Legislazione dei beni culturali
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-GESTIONE INDIRETTA: l’ente pubblico attua una CONCESSIONE A TERZI delle
attività di valorizzazione.
Individuazione del soggetto terzo: -attraverso una GARA D’APPALTO: la procedura
deve essere di evidenza pubblica. La gara d’appalto è gestita da chi
ha la DISPONIBILITà del bene.
-definizione di OBIETTIVI e modalità attraverso il
CONTRATTO DI SERVIZIO che disciplina il contenuto
dell’attività di valorizzazione (tempi, modalità...).
Con il contratto di servizio si chiude la procedura di
cessione a terzi.
CASI POSSIBILI:
• STIPULAZIONE CONTRATTO (ACCORDI ai sensi dell’art. 112): serve per far accordare
Comuni, Regione, Provincia ecc.. sugli OBIETTIVI COMUNI. Una volta stipulato il contratto,
ogni ente gestirà la valorizzazione nella FORMA (diretta o indiretta) voluta. L’accordo ha
funzione di COORDINAMENTO.
Esempio: Provincia Art. 115: forma diretta
Comune Art. 115: forma indiretta
Regione Art. 115: forma indiretta
Contratto
(ai sensi dell’art. 112)
• CREAZIONE ENTE AD HOC (ai sensi dell’art. 112): l’ente ad hoc è creato alternativamente
all’accordo. Esso deciderà quale tipo di FORMA di gestione adottare (diretta o indiretta).
La creazione dell’ente ad hoc è un’ECCEZIONE del principio e deve essere MOTIVATA.
-se l’ente NON è CONFERITARIO DELL’USO del bene deciderà che tipo di gestione
adottare (diretta o indiretta). Successivamente la gestione della valorizzazione tornerà in
capo agli enti pubblici che adotteranno la forma di gestione prescelta dall’ente ad hoc.
-se l’ente è CONFERITARIO DELL’USO del bene può:
1. Scegliere la FORMA DIRETTA: si annulla il conferimento del bene ed esso
torna alle P.A.
2. Scegliere la FORMA INDIRETTA: l’ente farà la gara d’appalto.
3. Scegliere di procedere lui stesso alla valorizzazione.
Perché l’ente deve fare la gara d’appalto se viene costituito appositamente per gestire la
valorizzazione?
Disciplina 2004 La forma indiretta poteva essere: - cessione a terzi
- ente ad hoc
L’ente ad hoc capitava che veniva costituito dalle PA insieme al
privato. Il privato magari aveva una sua struttura per valorizzare e
quindi l’ente subappaltava al privato, violando le procedure di
pubblica evidenza (senza gara).
Con un caso specifico accaduto in Veneto si è creata una disciplina.
Disciplina 2006 La forma indiretta è gestita tramite concessione a terzi.
-se la disponibilità del bene è in capo alle PA, esse stesse gestiranno
la gara d’appalto.
-se la disponibilità del bene è in capo all’ente ad hoc, esso gestirà la
gara d’appalto.
Il problema sorgeva in quanto c’erano degli enti ad hoc già costituiti.
Ma ha senso concedere l’uso con divieto di uso? NO, se l’ente viene
costituito con disponibilità del bene (diritto d’uso) non ha senso
obbligarlo a fare la concessione a terzi. Inoltre il valore d’uso è una
POSTA PATRIMONIALE del BILANCIO (concretezza di disponibilità
dei beni).
Soluzione Quando l’ente ad hoc è CONFERITARIO DELL’USO del
bene può:
-cedere a terzi con gara (FORMA PRINCIPALE)
- scegliere di gestire il bene (FORMA ECCEZIONALE)
Se c’è CONCESSIONE D’USO ALL’ENTE è necessaria
l’AUTORIZZAZIONE ad ALIENARE.
Disciplina 2008 La creazione dell’ente ad hoc è un’ECCEZIONE del principio e
deve essere MOTIVATA.
