Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DI DENUNCIA DELLA VENDITA O DELL'ACQUISTO DI DOCUMENTI
Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. […] obbligo di tenuta dei registri in cui è scritto tutto il "vissuto" dell'opera da dove viene e dove è stata bisogna sapere se l'opera è sul mercato in modo lecito (lo deve essere) ART 64: ATTESTATI DI AUTENTICITÀ E DI PROVENIENZA
Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare
All'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione allanatura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.
richiamo art 11 attestati di autenticità e di provenienza vale tanto per l'arte riconosciuta quanto per l'arte contemporanea
ARTICOLO 64-BIS: CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE
C1 Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice
ed alle norme previgenti. Il controllo è finalizzato a preservare l'integralità del patrimonio culturale. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. I beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. 4 pilastri dell'UE: libertà di persone, merci, denaro e di straniamento negli anni '60 questa cosa ha dato problemi, poiché tutto circolava senza prescrizioni senza tasse d'esportazione (in UE non ci sono dogane interne) già all'epoca la nostralegislazione non prevedeva la circolazione dell'arte come MERCE esiste quindi una possibilità di deroga UE concessa a tutti gli stati. I singoli stati possono liberamente porre delle limitazioni su esportazioni e importazioni. Quando un bene arriva in Italia viene protetto con la stessa gelosia degli altri. L'Italia esporta poco e difficilmente, ma protegge tutto. Per il mercato dell'arte ogni paese membro UE ha le sue leggi, nonostante agli occhi della corte di giustizia europea i beni culturali siano merci (e a tutti gli effetti lo sono). ART 65: USCITA DEFINITIVA. L'articolo riguarda l'uscita definitiva di alcuni beni dall'Italia. I beni culturali, per uscire dallo Stato, hanno bisogno di un permesso. Il controllo dell'esportazione è un mezzo molto utile per scoprire "nuovi" beni culturali, dato che il privato non è obbligato a dichiarare il possedimento di un bene culturale. Con l'uscitadefinitiva si deve valutare complessivamente quanto il patrimonio culturale nazionale venga depauperato dalla perdita del bene, mente con l'uscita temporanea si deve valutare quali rischi correrebbe il bene uscendo dallo Stato.C1 È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
Il patrimonio che resta in Italia senza quel pezzo soffre o rimane lo stesso? Vietata uscita definitiva di beni culturali mobili pubblici (art. 10 comma 1,2) (nessun ente pubblico ha la necessità o l'idea di portare fuori un bene pubblico se sono il presidente di una regione perché mai dovrei far esportare definitivamente un bene?) vietata uscita definitiva di beni mobili privati (art. 10 comma 3) beni già stati dichiarati d'interesse non possono uscire definitivamente posso chiedere il permesso per tutti quei beni non ancora dichiarati d'interesse (possibili
beni culturali) 27Legislazione dei beni culturali | Martina Mucelli
È vietata altresì l'uscita:
- delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. Fino a quando i beni sono nella fase del purgatorio (superata soglia dei 70, ma non ancora effettuata verifica) non possono uscire.
- dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. Per tot di tempo il ministero può vietare.
L'uscita di un blocco di beni (es. poltrone in velluto) è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
- delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
Per il quadro d'autore defunto devo chiedere l'autorizzazione chiedo al Ministero se posso farlo uscire definitivamente e valuta se farlo uscire o no. Se la risposta è no, il Ministero deve procedere con la dichiarazione di interesse. 3 anni fa (2017) è stato introdotto il valore minimo obbligo di chiedere autorizzazione riguarda tutti i beni non dichiarati ancora d'interesse.
che abbiano un valore superiore a 13.500 euro (se al di sotto in teoria circola liberamente) - collegamento con lettera d-bis del comma 3 dell'art. 10 all'arte contemporanea non vengono applicati tutti questi articoli
b. degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale
c. delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f, g ed h, a chiunque appartengano.
C4 Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a. delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d;
b. delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.
arte contemporanea uscita libera solo se dimostro che lo è (sotto i 13.500 euro e sotto i 70 anni)
ACQUISTO COATTIVO se durante la richiesta
di autorizzazione all'uscita di un bene il ministero scopre che quel bene è interessante il ministero lo può comprare forzatamente–4-BIS
Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale*. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione–176
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare
entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge:
-
definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per lavalutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, delcodice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni,le modalità' e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenutaimportazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
-
istituisce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro dellestesse dal e nel territorio nazionale.
Art.1, comma 176 (!) legge 124/2017
ART 66: USCIT A TEMPORANEA PER MANIFES TAZIONI → uscita temporanea, temporanea permanenza in territorio non italiano più flessibilità
perché pensata per far partecipare i beni culturali italiani a manifestazioni all'estero (okay tutela, ma ci deve essere anche valorizzazione e quindi fruizione)C1 Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per (= quelli per i quali l'uscita definitiva è vietata, beni pubblici già dichiarati d'interesse/potenziali beni d'interesse) manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. In altre parole, l'uscita temporaneaC2 Non possono comunque uscire:
- i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,