Legislazione antimafia: appunti del corso del prof. F. Siracusano
Struttura dell’associazione di tipo mafioso
L’associazione di tipo o di stampo mafioso è una delle ipotesi criminose più conosciute e applicate negli ultimi decenni in Italia, ed è relativamente giovane perché è stata introdotta con l’art. 1, l. 13/9/1982, definita legge “Rognoni - La Torre”, nata a seguito di due efferati delitti, quello di Pio La Torre (legislatore della norma stessa) e Carlo Alberto Dalla Chiesa.
L’identificazione dei tratti essenziali dell’ipotesi di associazione di stampo mafioso è resa più chiara dagli studi di Mauro Ronco, il quale identifica la differenza tra associazione a delinquere semplice e associazione di stampo mafioso nella differenza che c’è tra “mezzi” e “fini” dell’illecito: per l’associato semplice il compimento dei delitti è il “fine” dell’associarsi, mentre per l’associato mafioso l’attività delinquenziale è il “mezzo” per perseguire il controllo stabile della vita sociale e garantirsi un arricchimento.
Mauro Ronco ha anche indicato due possibili tesi alla base della nascita del fenomeno mafioso:
- La prima tesi identifica la nascita della mafia nel Medioevo;
- La seconda tesi identifica la nascita della mafia nel momento in cui la Sicilia entrò nel Regno d’Italia. Questa seconda tesi, in particolare, poggia su una concezione tipica della modernità predatoria, caratterizzante l’accumulazione capitalistica primaria, al di fuori del controllo dello Stato, che si innesta nelle zone di maggiore ricchezza, al fine di trarne profitto tramite l’uso sistematico della violenza.
Da ciò deriva che lo Stato fosse considerato come un’entità nemica, artificiale e fastidiosa; il sistema che si era formato in Sicilia poteva definirsi una “società senza Stato”, cioè un assetto sociale di tipo feudale disposto ad accettare il potere dello Stato soltanto in misura dei vantaggi che i ceti privilegiati locali riuscivano ad ottenere; la lotta allo Stato è la matrice di tutti i fenomeni mafiosi. Si può quindi dire che l’associazione mafiosa non è un’associazione “per” delinquere, ma un’associazione “che già” delinque.
L’art. 416 c.p. riguarda l’associazione a delinquere, ma questa fattispecie non può essere applicata all’associazione di tipo mafioso, perché per ravvisare quest’ultimo delitto è necessario che tra le finalità dell’associazione ci sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose.
È vero che le organizzazioni mafiose sono spesso vere e proprie strutture economiche e di potere, tuttavia esse hanno avuto da sempre una connotazione clanistico-gangsteristica attraverso l’esercizio della forza e della violenza, fino all’eliminazione fisica degli avversari. Quindi l’art. 416 c.p. non può ricomprendere l’associazione a delinquere di stampo mafioso, ma solo quella semplice.
La presa di coscienza sulla gravità del fenomeno mafioso ha spinto la giurisprudenza a creare delle ipotesi delittuose specifiche, come la l. 31/5/1965, n. 575, nata da un’inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia in Sicilia nel 1962. Questa legge dà importanza agli aspetti criminologici e sociologici del fenomeno, cioè gli aspetti di vita sociali e individuali connotati nel modo di vita mafioso nonché il particolare metodo adottato nell’agire mafioso, cioè la “capitalizzazione della violenza” per conseguire il controllo prevaricatorio sugli specifici contesti sociali di riferimento.
L’art. 416 bis c.p. riguarda l’associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniere, e fa riferimento in primo luogo all’”intimidazione sistematica” che caratterizza la metodologia dell’azione dell’associazione mafiosa e anche alle “patologie” indotte sulla società civile dal potere prevaricatorio mafioso. Il legislatore ha richiamato inizialmente la compressione sulla libertà morale provocata dall’intimidazione, mediante il riferimento alla “condizione di assoggettamento”; quindi, ha correlato questa limitazione alla libertà morale degli appartenenti alla società civile alla sfiducia che gli stessi provano nell’idoneità delle istituzioni dello Stato a fermare la prepotenza mafiosa, sfiducia direttamente correlata al risultato dell’intimidazione: l’”omertà”.
