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LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

COSTITUZIONE

Dall’art. 1 all’art. 11 della Costituzione = principi generali della

Repubblica italiana -> primi articoli che riguardano i beni culturali = 8

e 9:

 Art. 8 -> sancisce la libertà di culto -> riferimento ai beni

culturali che sono creati per le confessioni religiose;

 Art. 9 -> -la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica;

-Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione

-> sono due gli aspetti da tenere presenti:

 Con il termine “Repubblica” si vuole intendere che sono gli stessi

cittadini ad essere chiamati alla promozione e allo sviluppo della

cultura;

 La tutela riguarda il patrimonio culturale principalmente mobile

che è all’interno dello Stato.

Art. 117 -> disciplina le materie esclusive delle Regioni e quelle dello

Stato:

 Lo Stato ha legislazione esclusiva per quanto riguarda la tutela

dei beni culturali;

 Sono materie di legislazione concorrente spettanti alle Regioni la

valorizzazione dei beni culturali e la promozione e

l’organizzazione di attività culturali

->la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di

legislazione esclusiva, ma, secondo il principio di sussidiarietà,

promozione e tutela competono all’ente pubblico più vicino al bene da

promuovere (la Regione può, inoltre, concludere accordi con Stati e

intese con enti territoriali interni ad altro Stato).

Art. 118 -> spetta alle Regioni la valorizzazione dei beni culturali ed

ambientali e la promozione e l’organizzazione di attività culturali,

salvo nei casi di interesse esclusivamente locale.

IL CODICE DEI BENI CULTURALI

Il Codice dei beni culturali è costituito da un incrocio di discipline.

Ha due caratteristiche principali:

 È una fonte di diritto e un sistema chiuso;

 Si caratterizza per la specialità di disciplina.

Il Codice dei beni culturali esiste dal 2004 (seguenti modifiche sono

state apportate nel 2006 e nel 2008) -> prima del Codice era in vigore il

testo unico del ’39, che raccoglieva ad unità la disciplina dei beni

culturali.

Fine della disciplina = preservare e promuovere determinati beni -> il

bene è testimonianza di qualcosa (civiltà) e prescinde dal canone

estetico -> PATRIMONIO CULTURALE = BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI ->

BENI CULTURALI = cose mobili e immobili che presentano interesse

artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e

bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi

valore di civiltà.

I proprietari dei beni si distinguono tra:

 Soggetti pubblici;

 Soggetti privati

+ c’è una parte di proprietari di beni culturali che non sono né pubblici

né privati:

 Confessioni religiose = metà pubblici metà privati -> beni che sono

culturali ma a vocazione pubblica e alcuni sono anche parte del

culto -> il Ministero e le Regioni provvedono, relativamente alle

esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità;

 Enti non-profit = soggetti privati.

Art. 1 -> recupera l’art. 9 della Costituzione -> tutela e valorizzazione

operate dalla Repubblica concorrono a preservare il territorio -> i beni

culturali servono a preservare la memoria e quindi vanno tutelati perché

rappresentano qualcosa e vanno promossi affinché continuino a compiere la

loro funzione di rappresentazione -> tutela = funzionale alla

valorizzazione e alla fruizione.

TUTELA

Tutela -> individua i beni costituenti il patrimonio culturale e ne

garantisce la promozione e la conservazione per fini di pubblica

fruizione.

Vengono posti sotto tutela i beni mobili e immobili che siano opera di

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se

beni mobili, o oltre 70 anni, se beni immobili, fino a quando non sia

stata effettuata la verifica di interesse culturale.

VERIFICA E DICHIARAZIONE

Art. 12 -> il Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti

cui le cose appartengono, può verificare la sussistenza dell’interesse

culturale entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta -> se l’esito

è negativo, le cose sono escluse dalla tutela e vengono sdemanializzate.

La verifica si effettua su beni culturali pubblici che sono già

considerati culturali (di solito, si effettua la verifica per togliere un

bene dai beni culturali -> es.: per venderlo o per distruggerlo) / la

dichiarazione parte da un bene che non è culturale che alla fine diventa

culturale.

Art. 13 -> se la verifica effettuata su un bene privato risulta con esito

positivo, si può procedere con la dichiarazione di interesse culturale ->

la dichiarazione accerta, conferma la sussistenza dell’interesse

culturale:

1. il soprintendente che effettua la dichiarazione ne dà notifica al

proprietario, possessore o detentore;

2. il proprietario, possessore o detentore può fare ricorso entro 30

giorni dalla notifica provocando la sospensione degli effetti della

dichiarazione;

3. il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni e,

qualora lo accolga, annulla o riforma l’atto di dichiarazione.

Per i beni culturali privati vige comunque l’obbligo di tutela in quanto

beni culturali -> la Costituzione riconosce la libertà privata, tuttavia

questa può essere sacrificata e disciplinata in funzione dei beni ->

vincolo culturale:

 vincolo diretto -> si riferisce al bene culturale;

 vincolo indiretto -> si riferisce a beni che culturali non sono, le

cui condizioni, però, possono influire su un bene culturali.

Tuttavia, la culturalità preesiste alla dichiarazione -> ciò che non

esiste prima di essa sono gli effetti giuridici -> la dichiarazione è sia

dichiarativa che costitutiva degli effetti della culturalità del bene.

INTERVENTI SUI

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aurora.ferraro.af di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.
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