vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
30/11/12
L’acquisto coattivo può avvenire entro il termine indicato
nell’articolo 68 cioè entro 40 giorni della presentazione del
bene, l’ufficio di esportazione può proporre al Ministero
dell’acquisto coattivo. Se il Ministero non fosse interessato
ad acquistarlo l’ufficio delega questo potere alla regione
interessata. Il soggetto interessato può anche fare ricorso
rispetto al diniego dell’esportazione al TAR, tribunale
amministrativo (2 passi). Vi sono una serie di
problematiche tra paesi europei ed extraeuropei.
L’articolo 73 parla dell’esportazione dei beni illegittimi tra
un paese ed un altro. Innanzitutto si occupano di fare in
modo che i vari ordinamenti degli stati membri possano
collimare il più possibile in modo da uniformare i controlli
dall’uscita dall’Italia. Per evitare anche le triangolazioni o i
dirottamenti il regolamento del 1992 si è occupato di
uniformare le tipologie dei beni culturali. Dopo il 1993 sono
stati pubblicati altri regolamenti che hanno potenziato le
direttrici doganali e integrato l’allegato A (tipologie dei beni
che sono considerati culturali in tutti gli stati). Hanno
prodotto tre tipi di licenze per portare fuori
temporaneamente:
- licenza classica valida per 12 mesi
- licenza specifica (aperta, in diversi momenti)
- licenza aperta generale (per più periodi e una pluralità dei
beni culturali)
La direttiva comunitaria del 1993 si occupa soprattutto
dell’azione di restituzione e si occupa di individuare un
rimedio giuridico al trasferimento illecito cioè la
restituzione del bene tra stati membri. I beni culturali sono
quelli riconosciuti dallo Stato e individua gli attori di questo
processo di restituzione:
Il proprietario originario del bene;
- Lo Stato richiedente (dal quale il bene è fuori uscito
- illecitamente);
Possessore o detentore del bene illegalmente uscito;
- Lo Stato richiesto (a cui si fa la richiesta di
- restituzione);
Lo stato richiedente attraverso i tribunali e le autorità
ministeriali avvia la procedura di restituzione. Nel caso
dell’Italia l’autorità centrale è il Ministero. La direttiva
comunitaria stabilisce un impegno di collaborazione e il
codice introduce anche le norme riguardo alla prescrizione
all’indennizzo ( 1 anno a decorrere in cui lo stato
richiedente è venuto a sapere che il bene uscito
illecitamente si trova in un certo luogo). Lo viene a sapere
dalla pubblica sicurezza e inoltre è previsto un indennizzo e
può disporre la liquidazione da chi ha subito il danno.
L’ORGANIZZAZIONE
Come i soggetti pubblici si comportano nella valorizzazione
dei beni culturali? E con quali competenze?
L’articolo 9 della costituzione dice che tutti gli enti dello
stato sono tenuti alla tutela e la conservazione del bene.
Fino al 2001 la costituzione italiana prevedeva che la
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali fosse dello Stato, cioè era il
dominus della normativa. Alle regioni si lasciava una
competenza di emanare norme solo in materia di musei e
biblioteche di interesse locale. Sul piano amministrativo
vigeva il principio del parallelismo cioè le funzioni
amministrative seguivano in parallelo le funzioni legislative.
Dal 1977 ha cominciato, nella legislazione ordinaria, a farsi
avanti una situazione più sensibile alle richieste delle
autonomie,infatti viene emanato un decreto legislativo al di
fuori del parallelismo. Le leggi Bassanini si riconoscono
anche le funzioni di gestione dei musei statali oltre che
locali (processo di federalismo). Il Parlamento non ha
modificato la costituzione ma ha fatto delle leggi
legislative. Il Parlamento Italiano ha deciso di cambiare le
regole sulle potestà legislative oltre che amministrative.
Nel 2001 il parlamento ha emanato la costituzione con il
quale ha cambiato il titolo quinto della parte seconda con la
fonte normativa costituzionale. Il legislatore è diventato
costituente che si occupa delle autonomie. L’articolo 117
della costituzione può essere diviso in tre blocchi nel primo
dove si prevede la presenza assoluta dello stato come
l’emanare moneta, l’ immigrazione, la forza armata. Questo
titolo ha aumentato le competenze delle regioni dove
abbiamo un elenco di materie dello stato e la novità è che
al di fuori di tutte queste materie la competenza
amministrativa è delle regioni e si consente di esercitare la
competenza concorrente (secondo blocco). Il terzo blocco
lascia in via residuale tutto il resto alle regioni. I beni
culturali si possono inserire in tutti e tre i blocchi ed è stato
aggiunto alla lettera S. La competenza concorrente
significa che lo Stato e le Regioni concorrono alla proprietà
legislativa e lo stato disciplina i principi fondamentali
mentre le regioni il dettaglio, gli aspetti di contenuto. Nel
vecchio articolo il criterio usato si distingueva l’interesse,
mentre nell’articolo nuovo si passa al criterio funzionale
delle regioni. Nel 1991 si stabiliva la ripartizione
dipendente del criterio dell’interesse locale. Il legislatore è