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SEZIONE I-ALIENAZIONE E ALTRI MODI DI TRASMISSIONE
ART. 53 BENI DEL DEMANIO CULTURALE
“1) I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali
che rientrino nelle tipologie indicate all’Articolo 822 del codice civile costituiscono il
demanio culturale.
2) I beni del demanio culturale NON possono essere alienati, né formare oggetto di diritti
a favore di terzi, se non nei limiti e nelle modalità previste dal presente codice”.
-funzione della categoria giuridica del demanio: assicurare la fruizione pubblica
-deroga all’inalienabilità o cessione verso terzi prevista SOLO secondo i principi del
Codice dei beni culturali. Questo esclude per esempio gli interventi legislativi sulla
dismissione di immobili pubblici che si sono susseguiti dal ’90 in poi.
-art. 822: elenca quali tipi di beni fanno parte del demanio pubblico (tra questi: gli
immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in
materia).
-il demanio CULTURALE è concepito come unico e viene disciplinato in quanto tale.
Art. 54 BENI INALIENABILI
Elenco di beni inalienabili (che quindi non possono essere oggetto di deroghe).
In particolare, essendo parte del demanio culturale:
-immobili e aree di interesse archeologico
-immobili riconosciuti come monumenti nazionali con atti aventi forza di legge
-raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche
-archivi
ART. 55 ALIENABILITà DI IMMOBILI APPARTEMENTI AL DEMANIO CULTURALE
“1) I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli
elencati nell’Articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza
l’AUTORIZZAZIONE del Ministero.
2) La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a- dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b- dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c- dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con
l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d- dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e- dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione
conseguente
alle precedenti destinazioni d'uso.
Il SOGGETTO PUBBLICO che intende alienare un bene del demanio culturale è
OBBLIGATO a richiedere l’AUTORIZZAZIONE al MINISTERO.
In questo caso l’ipotetico compratore privato avrà l’obbligo di assicurare tutela, fruizione
e VALORIZZAZIONE del bene.
-La richiesta d’autorizzazione è presentata dall’ENTE cui i beni APPARTENGONO.
-indicazione della DESTINAZIONE D’USO e PROGRAMMA degli INTERVENTI
NECESSARI.
-il procedimento di autorizzazione alla vendita deve essere concluso PRIMA del
contratto di compravendita (solo per i beni PUBBLICI).
-ALIENAZIONE BENE PUBBLICO: REGIME PREVENTIVO D’AUTORIZZAZIONE. Si
estende anche a tutti i casi di separazione della PROPRIETà dall’USO qui
si intende per alienazione TUTTI i casi in cui il destinatario
dell’USO non coincide con il PROPRIETARIO.
-ALIENAZIONE BENE PRIVATO: DENUNCIA SUCCESSIVA ALL’ATTO COMPIUTO (ex
post). La denuncia va presentata solo nel casi di trasferimento di
PROPRIETà o DETENZIONE.
ELEMENTI DELLA RICHIESTA che attengono alla:
-Situazione iniziale (di fatto) a) indicare DESTINAZIONE D’USO del bene (es. se è
museo, teatro..).
b) descrivere il PROGRAMMA delle misure di
CONSERVAZIONE
-Motivazione c) spiegare il NESSO tra VALORIZZAZIONE e
ALIENAZIONE. In base a questo otterrò o meno l’autorizzazione.
-Situazione finale d) indicare DESTINAZIONE D’USO PREVISTA
e) MODALITà di FRUIZIONE PUBBLICA del bene
CONTENUTO DELLA RISPOSTA del Ministero:
-PRESCRIZIONI per la CONSERVAZIONE
-stabilisce le CONDIZIONI di FRUIZIONE
- congruità dei TEMPI e delle MISURE di VALORIZZAZIONE
Esiti possibili della risposta (riforma 2008): - SI, con gli elementi dell’autorizzazione
- NO, perché DESTINAZIONE D’USO non
idonea, con facoltà di indicare la destinazione
d’uso gradita.
-NO, concordando il contenuto o comparando
l’alienazione con altre forme di valorizzazione
(es. invece che alienare, valorizzare creando un
consorzio).
In virtù dell’art. 12, se il bene non “vive” come BC (es. adibito ad abitazione), la richiesta
non deve contenere destinazione d’uso prevista e nesso tra valorizzazione e alienazione
(c,d), MA è necessario indicare le modalità di FRUIZIONE.
ISCRIZIONE: il contenuto dell’autorizzazione va ISCRITTO nell’ATTO DI VENDITA.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 55-bis): le 3 condizioni dettate dal Ministero
sono CONDIZIONI DI VALIDITà DELL’ATTO. Se
non vengono rispettate è nullo l’atto e quindi
anche la compravendita.
