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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il codice è stato possibile grazie ad una legge delega del parlamento al governo. È composto da 134 articoli
ed è diviso in parti:
1. I primi 9 articoli contengono le disposizioni generali
2. Beni culturali. È diviso in 3 titoli, a loro volta divisi in capi:
I. Tutela
- Capo I: oggetto della tutela (art. 10-17)
- Capo II: vigilanza e ispezione (art.18-19)
- Capo III: protezione e conservazione (art. 20-52)
- Capo IV: circolazione in ambito nazionale (art. 53-64)
- Capo V: circolazione in ambito internazionale (Art. 65-87)
- Capo VI: ritrovamenti e scoperte
- Capo VII: espropriazione
II. Fruizione e valorizzazione
III. Norme transitorie finali
3. Disciplina dei beni paesaggistici. Si divide in un unico titolo:
I. Tutela e valorizzazione
4. Sanzioni. Si divide in due titoli:
I. Sanzioni amministrativa: comporta una sanzione economica.
II. Sanzioni penale: comporta l’arresto
5. Disposizioni transitorie (per regolamentare il passaggio da una disciplina all’altra che una volta
concluse perdono valore –esilio dei Savoia-)
PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI DEL CODICE CIVILE DEI BENI CULTURALI
ARTICOLO 1: PRINCIPI
1° comma: stabilisce che il presente codice deve essere coerente con l’articolo 9 e 117 della costituzione.
Questo sistema risponde ai principii contenuti nell’articolo 118. Pag. 7 a 22
2° comma: dispone che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la
memoria della comunità nazionale e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Il patrimonio culturale è un insieme di beni che ci viene lasciato in eredità dal passato della cultura italiana
e va conservato e incrementato. È un concetto che riguarda la nostra storia e sono testimonianza di civiltà e
non solo belli come detto nel 1939.
3° comma: esprime il dovere degli organi della repubblica di tutelare e valorizzare i beni culturali tramite la
fruizione pubblica.
4° comma: fa riferimento agli altri soggetti pubblici che devono curare la conservazione e si devono
occupare della pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. Questi altri soggetti sono: soggetti o enti
pubblici territoriali, enti pubblici non territoriali (università), soggetti privati che si distinguono in persone
giuridiche e persone fisiche, e gli enti ecclesiastici.
I beni appartenenti alla chiesa sono soggetti a leggi diverse rispetto a quelli appartenenti alla repubblica.
L’ente ecclesiastico persegue fini di culto e il bene culturale posseduto svolge funzioni religiose. In questo
modo permette il libero svolgimento di ogni culto, perché con ente ecclesiastico non si intende solo quello
cattolico.
5° comma: dice che i privati proprietari (potere totale sul bene), i possessori (hanno delle facoltà tipiche del
proprietario, ma limitate) e i detentori (hanno la detenzione momentanea di una data cosa) hanno in
comune la disponibilità del bene, quindi, sono tenute a garantire la conservazione del patrimonio culturale.
La legislazione sui beni culturali ha come obbiettivo fondamentale la conservazione del patrimonio, che
viene attuata anche da chi non è proprietario.
ARTICOLO 2: PATRIMONIO CULTURALE
1° comma: il patrimonio culturale è composto dai beni culturali e da quelli paesaggistici
2° comma: definizione di bene culturale: sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano
interesse storico, artistico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico. Non è un elenco
tassativo perché a questi si aggiungono altre cose individuate dalla legge quali testimonianze di civiltà.
3° comma: definizione di bene paesaggistico: aree geografiche o immobili che esprimono valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici che esprimono la continua interazione tra uomo e natura. È
indipendente dalle bellezze naturali della legge del 1939.
4° comma: stabilisce il principio che i beni culturali e paesaggistici che appartengono a soggetti pubblici,
sono destinati alla fruizione della collettività. I beni servono a tutti, a meno che non siano destinati ad usi
istituzionali o vi ostino ragioni di tutela.
La tutela spetta allo stato (legislativamente al parlamento e al senato; esecutivamente al governo) mentre
la valorizzazione alle regioni (legislativamente al consiglio regionale; esecutivamente alla giunta regionale).
ARTICOLO 3: TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
1° comma: la tutela è composta da quelle attività volte ad individuare i beni costituenti il patrimonio
culturale. Una volta individuati si potrà esercitare le attività che garantiscono la protezione e la
conservazione di questi beni. Pag. 8 a 22
Il bene posseduto da un privato viene vincolato dallo stato quando lo individua in modo da tutelarlo perchè
il bene non è una merce e il proprietario essendo tale può farne quello che vuole. La tutela è in primo luogo
individuazione e protezione, in quanto la tutela è finalizzata alla pubblica fruizione dei beni.
ARTICOLO 4: LE FUNZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Stabilisce che al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi degli articoli 117 e 118
della costituzione, le funzioni di tutela sono attribuite al ministero, così come il potere legislativo in materia
di tutela. Al ministero spetta anche l’individuazione dei beni culturali e la loro certificazione. Esso può
conferire l’esercizio di tutela anche alle regioni in determinate situazioni secondo il principio di
sussidiarietà, perché più vicina al bene.
ARTICOLO 5: COOPERAZIONE DELLE REGIONI E DGLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI IN MATERIA DI
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Le attività di individuazione e protezione possono essere complesse, così l’articolo 5 prevede la
cooperazione delle regioni e degli altri enti territoriali per far fronte alla tutela. La cooperazione interviene
nella protezione e nella conservazione.
ARTICOLO 6: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
La valorizzazione è la promozione della conoscenza del bene culturale ai fini di una migliore utilizzazione e
fruizione pubblica.
È possibile che un bene sia utilizzabile per lo stesso scopo per cui è stato progettato (arene, ponti ecc.), ma
può anche essere solo fruito (le chiese sono solo fruite perché i visitatori non vanno per pregare, ma per
ammirare la chiesa).
La valorizzazione dei beni paesaggistici comprende la riqualificazione degli immobili e la realizzazione di
nuovi ambienti. La riqualificazione può essere fatta ad un area industriale che viene dismessa per costruire
altro.
ARTICOLO 7: FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Dispone che nel rispetto dei principii costituzionali, le regioni esercitano la propria funzione legislativa.
ARTICOLO 8: REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE
Il codice non tocca le potestà delle regioni a statuto speciale.
ARTICOLO 9: BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO
Introduce il principio dei beni culturali d’interesse religioso: questi beni che appartengono alla chiesa
cattolica o ad altre religioni devono provvedere alle esigenze di culto d’accordo con le rispettive autorità. La
tutela deve avvenire con l’accordo tra l’entità religiosa e il ministero, mentre la valorizzazione tra le enitità
religiose e la regione. Viene definita disciplina bilaterale.
Le materie miste sono quelle regolate dall’ente religioso e dallo stato. Materia tipica dell’ordinamento
religioso in cui non ha diritto di intervenire lo stato sono i sacramenti, anche se il matrimonio è regolato
anche dallo stato dopo il concordato e anche l’insegnamento è diventato comune. Un’ulteriore materia
mista è la cooperazione tra stato e chiesa nei confronti dei beni culturali di interesse religioso perchè esiste
Pag. 9 a 22
sia una piena sovranità dello stato sul patrimonio, sia una piena sovranità di culto sugli stessi beni del
patrimonio. Diventano così disciplina bilaterale.
Il legislatore ha inserito la regolamentazione bilaterale per queste materie miste che riguardano i cittadini
italiani nel territorio dello stato, che siano cattolici o di altra confessione e che abbiano avuto intesa con lo
stato. Si è scelto questo sistema per tutelare gli interessi di rilevanza costituzionale, quale la tutela della
libertà religiosa e la possibilità che un bene culturale svolga la funzione di bene di culto.
ARTICOLO 9 BIS
Introduce una norma che dispone che tutte le attività connesse alla tutela e alla valorizzazione devono
essere poste in atto da professionisti competenti, come i restauratori e i loro collaboratori.
PARTE SECONDA: I BENI CULTURALI. TITOLO I: TUTELA; CAPO I: OGGETTO DELLA
TUTELA
ARTICOLO 10: DEFINIZIONE DI BENE CULTURALE
Da una definizione di quali sono i beni culturali. Si divide in due commi:
1° comma: Stabilisce che i beni culturali sono cose immobili o mobili che appartengono allo stato, alle
regioni, agli enti pubblici o territoriali e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano
interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico.
2° comma: Precisa che sono beni culturali i musei, le pinacoteche, le gallerie, gli archivi e altri documenti
dello stato, librerie e biblioteche di altri enti pubblici territoriali e non.
Nel momento in cui un bene viene a far parte del patrimonio culturale dello stato, questo viene definito
bene culturale e acquisisce interesse.
ARTICOLO 12: VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
1° comma: i beni dell’articolo 10 comma 1, sono portatori di interesse culturale fino a quando qualcuno
non verifichi che realmente sono beni di interesse storico e artistico. Il procedimento di verifica e di
interesse culturale serve per decidere se i beni possono rimanere nel demanio dello stato o nel patrimonio
disponibile. Il patrimonio va incrementato per questo c’è un preventivo inserimento.
2° comma: sono beni culturali quei beni sul quale è intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale da
parte degli organi del Ministero competenti. Sono tutti quei beni che appartengono a soggetti diversi
denominati nel comma 2 dell’articolo 10.
Distinzione dell’interesse culturale:
Interesse culturale semplice: riguarda i beni che appartengono solo allo stato e agli enti pubblici a
cui vengono approvate le leggi di tutela finché non viene verificato.
Interesse particolarmente importante: riguarda i beni dei privati e delle persone giuridiche ed è
l’interesse che tali beni devono avere per essere vincolati perché obbligati alla fruizione del bene
dopo il procedimento di dichiarazione. Pag. 10 a 22
Interesse eccezionale: riguarda beni che