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Lezioni di diritto fallimentare anno accademico 2009-2010

Prof. Luigi Farenga

Le procedure concorsuali – principi generali

  • Il fallimento e le altre procedure concorsuali (artt. 2-3)
  • Il concordato preventivo
  • La liquidazione coatta amministrativa
  • L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (l.lgs. 270/99 e d.l.347/03)

Le procedure concorsuali – principi generali

  • Procedure a carattere liquidativo
    • Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
  • Procedure con funzione conservativa dell’impresa
    • Concordato preventivo e amministrazione straordinaria
  • Procedure di natura giudiziaria
    • Fallimento e concordato preventivo
  • Procedure di natura amministrativa
    • Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Principi generali

  • Il fallimento come “procedura esecutiva” “concorsuale”
    • Procedura esecutiva di carattere “universale” e cioè che interessa tutto il patrimonio del debitore
    • Il debitore viene privato dell’amministrazione e della disponibilità di tutto il patrimonio (art. 42)
    • Procedura esecutiva di carattere concorsuale e cioè prevede la necessaria partecipazione di tutti i creditori e la loro soddisfazione su basi paritarie (art.52)

La riforma della legge fallimentare (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)

  • Da procedura disgregativa dell’impresa finalizzata alla soddisfazione dei creditori a procedura conservativa dell’impresa;
  • Da procedura con caratteristiche afflittive e sanzionatorie per l’imprenditore fallito a procedura rispettosa dei diritti personali del fallito e finalizzata a permettere all’imprenditore di iniziare nuove attività;
  • Da procedura con finalità pubblicistiche attuata sotto la direzione e la vigilanza esclusiva del giudice a procedura con connotati privatistici con maggiore partecipazione dei creditori alle scelte operative nella gestione della procedura stessa;
    • Maggiore libertà decisionale ed operativa da parte del curatore.
  • Maggiore celerità e ridimensionamento quantitativo della procedura

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 1)

  • L’esercizio di un’attività commerciale
    • Di conseguenza sono esclusi:
      • Lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)
      • Professionisti (art. 2230 c.c.)
      • Le imprese agricole (art. 2135 c.c.)
    • È invece indifferente la natura giuridica del soggetto
    • Sono compresi:
      • Consorzi
      • Associazioni
      • Fondazioni
      • Società holding
    • Sono esclusi solamente (art. 1 co. 1; 2221 c.c.)
      • I piccoli imprenditori e coloro che non raggiungono i parametri dell’art. 1 comma 2
      • Artigiani
      • Gli enti pubblici

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2)

  • Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c.)
    • È basata su tre elementi:
      • Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00
        • Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio?
      • Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio
        • In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.)
      • Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00
    • I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo

  • L’insolvenza (art. 5)
    • Insolvenza e stato di crisi (art. 160)
    • I caratteri dell’insolvenza:
      • Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni correnti con mezzi normali
      • Irreversibilità
    • Il concetto di insolvenza nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8.7.99 n. 270)
    • Il problema dell’inizio dell’impresa
    • Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) e della fine dell’impresa
    • La fase di liquidazione dell’impresa

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo

  • Le manifestazioni dell’insolvenza:
    • Inadempimenti (art. 5 co. 2)
    • Procedimento penale (art. 7 n. 1)
    • Fuga dell’imprenditore (art. 7 n. 1)
    • Irreperibilità o latitanza dell’imprenditore (art. 7 n. 1)
    • Chiusura dei locali (art. 7 n. 1)
    • Trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolenta dell’attivo (art. 7 n. 1)
    • Segnalazione da parte del giudice civile (art. 7 n. 2)

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento – l’iniziativa

  • Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore (v. art. 217 n. 4), di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (art. 6).
    • È abolita la dichiarazione d’ufficio da parte del tribunale (salvo, nel concordato preventivo, i casi di rigetto della domanda di concordato, atti dolosi compiuti dal debitore, annullamento e risoluzione; artt. 162, 173 e 186) (il procedimento non ha più carattere inquisitorio)
    • È mantenuta la legittimazione del PM per i casi in cui l’insolvenza sia accertata in sede penale o emerga in altro giudizio civile o da altri elementi significativi (fuga, irreperibilità, chiusura dei locali, ecc.) (art. 7)

Il fallimento dell’imprenditore (individuale o collettivo) che ha cessato l’esercizio dell’impresa (art. 10)

  • L’anno decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; la cessazione di fatto vale solo per le imprese individuali o per la cancellazione d’ufficio
    • Applicabilità all’imprenditore non iscritto? (v. in particolare le società irregolari e di fatto)

Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento – la competenza

  • È competente a dichiarare il fallimento il tribunale del luogo ove è la sede principale dell’impresa (art. 9) (competenza funzionale)
    • Il trasferimento della sede (anche all’estero) entro l’anno precedente non vale a modificare la competenza
    • La dichiarazione di fallimento all’estero non impedisce la dichiarazione in Italia (procedura secondaria necessariamente liquidatoria [reg. CE 1346/2000])
    • Per sede principale si deve intendere la sede effettiva

Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento

  • Fallimento dell’imprenditore defunto (art. 11)
    • Si applica la disciplina prevista per l’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa
    • Il fallimento può essere chiesto anche dall’erede purché l’eredità non si sia confusa con il proprio patrimonio
  • Morte del fallito (art. 12)
    • La procedura prosegue nei confronti dell’erede anche se hanno accettato con beneficio di inventario
    • Se ci sono più eredi deve essere designato un rappresentante, se non è fatta dagli eredi provvede il g.d.

