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UNESCO
patrimonio culturale subacqueo e articolata dall’art. 94:
- oggetti archeologici e storici rivenuti nei fondali della zona di mare estesa entro le 12 miglia a partire dal limite esterno del mare territoriale, sono
tutelati al senso delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate alla Convenzione sulla protezione adottata
UNESCO
nel 2001 a Parigi.
Gli Stati Membri riconoscono l’importanza del patrimonio subacqueo in quanto parte integrante del patrimonio dell’umanità e in quanto elemento
importante della storia di popoli e nazioni ma anche delle loro reciproche relazioni in tema di patrimonio comune. L’ è preoccupato per lo
UNESCO
sfruttamento commerciale del patrimonio. Lo strumento è quindi la cooperazione degli stati, organizzazioni internazionali al ne di proteggere tali
beni. In particolare questi beni sono:
- tracce di esistenza umana dal carattere culturale, storico ed archeologico e che sono sommersi o in modo parziale o totale da almeno 100 anni;
- Oggetti preistorici;
- Oleodotti e cavi nei fondi marini;
- Relitti come navi;
Il bene subacqueo deve essere conservato nel luogo di ritrovo, nel caso in cui vengo estratto bisogna adoperarsi per la conservazione e collocamento in
depositi appositi. Non possono nemmeno essere lento di commercio.
A chi appartengono le cose ritrovate? Le cose scoperte, ritrovate e la loro appartenenza, se sono cose mobili entrano nel Patrimonio Indisponibile ai
sensi del Codice Civile; se sono cose immobili appartengono allo Stato. Il tutto è citato nell’art.91, in cui in base alla sua tipologia abbiamo 3 categorie:
Demanio
1. = (insieme di beni che hanno limiti funzionali al loro carattere pubblicistico e al loro uso) Sono cose che per loro natura e
ex.
determinate caratteristiche si ritiene opportuno siano di proprietà pubblica, spiagge, umi, torrenti, ecc… In esso però ci sono anche beni
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che possono essere privati ma che rientrano sempre nella stessa categoria. Un bene demanio non può essere espropriato e costituire diritti a
ex.
favore di terzi (uso da terzi) a meno che non ci siano disposizioni stabilimento balneare.
Patrimonio indisponibile
2. Patrimonio disponibile
3.
Per i ritrovamenti il Ministero può fornire un premio che non deve essere superiore al quarto del valore delle cose, esso è indirizzato: al prioritario, al
concessionario e allo scopritore. Se il proprietario è scopritore o colui che dirige la ricerca tramite concessione, il premio aumenta no alla metà del
valore.
▪ La tutela indiretta
Sono obblighi che il ministero può imporre su beni, non classi cati come bene, ma che tuttavia sono posti in stretta relazione con essi. Il tutto è
articolato dall’art. 45:
- il ministero ha la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e norme diretta ad evitare che sia messo in pericolo l’integrità dei beni immobili, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce, o alterate le condizioni di decoro;
- Le prescrizioni sono presenti nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici;
La tutela indiretta deve essere noti cata e si può avere ricorso amministrativo.
La Corte Costituzionale ci dice che la tutela indiretta non viola la Costituzione ma tramite riconoscimento di pubblico interesse non è
un’espropriazione.
17/04
▪ Espropriazione dei Beni Culturali
dell’espropriazione
Il tema culturale ci viene fornito da Codice anche sulla base generale, come citato nella disciplina dell’espropriazione del diritto
amministrativo, in particolare modo l’espropriazione per pubblica utilità è disciplinata da un testo unico che è contenuto in un decreto n.327/2001.
L’espropriazione è sempre stata conosciuta nel nostro paese, già una legge dell’800 ne parla, e serve a far si che la pubblica amministrazione possa
ottenere beni mobili per nalità di interesse pubblico, esse sono dirette alla realizzazione di opere pubbliche. L’amministrazione potrebbe procacciarsi
gli stessi ben utilizzando strumenti, detti consensuali (necessario accordo con la controparte), i quali presuppongono un accordo con il prioritario del
bene. A volte è necessario imporre al privato di cedere il bene, essendo quindi uno strumento consensuale.
Giuridicamente l’espropriazione è quel potere pubblico in forza del quale una pubblica amministrazione estingue il diritto di proprietà in capo al titolare
e lo trasferisce in capo di un altro soggetto, che può essere l’amministrazione espropriante o soggetto terzo.
Questo è un potere estremante incisivo che ha la capacità di estinguere un diritto che è sempre stato considerato assoluto, diritto dei proprietari su cui
si fonda la società occidentale.
Non è suf ciente la legge per riconoscere tale potere ma vi è la necessità di riconoscimento da parte della Carta Costituzionale. Il riconoscimento è
nell’art.42: riconosce la proprietà pubblica o privata che è garantita dalla Costituzione. La priorità privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale (la disciplina italiana dell’espropriazione e dell’indennizzo è aperto a favore
dell’amministrazione). Secondo la Costituzione italiana il diritto di proprietà è strettamente legato alla sfera economica, invece nei governi anglosassoni
e come nel Consiglio Europeo il diritto di proprietà è alla parti della persona.
