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Legislazione dei beni culturali

Fonti del diritto

Sono norme che producono il diritto:

  • Produzione: atti o fatti con i quali si può produrre una norma giuridica (gli atti sono meccanismi per produrre una legge, mentre i fatti sono le consuetudini, cioè un comportamento che si ripete nel tempo in una comunità che lo considera vincolante e giuridicamente obbligatorio e rilevante).
  • Cognizione: documenti sui quali si può conoscere il diritto vigente.

Le fonti del diritto sono più importanti di altre, sono organizzate in senso gerarchico, cronologico (nelle fonti di pari grado prevale quella più vecchia). Esiste un criterio di competenza (consiste nel sapere a chi compete una tale legge) e un criterio di specialità (legge speciale prevale su legge generale). Questi criteri aiutano a non avere conflitti fra le varie norme; la legge dispone solo dell’avvenire → Principio di irretroattività: è connesso con i sistemi di abrogazione delle vecchie normative. L’abrogazione può essere esplicita o implicita. Nel primo caso la disciplina vigente è sostituita da quella attuale, nel secondo caso la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge precedente.

Criterio gerarchico

Il sistema delle fonti è sviluppato in un sistema gerarchico organizzato a piramide; si va in successione dalle leggi superiori a quelle meno superiori. Il giudice delle leggi è la corte costituzionale che giudica se una fonte ordinaria va contro una fonte superiore, ristabilendo la gerarchia. A parità di forza di due leggi, nell’applicazione del diritto, abbiamo due principi:

  • Principio cronologico → la legge superiore deroga la legge precedente
  • Principio di specialità → applico una legge specifica, in contraddizione alla legge generale

Altri principi generali sono:

  • Abrogazione → in modo esplicito, la disciplina vigente viene sostituita da quella attuale; in modo tacito/implicito, la disciplina vigente viene sostituita da quella attuale.
  • Interpretazione → può essere: Generale, Astratta.
  • Analogia → sistema con cui l’ordinamento si difende; le leggi non possono coprire tutto ciò che succede (il diritto insegue la realtà). Il diritto è conservatore per natura, ma come strumento per colmare le lacune utilizza l’analogia; non si può usare sul diritto penale perché andrebbe contro la libertà del singolo. Essa è in favore del cittadino.

Esiste un’altra distinzione tra le fonti:

  • Fonti atto (documento concreti, devono essere universalmente riconoscibili)
  • Fonti fatto (consuetudine) → ultima difesa della legge: un comportamento che si ripete viene considerato giuridicamente vincolante

Gerarchia delle fonti

  • Costituzione (approvata da un’assemblea costituente dopo la seconda guerra mondiale il 1 gennaio 1948. È costituita da 139 articoli: dal 1-12 principi fondamentali, 13-54 diritti e doveri del cittadino, 55-139 ordinamento della repubblica.) e leggi costituzionali (sono le leggi emanate dal parlamento che per essere approvate devono avere il quorum indica il numero di partecipanti o elettori affinché una votazione sia valida)
  • Regolamenti dell’Unione europea (vengono emanati dall’Unione europea, e devono essere applicati all’interno degli stati membri in un determinato tempo imposto dall’Unione)
  • Leggi ordinarie, emanate dal parlamento/senato (atti normativi la cui formazione è disciplinata all’interno della costituzione a partire dall’articolo 70. Dispone che la funzione legislativa è affidata dalla camera al senato che sono organi collegiali; riguardano le questioni per cui è necessario applicare una legge).
  • Leggi regionali, emanate dalle regioni, valgono solo sul territorio regionale e riguardano le materie che non sono riservate al parlamento il potere legislativo è diviso tra stato centrale e regione.
  • Decreto legge atti aventi forza di legge
  • Decreti legislativi
  • Regolamenti Sono emanati dal governo, secondo il principio di divisione dei poteri.
  • Consuetudini* legislativo al parlamento, esecutivo al governo, giudiziario ai giudici

Decreto legge

È disciplinato dall’articolo 77 della costituzione. Il governo in casi di necessità e urgenza può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge che devono essere convertiti dalle camere (anche se sciolte devono riunirsi entro 5 gg) in legge entro 60 gg. Se ciò non avviene il decreto perde efficacia. Art 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Decreto legislativo

Il parlamento emana una legge con cui delega il governo, indicando tempi e principi e criteri direttivi, emana il proprio ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e governo legislativo che poi verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Regolamenti governativi

Atti del governo che vanno ad applicare concretamente i principi espressi da una legge (ex. Crocefisso nelle scuole)

Consuetudine

* appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Concetto di riserva di legge

La costituzione impone che una determinata materia debba essere regolata dalla legge, e questa materia non viene regolata dai regolamenti perché particolarmente importante. Es1. Libertà personale, restrizione solo in modi e casi previsti dalla costituzione poiché inviolabile. Es2. Libera circolazione; legge ordinaria dello stato sulla libera circolazione sul territorio. Es3. Libertà di culto riservata a tutti coloro che si trovano sul territorio italiano dal 1948.

Codice

È uno strumento breve che cerca di contenere la disciplina di tutte le materie prese in considerazione; i primi furono i codici napoleonici, che furono esportati in tutta Europa. Testo di Legge: è diviso in articoli che a loro volta sono divisi in commi, cioè capoversi in cui è diviso l’articolo. CEE: Comunità Economica Europea, nata nel 1957, fu costituita per risolvere il problema del bacino della Ruhr conteso tra Germania e Francia. Nasce come primo organismo che consente la libera circolazione di merci e persone (il bene culturale non è una merce). UE: Unione Europea nasce nel 1993. Ha competenze in ambito culturale.

Storia della legislazione dei beni culturali

Il primo stato preunitario che si occupò della materia dei beni culturali in ambito legislativo fu lo Stato Pontificio.

  • 1733 Editto del Cardinale Albani (viene proclamata la tutela delle bellezze di Roma non solo per il decoro della città ma anche per il vantaggio del bene privato e pubblico)
  • 1802 Editto di Pio VII (esplica il divieto di esportazione delle antichità romane)
  • 1820 Editto del Cardinale Pacca (primo provvedimento organico per la tutela e protezione dei beni storici e artistici)
  1. Nel regno del Lombardo Veneto sotto gli austriaci fu costituita una legislazione che determinava che quando un privato voleva vendere un bene, ne doveva dichiarare il valore, ad uno stato, quest’ultimo doveva precisare se lo voleva comprare (Prelazione Artistica) Il proprietario (o detentore) è tenuto a denunciare al Ministero gli atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni culturali (art. 59);
  2. Nel caso di alienazione a titolo oneroso il Ministero (o la Regione o altro Ente pubblico territoriale interessato) ha la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60);
  3. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia (art. 61).

1861 Unificazione dell’Italia. Ebbe grande intoppo per colpa della Questione Romana: il Piemonte eliminò le diverse realtà politiche imbattendosi però con lo Stato Pontificio che fu annesso nel 1870 (protetto dalla Francia). Con la guerra franco-prussiana il papa emise un editto con cui vietava a cattolici italiani di lavorare per il nuovo regno unificato. Vennero emanate le Leggi Guarentigie(1871) che sancivano il potere del papa sul territorio dello Stato Pontificio e regolavano i rapporti tra regno d’Italia e Chiesa. 1870 Presa di Roma con la Breccia di Porta Pia, 1871 Roma capitale del Regno di Italia.

  • 1909 Legge Rosadi n°364: tutela delle antichità e delle belle arti, inoltre si riordinarono le sovraintendenze (competenze regionali)
  • 1929 Patti Lateranensi: I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti: il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la Convenzione Finanziaria che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della chiesa; e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). La "Convenzione Finanziaria" regolava le questioni sorte dopo le appropriazioni indebite degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive.