Es. Il comune e la provincia non possono decidere di costituire due
enti ad hoc. L’ente ad hoc deve creare un programma integrando il
territorio. Quindi comune e provincia potranno INSIEME creare un
solo ente ad hoc.
Misure di controllo: -creazione ente ad hoc motivata
-richiesta autorizzazione ad alienare
-il sovraintendente può sciogliere il contratto
ART. 116 TUTELA DEI BENI CULTURALI CONFERITI O CONCESSI IN USO
“1) I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115,
commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le
funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del
presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli
organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5”.
Art. 117 SERVIZI AGGIUNTIVI
1) Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’Articolo 101 possono essere istituiti
servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2) Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici,
audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;
b- i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito
del prestito bibliotecario;
c- la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d- la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e- i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia,
i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f- i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g- l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3) I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di
pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4) La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’Articolo 115.
5) I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’Articolo 110.
Art. 118 PROMOZIONE DI ATTIVITà DI STUDIO E RICERCA
1) Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle
università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il
patrimonio culturale.
2) Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle
ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero
e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale,
centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il
concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 119 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE NELLE
SCUOLE 1)Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e
favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2) Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi
della cultura di cui all’
Articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al 47
sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi
didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della
specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate
dalla presenza di alunni disabili.
Art. 120 SPONSORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI
1) E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte
di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi.
2) La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del
marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in
forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene
culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3) Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del
contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla
realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
Art. 121 ACCORDI CON LE FONDAZIONI BANCARIE
1) Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito,
possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni
conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e
delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul
patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse
finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse
finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
PARTE TERZA-BENI PAESAGGISTICI
artt. 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 146
TITOLO I- TUTELA E VALORIZZAZIONE
CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 131 SALVAGUARDIA DEI VALORI DEL PAESAGGIO
“1) Per paesaggio si intende il TERRITORIO espressivo di IDENTITà, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2) Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione MATERIALE e visibile dell'IDENTITà NAZIONALE, in quanto espressione di
VALORI culturali.
…
4) La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a RICONOSCERE,
SALVAGUARDARE e, ove necessario, RECUPERARE i valori culturali che esso esprime. I
soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la
CONSERVAZIONE dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo SVILUPPO della CULTURA. A tale
fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza,
apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del
paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di NUOVI VALORI paesaggistici coerenti ed
integrati.
La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di
pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione
di nuovi valori paesaggistici INTEGRATI e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.”.
Evoluzione nel tempo del termine:
-“bellezze naturali”: all’inizio del ‘900 il paesaggio era connotato con fattore estetico.
-“ambiente”: connotazione del termine ecologista.
-“paesaggio”: né estetica, né ecologista infatti nella tutela del paesaggio sono
compresi interventi di demolizione, di modificazioni..
Definizione di paesaggio: nelle varie discipline (2004, 2006, 2008) si è modificata la
definizione di paesaggio.
2008viene eliminato l’aggettivo “omogenea” (omogenea parte
di territorio).
PARCHI NATURALI essi godono di una disciplina specifica e non sono vincolati alle
norme sul paesaggio.
TUTELA: non si tutela il paesaggio, ma i VALORI che esso esprime. Il concetto di
paesaggio
implica una TUTELA DINAMICA (es. distruzione per ricomporre e ricostruire ciò
che c’era prima).
ATTIVITà di TUTETLA: le ritroviamo nella dichiarazione di notevole interesse pubblico
-riconoscimento
-salvaguardia: tutela in senso stretto
- recupero: è la parte più dinamica del vincolo di notevole interesse
pubblico; è presente la legittimazione di tutti gli interventi di pesante
modifica del territorio (demolizione, rimozione..). L’attività di
recupero non è soltanto consentita, ma anche imposta dalla legge.
