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ART. 57-bis PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PUBBLICI

“1) Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o

di

valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse

culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione

ovvero a concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2) Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse

Culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenut

nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono

trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del

concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal

soprintendente alle amministrazioni cui i

beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della

concessione o alla

risoluzione del contratto, senza indennizzo”.

ART. 58 AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA: nel caso di SCAMBIO di beni.

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli

beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche

stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale

nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

COMMENTO…

PERMUTA: attivata prima dell’atto, ex ante

Per quanto concerne i beni pubblici :

1. Serve l’autorizzazione del Ministero

2. la permuta può aver luogo solo se essa crea arricchimento del patrimonio

culturale nazionale, ovvero arrichimento delle pubbliche raccolte (NO

scambio alla pari)

Ulteriore DEVIAZIONE DEL CODICE DEI BC dal C.C. dove non è così.

-C.C. se c’è un arricchimento, c’è un conguaglio. (es. non posso permutare un

appartamento con dei cellulari; Stesso valore e stesso genere - posso scambiare un

bene privato con uno pubblico, quello privato diventa pubblico e quello pubblico

diventa privato) ci deve essere equivalenza fra le cose scambiate.

-CDBC L’incremento non tiene conto solo del valore economico del bene ma

soprattutto della funzione di memoria che il bene ha per il territorio. La permuta è a

vantaggio dello stato, dve aumentarne il partimonio economico, culturale, artistico…

Tutto ciò si applica solo al proprietario pubblico.

ART. 59 DENUNCIA (= portare a conoscenza di qualcuno un atto già avvenuto)

DI TRASFERIMENTO

“1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o,

limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al

Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente

la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della

detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di

vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto

di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di

morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della

dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla

comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle

disposizioni del codice civile. 3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del

luogo ove si trovano i beni. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la

sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c)

l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni

dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali

comunicazioni previste dal presente Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle

indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.”

COMMENTO… BENI CULTURALI PRIVATI!

Abbiamo visto che esiste la Proprietà Privata dei beni culturali e il C.C. prevede la

libertà della Proprietà Privata (libertà contrattuale). Per contemperare il rispetto di

questo principio consacrato nel CC e nella Costituzione, e anche per garantire le

esigenze di tutela del bene, viene applicato un regime che è l’opposto

dell’autorizzazione, LA DENUNCIA.

Riguarda la proprietà PRIVATA. Il Ministero deve sapere chi è il soggetto tenuto agli

obblighi di tutela e conservazione del bene culturale. È il vincolo di culturalità che

impone l’obbligo.

La denuncia è da presentare successivamente all’atto di trasferimento compiuto. (EX

POST) – al contrario accade per il trasferimento dei beni pubblici (EX ANTE), perché non

posso impore ai sogg privati l’autorizzazione visto che si parla appunto di Proprietà

Privata. Si fa quindi la denuncia di traferimento.--> si denuncia un fatto già accaduto;

dopo di che si apre il procedimento.

“1) Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte” 

-Comma l’oggetto o l’immobile…

“a QUALSIASI titolo”,  gratuito, o oneroso (vendita, affitto, prestito, dono…)

“la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono

denunciati al Ministero”.

Atto a TITOLO GRATUITO e a TITOLO ONEROSO:

-entrambi devono essere DENUNCIATI

-nel caso di atto a titolo ONEROSO scatta la PRELAZIONE dello Stato.

-nel caso di atto a titolo GRATUITO la denuncia non comporta nessuna coonseguenza; è

mera comunicazione al Ministero.

Nel 2015 CDBC: se si trasferisce la proprietà si deve denunciare sia per i beni mobili

(quadri, statue), che immobili (edifici, case, palazzi..) – se invece si trasferisce solo la

detenzione (il possesso) si deve denunciare solo per i beni mobili se prendo in affitto

una casa (immobile), nel contratto c’è scritto che chi ci va ad abitare deve mantenere

in buono stato la casa…

SCOPO DELLA DENUNCIA: TENERE AGGIORNATO IL MINISTERO SULLA PROPRIETA’ DEL

BC. Se non si denuncia il contratto di vendita, passaggio di proprietà… è nullo. Deve

essere fatta dall’acquirente entro 30 giorni.

ANCHE in caso di VENDITA AUTORIZZATA C’E’ OBBLIGO DI DENUNCIA, in quanto il

Ministero deve sapere se alla fine c’è stata o meno la compravendita. Inoltre il Ministero

può rettificare l’autorizzazione.

SOGGETTI CHE DENUNCIANO:

in caso di alienazione volontaria (vendita, prestito, donazione…), il cedente o

o l’alienante deve denunciare l’alienazione ( chi vende o chi compra denuncia).

in caso di alienazione coattiva, (= vendita all’asta; acquisto forzoso) chi acquista,

o cioè il tribunale, denuncia l’alienazione

in caso di acquisto mortis causa, chi denuncia è l’acquirente Due casi con

o differenti TERMINI:

- l’erede subentra nei diritti e doveri el morto, suo successore a carattere

universale - il termine per la denuncia (30 gg) decorre dall'accettazione

dell'eredità e dalla presentazione dell’atto di successione.

- il legatario (soggetto che succede nella propietà di un bene a titolo

particolare, solo per oggetti/immobili nello specifico): denuncia entro 30

giorni da quando il notaio notifica al legatario la sua posizione (riforma 2006).

Ex: “lascio tutto a Paolo (erede), ma il mio amato quadro di Picasso a Matteo”

(legatario) entrambi hanno l’obbligo di denunciare se possiedono BC.

-La denuncia presentata fuori termine comporta l’annullamento dell’atto di

trasferimento.

La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni,

e la denuncia contiene tutti i dati identificativi, comprese le indicazioni del domicilio. Il

contenuto della denuncia prevede:

1) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro

rappresentanti legali;

2) i dati identificativi dei beni;

3) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

4) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto ditrasferimento;

5) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni

previste dal presente Titolo.

Se una di queste indicazioni, manca o è imprecisa, o è incompleta, la denuncia risulta

non presentata omessa denuncia nullità dell’atto responsabilità penale.

  

L’atto di compravendita quindi risulterà nullo. La continuità delle denunce è

fondamentale, perché se manca anche una su 34, comporta la nullità delle trascrizioni

successive.

DIFFERENZA col C.C. se non si denuncia, l’atto è nullo e la nullità degli atti è data da

un vizio di struttura dell’atto stesso, non deriva da qualcosa di esterno all’atto.

CDBC la nullità può derivare da un qualcosa di successivo all’atto (ex: mi dimentico di

fare la denuncia o la faccio male/errata, l’atto è nullo). Si ritiene essenziale far sapere al

ministero chi è il proprietario, se non lo denuncio o lo faccio male, l’atto è nullo. atto

sanzionatorio ( la nullità è una sanzione)

SEZIONE II- PRELAZIONE

ART. 60 ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE

“1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti

pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni

culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo

prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di

conferimento. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia

ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore

economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi

del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata

ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato

concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si

accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non

voglia o non possa accettare l�

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher domsa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.