La clausola non è posta in modo volontario
dalle parti, ma è OBBLIGATORIA
(CLAUSOLA DI LEGGE).
Polemica 2008 in realtà non c’è svendita del patrimonio in quanto il bene rimane
CULTURALE.
Inoltre il privato, con il procedimento di autorizzazione, si accolla gli
obblighi dell’ente pubblico quindi non solo quello di conservare, ma
anche fruizione pubblica e valorizzazione.
LIMITAZIONI: - il bene resta CULTURALE con obblighi di fruizione, valorizzazione e
conservazione
in capo al privato.
-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA obbligatoria.
-l’INADEMPIMENTO può esser fatto rilevare da un SOGGETTO
ESTERNO, cioè dal SOVRAINTENDENTE a fine dell’annullamento del
contratto.
-tutta la procedura si applica anche in caso di DISMISSIONE DEI BENI
PUBBLICI (necessità di far cassa nello Stato), MA anche nei casi di
CONCESSIONE e LOCAZIONE (anche a TITOLO GRATUITO).
-PERMUTA (ART. 58): nel caso di SCAMBIO di beni, il Ministero può
autorizzare la permuta solo se essa crea arricchimento del patrimonio
culturale nazionale (NO scambio alla pari).
L’incremento non tiene conto solo del valore economico
del bene ma soprattutto della funzione di memoria che il
bene ha per il territorio.
ART. 55-bis CLAUSOLA RISOLUTIVA
“1) Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono
riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2) Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente,
dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà
comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini
della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione”.
Art. 56 ALTRE ALIENAZIONI SOGGETTE AD UTORIZZAZIONE
Elenco di altre situazioni in cui è necessaria l’autorizzazione per alienare.
ART. 57-bis PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PUBBLICI
“1) Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di
dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni
immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero a concessione in uso o la locazione
degli immobili medesimi.
2) Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di
interesse
culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenut
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e
condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni
pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo”.
ART. 59 DENUNCIA DI TRASFERIMENTO
Riguarda la proprietà PRIVATA. La denuncia è da presentare successivamente all’atto
compiuto.
“1) Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a QUALSIASI titolo, la proprietà o,
limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero”.
Atto a TITOLO GRATUITO e a TITOLO ONEROSO:
-entrambi devono essere DENUNCIATI
-nel caso di atto a titolo ONEROSO scatta la PRELAZIONE dello Stato.
-nel caso di atto a titolo GRATUITO la denuncia non comporta nessuna coonseguenza;
è mera comunicazione al Ministero.
ANCHE in caso di VENDITA AUTORIZZATA c’è OBBLIGO DI DENUNCIA in quanto il
Ministero deve sapere se alla fine c’è stata o meno la compravendita. Inoltre il Ministero
può rettificare l’autorizzazione.
SOGGETTI CHE DENUNCIANO:
-in caso di alienazione volontaria, il cedente deve denunciare l’alienazione
-in caso di alienazione coattiva, chi acquista, cioè il tribunale, denuncia l’alienazione
-in caso di acquisto mortis causa, chi denuncia è l’acquirente
Due casi con differenti TERMINI:
-erede: 30 giorni dall’apertura della successione???
-legatario (soggetto che succede nella propietà di un bene a titolo particolare): denuncia
entro 30 giorni da quando il notaio notifica al legatario la sua posizione (riforma 2006).
-La denuncia presentata fuori termine comporta l’annullamento dell’atto di trasferimento.
-La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni,
e la denuncia contiene tutti i dati identificativi, comprese le indicazioni del domicilio.
SEZIONE II- PRELAZIONE
ART. 60 ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE
L’ente pubblico interessato, ha diritto di PRELAZIONE sui beni culturali alienati a
TITOLO ONEROSO.
Valore: stesso prezzo stabilito nell’atto di alienazione.
Riforma 2008 anche nel caso di conferimento a società (conferimento ad una società
del bene creata ad hoc e successiva vendita di partecipazioni e azioni) ci può
essere prelazione dello Stato. In questo caso lo Stato si impegna a dare
anche gli utili.
Nel caso di PERMUTA il valore è stabilito d’ufficio dal soggetto che procede alla
prelazione. Se l’alienante non ritiene giusto il valore attribuito d’ufficio, il valore
economico può essere stabilito da un terzo. Se non ci si acccorda sulla scelta del terzo
esterno, la nomina è effettuata dal tribunale del luogo in c