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CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)

(articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)

DIRITTO AMMINISTRATIVO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Azione esoprocedimentale, ossia che agisce autonomamente dallo

svolgimento di un procedimento.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e

di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente

individuabili in base alla natura del documento richiesto, che

dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla

riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del

contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico

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procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti

attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i

soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità

di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività

amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne

l’imparzialità e la trasparenza.

(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di

quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica

amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,

salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in

materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si

riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti

pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2,

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica

amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai

quali si chiede di accedere

Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle

amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici

e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle

Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi

ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24. Pagina 41 di 54

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)

(articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24

ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o

di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal

regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche

amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari

norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta

all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione

e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che

ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi

contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di

documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità

sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo

generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove

sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al

comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale

connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni

categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale

essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge

24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una

lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,

all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza

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delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi

previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di

formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e

valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il

personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine

pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con

particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti

di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,

all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con

particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,

finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,

ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi

soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione

collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento

del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai

documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o

per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti

contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in

cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia

dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla

presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di

visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa

deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o

che lo detiene stabilmente. Pagina 43 di 54

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei

casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende

respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di

differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il

richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale

ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei

confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e

regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove

costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale

organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore

civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di

cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il

difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro

trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente

tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la

Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il

differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità

disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo

motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del

difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il

richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla

Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di

ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al

difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o

differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti

terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei

dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla

richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora

un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte

III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli

154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del

2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una

pubblica

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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenascianna1999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gaffuri Federico.