Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Regioni: conservazione, valorizzazione, fruizione
Art. 118
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato
Art. 1
1. In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale
in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del
presente codice
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura
3. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni: conservazione, fruizione, valorizzazione
4. Altri soggetti pubblici: conservazione, fruizione
5. Privati proprietari, possessori o detentori ed enti ecclesiastici: conservazione
6. In conformità alla normativa di tutela
Art. 2
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose
individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati nell’art. 134, costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività, ferma restando la tutela
Art. 3
1. La tutela consiste nell’individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione
Art. 4
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’art. 118 della
Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le
esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e
coordinamento
Art. 5
1. Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, cioè gli altri enti pubblici territoriali,
cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela
Art. 6
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio,
comprende la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o
degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati
2. In conformità alla normativa di tutela
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati
Art. 7
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 7 bis
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle
diversità culturali, sono assoggettabili alle disposizione del presente codice qualora siano
rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità
dell’art. 10
Art. 8
1. Restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e Bolzano
Art. 9
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o
di altre confessioni religiose, il Ministero e le regioni provvedono relativamente alle esigenze di
culto, d’accordo con le rispettive autorità
Art. 10
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, a persone giuridiche private senza fine di
lucro, agli enti ecclesiastici, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
entoantropologico
2. Sono inoltre beni culturali: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, luoghi espositivi; gli
archivi e i singoli documenti; le raccolte librarie della biblioteche
3. Sono inoltre beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 di
interesse culturale importante ed eccezionale, i beni appartenenti a privati ed a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1
4. Cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; cose di interesse
numismatico, manoscritti, autografi, carteggi, stampe, incisioni, carte geografiche e spartiti
musicali, fotografie, negativi, pellicole cinematografiche, ville, parchi, giardini, piazze, vie, strade,
siti minerari, navi, galleggianti, architetture rurali
Art. 11
1. Sono assoggettate a specifiche disposizioni di tutela: gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli, gli elementi decorativi degli edifici, di cui all’art. 50; gli studi d’artista,
di cui all’art. 51; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli art. 64 e 65; le opere
dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’art. 37; le fotografie, i
wnegativi, le opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all’art. 65; i mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni, di cui agli art. 65 e 67; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all’art. 65; le vestigia della Prima guerra
mondiale, di cui all’art. 50
Art. 12
Verifica dell’interesse culturale:
procedimento atto a negare, perché c’è un presunzione di culturalità
Si tratta delle cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni
• D’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, si attiva un
procedimento amministrativo di verifica dell’interesse culturale
• Il Ministero verifica la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione
• Se non sussiste l’interesse culturale, i beni sottoposti a verifica vengono esclusi
dall’applicazione della disposizioni del Titolo in questione e se si tratta di beni appartenenti
al demanio dello Stato, questi vengono sdemanializzati, ovvero escono dal demanio
culturale e sono quindi liberamente alienabili; se si dimostra che il bene, pur non essendo
culturale, deve continuare a soddisfare esigenze di interesse pubblico, lo si può mantenere
nel demanio ordinario (Es. Palazzetto dello sport)
• Se sussiste l’interesse culturale, le beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni
del Titolo in questione
• Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta
Art. 13
Dichiarazione dell’interesse culturale:
procedimento atto ad affermare, poiché non c’è presunzione di culturalità
Si tratta di beni che potrebbero essere oggetto dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3
Siamo di fronte ad un procedimento cauto e con adeguate garanzie, perché tende a limitare il diritto
di proprietà
Art. 14
• Su richiesta del soprintendente o dei soggetti cui le cose appartengono, si avvia un
procedimento amministrativo di dichiarazione dell’interesse culturale, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore
• La comunicazione del Ministero deve fornire al privato motivazione della culturalità del
bene e definire gli effetti previsti in caso il bene venga vincolato
• La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, di tutte le misure di protezione
e conservazione del bene
Art. 15
• Se non sussiste l’interesse culturale, niente
• Se sussiste l’interesse di culturalità, il Ministero emette un decreto di culturalità del bene,
notificato al proprietario, possessore o detentore tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento
• Se si tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di
dichiarazione è trascritto nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivi
proprietario, possessore o detentore; senza trascrizione il bene non è culturale. Se si tratta di
beni mobili non registrati, il decreto deve essere passato insieme al bene
Art. 16
• Ci si può opporre alla dichiarazione dell’interesse culturale tramite ricorso amministrativo,
cioè impugnando il decreto nei confronti del Ministero, per motivi di legittimità e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione
• Con il ricorso amministrativo si sospende l’efficacia della dichiarazione, ma restano ferme
in via cautelare tutte le misure di protezione e conservazione del bene che, pur non essendo
culturale, è diverso dagli altri, perché sospetto di culturalità
• La pubblica amministrazione annulla o riforma
Art. 20
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione
2. Gli archivi pubblici e privati non possono essere smembrati
Art. 21
1. Sono subordinati ad autorizzazioni del Ministero: la rimozione o la demolizione di beni culturali;
lo spostamento, anche temporaneo, di beni culturali mobili; il trasferimento della proprietà di beni
culturali
2. Lo spostamento di beni culturali per mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente che, entro trenta giorni, può prescrivere le misure
necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto
4. L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad
autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d’uso dei beni mede