LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
COSTITUZIONE
Dall’art. 1 all’art. 11 della Costituzione = principi generali della
Repubblica italiana -> primi articoli che riguardano i beni culturali = 8
e 9:
Art. 8 -> sancisce la libertà di culto -> riferimento ai beni
culturali che sono creati per le confessioni religiose;
Art. 9 -> -la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica;
-Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione
-> sono due gli aspetti da tenere presenti:
Con il termine “Repubblica” si vuole intendere che sono gli stessi
cittadini ad essere chiamati alla promozione e allo sviluppo della
cultura;
La tutela riguarda il patrimonio culturale principalmente mobile
che è all’interno dello Stato.
Art. 117 -> disciplina le materie esclusive delle Regioni e quelle dello
Stato:
Lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto riguarda la tutela
dei beni culturali;
Sono materie di legislazione concorrente spettanti alle Regioni la
valorizzazione dei beni culturali e la promozione e
l’organizzazione di attività culturali
->la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, ma, secondo il principio di sussidiarietà,
promozione e tutela competono all’ente pubblico più vicino al bene da
promuovere (la Regione può, inoltre, concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato).
Art. 118 -> spetta alle Regioni la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali e la promozione e l’organizzazione di attività culturali,
salvo nei casi di interesse esclusivamente locale.
IL CODICE DEI BENI CULTURALI
Il Codice dei beni culturali è costituito da un incrocio di discipline.
Ha due caratteristiche principali:
È una fonte di diritto e un sistema chiuso;
Si caratterizza per la specialità di disciplina.
Il Codice dei beni culturali esiste dal 2004 (seguenti modifiche sono
state apportate nel 2006 e nel 2008) -> prima del Codice era in vigore il
testo unico del ’39, che raccoglieva ad unità la disciplina dei beni
culturali.
Fine della disciplina = preservare e promuovere determinati beni -> il
bene è testimonianza di qualcosa (civiltà) e prescinde dal canone
estetico -> PATRIMONIO CULTURALE = BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI ->
BENI CULTURALI = cose mobili e immobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi
valore di civiltà.
I proprietari dei beni si distinguono tra:
Soggetti pubblici;
Soggetti privati
+ c’è una parte di proprietari di beni culturali che non sono né pubblici
né privati:
Confessioni religiose = metà pubblici metà privati -> beni che sono
culturali ma a vocazione pubblica e alcuni sono anche parte del
culto -> il Ministero e le Regioni provvedono, relativamente alle
esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità;
Enti non-profit = soggetti privati.
Art. 1 -> recupera l’art. 9 della Costituzione -> tutela e valorizzazione
operate dalla Repubblica concorrono a preservare il territorio -> i beni
culturali servono a preservare la memoria e quindi vanno tutelati perché
rappresentano qualcosa e vanno promossi affinché continuino a compiere la
loro funzione di rappresentazione -> tutela = funzionale alla
valorizzazione e alla fruizione.
TUTELA
Tutela -> individua i beni costituenti il patrimonio culturale e ne
garantisce la promozione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
Vengono posti sotto tutela i beni mobili e immobili che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se
beni mobili, o oltre 70 anni, se beni immobili, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di interesse culturale.
VERIFICA E DICHIARAZIONE
Art. 12 -> il Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti
cui le cose appartengono, può verificare la sussistenza dell’interesse
culturale entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta -> se l’esito
è negativo, le cose sono escluse dalla tutela e vengono sdemanializzate.
La verifica si effettua su beni culturali pubblici che sono già
considerati culturali (di solito, si effettua la verifica per togliere un
bene dai beni culturali -> es.: per venderlo o per distruggerlo) / la
dichiarazione parte da un bene che non è culturale che alla fine diventa
culturale.
Art. 13 -> se la verifica effettuata su un bene privato risulta con esito
positivo, si può procedere con la dichiarazione di interesse culturale ->
la dichiarazione accerta, conferma la sussistenza dell’interesse
culturale:
1. il soprintendente che effettua la dichiarazione ne dà notifica al
proprietario, possessore o detentore;
2. il proprietario, possessore o detentore può fare ricorso entro 30
giorni dalla notifica provocando la sospensione degli effetti della
dichiarazione;
3. il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni e,
qualora lo accolga, annulla o riforma l’atto di dichiarazione.
Per i beni culturali privati vige comunque l’obbligo di tutela in quanto
beni culturali -> la Costituzione riconosce la libertà privata, tuttavia
questa può essere sacrificata e disciplinata in funzione dei beni ->
vincolo culturale:
vincolo diretto -> si riferisce al bene culturale;
vincolo indiretto -> si riferisce a beni che culturali non sono, le
cui condizioni, però, possono influire su un bene culturali.
Tuttavia, la culturalità preesiste alla dichiarazione -> ciò che non
esiste prima di essa sono gli effetti giuridici -> la dichiarazione è sia
dichiarativa che costitutiva degli effetti della culturalità del bene.