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Il codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei beni culturali tutela, valorizza e protegge il patrimonio culturale, attuando gli scopi fissati dalla Costituzione italiana, che (all’art.9) “... promuove lo sviluppo della cultura e ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

  • Sono beni culturali le cose (immobili e mobili) che hanno interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.
  • Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Tutela e valorizzazione

La tutela consiste nell’esercizio di quelle funzioni dirette ad individuare i beni che costituiscono il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione (art.3 del Codice). La valorizzazione, invece, consiste nell’esercizio di quelle funzioni dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione, fruizione pubblica, riqualificazione, promozione e sostegno degli interventi di conservazione (art.6 del Codice).

Categoria dei beni culturali

La categoria dei beni culturali è molto ampia (art.10 del Codice). Comprende, innanzitutto, le cose immobili e mobili (appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Poi, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, delle gallerie; gli archivi e le raccolte librarie delle biblioteche, anche essi appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali.

Vi rientrano, poi, quei beni (anche se appartenenti ai privati) per i quali è intervenuta la dichiarazione d’interesse culturale, perché hanno un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante; nonché le cose immobili e mobili, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza o della tecnica.

Verifica dell'interesse culturale

Affinché tali beni possano essere tutelati, è necessario, innanzitutto, verificarne l’interesse culturale (art. 12 del Codice). La verifica dell’interesse culturale può avvenire per iniziativa della pubblica amministrazione (ossia d’ufficio) oppure su richiesta dei proprietari del bene (enti pubblici o soggetti privati).

La verifica dell’interesse culturale giunge alla fine di un procedimento che si articola in varie fasi. Innanzitutto, il Soprintendente avvia il procedimento (per la dichiarazione dell’interesse culturale) d’ufficio o su richiesta e ne dà comunicazione al proprietario, al possessore o al detentore, che può proporre osservazioni entro i successivi 30 giorni. In questa comunicazione il bene viene identificato e valutato ed il proprietario viene informato sul regime di tutela che l’eventuale dichiarazione d’interesse può comportare.

In attesa che il procedimento si concluda (con la dichiarazione d’interesse o con un provvedimento che esclude l’interesse), il bene viene sottoposto - in via cautelare - alla tutela prevista dal Codice. Esaurita l’istruttoria, se nelle cose sottoposte a verifica viene riscontrato l’interesse culturale (artistico, storico, archeologico, etc.) le stesse vengono dichiarate d’interesse culturale, tramite la dichiarazione (d’interesse culturale) adottata dal Ministero (nello specifico dal Direttore generale, competente per materia) (art.13).

La dichiarazione d’interesse deve essere notificata alle persone interessate, in modo che abbiano conoscenza legale del provvedimento. Ricevuta la notifica, entro i successivi 30 giorni, il proprietario può proporre ricorso innanzi al Ministero, con cui si oppone all’apposizione del vincolo.

Esclusione e sdemanializzazione

Nel caso in cui, invece, nelle cose sottoposte a verifica non venga riscontrato l’interesse culturale, le stesse sono escluse dalla tutela prevista dal Codice. Sempre in questo caso, se i beni appartengono al demanio dello Stato, ne viene disposta la sdemanializzazione (e in questo caso possono, di conseguenza, essere liberamente alienati).

Il procedimento di verifica deve concludersi entro 120 giorni con l’adozione di un atto espresso da parte dell’Amministrazione competente. In caso contrario, decorso tale termine, il proprietario dell’immobile può rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per obbligare l’Amministrazione inadempiente a provvedervi.

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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ANT/07 Archeologia classica

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