Il procedimento sino alla sentenza di fallimento

  • Se l’istanza di fallimento è presentata dallo stesso imprenditore, questi deve depositare (art. 14):
    • Scritture contabili e fiscali obbligatorie relative agli ultimi 3 esercizi
    • Uno stato particolareggiato ed estimativo delle proprie attività
    • L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti
    • L’indicazione dei ricavi lordi degli ultimi 3 anni
    • L’elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con l’indicazione delle cose e del relativo titolo
  • La presentazione dell’istanza di fallimento è un obbligo per l’imprenditore la cui omissione è sanzionata penalmente se ne è derivato un aggravamento del proprio dissesto (art. 217 n. 4 – reato di bancarotta semplice)

Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento

  • Istruttoria prefallimentare (art. 15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)
    • Si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con il rito camerale
    • Tuttavia il tribunale può delegare un giudice per la trattazione dell’istruttoria
    • Sono convocati l’imprenditore ed i creditori istanti; il P.M. partecipa solo se ha promosso la procedura
    • Le parti possono presentare memorie, documenti e relazioni tecniche e nominare consulenti tecnici
    • L’imprenditore deve comunque presentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata
    • Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari e conservativi sul patrimonio dell’imprenditore
  • Il fallimento non può essere dichiarato se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad € 30.000,00

La sentenza dichiarativa di fallimento

  • Con la sentenza di fallimento il tribunale:
    • Nomina il giudice delegato
    • Nomina il curatore
    • Ordina al fallito il deposito entro 3 giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie con l’elenco dei creditori (se non già eseguito)
    • Fissa il giorno e l’ora dell’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo (entro 120 giorni dalla sentenza)
    • Assegna ai creditori ed ai terzi termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo per la presentazione delle domande di ammissione al passivo
    • La sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria, ma per i terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
  • È abolita l’opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 testo originario)

Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

  • L’impugnazione contro la sentenza di fallimento si svolge con modalità agili e spedite
    • Il giudizio si svolge in camera di consiglio
  • La corte d’appello si pronuncia comunque con sentenza che può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione (entro 30 giorni)
  • Può essere sospesa la liquidazione dell’attivo per gravi motivi (art. 19)
  • L’appello può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato (entro 30 giorni)
  • L’appello non sospende gli effetti della sentenza di fallimento (salvo quanto previsto dall’art. 19)
  • Se il fallimento è revocato restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura

Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento (art. 22)

  • Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è il decreto motivato
  • Entro 30 giorni il creditore o il PM possono proporre reclamo dinanzi alla corte di appello
  • La corte di appello provvede in camera di consiglio con decreto motivato
  • Se il reclamo è accolto, la corte di appello rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento

Gli organi del fallimento

  • Tribunale
    • Funzione giurisdizionale
  • Giudice delegato
    • Funzione giurisdizionale ed amministrativa
    • Procedimento di volontaria giurisdizione
  • Curatore
    • Organo con funzioni gestionali ed operative
  • Comitato dei creditori
    • Organo di controllo con funzioni autorizzative

Gli organi del fallimento – il tribunale (artt. 23-24)

  • Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura: giudice delegato, curatore (il comitato dei creditori solo per la revoca);
  • Può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
  • Decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del g.d. e sui reclami contro i provvedimenti del g.d.;
  • La decisione è presa con decreto impugnabile in corte di appello
  • Decide su tutte le azioni che derivano dall’apertura del fallimento;
  • Non sono più escluse le azioni reali immobiliari;

Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25)

  • Il G.D. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla procedura
  • Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una decisione collegiale
  • Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
  • Convoca curatore e comitato dei creditori
  • Liquida il compenso e dispone la revoca dei difensori nominati dal curatore
  • Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore e del comitato dei creditori
  • Autorizza il curatore a stare in giudizio
  • Nomina gli arbitri
  • Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali

Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25)

  • Non nomina più gli avvocati ai fini della costituzione in giudizio
    • La nomina ora spetta al curatore in via autonoma
  • Non autorizza più gli atti di straordinaria amministrazione
    • L’autorizzazione è concessa dal comitato dei creditori (art. 35)
  • Non sorveglia più l’opera degli ausiliari del curatore

Gli organi del fallimento – i reclami (art. 26)

  • Contro i provvedimenti del tribunale può essere proposto reclamo in appello
    • In precedenza erano inappellabili
  • Contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo al tribunale
  • I reclami sono proposti da:
    • Curatore
    • Fallito
    • Comitato dei creditori
    • Chiunque abbia interesse
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Farenga Luigi.
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