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CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)
DIRITTO AMMINISTRATIVO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
Azione esoprocedimentale, ossia che agisce autonomamente dallo
svolgimento di un procedimento.
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
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procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere
Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici
e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle
Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24. Pagina 41 di 54
Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o
di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni
categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza
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delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e
valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento
del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o
che lo detiene stabilmente. Pagina 43 di 54
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei
confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di
cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il
difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla
Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al
difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o
differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora
un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte
III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli
154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del
2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica