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Gli organi del fallimento - il tribunale (artt. 23-24)

- Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura: giudice delegato, curatore (il comitato dei creditori solo per la revoca);

- Può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;

- Decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del giudice delegato e sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato;

- La decisione è presa con decreto impugnabile in corte di appello;

- Decide su tutte le azioni che derivano dall'apertura del fallimento;

- Non sono più escluse le azioni reali immobiliari;

Gli organi del fallimento - il giudice delegato (art. 25)

- Il giudice delegato esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla procedura;

- Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una decisione collegiale;

- Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;

- Convoca curatore e comitato dei creditori;

- Liquida il

compenso e dispone la revoca dei difensori nominati dal curatore

Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore e del comitato dei creditori

Autorizza il curatore a stare in giudizio

Nomina gli arbitri

Procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali

Gli organi del fallimento - il giudice delegato (art. 25)

Non nomina più gli avvocati ai fini della costituzione in giudizio

La nomina ora spetta al curatore in via autonoma

Non autorizza più gli atti di straordinaria amministrazione

L'autorizzazione è concessa dal comitato dei creditori (art. 35)

Non sorveglia più l'opera degli ausiliari del curatore

Gli organi del fallimento - i reclami (art. 26)

Contro i provvedimenti del tribunale può essere proposto reclamo in appello

In precedenza erano inappellabili

Contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo al tribunale

Reclami sono proposti da:

  • Curatore
  • Fallito
  • Comitato dei creditori
  • Chiunque abbia interesse

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione e comunque entro 90.

Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)

  • È nominato dal tribunale (art. 27)
  • Nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 30)
  • Possono essere nominati curatore (art. 28):
    • Gli avvocati
    • I dottori commercialisti e i ragionieri
    • Gli studi professionali associati e le società tra professionisti (in tal caso deve essere nominato il professionista responsabile della procedura)
    • Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni

Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)

  • Funzioni:
    • Ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del g.d. e del c.d.c. (art. 31)
    • Può stare in

giudizio senza autorizzazione solo ovenon è necessaria la costituzione mediante avvocato

Ad es. nella procedura di dichiarazione tardiva di credito

Può delegare ad altri solo specifiche operazioni con l'autorizzazione del c.d.c. (art. 32)

Può farsi coadiuvare da tecnici o altre persone retribuite con l'autorizzazione del c.d.c.

Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)

  • Funzioni:
  • Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento deve presentare al g.d. una relazione sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza del fallito nell'esercizio dell'impresa e sulle responsabilità del fallito e dei terzi anche ai fini delle indagini penali (art. 33)
  • Ogni 6 mesi deve presentare un rapporto riepilogativo accompagnato dal conto della gestione
  • Le somme riscosse a qualsiasi titolo devono essere versate su un conto corrente bancario o postale e i prelevamenti sono effettuati su mandato del g.d. (art. 34)
  • Si
possono usare investimenti diversi con l'autorizzazione del c.d.c. Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)
  • Il curatore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del c.d.c., in particolare occorre l'autorizzazione per (art. 35):
    • Riduzione di crediti
    • Transazioni e compromessi
    • Rinunzie alle liti e ricognizione di diritti di terzi
    • Cancellazione di ipoteche e restituzione di pegni
    • Svincolo di cauzioni
    • Accettazione di eredità e donazioni
    • Se il valore degli atti supera gli € 50.000,00, e in ogni caso per le transazioni, deve essere preventivamente informato il g.d. (salvo che non rientrino nel programma di liquidazione)
  • Nel formulare la richiesta deve indicare la convenienza della proposta
Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)
  • Responsabilità (art. 38)
    • Deve adempiere ai doveri del proprio ufficio che derivano dalla legge e dal piano di

    liquidazione approvato (art. 104-ter), con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico• Contro gli atti e le omissioni del curatore, le autorizzazioni e i dinieghi di autorizzazione del c.d. c. può essere proposto reclamo, entro 8 giorni, dal fallito ed ogni interessato (art. 36)

    Se si tratta di omissione, il curatore deve compiere l'atto secondo le indicazioni del provvedimento giudiziario• Il compenso al curatore è liquidato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 39)

    Gli organi del fallimento - il curatore (artt. 27-39)• Revoca (art. 37) Può essere revocato in ogni momento dal tribunale su proposta del g.d. o su richiesta del c.d.c. o d'ufficio• Contro il curatore revocato può essere proposta azione di responsabilità da parte del nuovo curatore• In ogni caso di cessazione dall'incarico deve rendere il conto della gestione• Sostituzione

    su richiesta del c.d.c. (art. 37-bis)
    1. Può essere proposta in sede di esame dello stato passivo datanti creditori che rappresentano la maggioranza dei creditiammessi, indicando le ragioni della sostituzione. La sostituzione è disposta dal tribunale
    2. Con le stesse modalità può essere chiesta la sostituzione dei membri del c.d.c.
    Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 40-41)
    • È nominato dal g.d. entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento (art. 40)
    • Sono nominati i creditori che si siano dichiarati disponibili
    • Oppure coloro che sono stati indicati dai creditori
    • È formato da 3 a 5 membri che rappresentino le varie categorie dei creditori, la tipologia dei crediti e le possibilità di soddisfacimento
    • Possono essere sostituiti dal g.d. in ogni momento con provvedimento motivato
    • Chi si trova in conflitto di interessi si deve astenere dalla votazione
    • Ogni componente può delegare le funzioni

    Un compenso se riconosciuto

    Assumono la responsabilità prevista per i sindaci di s.p.a. (art. 2407, 1° e 3° comma c.c.)

    Gli effetti del fallimento per il fallito

    • Spossessamento dei beni del fallito (art. 42)
    • Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31)
    • Il curatore può essere autorizzato a non acquisire beni qualora il costo sia superiore al valore
    • I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43)
    • I processi sono interrotti e devono essere riassunti
    • Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44)

    Gli effetti del fallimento per il fallito

    • Beni non compresi nel fallimento (art. 46)
    • Beni personalissimi;
    • Assegni alimentari, stipendi, pensioni, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della famiglia (fissati dal g.d.);
    • Frutti derivanti
    dall'usufrutto legale sui beni dei figli e beni e frutti oggetto di fondo patrimoniale;
    • Le cose impignorabili;
    • Corrispondenza (art. 48);
    La norma riguarda non solo il fallito persona fisica ma anche amministratori e liquidatori; La posta viene recapitata direttamente al curatore; tuttavia se il fallito è persona fisica è a lui recapitata ed è quest'ultimo che deve consegnare al curatore quella riguardante l'attività d'impresa. Gli effetti del fallimento per il fallito
    • Obbligo di residenza (art. 49)
    • Non vi è più l'obbligo di residenza ma solo quello di comunicarne il cambiamento;
    • Non è più previsto l'accompagnamento coattivo;
    Il pubblico registro dei falliti è stato abolito (art. 50 abrogato) Conseguentemente è abrogato l'istituto della riabilitazione civile (artt. 142-144 vecchio testo) È stata abrogata la norma che
  • Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51)
    • Fa eccezione l'esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito fondata su mutuo fondiario
  • Apertura del concorso (art. 52)
    • L'accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme di cui agli artt. 92 ss.
    • I crediti muniti di pegno o
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Farenga Luigi.