Legislazione dei beni culturali e del paesaggio
Codice diviso in tre parti
- Disposizioni generali
- Beni culturali
- Beni paesaggistici
Le disposizioni generali (9 articoli) sono fondamentali; le altre due parti sono l'applicazione di esse. Codice: in Italia nasce nel 2004. È un testo unitario che disciplina il settore. In Italia c'è un codice che in altri Paesi non c'è, sia perché lo prevede la Costituzione, sia perché l'Italia ha un vasto patrimonio. Le leggi sui beni culturali risalgono allo Statuto Albertino.
- Costituzione: Art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
- Fa parte dei principi fondamentali.
- È un principio imperativo, che in quanto tale non avrebbe bisogno di legge applicativa.
- Promozione e tutela.
- Repubblica: diversa da Stato; significa coinvolgere nella promozione e nella tutela lo Stato, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici. Ma anche popolo e cittadini, quindi anche organizzazioni private.
- Nazione: diverso da Stato e da Repubblica; con qualsiasi forma di governo (sotto Mussolini eravamo comunque una Nazione) e non implica confini nazionale (sono tutelati anche i beni culturali nelle ambasciate italiane all'estero, leggi su espropriazioni, esportazioni, extraterritorialità).
- L’art. 9 legittima l’esistenza del Codice. Obbligo di legiferare in tal senso.
- Art. 117 - Titolo V, Riforma Federale - Si distinguono le competenze tra Stato e Regioni
- Stato: “Tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
- Regioni: “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.
La tutela è centralizzata in quanto ci deve essere un minimo livello garantito; essa è possibile attivarla anche fuori sede. La promozione è legata al territorio.
Codice dei beni culturali e del paesaggio
1° parte: Parte statica
- Definizione BC
- Beni del demanio
- BC a interesse religioso
- Modalità di restauro
- Prevenzione all’eventuale danneggiamento e protezione
2° parte: Parte dinamica (dall’art. 59)
- Circolazione dei diritti sui BC
3° parte: Parte dinamica in senso stretto (dall’art. 101)
- Gestione dei BC valorizzazione
Parte prima – Disposizioni generali
Art. 1 Principi
1) - Il Codice esiste in attuazione dell’art. 9 Cost. con attribuzione di competenze dell’art. 117 Cost. - Obbligo di tutela e valorizzazione dei beni culturali da parte della Repubblica.
2) La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3) Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
5) I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
- Privati obbligati a conservare, non valorizzare.
- Assegnazione della funzione al patrimonio, smaterializzando il concetto di bene culturale.
- Preserva la memoria
- Promuove la cultura
Il bene culturale quindi è un mezzo o un fine? Il patrimonio diventa mezzo per la memoria della comunità nazionale e promuove la cultura. Comunità nazionale: concetto immateriale; in questa accezione sono tutelate anche le forme di folklore in quanto devo tutelare un bene non in quanto materiale, ma per il valore che esprime.
Art. 2 Definizione di patrimonio culturale
1) Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2) Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- Attraverso la fisicità del bene raggiungo il fine di testimoniare civiltà.
- Visione dinamica: il bene va riportato al suo utilizzo originale (es. anfora conteneva oro).
3) Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Art. 3 Tutela del patrimonio culturale
1) La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2) L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Art. 4 Funzioni dello stato in materia di tutela del patrimonio culturale
Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di garantire l’esercizio unitario di dette funzioni. Le funzioni di tutela possono essere esercitate direttamente dal Ministero o conferite alle Regioni, ai sensi dell’art. 5.
Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali per la tutela
1) Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte II del presente codice.
La Regione tutela: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà compete al Ministero.
Regione e Stato tutelano: beni paesaggistici. Relativamente alle funzioni esercitate dalle Regioni, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale
1) La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2) La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3) La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Valorizzazione diversa da tutela: la tutela comprende la valorizzazione.
Art. 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1) Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2) Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Art. 117 della Costituzione: ambiti e competenze di Stato, Regioni, Comuni, Province, enti territoriali.
Art. 7-bis Espressioni di identità culturale collettiva
1) Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.
Art. 8 Regioni e province ad autonomia speciale
1) Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9 Beni culturali ad interesse religioso
Il Codice si occupa di tali beni in quanto:
- Dato oggettivo: sussistenza di tali beni
- La Costituzione è intervenuta nell’art. 8 sancendo: - Libertà di religione - Libertà di organizzazione delle associazioni religiose.
Aspetto patrimoniale: le associazioni religiose possono essere proprietarie di BC. Il patrimonio delle organizzazioni religiose ha una funzione di culto, non vantaggio economico. Il demanio non può essere proprietario in quanto limiterebbe il culto.
Principi dell’articolo:
- BC di interesse religioso sottoposti alla vigilanza dello Stato (Ministero e Regioni).
- La potestà dello Stato si ferma davanti alle esigenze di culto (es. restauri in loco).
- Disciplina speciale: accordi stipulati tra Stato e organizzazioni religiose. Se ci sono stati tali accordi, le modalità d’intervento sono quelle previste dall’accordo. Se non ci sono stati accordi vige in ogni caso il principio generale.
Tre categorie di beni:
- Demanio (pubblici)
- Privati
- Beni ad interesse religioso
I Beni ad interesse religioso hanno funzione simile ai beni pubblici e proprietà a carattere privato.