VALORIZZAZIONE PAESAGGIO: finalizzato allo sviluppo della cultura
Comma 2 nel paesaggio c’è MATERIALIZZAZIONE dei VALORI tramite IDENTITà
NAZIONALE.
es. possiamo trovare un campo recintato, senza che in esso si trovi
qualcosa di rilevante; magari in quel campo è morto Garibaldi per cui esso
è testimonianza di identità Nazionale.
Il concetto di paesaggio è quasi di diritto pubblico; ponendo il VINCOLO sul
paesaggio, pongo delle regole di utilizzazione su di una specifica parte del
territorio, valide per TUTTI.
La legittimazione a porre il vincolo deriva da un RILEVANTE INTERESSE
PUBBLICO a PROTEGGERE quel territorio.
Il vincolo non è paesaggistico, ma è VINCOLO di NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO (BCl’interesse era culturale e quindi anche il vincolo).
CHI è proprietario del territorio?
Provincia, Regione, Comuni.. in questa disciplina Sovraintendente e Ministero danno
solo pareri.
SOGGETTI:
-procedimento di dichiarazione avviato dalla DIREZIONE PROVINCIALE
-Sopraintendenti e Ministero sono chiamati a dare pareri sulla dichiarazione di pubblico
interesse
-proprietà della DIREZIONE REGIONALE
Art. 132 CONVENZIONI INTERNAZIONALI per specifiche zone (zone umide, zone marittime..)
pianure..).
Se l’Italia vuole proteggere un bene paesaggistico, essendo zona regolamentata anche
dalla Convenzione, ne deve tener conto.
Art. 134 BENI PAESAGGISTICI
“1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a
141 (1);
b) le aree di cui all'articolo 142 (1);
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e
sottoposti a
tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.
Beni intermedi tra BC e paesaggio; non hanno un interesse tale da poter essere
sottoposti a vincolo culturale, ma comunque un vincolo paesaggistico sarebbe troppo
generico.
PAESAGGIO diverso da BENE PAESAGGISTICO.
ART. 135 PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
“1) Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente
CONOSCIUTO,
SALVAGUARDATO, PIANIFICATO e GESTITO in ragione dei differenti VALORI espressi
dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica
normativa d'uso il territorio mediante PIANI PAESAGGISTICI, ovvero piani urbanistico-
territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito
denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene
congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui
all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo
143.”.
…
“3)Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni
ordinate in particolare:
a. alla CONSERVAZIONE degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori
paesaggistici;
b. alla RIQUALIFICAZIONE delle aree compromesse o degradate;
c. alla SALVAGUARDIA delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti
territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d. alla INDIVIDUAZIONE delle linee di SVILUPPO urbanistico ed edilizio, in
funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e
tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO”.
Il vincolo di notevole interesse pubblico implica azioni COORDINATE è necessario un
PIANO PAESIGGISTICO (=documento dinamico e unitario che regola il territorio).
PIANO PAESAGGISTICO: è una procedura amministrativa.
-contiene misure di protezione d’insieme
-deve contemplare protezione per BC specifici inseriti nel
territorio in oggetto
-deve contemplare la tutela dei BENI PAESAGGISTICI (=beni
intermedi tra BC e paesaggio; non hanno un interesse tale da
poter essere sottoposti a vincolo culturale, ma comunque un
vincolo paesaggistico sarebbe troppo generico PAESAGGIO
diverso da BENE PAESAGGISTICO).
-deve armonizzare le necessità di detti beni con quelle dei
commercianti, parcheggi, strade nei pressi.
- I piani paesaggistici devono tendere a quattro attività:
conservazione, riqualificazione, salvaguardia e sviluppo. Questo
comporta che è disciplinata anche la riqualificazione di aree
degradate (un BC non si può distruggere; in questo caso la tutela
del VALORE che il paesaggio esprime può anche prevedere la
necessità di distruzione per ricostruzione coerente).
PIANO DI UTILIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (PGT):
Prima si chiamava Piano Regolatore.
