Legge Pecorella
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ESTRATTO DOCUMENTO
«Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di
non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti
dall’articolo 419, comma 7.(SE NON è STATA AVVISATA DELL’UDIENZA PRELIMINARE O SE
NON HA RICEVUTO GLI AVVISI PREVISTI) La persona offesa costituita parte civile può proporre
ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste
dall’articolo 127». Art. 5.
1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato
contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le
eventuali misure di sicurezza». Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono
soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può» sono sostituite
dalle seguenti: «La parte civile può altresì». Art. 7.
1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono
proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12,
il ricorso per cassazione si converte nell’appello».
Art. 8.
1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel
corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
DESCRIZIONE APPUNTO
L'appunto fa riferimento alle lezioni di Diritto Processuale Penale I, tebute dal Prof. Giovanni Paolozzi nell'anno accademico 2008.
Il documento riporta il testo della l. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento meglio conosciuta come legge Pecorella. Sono evidenziati i passi principali, per esempio i casi di appello della sentenza di condanna, impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ricorso per cassazione.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Paolozzi Giovanni.
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