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Dispensa di legislazione dei beni culturali e del paesaggio

La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali. La disciplina dei beni culturali risale in Italia al 1939 circa, con la legge "Bottai". Nel ventennio fascista si parlava di "cose d'arte", comprendendo quindi solo beni significativi dal punto di vista estetico e solo beni costituiti da oggetti materiali.

Caratteristiche della disciplina

  • Alto tasso di specialità Come ad esempio nell’applicazione gerarchica delle fonti la costituzione è al primo posto. Però, per quanto riguarda i beni culturali, è stata la costituzione a essere recettiva rispetto alle leggi che li regolano, non il contrario. Si parla infatti di leggi speciali, ad esempio la "compravendita di un bene culturale", dove la legge speciale è la fonte giuridica stessa.

La scelta del legislatore del 1939, con la legge 1089, che si applica prima del codice dei beni culturali e prima della costituzione, come del 1909 (legge, n. 364), fu orientata a fornire ai beni culturali strumenti giuridici differenziati, che meglio rispondessero alle specificità funzionali. Così, i beni culturali risultano sottoposti a un regime speciale ed unitario, in quanto beni di interesse pubblico, ossia dotati di un'intrinseca e originaria attitudine a soddisfare un pubblico interesse.

Prima che entrasse in vigore la costituzione era a discrezione del legislatore disciplinare i beni culturali, da quando è in vigore (1º gennaio 1948) è un obbligo per lui. Il riferimento ai beni culturali si trova nella prima parte della costituzione: principi generali; nella stessa parte dove ci sono cose importanti come il diritto di uguaglianza, libertà di culto...

  • Contiene in se stessa più discipline Parte amministrativa, civile, pubblica, privata, penale (si trattano le tematiche dell’arresto, reclusione e danneggiamento). Nel 1999 viene emesso il Decreto Legislativo 490, il quale corrisponde al "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

Esso rappresenta un testo di coordinamento che non può modificare una determinata disciplina se non dinnanzi a contraddizioni. (Raccolta che ordina, coordina e armonizza una serie di leggi in vigore su una determinata materia).

Nel 2004, i provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta hanno ridisegnato la materia con l'emanazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il codice presenta un carattere creativo e non compilativo/ordinatorio, possiede meccanismi e principi autonomi, diversi e nuovi rispetto ad altri codici.

Il fatto di essere attratto alla disciplina dei beni culturali comporta effetti particolari e diversi sul bene preso in considerazione. Il bene culturale non è un bene normale, ma è un bene che ha una vita diversa. Ha un fine di pubblico interesse, si possono porre delle limitazioni al bene per la sua protezione e per soddisfare l’interesse culturale di memoria storica a beneficio di tutti.

Il fine infatti diventa di pubblico interesse, la funzione è quella del soddisfacimento dell’intera nazione. In Italia c’è un codice che in altri Paesi non c’è, sia perché lo prevede la COSTITUZIONE (art.9), sia perché l’Italia ha un vasto patrimonio.

Codice dei beni culturali

Il codice dei beni culturali è diviso in 3 parti:

  • Disposizioni generali
  • Beni culturali
  • Beni paesaggistici

Costituzione

Una disciplina dei beni culturali la ritroviamo addirittura a livello costituzionale:

  • Costituzione: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Commento:

  • Fa parte dei principi fondamentali.
  • È un principio imperativo, che in quanto tale non avrebbe bisogno di legge applicativa.
  • Promozione e tutela. Già il legislatore aveva un’idea smaterializzata del bene, viene data importanza al potere di trasmissione del bene.
  • Repubblica: diversa da Stato; significa coinvolgere nella promozione e nella tutela lo Stato, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici... MA anche sovranità al POPOLO e CITTADINI, quindi anche organizzazioni PRIVATE. (Dunque il diritto di prelazione non spetta solo al Ministero.)
  • Nazione: diverso da Stato e da Repubblica; con qualsiasi forma di governo (sotto Mussolini eravamo comunque una Nazione) e non implica confini nazionale (sono tutelati anche i beni culturali nelle ambasciate italiane all’estero, leggi su espropriazioni, esportazioni, extraterritorialità).

Si fa riferimento a tutte le declinazioni che il popolo su un territorio è capace di sviluppare. Connotazione identitaria. Nazione è quel popolo che risiede entro determinate aree stabilmente. Non necessariamente ha a che fare con un concetto territoriale. (La memoria di un popolo non ha confini)

L’art. 9 legittima l’esistenza del CODICE D.B.C. Obbligo di legiferare in tal senso.

Art. 117 - Titolo V, Riforma federale

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • Immigrazione;
  • Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
  • Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • Cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • Norme generali sull'istruzione;
  • Previdenza sociale;
  • Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  • Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Commento:

  • Si distinguono le competenze tra Stato e Regioni
  • Tutela e conservazione dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Stato: La tutela è centralizzata in quanto ci deve essere un minimo livello garantito; essa è possibile attivarla anche fuori sede. La promozione è legata al territorio.

