Articolo 91
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Repubblica: regioni, province, comuni, cittadini.
Stato: governo, amministrazione.
Nazione: popolo.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Materie di legislazione concorrente
Stato: tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione.
Regioni: conservazione, valorizzazione, fruizione.
Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato.
Articolo 11
In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni: conservazione, fruizione, valorizzazione.
Altri soggetti pubblici: conservazione, fruizione.
Privati proprietari, possessori o detentori ed enti ecclesiastici: conservazione.
In conformità alla normativa di tutela.
Articolo 21
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati nell'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.
I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, ferma restando la tutela.
Articolo 31
La tutela consiste nell'individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Articolo 41
Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento.
Articolo 51
Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, cioè gli altri enti pubblici territoriali, cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela.
Articolo 61
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, comprende la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
In conformità alla normativa di tutela.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati.
Articolo 72
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7 bis
Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, sono assoggettabili alle disposizione del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.
Articolo 81
Restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 91
Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e le regioni provvedono relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
Articolo 101
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, a persone giuridiche private senza fine di lucro, agli enti ecclesiastici, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Sono inoltre beni culturali: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, luoghi espositivi; gli archivi e i singoli documenti; le raccolte librarie della biblioteche.
Sono inoltre beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 di interesse culturale importante ed eccezionale, i beni appartenenti a privati ed a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.
Cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; cose di interesse numismatico, manoscritti, autografi, carteggi, stampe, incisioni, carte geografiche e spartiti musicali, fotografie, negativi, pellicole cinematografiche, ville, parchi, giardini, piazze, vie, strade, siti minerari, navi, galleggianti, architetture rurali.
Articolo 111
Sono assoggettate a specifiche disposizioni di tutela: gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, gli elementi decorativi degli edifici, di cui all'articolo 50; gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; le fotografie, i negativi, le opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65; le vestigia della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale: procedimento atto a negare, perché c'è una presunzione di culturalità.
- Si tratta delle cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
- D'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, si attiva un procedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale.
- Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
- Se non sussiste l'interesse culturale, i beni sottoposti a verifica vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del titolo in questione e se si tratta di beni appartenenti al demanio dello Stato, questi vengono sdemanializzati, ovvero escono dal demanio culturale e sono quindi liberamente alienabili; se si dimostra che il bene, pur non essendo culturale, deve continuare a soddisfare esigenze di interesse pubblico, lo si può mantenere nel demanio ordinario (es. palazzetto dello sport).
- Se sussiste l'interesse culturale, i beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del titolo in questione.
- Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale: procedimento atto ad affermare, poiché non c'è presunzione di culturalità.
Si tratta di beni che potrebbero essere oggetto dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
Siamo di fronte ad un procedimento cauto e con adeguate garanzie, perché tende a limitare il diritto di proprietà.
Articolo 14
- Su richiesta del soprintendente o dei soggetti cui le cose appartengono, si avvia un procedimento amministrativo di dichiarazione dell'interesse culturale, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
- La comunicazione del Ministero deve fornire al privato motivazione della culturalità del bene e definire gli effetti previsti in caso il bene venga vincolato.
- La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, di tutte le misure di protezione e conservazione del bene.
Articolo 15
- Se non sussiste l'interesse culturale, niente.
- Se sussiste l'interesse di culturalità, il Ministero emette un decreto di culturalità del bene, notificato al proprietario, possessore o detentore tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- Se si tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore; senza trascrizione il bene non è culturale. Se si tratta di beni mobili non registrati, il decreto deve essere passato insieme al bene.
Articolo 16
- Ci si può opporre alla dichiarazione dell'interesse culturale tramite ricorso amministrativo, cioè impugnando il decreto nei confronti del Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
- Con il ricorso amministrativo si sospende l'efficacia della dichiarazione, ma restano ferme in via cautelare tutte le misure di protezione e conservazione del bene che, pur non essendo culturale, è diverso dagli altri, perché sospetto di culturalità.
- La pubblica amministrazione annulla o riforma.
Articolo 201
I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
Gli archivi pubblici e privati non possono essere smembrati.
Articolo 211
Sono subordinati ad autorizzazioni del Ministero: la rimozione o la demolizione di beni culturali; lo spostamento, anche temporaneo, di beni culturali mobili; il trasferimento della proprietà di beni culturali.
Lo spostamento di beni culturali per mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente che, entro trenta giorni, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente.
L'autorizzazione è resa su progetto o descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente e può contenere prescrizioni; se i lavori non iniziano entro cinque anni, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date, in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Articolo 221
L'autorizzazione relativa ad interventi di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
Articolo 251
Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 21.
Articolo 271
Nel caso di assoluta urgenza, possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché se ne dia immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 281
Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati che siano vietati, privi di autorizzazione, in situazioni di urgenza o condotti in difformità dell'autorizzazione.
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