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Introduzione del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia

Nei primi anni '80 si sentì la necessità di creare un sistema che provvedesse a tutelare e assistere quei collaboratori che, per il loro contributo, fossero esposti a situazioni di pericolo. Un primo accenno era contenuto nella legge 486/1988 che attribuiva all'Alto Commissariato contro la delinquenza mafiosa un potere generico di adottare misure di protezione nei confronti dei collaboratori.

Legge 82/1991

Il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia viene introdotto per la prima volta con la legge 82/1991. Introduce un insieme di misure straordinarie, denominate "programma speciale di protezione", volte ad assistere e tutelare coloro che collaborano con la giustizia in ordine ad alcune fenomenologie criminose. Destinatari di tale programma di protezione sono collaboratori di giustizia, testimoni, familiari, conviventi ecc.

Le disposizioni della legge n. 82 hanno subito modifiche con l'introduzione degli artt. 13 bis e 13 ter, che istituirono benefici penitenziari ai collaboratori, e ciò ha favorito la dilatazione enorme del fenomeno della collaborazione.

Legge 45/2001

La nuova legge 45/2001 ha aggiornato e risistemato la normativa precedente. Ha introdotto criteri più rigorosi per poter essere ammessi al sistema speciale di protezione. Ha fissato un termine tassativo di 6 mesi entro cui il collaboratore deve indicare i fatti di cui è a conoscenza. Ha ridotto le fattispecie di reato per le quali è applicata la disciplina premiale e ha introdotto limiti di pena da scontare in carcere per poter essere ammessi ai benefici penitenziari.

Organi competenti

Ministro dell'Interno

Compiti:

  • Predisporre e rendere funzionante le strutture di protezione
  • Presentare al Parlamento una relazione di informazione

Commissione centrale

Compiti:

  • Ha poteri deliberativi, decide le fasi di entrata e di uscita dal programma di protezione
  • Ha poteri istruttori, acquisisce informazioni, ascolta le autorità che hanno valutato la proposta di ammissione
  • Sottopone a verifica periodica l'ammissione alle misure speciali di protezione
  • Può procedere alla revoca del programma

Struttura:

  • È un organo collegiale, composto da 2 magistrati e 5 funzionari
  • È presieduta da un sottosegretario di Stato

Servizio centrale di protezione

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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