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Le differenze tra fenomeno corruttivo e fenomeno mafioso

Vengono quindi equiparati, a livello di pericolosità, il fenomeno corruttivo e il fenomeno mafioso, ma in realtà queste due forme associative non sono assolutamente paragonabili: i "fatti di mafia" si basano sull'esistenza di un'associazione che è condizione essenziale per l'applicazione di qualsiasi pena, mentre nei fenomeni corruttivi la presenza di un'associazione permanente e stabile è solo eventuale.

La lett. i ter) individua come categoria di destinatari delle misure di prevenzione personale i soggetti indiziati di atti persecutori (art. 612 bis c.p.): questa scelta è criticabile perché le condotte persecutorie, anche se rappresentano un'allarmante minaccia per la libertà morale, la tranquillità personale e psicofisica delle vittime, non colpiscono la tranquillità pubblica o la sicurezza sociale, beni che vengono appunto tutelati con la prevenzione personale. L'unica possibile.

La giustificazione potrebbe essere quella di considerare la misura di prevenzione personale come strumento di anticipazione della punibilità, ma è una tesi molto discussa.

L'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 è stato modificato dalla l. n. 161/2017 aggiungendo tra i soggetti ai quali applicare le misure di prevenzione gli indiziati del delitto di "assistenza agli associati".

Questa fattispecie si collega alla volontà di creare sempre più reati relativi ai fatti di mafia.

Questo sistema legislativo non consente, inoltre, di fare una differenza chiara tra "appartenenza" e "partecipazione". L'"appartenenza" fa riferimento a tutte le condotte riconducibili ai fatti di mafia, quindi le condotte sono intese in senso omnicomprensivo, rischiando di identificare l'appartenente con il partecipe e con il concorrente. Ecco perché il concetto di "appartenenza" deve essere assolutamente limitato.

facendo un controllo sulla reale e attuale pericolosità del soggetto appartenente: il controllo deve innanzitutto individuare l'appartenenza indiziaria del soggetto all'associazione mafiosa, poi deve misurare la sua pericolosità e infine deve misurare l'attualità della pericolosità per applicare le misure di prevenzione personale. Potrebbero essere indizi di condotte di appartenenza, ad esempio, le informative di pubblica sicurezza, le frequentazioni con pregiudicati, la mancanza di attività lavorativa, il tenore di vita, la situazione reddituale, la consistenza del patrimonio, il mancato mutamento della condotta rivelatrice di pericolosità, il coinvolgimento del preposto nella pregressa attività del gruppo criminale, la mancanza di prove della sua cessazione e la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere la sua capacità operativa. Altre volte invece "appartenenza" si basava su una presunzione di.

Attualità della pericolosità del soggetto preposto nel perdurante legame tra egli e il sodalizio criminale, e ciò ha spinto la Corte costituzionale a intervenire ridimensionando l'applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati aggravati dal metodo mafioso, dall'agevolazione dell'associazione mafiosa e concorso esterno.

Individuare presuntivamente l'attualità della pericolosità è quindi un metodo criticabile, e infatti l'onere del giudice di verificare in concreto la persistenza della pericolosità viene meno solo in presenza di presunzioni legali previste per i fatti di mafia.

Ora l'idea che il mafioso sia sempre pericoloso socialmente, anche implicitamente, sta venendo meno grazie a fattori come l'esplicito riferimento per tutte le categorie destinatarie delle misure solo quando siano "pericolose per la sicurezza pubblica" oltre a diverse pronunce della Corte costituzionale, la

pubblica sicurezza). Le misure di prevenzione atipiche, invece, sono quelle che non sono previste espressamente dalla legge, ma che possono essere adottate in casi particolari e eccezionali. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è una misura che prevede l'obbligo per il soggetto di sottoporsi a controlli periodici da parte delle autorità e di rispettare determinate prescrizioni. Il foglio di via obbligatorio è un provvedimento che impone al soggetto di allontanarsi da determinati luoghi o di non avvicinarsi a determinate persone. L'avviso orale è una misura meno grave rispetto alle precedenti, che consiste in un semplice avvertimento da parte delle autorità. La Cassazione ha stabilito che per poter applicare queste misure di prevenzione, è necessario che la pericolosità sociale del soggetto sia attuale al momento dell'esecuzione della misura. In caso contrario, le limitazioni alla libertà personale sarebbero ingiustificate. Inoltre, la Cassazione ha introdotto l'obbligo per il giudice di motivare in modo esplicito le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando gli elementi indizianti che determinano l'accertamento dell'attualità e della persistenza della pericolosità sono collocati in un momento temporale lontano da quello dell'applicazione della misura.

pubblica sicurezza con o senza obbligo o divieto di soggiorno). Le misure atipiche si ricollegano a disposizioni previste in leggi speciali e sono collegate a specifiche condizioni di applicazione: tra queste, ricordiamo il d.a.s.p.o., le misure in materia di sostanze stupefacenti, l'ammonimento per i soggetti sospettati di atti persecutori, l'espulsione dell'extracomunitario e l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea.

