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BC.
La disciplina della proprietà pubblica si fonda su 2 elementi:
– la natura dei beni (demaniali, alienabili e non, patrimoniali indisponibili e disponibili)
Secondo l'art 53 del codice dei BC sono beni di demanio culturale i beni riconosciuti o qualificati
culturali che appartengono allo Stato e ad altri enti territoriali.
Gli art 54 e 55 suddividono i beni demaniali in alienabili e non alienabili. Sono inalienabili i beni
immobili e le aree di interesse archeologico, i monumenti nazionali e di interesse storico e culturale
e tra i beni mobili le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, e archivi. Gli altri tipi di
beni immobili possono essere alienabili.
Appartengono ai beni indisponibili dallo Stato le cose di interesse storico, archeologico,
paleontologico e artistico da chiunque trovate nel sottosuolo e altrove. Essi possono essere però
sottratti alla loro destinazione da specifiche norme di legge.
Da alcuni anni sono state tuttavia approvate disposizioni che prevedono la sdemanializzazione e la
vendita di immobili pubblici e il passaggio al patrimonio disponibile di cose immobili o mobili, per
la necessità di fare cassa.
– la natura dei soggetti pubblici proprietari ( Stato, enti territoriali e altri enti pubblici non
territoriali)
La funzione del procedimento autorizzatorio è quella di valutare la compatibilità della tutela con gli
usi cui esso sarà destinato dopo la vendita, e quella di accertare le misure di conservazione e la
valorizzazione e infine di aver garantite le modalità di fruizione pubblica.
Quando l'autorizzazione va a buon fine, si devono dettare tutte le prescrizioni per la conservazione e
la valorizzazione e stabilire le condizioni della fruizione. In caso di inadempimento, da parte
dell'acquirente, il soprintendente prende i provvedimenti per la risoluzione del contratto del diritto
di vendita. L'autorizzazione alla sdemanializzazione comporta che il bene sia comunque sottoposto
a tutte le disposizioni di tutela.
L'offerta che viene fatta al MIBAC è sottoposta a una doppia valutazione, economica (il miglior
offerente) e di salvaguardia del bene. L'art 55 assegna una doppia funzione all'autorizzazione di
vendita, che vale anche come procedimento di sdemanializzazione. Inoltre secondo l'art 55 bis le
prescrizioni di tutela e valorizzazione contenute nell'autorizzazione devono essere trascritte nel
contratto di vendita e costituiscono per l'acquirente un'obbligazione a tenere comportamenti e a
compiere attività conformi alle prescrizioni del MIBAC. Vi è una clausola risolutiva espressa la
quale in caso di mancato adempimento dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto
2. La concessione in uso o in locazione delle cose/BBCC immobili
I BC immobili appartenenti ad enti pubblici possono essere dati in concessione d'uso o in locazione
a soggetti privati e pubblici. La concessione e la locazione riguardano il dare in uso
temporaneamente la cosa/BC a un estraneo. Per i beni immobili pubblici solitamente si usa la
concessione a titolo gratuito per gli usi compatibili con la tutela del bene. In ogni caso la scelta del
concessionario o locatario deve avvenire tramite una procedura di evidenza pubblica, nella quale
viene valutata l'offerta migliore e più idonea ad assicurare la conservazione, valorizzazione e
fruizione del bene. In caso di inadempimento la concessione viene revocata.
3. L'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà
Secondo l'art 59 del codice dei BC è obbligo del proprietario o detentore presentare la denuncia del
trasferimento del bene. L'obbligo di autorizzazione comporta che il MIBAC venga a conoscenza
del nuovo proprietario e consentire al ministro di inserirsi grazie al diritto di prelazione nella
trattativa tra il venditore e l'acquirente. Con l'art 60 il Ministero ha la facoltà di acquistare in via di
prelazione, entro un breve termine, le cose/BBCC al medesimo prezzo di vendita. Questo diritto, se
esercitato obbliga il proprietario del BC a venderlo al Ministero al prezzo già pattuito con
l'inquirente e comunicarlo al soprintendente. Questa legge consente di intercettare il trasferimento
del bene e di acquisirlo al suo patrimonio culturale. Il diritto di prelazione quindi consente di
conciliare l'interesse pubblico primario alla tutela dei BC con il diritto dei proprietari di disporre
liberamente dei loro beni, vendendoli senza rimetterci.
4. La cessione allo Stato, la permuta, l'espropriazione e l'acquisto coattivo
L'art 57 prevede che gli atti di cessione allo Stato non necessitino di autorizzazione del MIBAC.
Essa può avvenire a titolo gratuito oppure sotto forma di pagamento di somme dovute allo Stato.
Prima dell'accettazione il Ministro deve valutare il valore culturale ed economico del bene offerto..
La permuta invece deve essere autorizzata, il Ministero valuta e compara il valore dei beni per
accertare la convenienza dell'operazione. Possono essere oggetto di permuta i BC mobili e
immobili, appartenenti al demanio dello Stato o altri enti territoriali e al patrimonio di altri enti
pubblici e privati no profit, e in entrata possono appartenere a chiunque anche stranieri; questo
meccanismo può essere utile per riottenere il rientro in Italia di beni esportati in passato in modo
clandestino.
La disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte riguarda tutte le cose indicate nell'art 10 ritrovate nel
sottosuolo o nei fondali marini, i quali appartengono allo Stato e fanno parte del demanio o del
patrimonio indisponibile. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione delle ricerche ed emettere una temporanea occupazione degli immobili dove devono
eseguirsi i lavori. Al proprietario o detentore verrà corrispost un indennizzo.
Acquisizione di BC tramite espropriazioneo acquisto coattivo: Sono provvedimenti di
appropriazione forzata da parte del pubblico potere (Ministero o Regione).
Il Codice prevede 3 casi in cui il Ministero può ricorrere all'espropriazione:
1. art 95 il passaggio alla proprietà pubblica migliorerà le condizioni di tutela del benee ciò
consentirà una più ampia fruizione. Il provvedimento espropriativo può essere adottato dal
Ministero, da Regioni e altri enti territoriali e istituti pubblici.
2. L'intento è quello di fare spazio intorno ai beni culturali per migliorarne la visibilità e
fruibilità (isolamento del bene dal contesto circostante)
3. espropriazione di immobili per eseguire interventi (scavi archeologici etc)
Gli espropri devono essere indennizzati e deve essere pari al valore del bene espropriato.
4. La circolazione fisica delle cose/BBCC
Il MIBAC deve sempre essere informato sia della localizzazione fisica dei beni mobili, sia di chi ne
è il titolare, anche all'interno del territorio nazionale. Già la legislazione antecedente al Codice, sin
dalla Legge Rosadi aveva posto il divieto generale di esportazione di quelli che sono denominati
BC. Il divieto era collegato alla concezione del bene come patrimonio della Nazione.Tale
concezione la troviamo ancora nell'art9 della Costituzione. Successivamente abbiamo due eventi
importanti:
– le Convenzioni internazionali in materia sottoscritte anche dall'Italia
– i Trattati europei
Trattato sul funzionamento dell'unione europea:Al fine di creare un mercato unico europeo
(nel 1992 col trattato di Maastricht si avrà il Mercato unico) hanno affermato il principio
della libera circolazione delle merci con il divieto di restrizioni all'esportazione o
all'importazione tra i paesi della Comunità Europea. L'art 36 del TFUE consente peraltro
divieti o restrizioni all'esportazione, posti dai singoli paesi, per motivi di protezione del
patrimonio.
Si dovrà allora tenere conto di questo doppio fattore normativo visto che i beni si muovono
dall'Italia e si dovrà conciliare la circolazione di oggetti storico-artistici con la loro tutela. Vennero
così adottati il Regolamento CEE3911/1992 relativo alla circolazione dei BBCC e la direttiva 93/7
CEE del 1993 relativa alla sostituzione dei BC usciti illecitamente.
Le regole europee sono state recepite dal nostro Codice nei 2 decreti correttivi del 2006 e 2008.
La legge 124/2007, Legge Concorrenza, che ha ad oggetto l'adeguamento delle leggi nazionali alle
regole europee proconcorrenziali, ha introdotto il criterio di anzianità delle opere come criterio per
l'applicazione di regimi giuridici diversi.
I principi generali in materia di circolazione internazionale dei BC si trovano nell'art 64 bis.
6. Beni esportabili e non esportabili
L'art 65 e seguenti delineano cosa può essere esportato e cosa no e fa un raggruppamento di beni:
– elenco di raggruppamenti di BC per cui è sempre vietata l'esportazione ( beni culturali
mobili indicati nell'art 10 comma 1 di proprietà dello stato e di enti privati senza fini di lucro che
presentano interesse artistico, storico etc. Comma 2 beni riuniti in musei, pinacoteche,
biblioteche...Comma 3 beni vincolati appartenenti a privati, archivi, biblioteche private...)
– raggruppamenti per cui l'esportazione è vietata temporaneamente (art 65 comma 2 cose
mobili opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, il divieto è
provvisorio, dura fino a quando non sia effettuata la verifica di interesse culturale. Quei beni che
siano considerati “a chiunque appartenenti, sono cose che rivestono particolare importanza in
quanto connesse con la storia politica, storica, letteraria etc...)
– alcune specie di beni non presenti nei r
– aggruppamenti i quali necessitano l'obbligo di procedura amministrativa per l'uscita
definitiva dal territorio nazionale (attestato di libera circolazione) (Cose che presentino interesse
culturale e che siano opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga a più di 80 anni e il
cui valore superi i 13.500 euro, gli archivi e i singoli documenti di privati che presentino interesse
culturale
– beni esonerati dall'obbligo di autorizzazione (opere artistiche realizzate da meno di 70 anni o
autore vivente, o di autore deceduto e inferiori a 13.500 euro) Necessitano soltanto
un'autodichiarazione.
– uscita temporanea previa autorizzazione di alcuni tipi di beni per manifestazioni, mostre,
esposizioni...
7. La circolazione nella UE e fuori di essa
Poichè quello dell'UE è un mercato unico, se la merce è diretta nella UE si parla di semplice
spedizione. Ma le cose/BC pur essendo considerate merci in sede europea hanno un regime
giuridico particolare, che consente agli stati membri di regolarne e limitarne la circolazione con
proprie leggi. Se ne occupa il Codice dagli art 64 bis al 69. Invece per la cir