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Disciplina di tutela dei beni culturali
Per tali beni, la disciplina di tutela del Codice (art.21) prevede che la loro rimozione o demolizione, lo spostamento (anche temporaneo), lo smembramento e l'alienazione (vendita, permuta, etc;) ad altri, possono avvenire solo su autorizzazione del Ministero, dopo la presentazione di una descrizione tecnica dell'intervento da realizzare da parte del richiedente. In ogni tempo, la Soprintendenza può intervenire per dettare le misure più opportune ad eseguire l'intervento senza danneggiare il bene.
Anche gli interventi edilizi eseguiti sui beni culturali, pubblici o privati, devono essere preventivamente autorizzati (art.22), previa richiesta alla Soprintendenza. Nel caso in cui sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la Soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente e si procede ad effettuare gli accertamenti necessari. In quest'ultimo caso, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla comunicazione, il...
Il richiedente può diffidare (cioè esortare) l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi, il richiedente può ricorrere al TAR per obbligare l'amministrazione inadempiente a rilasciare l'autorizzazione.
Il Codice (art.27) prevede che nel caso di urgenza possono essere effettuati gli interventi indispensabili per evitare danni al bene tutelato, anche senza l'autorizzazione del Ministero, purché il proprietario dia immediata comunicazione alla Soprintendenza.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Soprintendente può sempre ordinare la sospensione di tali interventi o di ogni altro intervento di restauro che si sta apprestando anche su beni non ancora vincolati, in questo secondo caso, però, l'ordine di sospensione si intende revocato se, entro i successivi 30 giorni, non viene avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale.
(art.28). Oltre che dai controlli eseguiti e dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, la tutela dei beni culturali passa soprattutto attraverso la loro conservazione, che viene assicurata per mezzo di attività di prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione è diretta a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. La manutenzione è volta a garantire il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti. Il restauro è l'intervento di recupero o di miglioramento strutturale del bene, eseguito da figure professionali competenti. Proprio per comprendere il ruolo fondamentale della conservazione, è sufficiente considerare che il Codice (art.30) impone ai proprietari del bene (siano essi Enti pubblici, persone giuridiche o persone fisiche private) di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, mediante interventi
conservativi volontari (per-ché di libera iniziativa del proprietario) oppure imposti. In quest'ultimo caso, il Soprintendente deve predisporre una relazione tecnica da cui risulta la necessità di eseguire gli interventi ed un progetto esecutivo delle opere da effettuare. Le spese relative agli interventi di conservazione imposti sono a carico del proprietario del bene tutelato. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza, il Ministero può concorrere (in tutto o in parte) alle spese. In questo caso, i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il contributo economico dello Stato, sono resi accessibili al pubblico, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi stipulati fra il Ministero ed i proprietari al momento dell'erogazione del contributo (art.38 del Codice). Tra le forme di protezione dei beni culturali, infine, deve ricordarsi il vincolo indiretto (art.45) sui beni immobili, ilquale prescrive le distanze e, le misure più idonee a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili già direttamente vincolati. Il procedimento per la sua adozione avviene sulla falsa riga di quello previsto per la dichiarazione d'interesse: il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta (d'ufficio o su richiesta della regione o di altri enti pubblici), dandone comunicazione al proprietario, che può proporre osservazioni entro i 30 giorni successivi. Il provvedimento che impone il vincolo di tutela indiretta, infine, deve essere notificato al proprietario (al possessore o al detentore) per assicurarne la conoscenza legale. La tutela predisposta dal Codice comporta che anche la vendita e la permuta di beni culturali siano soggette ad autorizzazione da parte del Ministero. In questi casi, le persone interessate dal trasferimento del bene devono presentare una denuncia di trasferimento presso laSoprintendente del luogo dove si trova il bene. La denuncia deve contenere dettagliate informazioni sul bene e sulle suo stato di conservazione, nonché l'indicazione del suo valore o del prezzo di acquisto. In caso di vendita, permuta e (adesso) anche di conferimento in società dei beni culturali, il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno il diritto di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati, pagando lo stesso prezzo stabilito nell'atto di vendita o lo stesso valore attribuito al bene. L'iniziativa che porta all'esercizio del diritto di prelazione parte dal Soprintendente, il quale, ricevuta la denuncia di trasferimento, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici. Questi, entro i successivi venti giorni, formulano al Ministero una proposta di prelazione. Il Ministero può decidere di esercitare il diritto di prelazione oppure di rinunciarvi a favore dellaregione o dell'ente pubblico interessati, i quali, a questo punto adottato un provvedimento con cui decretano di esercitare la prelazione, notificandolo all'alienante ed all'acquirente e diventano, quindi, proprietari del bene (ovviamente dopo averlo pagato).
all'interno dell'Unione Europea e per l'esporta-Per quanto riguarda la spedizionezione fuori da tali confini, il Codice prevede che possa avvenire attraverso apposite autorizzazioni o licenze rilasciate dagli organi competenti (sul punto abbiamo trattato nei riassunti al paragrafo 28). In caso di rifiuto a concedere l'autorizzazione, la licenza o l'attestato, l'interessato può proporre ricorso al Ministero, entro i successivi 30 gg. (art.69).