A) Avviso orale. L'avviso orale ha lo scopo di informare il soggetto interessato che esistono dei sospetti a suo carico, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della misura e invitando la persona a tenere una condotta conforme alla legge. La persona avvisata può chiedere la revoca della misura al questore, che provvede nei sessanta giorni successivi o, in caso contrario, considera valida la misura. La proposta di qualsiasi altra misura non prevede il previo avviso orale, quindi l'avviso orale diventa una

misura di prevenzione autonoma. B) Foglio di via obbligatorio. Il foglio di via obbligatorio è un documento disposto dal questore nel caso in cui alcuni soggetti, pericolosi per la sicurezza pubblica, si siano allontanati dal proprio comune di residenza e si trovino fuori dei luoghi di residenza, impedendo la possibilità di tornare senza autorizzazione preventiva oppure per un periodo non superiore a tre anni. Con "luogo di residenza" la giurisprudenza prevalente indica il luogo reale ed effettivo in cui la persona dimora abitualmente, ma non mancano decisioni in cui invece si utilizza il significato di residenza anagrafica. La misura è composta da due atti diversi:
  1. l'ordine di rimpatrio con ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si è stati allontanati senza autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni, provvedimento che deve essere motivato e contenere le ragioni specifiche su cui si fonda il giudizio di

La pericolosità del soggetto è un elemento fondamentale per valutare l'applicazione di misure di prevenzione personali. Queste misure possono essere di diverso tipo:

  1. Foglio di via obbligatorio: non necessita di motivazione in quanto rappresenta l'accesso al rimpatrio e ha funzione esecutiva. Il provvedimento del questore è soggetto al sindacato di legittimità da parte del giudice penale, che dovrà rispettare i principi di competenza, rispetto della legge e assenza di eccesso di potere.
  2. Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: è la misura più grave tra le misure di prevenzione personali e si applica ai soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. Può essere accompagnata, se necessario, dal divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza o di dimora, o dalla restrizione del soggiorno al solo comune di residenza o di dimora abituale. Questa misura viene adottata quando le altre misure di sicurezza non sono sufficienti per garantire la tutela della sicurezza.

pubblica.Questa misura prevede che l'autorità di pubblica sicurezza svolga attività di vigilanza nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, imponendogli alcune prescrizioni come: vivere onestamente; rispettare le leggi; non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; non tornare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una certa ora senza necessità o comunque senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; non detenere e non portare armi; non partecipare a riunioni pubbliche. Queste prescrizioni non sono però tassative e possono essere applicate quindi anche misure diverse, purché rispettose dell'esigenza di difesa sociale.

Se la persona a cui si applica

Questa misura è sospettata di vivere con i proventi di reato, i giudici impongono al soggetto di trovarsi un lavoro entro un certo termine; di fissare la propria dimora; di renderla nota all'autorità di pubblica sicurezza; di non allontanarsene senza preavviso.

Insieme alla misura di sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il Presidente del Tribunale può disporre in via cautelare il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità dei documenti per l'espatrio.

I soggetti colpiti da questa misura hanno l'obbligo di mostrare la carta di permanenza agli ufficiali e agli agenti di polizia; questa misura ha una durata da un anno a cinque anni e si basa sul presupposto per cui il soggetto appartenga a una categoria considerata pericolosa socialmente.

D) D.a.s.p.o. (sistema preventivo in materia di accesso alle manifestazioni sportive).

Questa serie di istituti comprende, innanzitutto, il divieto di accesso ai

Luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, a volte anche insieme alla prescrizione di comparizione personale presso l'ufficio o il comando di polizia una o più volte al giorno nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto. Il questore può bloccare a determinate categorie di soggetti, individuati sulla base della pericolosità sociale legata a condotte precedenti, l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Queste misure possono essere adottate dal questore soltanto, attraverso un decreto in forma scritta indicante la durata del divieto di accesso, l'elenco delle singole manifestazioni sportive, le ragioni che provano la sussistenza dei presupposti di legge come la pericolosità sociale. Il d.a.s.p.o. ha una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque.

Per prevenire fenomeni violenti a causa di manifestazioni sportive, si è allargato l'elenco dei soggetti.

destinatari delle misure, ad es.: persone denunciate o condannate per aver portato fuori dalla propria abitazione armi o strumenti atti a offendere, o per aver violato il divieto di usare in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o strumenti atti a offendere.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione antimafia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Siracusano Francesco.