In secondo luogo, la consapevolezza della dimensione economica del fenomeno mafioso si è tradotta nell’espansione delle finalità dell’illecito. In terzo luogo, la mafia non è più vista come un fenomeno locale, ma viene assimilata alla mafia qualsiasi forma di delinquenza organizzata che, per il metodo prevaricatorio utilizzato, gli effetti prodotti sulla società e le finalità illecite perseguite, dimostri di attentare alla pacifica convivenza civile.
Caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso
L’associazione di stampo mafioso si caratterizza da tre connotazioni strutturali:
- Il metodo intimidatorio;
- Il finalismo predatorio delle risorse economiche in vari settori della società;
- La trasformazione incessante dell’accumulazione della ricchezza ai fini della commissione di nuovi delitti, del controllo sul territorio e del condizionamento delle istituzioni.
L’associazione mafiosa realizza un danno effettivo e attuale dell’ordine pubblico: il reato di danno nei confronti del bene giuridico “ordine pubblico” si attua tramite il metodo intimidatorio e l’apparato associativo, mentre il finalismo predatorio è espresso in chiave oggettiva, cioè nel senso di metodo intimidatorio che genera soccombenza e omertà per via della violenza accumulata con la criminosità pregressa dell’agire abituale dei solidali; la dimensione finalistica si basa quindi sulla costruzione di strutture legali, paralegali e di supporto all’associazione.
L’ordine pubblico viene leso sotto due aspetti: uno oggettivo, inteso come complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillità comune, e uno soggettivo, inteso come libertà morale della popolazione di determinarsi liberamente nelle decisioni e nelle scelte contro ogni costrizione derivante dalla lesione della legge penale per trarre da ciò profitto.
L’art. 416 bis c.p. delinea la condotta criminosa attraverso l’indicazione di “far parte” di un’associazione di tipo mafioso, mentre l’art. 416 c.p. fa una differenza tra coloro “che si associano” allo scopo di commettere più delitti e distingue poi coloro che “promuovono”, “costituiscono” o “organizzano” l’associazione e coloro che sono puniti per il fatto di “partecipare” all’associazione.
Elementi dell'appartenenza all'associazione mafiosa
Far parte o appartenere all’associazione mafiosa richiede tre elementi:
- L’adesione ai vincoli dell’associazione;
- Il contributo stabile all’associazione;
- Il riconoscimento da parte degli altri componenti del contributo effettivamente fornito dal soggetto.
Non è possibile individuare, in ogni caso, un’appartenenza universale per le diverse associazioni mafiose: nelle diverse parti d’Italia, e anche nei diversi Stati, ogni associazione a delinquere di stampo mafioso ha il proprio concetto di appartenenza. Ciò che può essere considerato valido ovunque è, in ogni caso, il maggior vincolo che c’è tra l’appartenente e il mero affiliato all’associazione. Il contributo all’associazione deve avere stabilità e continuità, e può essere un contributo di diverso tipo: la giurisprudenza, però, tende a valorizzare il compimento di attività funzionali agli scopi dell’organizzazione.
Ruoli all'interno dell'associazione mafiosa
- Promuovere indica la condotta di chi, durante la fase in cui l’associazione non ha ancora una particolare intensità criminale, contribuisce in modo determinante a rendere temibile il sodalizio nell’ambiente sociale.
- Dirigere indica l’azione svolta da coloro che hanno funzioni di vertice.
- Organizzare indica la condotta di chi offre dei contributi sistematici affinché l’organizzazione esista e operi secondo i parametri della stabilità nel tempo e dell’efficienza per conseguire certi obiettivi.
La struttura oggettiva dell’associazione di stampo mafioso si basa su tre aspetti: l’organizzazione, la forza di intimidazione del vincolo associativo, l’assoggettamento e l’omertà.