Riforma Bottai

1939 Riforma Bottai (ministro dell’educazione nazionale e dei beni culturali): è divisa i tre leggi:

  • Legge n° 1089 tutela delle cose di interesse storico e artistico
  • Legge n°1947 protezione delle bellezze naturali (paesaggio)
  • Legge n° 2006 tutela degli archivi del Regni di Italia

Rimase in vigore per 60 anni fino 1999 quando fu sostituita dal Decreto Legislativo dei beni culturali e ambientali, successivamente sostituita anch’essa nel 2004 dal Decreto n° 42. Cosa non indica necessariamente avere un valore, bene indica il possedere un valore.

Codice civile del periodo fascista

1942 Codice civile del periodo fascista articoli 822 e 824 viene fatto l’elenco dei beni del Demanio Pubblico. Lo stato ha un patrimonio che è diviso in disponibile e indisponibile. Nel primo caso il patrimonio può essere utilizzato mentre nel secondo caso il patrimonio non può essere utilizzato perché ci sono beni di cui lo stato non può fare a meno e che sono destinati a soddisfare dei bisogni pubblici.

Demanio

Dal latino dominium, "dominio", attraverso il francese antico demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni inalienabili che appartengono a uno Stato. La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità. Essi non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Sui beni demaniali si esercita l'uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente (come nel caso delle spiagge o dei musei) o indirettamente (nel caso dei porti o degli aeroporti). Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli altri enti locali non rientranti nel demanio costituiscono il patrimonio dell'ente che, a sua volta, si suddivide in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Beni demaniali

Sono beni di stampo storico, artistico e architettonico i musei, archivi, pinacoteche e biblioteche. Possono essere a livello statale o a livello regionale.

Beni mobili e immobili

Beni mobili: oggetti non ancorati al suolo (non c’è un registro dei beni); la vendita non richiede atto pubblico di vendita. Beni immobili: edifici/oggetti ancorati al suolo (registro beni immobili); l’atto di vendita richiede un atto pubblico in cui ci sia la firma del notaio, del venditore e del compratore.

1 gennaio 1948 entra in vigore la costituzione della repubblica italiana. Nell’articolo 9 c’è il principio che dispone che la repubblica debba incentivare la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Nel II° comma vi è inserita la tutela del patrimonio artistico e del paesaggio. La repubblica è promotrice del paesaggio e del patrimonio la nazione è la proprietaria. La tutela coinvolge tutte le istituzioni.

Nazione

I cittadini sono accomunati da determinate caratteristiche (religione, lingua, storia, cultura e usi) Identità nazionale.

1954 Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmato all’Aia. Qui per la prima volta compare la parola “Bene Culturale”

  • 1963 Viene istituita una commissione parlamentare presieduta dall’onorevole Franceschini. La commissione fu incaricata di eseguire un censimento del patrimonio artistico italiano.
  • 1965 appare in Italia per la prima volta il termine Beni Culturali
  • 1967 Legge n°1765 revisione della legislazione urbanistica
  • 1968 Commissione che si incarica di proseguire la riforma Franceschini proponendo un progetto di legge presieduto dall’Onorevole Papaldo

1972 vengono attribuite le prime materie alla competenza delle regioni. 1975 nasce il ministero per i beni culturali e ambientali. La costituzione ha previsto la suddivisione del territorio italiano anche per l’attribuzione delle competenze sulle materie (legislazione corrente della regione).

Accordi di Villa Madama

1984 Accordi di Villa Madama: vengono inserite norme sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso. Lo stato dà la priorità alla funzione pubblica del bene rispetto alla proprietà. Il diritto di proprietà si riduce nel caso della salvaguardia dei beni culturali.

Legge Galasso

1985 Legge Galasso(n°431): Le regioni vengono obbligate alla redazione di un Piano paesaggistico che tuteli il territorio e le sue bellezze. Organizzazione della Chiesa Cattolica.