Parte seconda - Beni culturali
Titolo I- Tutela
Capo I- Oggetto della tutela
Sezione I - Principi generali
Art. 10 Definizione bene culturale
1) “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico storico, archeologico o etnoantropologico”
- Distinzione tra patrimonio pubblico e privato: tra i soggetti nominati non vengono citate persone fisiche e società commerciali.
- L’interesse artistico non viene stabilito dal codice, ma da discipline specifiche.
- Privati senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni):
- Private-ma seguono la disciplina dei BC pubblici riconoscimento automatico come BC con lo scorrere del tempo (75 anni).
Impostazione del 1939, il codice del 2004 non è intervenuto. Viene considerata prevalente la funzione dell’ente funzione di interesse pubblico, utilità pubblica.
Riforma 2008 dell’art. 10: viene esplicitato che i beni ecclesiastici sono no profit.
2) Elenco beni culturali (musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie).
3) “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13…” (cose mobili e immobili di interesse particolare di proprietà privata).
- Soggetti diversi dal comma 1: perché un bene privato possa essere ritenuto culturale è necessaria una dichiarazione, cioè un provvedimento specifico (requisito procedurale).
La dichiarazione implica l’obbligo di conservazione.
- L’interesse per bene pubblico o privato è diverso: - Bene pubblico: interesse può essere generico. - Bene privato: è necessario un interesse specifico, particolarmente importante.
5) “Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”.
La stessa limitazione è ripresa poi nell’art. 12 comma 1.
Art. 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
Elenco di beni culturali oggetto di specifiche disposizioni.
Art. 12 Verifica dell’interesse culturale
1) Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
- Opera per presunzione: sono ritenuti culturali i beni ad opera di autori non viventi la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni se mobili, 75 anni se immobili.
- Dal 1976 al 2004 bisognava mandare un elenco di beni ad interesse culturale, ma dato che nessuno lo faceva dal 2004 si opera per presunzione.
Si applica solo ai beni pubblici.
Funzione: nega l’interesse culturale.
Esiti: Se la verifica è positiva vale come dichiarazione e vale per sempre. Se la verifica è negativa il bene viene sdemanializzato e diventa alienabile.
Art. 13 Dichiarazione dell’interesse culturale
Non opera per presunzione.
- Si applica solo a beni privati.
- Funzione: afferma l’interesse culturale.
- Procedimento garantista, costitutivo.
Art. 14 Procedimento di dichiarazione
Procedimento garantito: il sopraintendente avvia il procedimento dando comunicazione al proprietario del bene in modo che da quel momento il proprietario possa interagire con la P.A. che sta agendo. Inoltre la comunicazione serve anche in quanto la P.A. potrebbe fare errori.
Comunicazione: devono essere riportati i presupposti generali e le conseguenze in caso di dichiarazione. La comunicazione implica l’applicazione in via cautelare di alcune norme. Conseguenze dichiarazione: limite alla proprietà privata; obbligo di conservazione.
Esiti: - errore della P.A. - Decreto della sottoposizione al vincolo: tutela diretta con emissione di decreto (=dichiarazione).
Art. 15 Notifica della dichiarazione
La dichiarazione deve essere notificata al proprietario. Per beni immobili è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari (il vincolo di culturalità segue il bene, non il proprietario. In questo modo quando avviene il passaggio di proprietà non bisogna rimandare la notifica e ridichiarare = diritto reale). Negli ultimi anni si discute la possibilità di fare un registro per i beni culturali mobili.
Art. 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
Si può impugnare il decreto per difetto di forma o difetto sostanziale entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione.
Effetto ricorso: sospende l’efficacia del decreto, perché è un decreto che incide sulla proprietà privata. Il bene non è culturale finché il decreto non è definitivo.
Dato che la P.A. non può rischiare che il bene sia danneggiato, nel momento di transizione il bene viene considerato culturale e quindi protetto e tutelato (=applicazione di protezione del bene in via cautelare come nell’art. 14 al momento della comunicazione di verifica).
Es. se voglio ristrutturare o vendere il bene devo chiedere autorizzazione alla P.A.
Sezione I - Misure di protezione
Art. 20 Interventi vietati
1) I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2) Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
Alcuni interventi necessitano di autorizzazione da parte del Ministero (demolizione, anche con successiva ricostruzione, spostamento anche temporaneo di beni culturali, smembramento di collezioni, scarto di documenti di archivi pubblici, esecuzione di opere e lavori su beni culturali, mutamento di destinazione d’uso).
Art. 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
Art. 25 Conferenza di servizi Quando viene indetta, essa decide se rilasciare l’autorizzazione per opere o lavori incidenti su BC.
Art. 27 Situazioni di urgenza
“Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione”.
Art. 28 Misure cautelari e preventive
Il sopraintendente può sospendere degli interventi iniziati se condotti in difformità all’autorizzazione. Inoltre può anche sospendere interventi anche quando non siano ancora intervenute la verifica o la dichiarazione. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, il sopraintendente può richiedere saggi archeologici preventivi a spese del committente.
Sezione II- Misure di conservazione
Art. 29 Conservazione
1) ”La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2) Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3) Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità.”
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.