L’espropriazione generale e quella dei beni culturali hanno delle differenze: la prima riguarda solo le cose immobili; la seconda materia si riferisce alle
cose mobili. Il codice dal 2004 presenta un’inversione rispetto al testo unico del 1999: che riteneva l’espropriazione propedeutica; la modi ca invece
collega direttamente l’espropriazione alla tutela. L’esposizione non è stata creata dal codice, ma già all’800 vi sono testimonianze riguardati la materia
dei Beni Culturali.
Il Codice dedica all’espropriazione, e alle sue tre declinazioni, 3 articoli:
art.95 espropriazione dei beni culturali già dichiarati interesse culturale.
• = La nalità è quella di assicurare una migliore tutela e fruizione del Bene gia
vincolato, il Ministero quindi si assume in proprio gli incarichi sottraendoli al proprietario. Il Ministero può intervenire d’uf cio o tramite enti
pubblici. L’espropriazione può anche non essere a favore dell’amministrazione, quindi il Ministero può assegnare il bene a persone private senza
scopo di lucro.
art.96 espropriazione per ni strumentali al eni garantire tutela ai beni immobili.
• —>
= simile al vincolo indiretto. Possono essere espropriatiàempre
per pubblica utilità: edi ci ed aree, quindi beni immobili, non dichiarati;
art.97 espropriazione per interesse archeologico.
• = Espropriazione di immobili al ne di eseguire interventi archeologici o di ricerca per il
ritrovamento degli oggetti elencati nell’art.10.
Per l’espropriazione è necessario seguire un procedimento amministrativo e qui il codice adotta il provvedimento in cui l’amministrazione dichiara la
pubblica utilità. L’amministrazione adotta un provvedimento che estingue la proprietà e il trasferimento (decreto esproprio).
Nell’art.99 viene de nita la materia di indennizzo. In caso di espropriazione prevista nell’art.95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene
avrebbe in una libera contrattazione di compravendi all’interno dello stato. Se invece l’espropriazione avviene in previsione dell’art.96 e 97 (?).
▪ Valorizzazione dei Beni Culturali
La disciplina della valorizzazione sul piano legislativo e sempre stata penalizzata rispetto all’attività di tutela, il legislatore ha sempre posto attenzione
alla tutela tralasciando l’interesse della valorizzazione del bene. La disciplina legislativa della valorizzazione era ignota alle leggi Bottai, poiché erano
leggi improntati su base conservativa.
La de nizione di valorizzazione appare per la prima volta nel 1975 ad opera del Ministero dei Beni, da cui si approva il dpr 1805 in cui viene
introdotto il concetto di valorizzazione, equiparato alla tutela ed assegnato al ministero, senza elencarne i contenuti di tale valorizzazione.
La nozione di valorizzazione è legata: ile primo caso all’aumento di godimento del bene in quanto naturalmente destinato alla fruizione collettiva, ma
anche all’incremento economico di tale bene.
La valorizzazione si esaurisce nel mero incremento economico del bene, se mai deve essere ricondotta ad un’idea di sviluppo culturale, che la
disciplina ha descritto come circuito circolare coinvolto ad incrementare sempre più le condizioni.
Art. 148 valorizzazione, è ogni attività diretta volta a migliorare la conoscenza e la conservazione dei Beni
ci fornisce la de nizione di dicendo che essa
Culturali ed a incrementarne la fruizione. Il decreto nel 1998 attribuiva la valorizzazione allo stato, alle regioni e agli enti locali, ciascuno nel proprio
ambito.
La legge costituzione del 2001nelle modi che riconosce solo la tutela e la valorizzazione escludendo la gestione.
La valorizzazione è disciplinata dall’art.6:
- Esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza;
- Comprende anche il paesaggio;
- La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela a tali da non pregiudicarne le esigenze;
- La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio;
La fruizione e i compiti in materia di valorizzazione è disciplinato dall’art.7:
- il presente codice ssa in materia di valorizzazione, nel rispetto di tali le regioni esercitano la propria podestà.
- Il ministero, le regioni e enti proseguono il coordinamento, l’armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici. Il
criterio di appartenenza lo esumiamo dall’art. 102 (fruizione) e 112 (valorizzazione).
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▪ La Gestione dei Beni
La Gestione non è più una funzione autonoma ma rientra nell’ampio concetto della valorizzazione. La Gestione è l’attività che consentiva la
conservazione e sicurezza del Bene (legge Bottai). Non è altro che un’attività strumentale in ambito di conservazione.
Gestione è ogni attività diretta mediante organizzazione di risorse umane e materiali diretta ad
L’articolo 148 del decreto 112 ci fornisce che la
assicurare la fruizione del bene, concorrendo alle nalità di tutela e di valorizzazione.
La riforma costituzionale non ha fornito una de nizione precisa ai sen