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Regioni: conservazione, valorizzazione, fruizione

Art. 118

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio

unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato

Art. 1

1. In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale

in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del

presente codice

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della

comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura

3. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni: conservazione, fruizione, valorizzazione

4. Altri soggetti pubblici: conservazione, fruizione

5. Privati proprietari, possessori o detentori ed enti ecclesiastici: conservazione

6. In conformità alla normativa di tutela

Art. 2

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse

artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose

individuate quali testimonianze aventi valore di civiltà

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati nell’art. 134, costituenti espressione dei

valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della

collettività, ferma restando la tutela

Art. 3

1. La tutela consiste nell’individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la

protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione

Art. 4

1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’art. 118 della

Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le

esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e

coordinamento

Art. 5

1. Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, cioè gli altri enti pubblici territoriali,

cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela

Art. 6

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente

abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il

sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio,

comprende la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o

degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati

2. In conformità alla normativa di tutela

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati

Art. 7

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,

l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale

Art. 7 bis

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni UNESCO per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle

diversità culturali, sono assoggettabili alle disposizione del presente codice qualora siano

rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità

dell’art. 10

Art. 8

1. Restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di

Trento e Bolzano

Art. 9

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o

di altre confessioni religiose, il Ministero e le regioni provvedono relativamente alle esigenze di

culto, d’accordo con le rispettive autorità

Art. 10

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti

pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, a persone giuridiche private senza fine di

lucro, agli enti ecclesiastici, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

entoantropologico

2. Sono inoltre beni culturali: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, luoghi espositivi; gli

archivi e i singoli documenti; le raccolte librarie della biblioteche

3. Sono inoltre beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 di

interesse culturale importante ed eccezionale, i beni appartenenti a privati ed a soggetti diversi da

quelli indicati al comma 1

4. Cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; cose di interesse

numismatico, manoscritti, autografi, carteggi, stampe, incisioni, carte geografiche e spartiti

musicali, fotografie, negativi, pellicole cinematografiche, ville, parchi, giardini, piazze, vie, strade,

siti minerari, navi, galleggianti, architetture rurali

Art. 11

1. Sono assoggettate a specifiche disposizioni di tutela: gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,

le iscrizioni, i tabernacoli, gli elementi decorativi degli edifici, di cui all’art. 50; gli studi d’artista,

di cui all’art. 51; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore

vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli art. 64 e 65; le opere

dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’art. 37; le fotografie, i

wnegativi, le opere cinematografiche, le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali, la cui

produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all’art. 65; i mezzi di trasporto aventi più di

settantacinque anni, di cui agli art. 65 e 67; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della

scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all’art. 65; le vestigia della Prima guerra

mondiale, di cui all’art. 50

Art. 12

Verifica dell’interesse culturale:

procedimento atto a negare, perché c’è un presunzione di culturalità

Si tratta delle cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non

più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni

• D’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, si attiva un

procedimento amministrativo di verifica dell’interesse culturale

• Il Ministero verifica la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero

medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione

• Se non sussiste l’interesse culturale, i beni sottoposti a verifica vengono esclusi

dall’applicazione della disposizioni del Titolo in questione e se si tratta di beni appartenenti

al demanio dello Stato, questi vengono sdemanializzati, ovvero escono dal demanio

culturale e sono quindi liberamente alienabili; se si dimostra che il bene, pur non essendo

culturale, deve continuare a soddisfare esigenze di interesse pubblico, lo si può mantenere

nel demanio ordinario (Es. Palazzetto dello sport)

• Se sussiste l’interesse culturale, le beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni

del Titolo in questione

• Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta

Art. 13

Dichiarazione dell’interesse culturale:

procedimento atto ad affermare, poiché non c’è presunzione di culturalità

Si tratta di beni che potrebbero essere oggetto dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3

Siamo di fronte ad un procedimento cauto e con adeguate garanzie, perché tende a limitare il diritto

di proprietà

Art. 14

• Su richiesta del soprintendente o dei soggetti cui le cose appartengono, si avvia un

procedimento amministrativo di dichiarazione dell’interesse culturale, dandone

comunicazione al proprietario, possessore o detentore

• La comunicazione del Ministero deve fornire al privato motivazione della culturalità del

bene e definire gli effetti previsti in caso il bene venga vincolato

• La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, di tutte le misure di protezione

e conservazione del bene

Art. 15

• Se non sussiste l’interesse culturale, niente

• Se sussiste l’interesse di culturalità, il Ministero emette un decreto di culturalità del bene,

notificato al proprietario, possessore o detentore tramite messo comunale o a mezzo posta

raccomandata con avviso di ricevimento

• Se si tratta di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di

dichiarazione è trascritto nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivi

proprietario, possessore o detentore; senza trascrizione il bene non è culturale. Se si tratta di

beni mobili non registrati, il decreto deve essere passato insieme al bene

Art. 16

• Ci si può opporre alla dichiarazione dell’interesse culturale tramite ricorso amministrativo,

cioè impugnando il decreto nei confronti del Ministero, per motivi di legittimità e di merito,

entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione

• Con il ricorso amministrativo si sospende l’efficacia della dichiarazione, ma restano ferme

in via cautelare tutte le misure di protezione e conservazione del bene che, pur non essendo

culturale, è diverso dagli altri, perché sospetto di culturalità

• La pubblica amministrazione annulla o riforma

Art. 20

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non

compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro

conservazione

2. Gli archivi pubblici e privati non possono essere smembrati

Art. 21

1. Sono subordinati ad autorizzazioni del Ministero: la rimozione o la demolizione di beni culturali;

lo spostamento, anche temporaneo, di beni culturali mobili; il trasferimento della proprietà di beni

culturali

2. Lo spostamento di beni culturali per mutamento di dimora o di sede del detentore, è

preventivamente denunciato al soprintendente che, entro trenta giorni, può prescrivere le misure

necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto

4. L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad

autorizzazione del soprintendente; il mutamento di destinazione d’uso dei beni mede

Dettagli
A.A. 2013-2014
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.bonazza.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Florian Francesco.