Organizzazione della Chiesa Cattolica

Santa Sede: luogo dove risiede il pontefice e gli organi che collaborano con lui per gestire la chiesa. Questi organi sono organizzati nella curia romana. Segreteria di Stato: parte della curia romana, che intrattiene rapporti con i singoli stati del mondo. Chiesa: insieme dei fedeli in Cristo. La chiesa cattolica italiana è organizzata giuridicamente in modo diverso, è gerarchizzata e non è perpetrato in essa il concetto di Democrazia. La parola di Dio (antico/nuovo testamento) regola le leggi in questo stato; lo spirito santo guida le autorità ecclesiastiche nella scelta del papa. Il pontefice è capo supremo della chiesa cattolica perché erede di S. Pietro.

Per bene culturale si intende un bene mobile/immobile di grande valore e importanza per il patrimonio culturale dei popoli (essendo testimonianza di civiltà).

Atti Legislativi

  • 1997 Riforma Bassanini; introduce un nuovo ministero ossia il ministero per i beni e per le attività culturali (legge n°59)
  • 1999 Primo codice dei beni culturali e del paesaggio (costituzione riformata nel 2001).
  • Decreto legislativo n°490: primo testo unico dei beni culturali e del paesaggio. Primo testo che va a sostituire le 3 leggi della riforma Bottai.

2001 Riforma del titolo 5° della costituzione (dedicato a regioni/province/comuni)

2004 Ultimo codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto n°42) vigente tutt’ora (22 gennaio 2004). Il codice è suddiviso in parti suddivise in titoli suddivisi in capi:

  • I° parte dedicata alle disposizioni generali* (art 1-9)
  • II° parte dedicata ai beni culturali
  • III° parte dedicata ai beni paesaggistici
  • IV° parte dedicata alle sanzioni
  • V° parte dedicata alle disposizioni transitorie

Nelle disposizioni generali sono illustrati i principi che informano il codice, chiarendo di cosa si tratta.

  • 2005 decreto n°78: ultima intesa tra le autorità italiane e la chiesa cattolica; prevede la collaborazione stato-chiesa su 3 livelli (centrale-regione-locale)
  • 2006 l’Italia ha ratificato la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze nel 2000. la convenzione obbliga gli stati a salvaguardare/gestire e pianificare i paesaggi d’Europa.

Principi dei beni culturali

Art 9 della Costituzione

Comma 1 La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Comma 2 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico, artistico della nazione.

N.B il costituente ha ritenuto che lo sviluppo della cultura, vada di pari passo con lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (dove c’è sviluppo, c’è cultura); è un dato di fatto. La tutela del patrimonio artistico può avvenire in presenza dello sviluppo artistico del nostro paese.

Repubblica

Forma di governo; rapporto tra autorità e cittadini di tipo democratico. La repubblica è l’insieme dell’intero ordinamento italiano; è composta dal governo, le due camere, oltre che dagli enti territoriali. Nazione (diversa in base a territori, governo, popolazione) indica una determinata popolazione accomunata da tratti che la rendono diversa dalle altre nazioni; ogni nazione è diversa dall’altra per lingua, storia, cultura, tradizione. Il concetto di nazione in Italia è subentrato prima dell’unificazione nel XIX secolo; il costituente ha ritenuto che il patrimonio storico e artistico sia uno di quei fattori che accomuna gli italiani e permette loro di riconoscersi. Patrimonio: insieme di beni mobili e immobili, e delle rendite appartenenti ad una persona fisica o giuridica; deriva dal latino pater, padre e si intende come un’eredità che si accumula di generazione in generazione. In particolare il patrimonio culturale è l’insieme dei beni culturali e paesaggistici.

Paesaggio

Frutto dell’interazione tra uomo e natura. Il problema di questa materia (legislazione dei beni culturali) è capire dove lo stato deve intervenire.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vale_Visi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lugli Matteo.
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