-indica INDICI di EDIFICABILITà
-è di competenza COMUNALE
Il PGT deve essere COERENTE con il PIANO PAESAGGISTICO le norme contenute
nel piano paesaggistico PREVALGONO rispetto alle norme comunali del PGT.
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGISTICA:
1)INDIVIDUAZIONE dell’area da proteggere: avviene attraverso la dichiarazione di
notevole interesse pubblico, analizzando la planimetria.
2)se la valutazione di valori nel paesaggio è positiva, vengono iscritte nel piano
paesaggistico le attività di salvaguardia, gestione, riqualificazione, tutela,
conservazione.. Il piano paesaggistico attua la pianificazione paesaggistica.
CAPO II- INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGISTICI
ART. 136 IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
“1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ”.
VINCOLO PAESAGGISTICO: funzione CREATIVA, non di riscoperta. La creazione deve
riguardare NUOVI VALORI, non nuovi beni paesaggistici . La creazione del
valore culturale deve essere INTEGRATA al TERRITORIO (es.
costruisco nuovo bene architettonico che per il territorio in cui si
trova assume una particolare rilevanzabeni contemporanei; a
parte casi eccezionali, la disciplina sui BC non tutela opere
contemporanee).
In questo modo posso sottoporre a vincolo anche nuovi palazzi
(es. palazzo UniCredit vetrata in Corso Como. Essendo vicino a
un territorio di interesse pubblico, dopo l’EXPO potrebbe essere
sottoposto a vincolo paesaggistico).
prospettiva di futuro.
VINCOLO CULTURALE: nella disciplina relativa ai BC non c’è funzione creativa; al
massimo si può scoprire un interesse culturale di un bene che però in sé era già
culturale (es. palazzo sottoposto a vincolo culturale. Si trova dietro
un muro un quadro di pregio; questo quadro c’era già ed è stato
scoperto).
È un vincolo SPECIFICO di un interesse PERMENANTE.
BC il fattore umano ha già compiuto la sua opera.
Paesaggio il fattore umano può creare nuove opere.
La normativa sul paesaggio permette di tutelare le opere dell’architettura moderna.
Art. 132 CONVENZIONI INTERNAZIONALI per specifiche zone (zone umide, zone marittime..)
pianure..).
Se l’Italia vuole proteggere un bene paesaggistico, essendo zona regolamentata anche
dalla Convenzione, ne deve tener conto.
ART. 137 COMMISSIONI PROVINCIALI
“1) Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per
la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del
medesimo articolo 136”.
…
SOGGETTI DELLA COMMISSIONE:
- direttore regionale
-soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio
-soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio
-due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
-I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata e documentata professionalità nella tutela del paesaggio
-rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei
casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.
ART. 138 AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO
“1) Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o
regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le
necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e
consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la
sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e
delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della
relativa DICHIARAZIONE. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli
immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in
cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
2) La COMMISIONE decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro 60 giorni
dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto
termine, entro i
successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che
ha
assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3) E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo
parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non
oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136”.
Procedimento:
-di competenza della commissione provinciale che si rivolge alla commissione
regionale.
-Sopraintendenze, comuni, province..danno pareri
-Se la valutazione è positiva, viene proposta alla regione la relativa DICHIARAZIONE.
Ma già nella proposta devono essere indicate le prescrizioni d’uso del territorio per la
tutela dei valori.
ART. 139 PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
1) La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138,
corredata di PLANIMETRIA redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli
immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati. La proposta è altresì COMUNICATA alla città metropolitana e alla provincia
interessate.
2) Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su
almeno due
quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione
nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di
pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime
forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3) Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì
data
COMUNICAZIONE dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario,
possessore o detentore del bene.
4) La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi
dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento
della
comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5) Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i
comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì
facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene
possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.
1- momento VALUTATIVO
2- nella PROPOSTA ci devono essere già:
- le prescrizioni d’uso compatibili con i valori espressi (coerenza)
- planimetria (mappa del territorio da sottoporre a vincolo allegata in modo
comprensibile alla proposta i proprietari devono capire se il loro bene è
contemplato nella dichiarazione; negli anni passati veniva allegata planimetria poco
comprensibile).
