Legislazione antimafia: Articolo 416 bis
L'Art. 416 bis è la fattispecie più importante della legislazione antimafia ed è stata introdotta nel codice penale nel 1982 con la legge Rognoni-Latorre (n° 646 del 1982). Gli elementi fondamentali di questo articolo si ritrovano nel 3° comma della disposizione che definisce il c.d. metodo mafioso che si ha, secondo la definizione dell'Art. 416 bis, quando gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Quanto alle finalità, esse spaziano dalla classica realizzazione di un programma illecito, come la commissione di delitti o l'ottenimento di profitti e vantaggi ingiusti e il condizionamento della libertà di voto, fino al perseguimento di obiettivi leciti, come per esempio acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici o ancora procurare a sé o ad altri voti.
Caratteristiche dell'Art. 416 bis
A differenza dell'Art. 416, l'Art. 416 bis è un reato associativo a struttura mista perché l'importante non è che l'associato partecipi a un'associazione che ha determinate caratteristiche ma è necessario che ponga in essere atti di violenza e di minaccia e, per questo, si differenzia da quello che è il reato associativo puro (Art. 416) in cui vi è la fattispecie di pericolo; l'ordine pubblico viene esposto a pericolo, per il fatto che vi è un'associazione che presenta determinate caratteristiche e che è pronta ad operare.
La forza di intimidazione presuppone il compimento di atti di violenza e di minaccia che sono finalizzati a realizzare gli obiettivi criminali delle associazioni che devono essere esteriorizzati e percepiti dalla collettività che, proprio in relazione a questi atti di violenza e di minaccia, ha timore dell'associazione e quindi si trova in uno stato di assoggettamento e di omertà. Motivo per cui i soggetti che sono intimiditi si rifiutano di collaborare con la giustizia e pongono in essere dei favoreggiamenti personali a favore dei membri dell'organizzazione.
Requisiti dell'associazione di stampo mafioso
- La forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue una condizione di assoggettamento e di omertà;
- Il metodo, consistente nell'avvalersi di tale forza di intimidazione;
- Il programma finale del sodalizio e cioè lo scopo.
Da un punto di vista probatorio occorre distinguere a seconda che si tratti di organizzazioni tradizionali, cioè le mafie storiche che sono collocate in quelle che sono le regioni del sud, o nuove formazioni delinquenziali.
Mafie tradizionali e nuove formazioni delinquenziali
Per quanto riguarda le mafie tradizionali vi è un alone di intimidazione che si ricollega a precedenti atti di violenza e di minaccia per cui l'associazione è conosciuta nel territorio in cui opera (mafia, camorra, ndrangheta) e quindi non è necessario che vengano reiterati atti di violenza e di minaccia purché questa intimidazione sia esteriorizzata.
Le espressioni forza di intimidazione, assoggettamento e omertà sono situazioni che richiamano, infatti, realtà ben conosciute nel sud Italia in cui le organizzazioni criminali esercitano un vero e proprio controllo del territorio. Negli ultimi 10-15 anni, invece, le organizzazioni criminali si sono evolute e alle mafie tradizionali si affiancano neoformazioni delinquenziali.
Mafie straniere e autoctone
A riguardo, nella categoria delle piccole mafie rientrano le mafie straniere (la mafia cinese, moldava in Veneto e Emilia, romena a Torino). In questo caso la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza dell'art 416 bis in una versione lieve perché mentre le organizzazioni tradizionali esercitano un controllo sul territorio, quindi su una generalità diffusa di consociati, questo tipo di controllo non c'è rispetto alle piccole mafie. Le piccole mafie, inoltre, esercitano la forza di intimidazione su un gruppo limitato e che appartiene soprattutto a una determinata comunità caratterizzata dal punto di vista etnico e quindi da un modello diverso da quello meridionale.
