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Legislazione antimafia - Misure di prevenzione personale
Oggi concludiamo la parte sulle misure di prevenzione personale. Uno dei problemi che erano stati messi in evidenza dalla sentenza De Tommaso oltre a quelli dei presupposti per l'applicazione delle misure e quelli relativi al contenuto della sorveglianza speciale con riferimento alla prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi riguardava anche quello che è il profilo del divieto di partecipare a pubbliche riunioni. Il caso di specie riguardava un soggetto che era sottoposto alla sorveglianza speciale e aveva partecipato ad una partita di calcio in uno stadio e quindi il punto era questa partecipazione.
alla manifestazione sportiva violasse o meno l'obbligo di partecipare a pubbliche riunioni. Nello specifico, il profilo che era già stato evidenziato dalla sentenza De Tommaso era il fatto che il concetto di pubbliche riunioni avesse un'ampiezza terminologica eccessivamente ampia e per questo si pensava si trattasse di una prescrizione di carattere indeterminato che quindi, come tale, lasciava un'eccessiva discrezionalità dal punto di vista applicativo al giudice che doveva poi procedere a contestare quella che era la violazione. Questa indeterminatezza a cascata si rifletteva sulla norma prevista dal codice Antimafia, quella dell'Art.75, che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale. Intervengono le Sezioni Unite Acquaviva, 2019, perché sul punto ci sono orientamenti contrastanti. Gli orientamenti che si sono espressi prima delle Sezioni Unite (contrastanti) che hanno evidenziato il contrasto relativo.all'interpretazione del concetto di pubblica riunione e quindi automaticamente dell'ambito applicativo dell'articolo 75 (non partecipare alle pubbliche riunioni):- Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione che fa capo alla sentenza Pellegrini (fa lo stesso ragionamento che avevano fatto le sezioni unite Paternò rispetto all'obbligo di vivere onestamente di rispettare le leggi) dice che l'Art. 75 non si applica nella parte in cui si riferisce a quella che è la prescrizione di non partecipare alle pubbliche riunioni questa prescrizione è indeterminata.
- Secondo un secondo orientamento della Corte di Cassazione che fa capo alla sentenza Lo Giudice (diametralmente opposta a quella della sentenza Pellegrini) dice che questa prescrizione di non partecipare alle pubbliche riunioni si riferisce a qualsiasi riunione e quindi in realtà il concetto di pubblica riunione non è un concetto indeterminato. La ratio è quella
di impedire che il soggetto pericoloso, che potrebbe reiterare quelli che sono i reati che si presume abbia precedentemente commesso, partecipi ad una riunione alla quale ci sono un numero indeterminato di persone, perché più sono le persone più vi è un'impossibilità di controllo dell'autorità giudiziaria.
Secondo un terzo orientamento (intermedio) di un'altra sezione della Corte di Cassazione che fa capo alla sentenza Sassano dice che il giudice deve di volta in volta verificare che, a seconda di quello che è il comportamento che il soggetto ha posto in essere, sia o meno un comportamento concretamente pericoloso.
Le Sezioni Unite (2019) della Corte di Cassazione contestano tutti e tre gli orientamenti e quindi si tratta di un orientamento ulteriore rispetto a quelli precedentemente espressi.
Con riferimento a quello che era il primo orientamento della sentenza Pellegrini osservano che il contenuto dell'obbligo di non partecipare
alle pubbliche riunioni è diverso dall'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi perché con riferimento a quest'ultimo si tratta di una prescrizione che ha un contenuto generico (si tratta di un ammonimento morale che esorta il soggetto a mantenere un comportamento conforme alla legge). Mentre invece con riferimento al concetto di pubblica riunione qui la prescrizione non è generica perché il tentativo dell'interprete è quello di fornire un'interpretazione che sia maggiormente tassativa e quindi come tale possa limitare l'eccessiva discrezionalità del giudice. Con riferimento al secondo e al terzo orientamento espressi dalla Corte di Cassazione secondo le Sezioni Unite non possono essere accolti. – Il secondo orientamento (Lo Giudice) perché non risolve quelli che sono i dubbi interpretativi e applicativi perché accoglie un concetto di pubblica riunione omnicomprensivo che come tale non orienta nel'interprete né il destinatario della misura.– Il terzo orientamento (Sassano) non da alcuna indicazione nell'ottica di precisare qual è il contenuto nella mozione ma lascia carta bianca al giudice.
