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Lezioni di diritto fallimentare anno accademico 2009-2010
Prof. Luigi Farenga
Le procedure concorsuali – principi generali
- Il fallimento e le altre procedure concorsuali (artt. 2-3)
- Il concordato preventivo
- La liquidazione coatta amministrativa
- L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (l.lgs. 270/99 e d.l.347/03)
Le procedure concorsuali – principi generali
- Procedure a carattere liquidativo
- Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
- Procedure con funzione conservativa dell’impresa
- Concordato preventivo e amministrazione straordinaria
- Procedure di natura giudiziaria
- Fallimento e concordato preventivo
- Procedure di natura amministrativa
- Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Principi generali
- Il fallimento come “procedura esecutiva” “concorsuale”
- Procedura esecutiva di carattere “universale” e cioè che interessa tutto il patrimonio del debitore
- Il debitore viene privato dell’amministrazione e della disponibilità di tutto il patrimonio (art. 42)
- Procedura esecutiva di carattere concorsuale e cioè prevede la necessaria partecipazione di tutti i creditori e la loro soddisfazione su basi paritarie (art.52)
La riforma della legge fallimentare (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)
- Da procedura disgregativa dell’impresa finalizzata alla soddisfazione dei creditori a procedura conservativa dell’impresa;
- Da procedura con caratteristiche afflittive e sanzionatorie per l’imprenditore fallito a procedura rispettosa dei diritti personali del fallito e finalizzata a permettere all’imprenditore di iniziare nuove attività;
- Da procedura con finalità pubblicistiche attuata sotto la direzione e la vigilanza esclusiva del giudice a procedura con connotati privatistici con maggiore partecipazione dei creditori alle scelte operative nella gestione della procedura stessa;
- Maggiore libertà decisionale ed operativa da parte del curatore.
- Maggiore celerità e ridimensionamento quantitativo della procedura
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 1)
- L’esercizio di un’attività commerciale
- Di conseguenza sono esclusi:
- Lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)
- Professionisti (art. 2230 c.c.)
- Le imprese agricole (art. 2135 c.c.)
- È invece indifferente la natura giuridica del soggetto
- Sono compresi:
- Consorzi
- Associazioni
- Fondazioni
- Società holding
- Sono esclusi solamente (art. 1 co. 1; 2221 c.c.)
- I piccoli imprenditori e coloro che non raggiungono i parametri dell’art. 1 comma 2
- Artigiani
- Gli enti pubblici
- Di conseguenza sono esclusi:
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2)
- Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza con la definizione di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c.)
- È basata su tre elementi:
- Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00
- Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio?
- Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non superiori ad € 200.000,00 per esercizio
- In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.)
- Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00
- Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non superiore ad € 300.000,00
- I parametri si applicano sia alle persone fisiche che alle società
- È basata su tre elementi:
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo
- L’insolvenza (art. 5)
- Insolvenza e stato di crisi (art. 160)
- I caratteri dell’insolvenza:
- Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni correnti con mezzi normali
- Irreversibilità
- Il concetto di insolvenza nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8.7.99 n. 270)
- Il problema dell’inizio dell’impresa
- Gli atti di organizzazione (propedeutici) e gli atti dell’organizzazione (dell’impresa) e della fine dell’impresa
- La fase di liquidazione dell’impresa
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - I presupposti della dichiarazione di fallimento – il presupposto oggettivo
- Le manifestazioni dell’insolvenza:
- Inadempimenti (art. 5 co. 2)
- Procedimento penale (art. 7 n. 1)
- Fuga dell’imprenditore (art. 7 n. 1)
- Irreperibilità o latitanza dell’imprenditore (art. 7 n. 1)
- Chiusura dei locali (art. 7 n. 1)
- Trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolenta dell’attivo (art. 7 n. 1)
- Segnalazione da parte del giudice civile (art. 7 n. 2)
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento – l’iniziativa
- Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore (v. art. 217 n. 4), di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (art. 6).
- È abolita la dichiarazione d’ufficio da parte del tribunale (salvo, nel concordato preventivo, i casi di rigetto della domanda di concordato, atti dolosi compiuti dal debitore, annullamento e risoluzione; artt. 162, 173 e 186) (il procedimento non ha più carattere inquisitorio)
- È mantenuta la legittimazione del PM per i casi in cui l’insolvenza sia accertata in sede penale o emerga in altro giudizio civile o da altri elementi significativi (fuga, irreperibilità, chiusura dei locali, ecc.) (art. 7)
Il fallimento dell’imprenditore (individuale o collettivo) che ha cessato l’esercizio dell’impresa (art. 10)
- L’anno decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; la cessazione di fatto vale solo per le imprese individuali o per la cancellazione d’ufficio
- Applicabilità all’imprenditore non iscritto? (v. in particolare le società irregolari e di fatto)
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento – la competenza
- È competente a dichiarare il fallimento il tribunale del luogo ove è la sede principale dell’impresa (art. 9) (competenza funzionale)
- Il trasferimento della sede (anche all’estero) entro l’anno precedente non vale a modificare la competenza
- La dichiarazione di fallimento all’estero non impedisce la dichiarazione in Italia (procedura secondaria necessariamente liquidatoria [reg. CE 1346/2000])
- Per sede principale si deve intendere la sede effettiva
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento
- Fallimento dell’imprenditore defunto (art. 11)
- Si applica la disciplina prevista per l’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa
- Il fallimento può essere chiesto anche dall’erede purché l’eredità non si sia confusa con il proprio patrimonio
- Morte del fallito (art. 12)
- La procedura prosegue nei confronti dell’erede anche se hanno accettato con beneficio di inventario
- Se ci sono più eredi deve essere designato un rappresentante, se non è fatta dagli eredi provvede il g.d.