Accanto alle mafie straniere troviamo quelle che sono le mafie autoctone, si è visto il caso dei Fasciani di Ostia. Si parla di mafie autoctone perché nella loro organizzazione interna non hanno soggetti che appartengono alle mafie tradizionali ma crescono, operano e si sviluppano in un determinato territorio lontano da quelli tradizionali. Anche qui la forza di intimidazione (a scala ridotta) è una forza che è esteriorizzata in riferimento ad atti di violenza e di minaccia ed è una minaccia che, nel caso dei Fasciani, non riguarda solo la vita e l'incolumità ma anche le condizioni lavorative cioè il fatto che chi non si adegua alle indicazioni che provengono dal clan dei Fasciani perde la possibilità di operare in una determinata zona territoriale. La collettività, come nel caso delle piccole mafie, può anche essere limitata ma è necessario che gli atti di violenza e di minaccia vengono esercitati in modo reiterato.
Sempre con riferimento alle mafie autoctone un caso molto importante è quello che riguarda la vicenda denominata Mafia Capitale. Il problema interpretativo riguardo questa vicenda riguarda l'accertamento circa la sussistenza del metodo mafioso. L'organizzazione guidata da Buzzi si è inserita nell'ambito del settore che riguardava gli appalti pubblici nel comune di Roma, non ha un territorio fisico di riferimento, qui rispetto ai Fasciani non si può parlare di controllo sul territorio ma si può parlare di controllo su un determinato settore imprenditoriale (primo elemento che differenzia in maniera profonda l'organizzazione criminale rispetto alle mafie tradizionali).
Peculiarità di Mafia Capitale
La peculiarità dell'organizzazione criminale che ha operato a Roma nel settore degli appalti pubblici (mafia capitale) era che utilizzava soprattutto metodi di carattere corruttivo perché la corruzione era la modalità di persuasione preferita rispetto alla forza di intimidazione; è preferita perché è sottotraccia mentre invece la forza di intimidazione presuppone delle modalità violente che devono essere attuali, visibili e esteriorizzate (percepite da terzi). L'utilizzo della forza di intimidazione presuppone infatti un rapporto che non è paritario mentre invece la corruzione presuppone un accordo paritario tra le parti che stipulano il patto corruttivo in funzione di reciproci vantaggi.
La giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi in merito alle prove emerse per capire se quest'ultime sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di una forza di intimidazione e quindi di una forza che opera attraverso mezzi corruttivi e violenti. In primo grado il tribunale non ha riconosciuto la sussistenza dell'organizzazione di tipo mafioso rilevante ex art. 416 bis ma ha ritenuto che operassero due organizzazioni diverse che erano coordinate dai rispettivi capi delle organizzazioni.
I due personaggi di spicco dell'organizzazione erano Buzzi e Carminati. Carminati operava con atti estorsivi attorno al distributore di corso Francia. La sua era un'associazione per delinquere finalizzata a compiere atti di estorsione e usura; quella di Carminati non è qualificata come un'associazione di stampo mafioso perché riguarda i riesamini che assumevano carattere occasionale e che si esaurivano in singole richieste di estorsione. Buzzi invece gestiva le cooperative e quindi operava proprio nel settore degli appalti pubblici attraverso mezzi corruttivi quindi era un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.
Sentenza e sviluppi legali
La corte di appello invece ribalta l'impostazione del tribunale e ritiene sussistente l'Art. 416 bis. La corte considera le attività di Buzzi e Carminati non come due organizzazioni distinte ma come un'unica organizzazione strutturata con due diversi rami:
- Un ramo criminale che faceva capo a Carminati che utilizzava mezzi di violenza e di minaccia rispetto a chi entrava in contatto con l'organizzazione;
- Un ramo imprenditoriale che era quello di Buzzi che operava attraverso le cooperative nel settore degli appalti pubblici.
Di fatto succede che l'inserimento di Carminati nell'organizzazione di Buzzi, per la cassazione, rende quest'ultima da associazione a delinquere semplice finalizzata alla corruzione un'organizzazione di tipo mafioso che si avvale della forza di intimidazione per raggiungere i suoi scopi. Per avvalersi della forza di intimidazione la cassazione dice che nei casi di contrasto e difficoltà Buzzi chiedeva l'intervento di Carminati per la sua forza intimidatrice confermata in altri episodi estorsivi e percepibili all'esterno. La corte di cassazione ha ribaltato nuovamente l'esito della vicenda, non ha riconosciuto la sussistenza di un'organizzazione di tipo mafioso.