Organizzazione e intimidazione nell'associazione mafiosa
Organizzazione significa l’esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, in modo da porsi come del tutto autonoma rispetto all’attività preparatoria ed esecutiva dei delitti-fine.
La forza intimidatrice del vincolo associativo indica l’idoneità dell’aggregazione mafiosa di incutere timore nei terzi per via dell’esercizio della prevaricazione e della coazione fisica e morale. La forza intimidatrice deve riguardare l’organizzazione in quanto tale come sua intrinseca capacità di sopraffazione, e non il singolo che potrà, infatti, agire senza fare ricorso attuale e costante a specifici atti di violenza o di minaccia. L’intimidazione non deve essere potenziale, ma effettiva e obiettivamente riscontrabile.
Assoggettamento e omertà sono conseguenze dirette dell’intimidazione. L’assoggettamento significa condizione di soccombenza, di soggezione, di costrizione di soggetti estranei all’associazione, che vengono privati della loro piena libertà di decisione e possono essere spinti, per paura, ad assumere comportamenti conformi alla volontà e alle finalità dell’associazione. L’omertà significa invece indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore di organi di giustizia o dello Stato nel timore di rappresaglie o di reazioni violente da parte dell’organizzazione criminale, chiari segni della forza intimidatoria dell’associazione.
Scopi dell'associazione mafiosa
Gli scopi dell’associazione mafiosa (che dovrebbero essere analizzati secondariamente rispetto al “metodo”, che è l’elemento tipico dell’associazione mafiosa) sono:
- La commissione di delitti;
- La “finalità di monopolio”, cioè l’influenza dei comportamenti dell’associazione sugli atti della pubblica amministrazione;
- La realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, cioè l’ottenimento di un beneficio o di indebite utilità;
- L’interferenza nelle consultazioni elettorali, con cui i membri del sodalizio mafioso vogliono 1) o impedire il libero accesso al voto; 2) o ostacolare il libero esercizio del voto; 3) procurare voti a se stessi; 4) procurare voti ad altri.
Aspetti sociologici del fenomeno mafioso e contiguità
Il fenomeno mafioso non viene solo analizzato dal punto di vista criminologico, ma anche dal punto di vista sociologico, specie tenendo conto del rapporto tra criminalità organizzata e ambiente sociale.
L’organizzazione mafiosa è un’organizzazione politica perché, pur non avendo rapporti col potere politico, ha la capacità di radicarsi nel territorio e di sviluppare una rete di relazioni esterne, facendo quindi politica e diventando classe dirigente della società. Il fenomeno mafioso è formato da due fasi: una fase statica, di cui fanno parte le attività tipiche dell’associazione, e una fase dinamica, di cui fanno parte i rapporti che la mafia ha con persone esterne, appartenenti alla c.d. “area grigia”.
L’organizzazione mafiosa è un’organizzazione sui generis perché si caratterizza per la naturale propensione a interagire con il contesto esterno: proprio da questa caratteristica si sviluppa una dimensione molto ampia dell’associazione, che si basa sul rapporto tra mondo dell’illegalità e mondo della legalità, costruito su favori e scambi reciproci che portano ad annullare il confine tra associato e contiguo.
La contiguità rappresenta lo snodo centrale dell’associazione mafiosa, e fa emergere una “zona grigia” in cui prendono forma diverse relazioni di connivenza e di pratiche legali e illegali: il contiguo è colui che unisce l’associazione mafiosa e il mondo esterno, muovendosi nell’area grigia in molte direzioni, offrendo sostegno all’organizzazione e consentendole di accrescere la propria legittimazione.
La zona grigia si crea a seconda di diverse situazioni: in alcuni casi essa nasce per garantire all’organizzazione di ampliare i propri confini utilizzando contributi esterni per superare lo squilibrio tra l’elevato capitale economico e politico e il basso e scadente capitale umano a disposizione; in altri dipende dalla necessità di far sopravvivere l’organizzazione; in altri ancora rappresenta una specifica strategia criminale.
