Il contratto d’albergo
L’albergo, in quanto luogo che accoglie persone, richiede un controllo delle autorità per
ragioni di sicurezza generale. Tali regole sono state espressamente richiamate dall’art. 9, n. 2 della
nuova legge quadro che non da una definizione d’albergo.
L’albergatore deve ottenere un’apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune
nel territorio in cui è ubicato l’esercizio prima di realizzarlo.
In quanto esercente un’attività turistica, l’albergatore deve essere iscritto nel Registro delle
imprese, con l’obbligo di dare comunicazione al Sindaco nel caso di chiusura per un periodo
superiore a otto giorni; osservare orari e periodi di apertura; non può dare alloggio a persone non
munite di documento di riconoscimento; deve consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione
delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’Interno. Copia della scheda,
sottoscritta dal cliente, deve essere consegnata entro le ventiquattro ore successive all’arrivo
all’autorità di pubblica sicurezza.
L’edificio in cui ha sede l’albergo deve rispondere a determinati canoni e garantire
l’incolumità degli ospiti al pari degli altri edifici aperti al pubblico come: dispositivi antincendio,
sicurezza sui luoghi di lavoro, uscite di emergenza, autorizzazioni e obblighi sanitari per la
somministrazione di alimenti e bevande ecc..
Dimensioni, requisiti dei servizi e qualificazione del personale sono gli elementi che
differenziano la categoria dell’albergo. Per questa ragione la nuova legge quadro ha previsto che il
decreto di attuazione delinei i criteri idonei ad assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la
tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.
Dal punto di vista del diritto privato, gli aspetti giuridici coinvolti, sono esclusivamente
quelli relativi al rapporto fra albergatore e cliente.
I riferimenti normativi essenziali sul rapporto albergatore-cliente sono contenuti nel codice
civile, che all’art. 1783 regola la responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo dal
cliente. La configurazione giuridica del contratto d’albergo è opera della giurisprudenza. Secondo la
nozione elaborata dalla giurisprudenza in base alla realtà operativa, il contratto di albergo è quello
col quale l’albergatore si obbliga a fornire al cliente dietro corrispettivo, l’alloggio, il vitto ed altri
servizi accessori o eventuali, per un più confortevole soggiorno in locali organizzati a questo scopo.
La Cassazione ha recentemente definito il contratto d’albergo come <<contratto atipico con
il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni che
si incentrano nella concessione dell’uso dell’alloggio cui si accompagnano altri servizi, strumentali
ed accessori al primo>>. E’ dunque un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: quella
del cliente consiste unicamente nel pagamento del prezzo per l’alloggio, con la maggiorazione per i
servizi dei quali egli abbia usufruito; quella dell’albergatore è una prestazione complessa, costituita
particolarmente dall’alloggio e, in via strumentale o complementare,