3- la proposta così formulata, deve essere resa NOTA, quindi questo procedimento è
fortemente pubblicoProcedimento garantito: il vincolo ha un impatto limitativo quindi
deve essere comprensibile e portato a conoscenza.
-La planimetria è pubblicata e affissa per 90 giorni albo pretorio del Comune e
disponibile in tutti i Comuni interessati, nonché disponibile in tutte le province e città
metropolitane (pubblicità locale).
-Inoltre pubblicazione in almeno 2 giornali della regione interessata + 1 giornale a
tirature nazionale perché ci può essere interessamento di associazioni,
aggregazioni ecc. di verificare le valutazioni espresse dalla commissione.
Il paesaggio può contenere: - beni culturali: già vincolati
- beni paesaggistici: nel procedimento di valutazione di
interesse bisogna avere attenzione particolare per proprietari
di beni paesaggistici. Dato che colpisco una proprietà privata
non basta la pubblicità generale per i proprietari e detentori
di beni paesaggistici bisogna dare COMUNICAZIONE
specifica.
La COMUNICAZIONE deve contenere:
-elementi catastali
-proposta della commissione
-vincoli eventuali con l’esito positivo della valutazione
Se non viene data comunicazione, il procedimento diventa NULLO.
4-Decorsi i 90 giorni, entro i 30 giorni successivi comuni, province, soggetti interessati,
possono comunicare OSSERVAZIONI, contestazioni da parte di:
-città metropolitane, province, comuni ecc..
-proprietari per i loro beni (fase di interazione tra PA e soggetti coinvolti dal
provvedimento).
5-fase dell’ADOZIONE del provvedimento, adottata dalla REGIONE, entro 60 giorni,
emana il provvedimento (=decreto).
6-Anche il decreto deve essere COMUNICATO.
Anche qui soggetti di due livelli: -terzi generali
-terzi specifici
Pubblicità + notifica
La dichiarazione non è soltanto ricognitiva: la dichiarazione stabilizza quanto viene
proposto ma ci possono fare modificazioni. Solo con il decreto viene dettata la
specifica disciplina.
Aspetto formale: procedimento con comunicazione e notifica
Aspetto contenutistico: con la dichiarazione vengono dettate le regole.
Il procedimento può essere: -positivo
-negativo
Anche la determinazione negativa deve seguire le stesse forme di pubblicità.
Il contenuto dei PIANI PAESAGISTICI è dato dalle dichiarazioni dell’interesse
pubblico. Ogni singola dichiarazione implementa il generale piano paesaggistico.
ART. 140 DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E RELATIVE MISURE DI
CONOSCENZA
“1) La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i
documenti
e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente,
alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2) La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare
la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa
costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche
nel
corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo (3).
3) La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle
lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore,
depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri
immobiliari.
Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione (3).
4) Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati”.
ART. 143 PIANO PAESAGGISTICO
(vedi articolo)
PIANO PAESAGGISTICO: è una procedura amministrativa.
-contiene misure di protezione d’insieme
-deve contemplare protezione per BC specifici inseriti nel territorio in oggetto
-deve contemplare la tutela dei BENI PAESAGGISTICI (=beni intermedi tra BC e
paesaggio; non hanno un interesse tale da poter essere sottoposti a vincolo culturale,
ma comunque un vincolo paesaggistico sarebbe troppo generico PAESAGGIO diverso
da BENE PAESAGGISTICO).
-deve armonizzare le necessità di detti beni con quelle dei commercianti, parcheggi,
strade nei pressi.
- I piani paesaggistici devono tendere a quattro attività: conservazione, riqualificazione,
salvaguardia e sviluppo. Questo comporta che è disciplinata anche la riqualificazione di
aree degradate (un BC non si può distruggere; in questo caso la tutela del VALORE che
il paesaggio esprime può anche prevedere la necessità di distruzione per ricostruzione
coerente).