Lo scopo delle Sezioni Unite era quindi quello di circoscrivere il concerto di pubblica riunione ed è un'operazione che può essere fatta in via interpretativa.
Per farlo partono dall'Art. 17 della Costituzione che:
- Nel 1° comma dice che "i cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente e senza armi."
- Nel 2° comma dice "per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso".
- Nel 3° comma dice "delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
Le Sezioni Unite distinguono tra:
- riunioni in luogo aperto al pubblico (2° comma) (cinema o Corte di Cassazione, lo stadio è considerato un luogo pubblico in cui si svolgono pubbliche riunioni. Pertanto, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, che è considerato pericoloso, non può partecipare a una partita di calcio nello stadio.
Corte di Cassazione lo stadio, che non è un luogo pubblico ma un luogo aperto al pubblico, non integra quello che è il contenuto della prescrizione di cui all'Art. 8 perché si tratta di una riunione che si svolge in un luogo aperto al pubblico e quindi non rientra nell'interpretazione restrittiva che viene data dalle Sezioni Unite.
Questo ragionamento della Corte permette di attribuire al concetto di pubblica riunione una portata maggiormente tassativizzante che la mette in linea con quella che è l'esigenza di determinatezza e di prevedibilità da parte del soggetto destinatario.
Accanto alle categorie di pericolosità generica l'Art. 4 del codice Antimafia fa riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata. La pericolosità qualificata è una pericolosità che si aggancia ad indizi dai quali emerga la possibilità che il soggetto abbia commesso determinati delitti (particolarmente gravi).
L'Art.
4 al 1° comma si riferisce ai soggetti che sono indiziati di appartenere ad un associazione di tipo mafioso. I commi successivi fanno riferimento a soggetti che sono iniziati di commettere reati particolarmente gravi come il sequestro di persona o reati con finalità di terrorismo o (dopo l'intervento del 2017) soggetti indiziati di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione in forma associativa. Quella che ci interessa oggi è la categoria dei soggetti che sono indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso. Il concetto di partecipazione ad un'associazione è un concetto particolarmente ricco che si articola attorno a requisiti specifici (teoria casuale e teoria organizzatoria). Ad oggi è partecipe chi è inserito stabilmente all'interno di un sodalizio criminoso e presta un contributo fattivo grazie al quale l'associazione può realizzare i propri fini. Il codice Antimafia non fa riferimento al concetto di
partecipazione ma utilizza un'espressione più ampia perché i soggetti non devono essere iniziati di "partecipare" ad una associazione di tipo mafioso ma l'Art. 4 del codice Antimafia fa riferimento a soggetti che sono indiziati di "appartenere" ad un associazione di tipo mafioso. Il concetto di appartenenza non coincide con quello di partecipazione perché il concetto di appartenenza è un concetto più ampio. Vi sono stati degli orientamenti particolarmente estensivi da parte della giurisprudenza che hanno fatto rientrare nel concetto di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso tutte le forme di contiguità che molto spesso più che tradursi in un attività funzionale che veniva prestata a favore del sodalizio si limitava ad una sorta di vicinanza del soggetto all'organizzazione mafiosa, una condivisione di quelli che erano gli scopi illeciti. A questo orientamento che è particolarmente estensivosi contrappone una lettura più attenta da parte della Corte di Cassazione con la pronuncia Gagliano del 2016 che ci dice che non è sufficiente una mera contiguità di tipo ideologico ma è necessario che il soggetto presti un contributo fattivo a quelle che sono le attività del sodalizio. Questo orientamento maggiormente restrittivo del concetto di appartenenza viene recepito dalle Sezioni Unite con la sentenza Gattuso del gennaio 2018. Le sezioni unite dicono che è il concetto di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso comprende quella condotta che deve essere comunque una condotta funzionale al soddisfacimento di quelli che sono gli interessi dell'organizzazione. Nel concetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso rientra la partecipazione in senso stretto e il concorso esterno. Il concorso esterno che non deve necessariamente tradursi in un'attività reiterata a favore di quello che è il sodalizio criminale ma siPuò anche esaurire in un contributo isolato. Questo lo ricaviamo anche dall'interpretazione della