Codice dei beni culturali e del paesaggio (CDBC)

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è strutturato come segue:

  • Parte I - Disposizioni generali (Art. 1-9)
  • Parte II - Beni culturali (Art. 10-130)
  • Parte III - Beni paesaggistici (Art. 131-159)
  • Parte IV - Sanzioni (Art. 160-181)
  • Parte V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (Art. 182-184)

1° parte: Parte statica (art. 10 – art. 100) articolata in tre filoni:

  • Individuazione dei BC
  • Individuazione delle misure e degli obblighi di conservazione
  • Circolazione (dei diritti) del bene, procedure di trasferimento della proprietà, cessione dei diritti reali e di godimento (non trasferimento fisico del bene)

-definizione BC-beni del demanio-BC a interesse religioso-modalità di restauro-prevenzione all’eventuale danneggiamento e protezione

2° parte: Parte dinamica (dall’art. 59)

  • circolazione dei DIRITTI sui BC
  • procedure di trasferimento della proprietà, cessione dei diritti reali e di godimento (non trasferimento fisico del bene)

3° parte: Parte dinamica in senso stretto (dall’art. 101)

  • GESTIONE dei BC VALORIZZAZIONE
  • delinea le procedure, i principi e gli obblighi inerenti la fruizione del bene con distinzione tra pubblico e privato.

Impianto codicistico

  • Prima Parte – Disposizioni generali (artt. 1-9)
  • Seconda Parte – Beni Culturali
    • Titolo I - TUTELA
      • Capo I – Oggetto della tutela (artt. 10-17)
      • Capo II – Vigilanza e Ispezione (artt. 18-19)
      • Capo III – Protezione e conservazione (artt. 20-52)
      • Capo IV – Circolazione in ambito nazionale (artt. 53-64)
      • Capo V – Circolazione in ambito internazionale (artt. 64bis- 87bis)
      • Capo VI – Ritrovamenti e scoperte (artt. 88-94)
      • Capo VII – Espropriazione (Artt. 95-100)
    • Titolo II – FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
      • Capo I – Fruizione dei beni culturali (artt. 101-110)
      • Capo II – Principi della valorizzazione dei beni culturali (artt. 111-121)
      • Capo III – Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza (artt. 122-127)
    • Titolo III – NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 128-130)
  • Parte terza – Beni Paesaggistici
    • Capo I – Disposizioni generali (artt. 131-135)
    • Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici (artt. 136- 142)
    • Capo III – Pianificazione paesaggistica (artt. 143-145)
    • Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146-155)
    • Capo V – Disposizioni di prima applicazione e transitorie (artt. 156-159)
  • Parte quarta – Sanzioni
    • Titolo I – SANZIONI AMMINISTRATIVE
      • Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 160-166)
      • Capo II – Sanzioni relative alla parte terza (artt. 167-168)
    • Titolo II – SANZIONI PENALI
      • Capo I – Sanzioni relative alla parte seconda (artt. 169-180)
      • Capo II - Sanzioni relative alla parte terza (art. 181)
  • Parte quinta – disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 182-184)

Parte prima – Disposizioni generali

Art. 1 Principi (importante)

1. In attuazione dell’Articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’Articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Commento:

  • Se prima del CDBC si tutelavano e conservavano i beni culturali con azioni fine a se stesse, con il CDBC diventano un obbligo di legge per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
  • Assegnazione della funzione al patrimonio, smaterializzando il concetto di bene culturale.

-preserva la MEMORIA-promuove la CULTURA

Il bene culturale quindi è un mezzo o un fine? Il patrimonio diventa mezzo per la memoria della COMUNITÀ’NAZIONALE e promuove la cultura. COMUNITÀ’ NAZIONALE: concetto immateriale; in questa accezione sono tutelate anche le forme di FOLKCLORE in quanto devo tutelare un bene non in quanto materiale, ma per il valore che esprime.

  • Tutela riguarda la fisicità del bene/oggetto
  • Valorizzazione è tutto quello che metto in atto per far fruire il bene al pubblico

TUTELA E CONSERVAZIONE: competenza legislativa esclusiva statale. Lo stato si limita a dire i principi generali. I privati obbligati a conservare, non valorizzare.

  • I BC di proprietà privata devono essere tutelati
  • I BC pubblici devono essere tutelati e devono essere fruibili

Lo stato non può obbligare il privato a garantire la fruizione del bene, né alla sua valorizzazione. Anche se ci sono degli enti privati “speciali” civilmente riconosciuti (fondazioni, associazioni…), che hanno alcuni obblighi simili agli enti pubblici.

Art. 2 Definizione di patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’Articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Commento:

  • Bene culturale: bene che ha valore in sé
  • Bene paesaggistico: ha valore in relazione al territorio e all’intervento dell’uomo (non è la natura!)

Un bene paesaggistico (es: piazza) ci può essere un bene culturale (es: una torre medievale).

-Attraverso la fisicità del bene raggiungo il fine di testimoniare civiltà.

-visione dinamica: il bene va riportato al suo utilizzo originale (es. anfora conteneva oro).

Comma 3 e 4: Accanto al proprietario pubblico e privato, esistono le confessioni religiose (riferimento ai beni culturali religiosi all’art.9). Esistono non perché c’è il Vaticano, ma ciò deriva dall’art 8 della Costituzione (le confessioni: organizzazione religiosa e anche patrimoniale, sono libere di professare e libere di fronte allo Stato). Il dettato costituzionale afferma inoltre che possono avvenire dei patti d’intesa tra stato e confessioni religiose (non sono soggetti né pubblici, né privati poiché).

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher domsa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.
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