindaco nel caso di chiusura per un periodo

superiore a otto giorni; osservare orari e periodi di apertura; non può dare alloggio a persone non

munite di documento di riconoscimento; deve consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione

delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’Interno. Copia della scheda,

sottoscritta dal cliente, deve essere consegnata entro le ventiquattro ore successive all’arrivo

all’autorità di pubblica sicurezza.

L’edificio in cui ha sede l’albergo deve rispondere a determinati canoni e garantire

l’incolumità degli ospiti al pari degli altri edifici aperti al pubblico come: dispositivi antincendio,

sicurezza sui luoghi di lavoro, uscite di emergenza, autorizzazioni e obblighi sanitari per la

somministrazione di alimenti e bevande ecc..

Dimensioni, requisiti dei servizi e qualificazione del personale sono gli elementi che

differenziano la categoria dell’albergo. Per questa ragione la nuova legge quadro ha previsto che il

decreto di attuazione delinei i criteri idonei ad assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la

tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.

Dal punto di vista del diritto privato, gli aspetti giuridici coinvolti, sono esclusivamente

quelli relativi al rapporto fra albergatore e cliente.

I riferimenti normativi essenziali sul rapporto albergatore-cliente sono contenuti nel codice

civile, che all’art. 1783 regola la responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo dal

cliente. La configurazione giuridica del contratto d’albergo è opera della giurisprudenza. Secondo la

nozione elaborata dalla giurisprudenza in base alla realtà operativa, il contratto di albergo è quello

col quale l’albergatore si obbliga a fornire al cliente dietro corrispettivo, l’alloggio, il vitto ed altri

servizi accessori o eventuali, per un più confortevole soggiorno in locali organizzati a questo scopo.

La Cassazione ha recentemente definito il contratto d’albergo come <<contratto atipico con

il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni che

si incentrano nella concessione dell’uso dell’alloggio cui si accompagnano altri servizi, strumentali

ed accessori al primo>>. E’ dunque un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: quella

del cliente consiste unicamente nel pagamento del prezzo per l’alloggio, con la maggiorazione per i

servizi dei quali egli abbia usufruito; quella dell’albergatore è una prestazione complessa, costituita

particolarmente dall’alloggio e, in via strumentale o complementare,

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoSilv90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione turistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Silvestri Antonia Maria.
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