Nel caso in cui la circolazione dei beni culturali avvenga in violazione degli obblighi previsti, si può procedere a chiederne la restituzione. A tal proposito, il Codice fa salvo che si applica per recuperare i beni quanto previsto.
dichiarare un bene culturale di interesse nazionale o di interesse pubblico (art. 89). In tal caso, il proprietario del bene può essere obbligato a cederlo allo Stato, previa corresponsione di un'indennità. La cessione può avvenire anche in caso di occupazione temporanea dell'immobile in cui si trova il bene (art. 90). Le leggi sull'espropriazione per pubblica utilità disciplinano anche il procedimento di cessione dei beni culturali (art. 91). In caso di cessione, il proprietario ha diritto a un'indennità, calcolata secondo le modalità previste dalla legge. È vietato esportare beni culturali senza l'autorizzazione del Ministero (art. 92). L'esportazione illecita di beni culturali è considerata un reato e può essere punita con sanzioni penali e amministrative. La legge prevede anche la possibilità di restituire i beni culturali che sono stati illegalmente esportati all'estero. La restituzione può avvenire sulla base di accordi internazionali o su richiesta di uno Stato straniero (art. 93). Infine, la legge prevede la possibilità di adottare misure di tutela e conservazione dei beni culturali, nonché di promuovere la ricerca scientifica e la valorizzazione dei beni culturali (art. 94). In conclusione, la normativa italiana prevede una serie di disposizioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, sia a livello nazionale che internazionale.affidare le ricerche archeologiche o le attività di ritrovamento a soggetti pubblici o privati e finanche al proprietario dell'immobile ove devono eseguirsi i lavori (art.89), mediante il rilascio di una concessione che contiene tutte le prescrizioni da osservare affinché la ricerca avvenga in modo conforme ad assicurare la tutela prevista dal Codice. Nel caso in cui tali prescrizioni vengano disattese è previsto il ritiro della concessione. Il ritrovamento dei beni culturali, mobili o immobili che essi siano, può anche avvenire in modo del tutto fortuito. In questo caso, chiunque li ritrova deve farne denuncia entro 24 ore al soprintendente, al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Se si tratta di cose mobili che non possono essere custodite nel luogo del ritrovamento (perché c'è il rischio che vengano danneggiate o sottratte), devono essere trasferite in un luogo sicuro e comunicato il trasferimento alle autorità competenti.vengano asportate da altri), lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente. Se sostiene delle spese per la loro custodia e la loro rimozione, il Ministero è tenuto a rimborsarlo (art.90). I beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato; se sono immobili fanno parte del demanio, se sono mobili fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art.91). Per il ritrovamento dei beni culturali, dunque, è prevista una disciplina diversa rispetto al ritrovamento del tesoro. Il Codice Civile, infatti, prevede che il tesoro (ossia qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o interrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario) appartiene al proprietario dell'immobile dove esso viene trovato, oppure spetta per metà al proprietario del fondo e per metà a chi lo ritrova, sequest'ultimo è una persona diversa dal proprietario. Tornando al ritrovamento dei beni culturali è previsto che il Ministero deve corrispondere un premio non superiore al quarto (25%) del valore delle cose ritrovate al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento, al concessionario dell'attività di ricerca o allo scopritore fortuito che ne ha denunciato la scoperta entro le 24 ore. Se il proprietario dell'immobile ha ottenuto anche la concessione per eseguire la ricerca o è anche il semplice scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà (50%) del valore delle cose ritrovate. Nessun premio, invece, spetta allo scopritore che si sia intrufolato nel fondo altrui ed abbia eseguito la ricerca senza il consenso del proprietario. Il premio può essere corrisposto in denaro o in natura, mediante rilascio di parte delle cose ritrovate, oppure ancora con l'attribuzione di un credito di.urali devono essere protetti e preservati. L'articolo 92 stabilisce che quando si devono eseguire scavi o ricerche per la tutela di un bene culturale, è necessario prendere le misure appropriate per proteggere e preservare tali beni.