(Vedi anche art. 135 appunti)
AZIONI NEL PIANO PAESAGGISTICO:
1. RICOGNIZIONE del territorio oggetto di pianificazioneverifica
2. Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico
3. Ricognizione delle aree tutelate per legge
4. Individuazione di eventuali altre aree o immobili
5. Individuazione di altri contesti.
6. Analisi delle dinamiche di TRASFORMAZIONE del territorio ai fini dell'individuazione
dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché
COMPARAZIONE con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del
suolo.
7. Individuazione degli interventi di RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela.
8. Individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio
9. Individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.
SOGGETTI:
-procedimento di dichiarazione avviato dalla DIREZIONE PROVINCIALE
-Sopraintendenti e Ministero sono chiamati a dare pareri sulla dichiarazione di pubblico
interesse
-proprietà della DIREZIONE REGIONALE
CAPO IV- CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA
ART. 146 AUTORIZZAZIONE
1-I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni
che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2-I proprietari hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il
progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta
documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano
ottenuta l'autorizzazione.
3-l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova
autorizzazione.
4-Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere
acquisito il parere vincolante del soprintendente.
5-La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di
propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio.
6-L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, alla soprintendenza, alla regione e agli
altri enti pubblici interessati.
7-L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile da soggetti interessati.
Es. necessario incrementare trasporti di un determinato prodotto: l’impresa si trova nel
Parco del Po, sottoposto a vincolo paesaggistico: per incrementare il numero di camion
che trasporteranno il prodotto è necessaria un’autorizzazione, in quanto transiteranno
nel Parco. PARTE IV- SANZIONI
TITOLO I- SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I- SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA
Sanzioni PENALI diverse da sanzioni AMMINISTRATIVE.
-AMMINISTRATIVE: si è tenuti a pagare una somma di denaro detta MULTA.
-PENALI: arresto o obbligo di pagare una somma di denaro, detta AMMENDA.
ART. 160 ORDINE DI REINTEGRAZIONE
-Se un BC viene danneggiato deve essere riportato al suo status originale dal
danneggiatore ordine coattivo.
-In caso di inottemperanza all'ordine impartito, il Ministero provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato.
-Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita
dalla cosa.
ART. 161 DANNO A COSE RITROVATE
“1) Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle
cose di cui
all'articolo 91 (=cose ritrovate), trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90”.
ART. 163 PERDITA DI BENI CULTURALI
“1) Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I
del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene
culturale non sia più
rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a
corrispondere allo
Stato una somma pari al valore del bene.
2) Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della
somma.
3) Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la
somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi
uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4) La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquità”.
ART. 164 VIOLAZIONI IN ATTI GIURIDICI
“1) Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti
stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle
condizioni e modalità da esse prescritte, sono NULLI.
2) Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61,
comma 2”.
Nel Codice civile la nullità è posta tra gli effetti del contratto mentre nel Codice dei BC è
inserita nelle sanzioni.
TITOLO II- SANZIONI PENALI
CAPO I- SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA
ART. 169 OPERE ILLECITE
“1) È punito con l'ARRESTO da sei mesi ad un anno e con l'AMMENDA da euro 775 a
euro 38.734,50:
a- chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue
opere di
qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b- chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi,
stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica
vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
c- chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per
evitare danni
notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi
per l'autorizzazione.
2) La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di
sospensione
dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28”.
ART. 172 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA
“1) È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
38.734,50
chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma
1.
2) L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma
4, è punita ai sensi dell'articolo 180”.
ART. 173 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE
“1) È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro
77.469:
a- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli
55 e 56;
b- chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma
2, la
denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della
cosa in
pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1”.
ART. 179 CASI DI NON PUNIBILITÀ
“1) Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in
vendita o
altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od
imitazioni di
oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non
autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jackenrico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Florian Francesco.
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