Il procedimento sino alla sentenza di fallimento
- Se l’istanza di fallimento è presentata dallo stesso imprenditore, questi deve depositare (art. 14):
- Scritture contabili e fiscali obbligatorie relative agli ultimi 3 esercizi
- Uno stato particolareggiato ed estimativo delle proprie attività
- L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti
- L’indicazione dei ricavi lordi degli ultimi 3 anni
- L’elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso con l’indicazione delle cose e del relativo titolo
- La presentazione dell’istanza di fallimento è un obbligo per l’imprenditore la cui omissione è sanzionata penalmente se ne è derivato un aggravamento del proprio dissesto (art. 217 n. 4 – reato di bancarotta semplice)
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) - Il procedimento sino alla sentenza di fallimento
- Istruttoria prefallimentare (art. 15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)
- Si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con il rito camerale
- Tuttavia il tribunale può delegare un giudice per la trattazione dell’istruttoria
- Sono convocati l’imprenditore ed i creditori istanti; il P.M. partecipa solo se ha promosso la procedura
- Le parti possono presentare memorie, documenti e relazioni tecniche e nominare consulenti tecnici
- L’imprenditore deve comunque presentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata
- Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari e conservativi sul patrimonio dell’imprenditore
- Il fallimento non può essere dichiarato se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad € 30.000,00
La sentenza dichiarativa di fallimento
- Con la sentenza di fallimento il tribunale:
- Nomina il giudice delegato
- Nomina il curatore
- Ordina al fallito il deposito entro 3 giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie con l’elenco dei creditori (se non già eseguito)
- Fissa il giorno e l’ora dell’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo (entro 120 giorni dalla sentenza)
- Assegna ai creditori ed ai terzi termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo per la presentazione delle domande di ammissione al passivo
- La sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria, ma per i terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese
- È abolita l’opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 testo originario)
Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
- L’impugnazione contro la sentenza di fallimento si svolge con modalità agili e spedite
- Il giudizio si svolge in camera di consiglio
- La corte d’appello si pronuncia comunque con sentenza che può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione (entro 30 giorni)
- Può essere sospesa la liquidazione dell’attivo per gravi motivi (art. 19)
- L’appello può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato (entro 30 giorni)
- L’appello non sospende gli effetti della sentenza di fallimento (salvo quanto previsto dall’art. 19)
- Se il fallimento è revocato restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura
Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento (art. 22)
- Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è il decreto motivato
- Entro 30 giorni il creditore o il PM possono proporre reclamo dinanzi alla corte di appello
- La corte di appello provvede in camera di consiglio con decreto motivato
- Se il reclamo è accolto, la corte di appello rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento
Gli organi del fallimento
- Tribunale
- Funzione giurisdizionale
- Giudice delegato
- Funzione giurisdizionale ed amministrativa
- Procedimento di volontaria giurisdizione
- Curatore
- Organo con funzioni gestionali ed operative
- Comitato dei creditori
- Organo di controllo con funzioni autorizzative
Gli organi del fallimento – il tribunale (artt. 23-24)
- Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura: giudice delegato, curatore (il comitato dei creditori solo per la revoca);
- Può sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
- Decide le controversie relative alla procedura che non sono di competenza del g.d. e sui reclami contro i provvedimenti del g.d.;
- La decisione è presa con decreto impugnabile in corte di appello
- Decide su tutte le azioni che derivano dall’apertura del fallimento;
- Non sono più escluse le azioni reali immobiliari;
Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25)
- Il G.D. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla procedura
- Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una decisione collegiale
- Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
- Convoca curatore e comitato dei creditori
- Liquida il compenso e dispone la revoca dei difensori nominati dal curatore
- Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore e del comitato dei creditori
- Autorizza il curatore a stare in giudizio
- Nomina gli arbitri
- Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali
Gli organi del fallimento – il giudice delegato (art. 25)
- Non nomina più gli avvocati ai fini della costituzione in giudizio
- La nomina ora spetta al curatore in via autonoma
- Non autorizza più gli atti di straordinaria amministrazione
- L’autorizzazione è concessa dal comitato dei creditori (art. 35)
- Non sorveglia più l’opera degli ausiliari del curatore
Gli organi del fallimento – i reclami (art. 26)
- Contro i provvedimenti del tribunale può essere proposto reclamo in appello
- In precedenza erano inappellabili
- Contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo al tribunale
- I reclami sono proposti da:
- Curatore
- Fallito
- Comitato dei creditori
- Chiunque abbia interesse
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
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apprese con la frequenza delle lezioni
di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
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