Mafie delocalizzate
Per quanto riguarda le mafie delocalizzate siamo in presenza di articolazioni territoriali delle mafie storiche che si spostano in territori diversi da quelli di appartenenza (ndrangheta che si sposta in Svizzera o Germania). Il problema che si era posto in riferimento alle mafie delocalizzate era verificare se e in che limiti possa o meno ricorrere il paradigma del 416 bis e quindi se si possano considerare delle organizzazioni di tipo mafioso.
A riguardo si è parlato di mafia silente, questa definizione è un ossimoro perché è riconosciuta come mafia quell'organizzazione i cui atti di violenza ed intimidazioni sono percepiti all'esterno dalla collettività; quindi se la mafia è silente vuol dire che non è percepita e questa cosa crea un conflitto con la ratio dell'art. 416 bis. Questo problema si è posto soprattutto per le cellule delocalizzate dell'ndrangheta (in Svizzera) che erano però ancora silenti, ciò vuol dire che erano cellule collegate con la casa madre che si organizzavano secondo rituali mafiosi ma erano organizzazioni che ancora non avevano compiuto nel territorio di insediamento atti di intimidazioni. Gli inquirenti hanno ottenuto la prova attraverso delle intercettazioni. La sentenza più significativa su questo tema è la sentenza Pesce del 2016. La cassazione in questa sentenza non riconosce la sussistenza dell'art 416 bis, ma ciò non significa che questi soggetti rimangono impuniti ma significa che viene applicato l'art. 416 invece del 416 bis.
La sentenza dice che una cosa è "essere 'ndranghetista" e un'altra "fare l'ndranghetista". L'art 416 bis richiede che il soggetto faccia l'ndranghetista non che sia un 'ndranghetista. La sentenza ci dice che, siccome i territori in cui si insediano le mafie delocalizzate non sono quelli tradizionali e quindi non sono territori in cui hanno una fama criminale che si ricollega ad un passato, è necessario che la forza di intimidazione sia attualizzata in concreto. Se non lo è non si possono applicare i requisiti previsti nell'art 416 bis. Quindi in concreto si può dire che ogni organizzazione, collegata con la casa madre, operante in territori diversi da quelli tradizionali e non ancora attiva, viene considerata come associazione di tipo mafioso. Si ha quindi che l'art. 416 bis viene applicato secondo quella che è stata definita geometria variabile, se si fa riferimento ad un'organizzazione delinquenziale (cinesi, mafie autoctone) per poter applicare l'articolo va accertato che gli associati si avvalgano della facoltà di intimidazioni. Quando l'organizzazione invece non è una neo organizzazione delinquenziale ma deriva per gemmazione, cioè è collegata alla casa madre, la prova secondo questo orientamento è una prova meno onerosa perché basta accertare il collegamento.
Sentenza Garcea e conclusioni
La sentenza Garcea dice "quello che costituisce elemento essenziale dell'associazione non è l'attualità dell'esercizio di intimidazione ma la sua potenzialità di sprigionare in modo autonomo una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di chi viene in contatto con gli affiliati. Una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali proprie delle organizzazioni costituite in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con l'ndrangheta propria calabrese può ritenersi sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita un'associazione che per l'organizzazione che si è data con un collegamento con quelle costituite in Liguria, con un forte vincolo con gli associati ripete le caratteristiche della vera e propria ndrangheta la cui fama ha trascorso i confini regionali se non nazionali."
