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ART. 57-bis PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PUBBLICI
“1) Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o
di
valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione
ovvero a concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2) Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse
Culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenut
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono
trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del
concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i
beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla
risoluzione del contratto, senza indennizzo”.
ART. 58 AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA: nel caso di SCAMBIO di beni.
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli
beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale
nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
COMMENTO…
PERMUTA: attivata prima dell’atto, ex ante
Per quanto concerne i beni pubblici :
1. Serve l’autorizzazione del Ministero
2. la permuta può aver luogo solo se essa crea arricchimento del patrimonio
culturale nazionale, ovvero arrichimento delle pubbliche raccolte (NO
scambio alla pari)
Ulteriore DEVIAZIONE DEL CODICE DEI BC dal C.C. dove non è così.
-C.C. se c’è un arricchimento, c’è un conguaglio. (es. non posso permutare un
appartamento con dei cellulari; Stesso valore e stesso genere - posso scambiare un
bene privato con uno pubblico, quello privato diventa pubblico e quello pubblico
diventa privato) ci deve essere equivalenza fra le cose scambiate.
-CDBC L’incremento non tiene conto solo del valore economico del bene ma
soprattutto della funzione di memoria che il bene ha per il territorio. La permuta è a
vantaggio dello stato, dve aumentarne il partimonio economico, culturale, artistico…
Tutto ciò si applica solo al proprietario pubblico.
ART. 59 DENUNCIA (= portare a conoscenza di qualcuno un atto già avvenuto)
DI TRASFERIMENTO
“1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o,
limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al
Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente
la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di
vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto
di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla
comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle
disposizioni del codice civile. 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del
luogo ove si trovano i beni. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c)
l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.”
COMMENTO… BENI CULTURALI PRIVATI!
Abbiamo visto che esiste la Proprietà Privata dei beni culturali e il C.C. prevede la
libertà della Proprietà Privata (libertà contrattuale). Per contemperare il rispetto di
questo principio consacrato nel CC e nella Costituzione, e anche per garantire le
esigenze di tutela del bene, viene applicato un regime che è l’opposto
dell’autorizzazione, LA DENUNCIA.
Riguarda la proprietà PRIVATA. Il Ministero deve sapere chi è il soggetto tenuto agli
obblighi di tutela e conservazione del bene culturale. È il vincolo di culturalità che
impone l’obbligo.
La denuncia è da presentare successivamente all’atto di trasferimento compiuto. (EX
POST) – al contrario accade per il trasferimento dei beni pubblici (EX ANTE), perché non
posso impore ai sogg privati l’autorizzazione visto che si parla appunto di Proprietà
Privata. Si fa quindi la denuncia di traferimento.--> si denuncia un fatto già accaduto;
dopo di che si apre il procedimento.
“1) Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte”
-Comma l’oggetto o l’immobile…
“a QUALSIASI titolo”, gratuito, o oneroso (vendita, affitto, prestito, dono…)
“la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero”.
Atto a TITOLO GRATUITO e a TITOLO ONEROSO:
-entrambi devono essere DENUNCIATI
-nel caso di atto a titolo ONEROSO scatta la PRELAZIONE dello Stato.
-nel caso di atto a titolo GRATUITO la denuncia non comporta nessuna coonseguenza; è
mera comunicazione al Ministero.
Nel 2015 CDBC: se si trasferisce la proprietà si deve denunciare sia per i beni mobili
(quadri, statue), che immobili (edifici, case, palazzi..) – se invece si trasferisce solo la
detenzione (il possesso) si deve denunciare solo per i beni mobili se prendo in affitto
una casa (immobile), nel contratto c’è scritto che chi ci va ad abitare deve mantenere
in buono stato la casa…
SCOPO DELLA DENUNCIA: TENERE AGGIORNATO IL MINISTERO SULLA PROPRIETA’ DEL
BC. Se non si denuncia il contratto di vendita, passaggio di proprietà… è nullo. Deve
essere fatta dall’acquirente entro 30 giorni.
ANCHE in caso di VENDITA AUTORIZZATA C’E’ OBBLIGO DI DENUNCIA, in quanto il
Ministero deve sapere se alla fine c’è stata o meno la compravendita. Inoltre il Ministero
può rettificare l’autorizzazione.
SOGGETTI CHE DENUNCIANO:
in caso di alienazione volontaria (vendita, prestito, donazione…), il cedente o
o l’alienante deve denunciare l’alienazione ( chi vende o chi compra denuncia).
in caso di alienazione coattiva, (= vendita all’asta; acquisto forzoso) chi acquista,
o cioè il tribunale, denuncia l’alienazione
in caso di acquisto mortis causa, chi denuncia è l’acquirente Due casi con
o differenti TERMINI:
- l’erede subentra nei diritti e doveri el morto, suo successore a carattere
universale - il termine per la denuncia (30 gg) decorre dall'accettazione
dell'eredità e dalla presentazione dell’atto di successione.
- il legatario (soggetto che succede nella propietà di un bene a titolo
particolare, solo per oggetti/immobili nello specifico): denuncia entro 30
giorni da quando il notaio notifica al legatario la sua posizione (riforma 2006).
Ex: “lascio tutto a Paolo (erede), ma il mio amato quadro di Picasso a Matteo”
(legatario) entrambi hanno l’obbligo di denunciare se possiedono BC.
-La denuncia presentata fuori termine comporta l’annullamento dell’atto di
trasferimento.
La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni,
e la denuncia contiene tutti i dati identificativi, comprese le indicazioni del domicilio. Il
contenuto della denuncia prevede:
1) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro
rappresentanti legali;
2) i dati identificativi dei beni;
3) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
4) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto ditrasferimento;
5) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni
previste dal presente Titolo.
Se una di queste indicazioni, manca o è imprecisa, o è incompleta, la denuncia risulta
non presentata omessa denuncia nullità dell’atto responsabilità penale.
L’atto di compravendita quindi risulterà nullo. La continuità delle denunce è
fondamentale, perché se manca anche una su 34, comporta la nullità delle trascrizioni
successive.
DIFFERENZA col C.C. se non si denuncia, l’atto è nullo e la nullità degli atti è data da
un vizio di struttura dell’atto stesso, non deriva da qualcosa di esterno all’atto.
CDBC la nullità può derivare da un qualcosa di successivo all’atto (ex: mi dimentico di
fare la denuncia o la faccio male/errata, l’atto è nullo). Si ritiene essenziale far sapere al
ministero chi è il proprietario, se non lo denuncio o lo faccio male, l’atto è nullo. atto
sanzionatorio ( la nullità è una sanzione)
SEZIONE II- PRELAZIONE
ART. 60 ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE
“1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti
pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo
prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di
conferimento. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia
ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore
economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi
del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata
ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si
accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non
voglia o non possa accettare l