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Art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
- il procuratore della Repubblica e il procuratore generale
- l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.
(SE NON È STATA AVVISATA DELL'UDIENZA PRELIMINARE O SE NON HA RICEVUTO GLI AVVISI PREVISTI) La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
Art. 5.1
All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice"
pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".
Art. 6.1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, le parole: ", con il mezzo previsto per il pubblico ministero," sono sopresse;
- al secondo periodo, le parole: "Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può" sono sostituite dalle seguenti: "La parte civile può altresì".
Art. 7.1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 580. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello".
8.1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) [testo non fornito]".