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30/11/12

L’acquisto coattivo può avvenire entro il termine indicato

nell’articolo 68 cioè entro 40 giorni della presentazione del

bene, l’ufficio di esportazione può proporre al Ministero

dell’acquisto coattivo. Se il Ministero non fosse interessato

ad acquistarlo l’ufficio delega questo potere alla regione

interessata. Il soggetto interessato può anche fare ricorso

rispetto al diniego dell’esportazione al TAR, tribunale

amministrativo (2 passi). Vi sono una serie di

problematiche tra paesi europei ed extraeuropei.

L’articolo 73 parla dell’esportazione dei beni illegittimi tra

un paese ed un altro. Innanzitutto si occupano di fare in

modo che i vari ordinamenti degli stati membri possano

collimare il più possibile in modo da uniformare i controlli

dall’uscita dall’Italia. Per evitare anche le triangolazioni o i

dirottamenti il regolamento del 1992 si è occupato di

uniformare le tipologie dei beni culturali. Dopo il 1993 sono

stati pubblicati altri regolamenti che hanno potenziato le

direttrici doganali e integrato l’allegato A (tipologie dei beni

che sono considerati culturali in tutti gli stati). Hanno

prodotto tre tipi di licenze per portare fuori

temporaneamente:

- licenza classica valida per 12 mesi

- licenza specifica (aperta, in diversi momenti)

- licenza aperta generale (per più periodi e una pluralità dei

beni culturali)

La direttiva comunitaria del 1993 si occupa soprattutto

dell’azione di restituzione e si occupa di individuare un

rimedio giuridico al trasferimento illecito cioè la

restituzione del bene tra stati membri. I beni culturali sono

quelli riconosciuti dallo Stato e individua gli attori di questo

processo di restituzione:

Il proprietario originario del bene;

- Lo Stato richiedente (dal quale il bene è fuori uscito

- illecitamente);

Possessore o detentore del bene illegalmente uscito;

- Lo Stato richiesto (a cui si fa la richiesta di

- restituzione);

Lo stato richiedente attraverso i tribunali e le autorità

ministeriali avvia la procedura di restituzione. Nel caso

dell’Italia l’autorità centrale è il Ministero. La direttiva

comunitaria stabilisce un impegno di collaborazione e il

codice introduce anche le norme riguardo alla prescrizione

all’indennizzo ( 1 anno a decorrere in cui lo stato

richiedente è venuto a sapere che il bene uscito

illecitamente si trova in un certo luogo). Lo viene a sapere

dalla pubblica sicurezza e inoltre è previsto un indennizzo e

può disporre la liquidazione da chi ha subito il danno.

L’ORGANIZZAZIONE

Come i soggetti pubblici si comportano nella valorizzazione

dei beni culturali? E con quali competenze?

L’articolo 9 della costituzione dice che tutti gli enti dello

stato sono tenuti alla tutela e la conservazione del bene.

Fino al 2001 la costituzione italiana prevedeva che la

competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e

valorizzazione dei beni culturali fosse dello Stato, cioè era il

dominus della normativa. Alle regioni si lasciava una

competenza di emanare norme solo in materia di musei e

biblioteche di interesse locale. Sul piano amministrativo

vigeva il principio del parallelismo cioè le funzioni

amministrative seguivano in parallelo le funzioni legislative.

Dal 1977 ha cominciato, nella legislazione ordinaria, a farsi

avanti una situazione più sensibile alle richieste delle

autonomie,infatti viene emanato un decreto legislativo al di

fuori del parallelismo. Le leggi Bassanini si riconoscono

anche le funzioni di gestione dei musei statali oltre che

locali (processo di federalismo). Il Parlamento non ha

modificato la costituzione ma ha fatto delle leggi

legislative. Il Parlamento Italiano ha deciso di cambiare le

regole sulle potestà legislative oltre che amministrative.

Nel 2001 il parlamento ha emanato la costituzione con il

quale ha cambiato il titolo quinto della parte seconda con la

fonte normativa costituzionale. Il legislatore è diventato

costituente che si occupa delle autonomie. L’articolo 117

della costituzione può essere diviso in tre blocchi nel primo

dove si prevede la presenza assoluta dello stato come

l’emanare moneta, l’ immigrazione, la forza armata. Questo

titolo ha aumentato le competenze delle regioni dove

abbiamo un elenco di materie dello stato e la novità è che

al di fuori di tutte queste materie la competenza

amministrativa è delle regioni e si consente di esercitare la

competenza concorrente (secondo blocco). Il terzo blocco

lascia in via residuale tutto il resto alle regioni. I beni

culturali si possono inserire in tutti e tre i blocchi ed è stato

aggiunto alla lettera S. La competenza concorrente

significa che lo Stato e le Regioni concorrono alla proprietà

legislativa e lo stato disciplina i principi fondamentali

mentre le regioni il dettaglio, gli aspetti di contenuto. Nel

vecchio articolo il criterio usato si distingueva l’interesse,

mentre nell’articolo nuovo si passa al criterio funzionale

delle regioni. Nel 1991 si stabiliva la ripartizione

dipendente del criterio dell’interesse locale. Il legislatore è

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Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher storia92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Nardella Dario.