Nell’area grigia si sviluppa la “borghesia mafiosa”, un insieme di individui assolutamente insospettabili, come ad es. politici, pubblici amministratori, professionisti, imprenditori, uomini delle forze dell’ordine, avvocati e magistrati, dotati di specifiche competenze professionali che avvantaggiano l’associazione.
Il legislatore italiano non è riuscito a disciplinare tutte le ipotesi di contiguità mafiosa, ma è intervenuto per delimitare il confine tra lecito e illecito con la l. 13/09/1982, n. 646, che ha inserito al comma 3 dell’art. 416 bis c.p. una serie di condotte svolte dal soggetto esterno all’associazione mafiosa: attività economico-imprenditoriali, ingiusto arricchimento, accumulazione di capitale, esercizio di influenze sul sistema politico-elettorale indirettamente o per altri.
A volte le condotte del contiguo sono stabili e sistematiche nel rapporto con l’organizzazione criminale, altre volte sono solo condotte episodiche più o meno occasionali di difficile qualificazione giuridica: la contiguità perciò deve essere valutata tenendo conto delle condotte altrui, della loro varietà e variabilità, perché le forme di “contiguità compiacente” sono molto diverse fra loro e non è possibile catalogarle.
Proprio per questo, il legislatore ha distinto due forme di contiguità: la contiguità atipica, in cui il contributo dell’estraneo è penalmente rilevante solo quando è “legato” all’associazione, e la contiguità tipica, il cui contributo dell’estraneo è previsto attraverso la creazione di istituti appositi come ad es. l’aggravante nel delitto di favoreggiamento personale nel caso in cui la persona aiutata sia un mafioso, o l’imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, o le forme di comunicazione utilizzate per fornire assistenza ai partecipi dell’associazione criminale, o i casi di persone che consentono a un detenuto sottoposto alle misure del “carcere duro” di eluderle comunicando con altri.
La contiguità può quindi essere punita attraverso la combinazione tra gli artt. 416, 416 bis e 110 (concorso esterno) c.p.: quest’ultimo articolo è diventato un modo per moltiplicare le diverse forme di tipicità, in modo da dare rilevanza penale a tutti i contributi al sodalizio mafioso proveniente da individui non inseriti in esso.
L’Unione europea ha dato al nostro Paese, per superare le difficoltà applicative dell’art. 110 c.p., delle indicazioni che portano alla tipizzazione normativa del contributo dell’estraneo: tra queste si ricordano le risoluzioni del Parlamento europeo n. 0459 del 25 ottobre 2011 sulla “Criminalità organizzata nell’Unione europea”, la n. 0444 del 23 ottobre 2013 sulla “Criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro” e la n. 0403 del 25 ottobre 2016 sulla “Lotta contro la corruzione e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM”.
Queste risoluzioni hanno tutte come obiettivo quello di prevedere una fattispecie da applicare alle organizzazioni criminali semplici e di stampo mafioso e una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità organizzata più concreta che individui meglio le caratteristiche essenziali del fenomeno. Ciò porterebbe a una definizione più specifica non solo dell’organizzazione criminale ma anche del “sostegno alle organizzazioni criminali”, insieme a una normativa per prevenire e contrastare le attività di professionisti che non sono affiliati alla mafia, ma la appoggiano.
Il problema di questi interventi sarebbe, però, quello di unire la costruzione di una fattispecie incriminatrice generale con il rispetto della definizione “classica” e nazionale di associazione mafiosa.
Le riforme legislative potrebbero portare a due direzioni: la prima, si potrebbe configurare la fattispecie di agevolazione dolosa nell’organizzazione mafiosa, applicabile a tutte le attività di sostegno esterne rispetto all’associazione mafiosa; la seconda, si potrebbero creare specifiche ipotesi delittuose collegate a “collateralismo” in senso empirico-criminologico. I rischi di questa doppia operazione sono però quelli di creare delle norme non rispettose del principio di determinatezza e di precisione che punirebbero non il vantaggio ottenuto, ma il ruolo dell’agente; o ancora non si riuscirebbero a individuare tutte le varie forme di contiguità.