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CONCETTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE. 14
La differenza che fa il codice tra ciò che tutela e ciò che valorizza è prettamente
formale.
Un altro diritto del codice che individua un diritto che in certi casi può mettere limite
al concetto di tutela: l'ART dei beni delle confessioni religiose, è l'unico che può
dettare come la tutela si debba esprimere, negli altri casi la TUTELA viene prima do
tutto.
Tutela, parliamo della conservazione, fisicità dei beni, come cose, il codice elenca gli
interventi vietati.
Art. 20 Interventi vietati
I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi
non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione.
Se io distruggo o danneggio un bene culturale che è mio, tipo un quadro, pago una
multa; se io ho un bene culturale non posso quindi farne ciò che voglio, d’altro canto
un inglese penserebbe che questo sia assurdo.
Questo articolo è uno dei motivi per cui, avendo letto l’articolo 10 comma 1, in
entrambi i casi dà due parametri oggettivi, che sono il tempo (50 e 75) e la morte
dell’autore; il primo articolo sulla conservazione parla di ‘fisicità’ quindi non siamo in
grado di tutelare opere immateriali, che non sono meramente beni culturali.
Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni
culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto
ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale
bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione previ- sta all'articolo 10,
comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione
di archivi pubblici nonché privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13.2.
2.Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal muta- mento di dimora o di sede
del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta
giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i
beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non
è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per
le finalità di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il muta- mento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato
al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica 15
dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non
iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può
dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare
delle tecniche di conservazione.
Tutto ciò che viene fatto fisicamente sul bene deve essere richiesto al Ministero, in
particolare:
1. La rimozione o la demolizione
2. Lo spostamento
3. Lo smembramento
4. Lo scarto
5. Il trasferimento
Comunque tutto è subordinata a richiesta di autorizzazione dal Ministero.
Art. 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21,
comma 4, relativa ad inter- venti in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata
entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il
termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la
soprintendenza ne dà preventiva comunica- zione al richiedente ed il termine indicato
al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio
e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare
l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi del- l'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Qualsiasi mutamento strutturale dei beni culturali deve essere autorizzato dal comune
e dalla Soprintendenza, a volte anche della regione.
Art. 25 Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra
alla conferenza di servizi, l'as- senso espresso in quella sede dal competente organo
del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e
contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è
assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo. 16
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di
servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da
quest'ultimo impartite.
Art. 27 Situazioni di urgenza
Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori
indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata
comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Art. 28 Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto
degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di
interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano
ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione
del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento
di verifica o di dichiarazione.4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in
aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la
verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il
soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente.
Art. 29 Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni
di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismi- co in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione
delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche,
criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione
di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva
da coloro che sono restauratori di be- ni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività 17
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
Art. 30 Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed
istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi
compresi gli enti ecclesiasti- ci civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro
appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne
la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di con- servare i propri archivi nella
loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare
i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conserv