Il ragionamento di questa sentenza è quello di trasformare il reato associativo da reato associativo a struttura mista a reato associativo puro perché è sufficiente partecipare a un'organizzazione che ha determinate caratteristiche per poter essere considerato come partecipe di un'associazione di tipo mafioso. La questione è stata anche sottoposta due volte alle sezioni unite, una del 2015 e una nel 2020, in entrambi i casi il primo presidente della corte di cassazione ha assunto una posizione più politica che era astrattamente attinente alla questione perché ha riconosciuto non sussistente il contrasto ma ha ritenuto che questo riguardasse non tanto l'interpretazione dell'Art. 416 bis ma elementi di carattere probatorio e ha ribadito il fatto che tale articolo deve essere interpretato come una fattispecie a struttura mista e quindi la forza di intimidazione deve essere concreta e attuale esteriorizzata anche nei territori di nuova formazione.
Ha preso questa posizione che è una posizione di compromesso che riguarda un'esigenza di mantenimento di certi risultati giudiziari. Quello che ricaviamo dalle pronunce della corte di cassazione è una sorta di monito che si pone come un avallo a quello che è l'orientamento restrittivo. ART 416 BIS, reato associativo a struttura mista, requisito fondamentale è quello della forza di intimidazione. Applicazione estensiva dell'art 416 bis è incostituzionale perché viola il principio di legalità che vige in materia penale per questo è stato necessario l'intervento delle sezioni unite che non hanno ravvisato questo contrasto.
Il concetto di partecipazione e le differenze interpretative
17 marzo 2020 Legislazione antimafia. Quando si è parlato dell'associazione per delinquere e dell'associazione di stampo mafioso il concetto di partecipazione non è un concetto definito dal legislatore ma è un concetto a cui ha contribuito la giurisprudenza per un riempimento che ha un carattere definitorio. L'art. 416 bis ci dice che il partecipa all'associazione mafiosa è il soggetto che si avvale del metodo mafioso e della forza di intimidazione ma non ci descrive il minimum che il soggetto deve fare per essere considerato partecipe ad un'organizzazione di tipo mafioso ma anche di una semplice associazione con delinquere.
- Causale: questa concezione considera come rilevante a titolo di partecipazione ogni contributo che fornisce un apporto causale all'organizzazione e cioè ogni contributo che è funzionale alla realizzazione degli interessi dell'organizzazione. Questa definizione è stata definita dalla dottrina perché il problema riguarda la distinzione con quelle che sono le condotte di concorso esterno. Il concorrente esterno è un soggetto che senza entrare a far parte del sodalizio criminale perché non ha l'affectio societatis (volontà che caratterizza l'atteggiamento psicologico del partecipe di entrare a far parte in maniera stabile all'organizzazione mafiosa) presta un contributo funzionale all'attività dell'organizzazione. La critica che si è mossa alla concezione causale della partecipazione riguarda il fatto che così facendo non si capisce chi è il partecipe e chi è il concorrente esterno perché se si valuta la partecipazione sul piano oggettivo, come qualsiasi tipo di condotta che fornisce un apporto funzionale a quella che è l'organizzazione, viene meno ogni possibilità di distinzione con quella che è la figura del concorrente esterno.
- Organizzatoria: questa concezione parte da un'analisi del dato letterale dell'Art. 416 bis che dice che il partecipe è chi fa parte dell'organizzazione e quindi colui che si inserisce in maniera stabile ed assume uno status all'interno dell'organizzazione. Questa concezione organizzatoria viene introdotta dalla giurisprudenza nel 1994 in contrapposizione a quella causale prevalente fino a quel momento. È singolare porre attenzione sulla data perché questo anno è anche l'anno nel quale le Sezioni Unite riconoscono per la prima volta la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Questa coincidenza temporale è importante perché la figura del partecipe e del concorrente esterno sono fortemente legate tra di loro. Tanto più è ampio il concetto di partecipazione meno spazio c'è per la figura del concorrente esterno. Fino al 1994 proprio perché vigeva una concezione causale della partecipazione gran parte della giurisprudenza riteneva non sussistente il concorso esterno, qualsiasi contributo al funzionamento della vita dell'organizzazione veniva punito quindi a titolo di partecipazione, anche se il contributo è occasionale e anche se il soggetto non ha la volontà di entrare stabilmente nella struttura organizzativa.
Per questo nel 1994 la sentenza Graci afferma per la prima volta che il concetto di partecipazione si aggancia ad un requisito di ti...
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